Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del PEI per l’anno scolastico 2024/2025, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, nonché del verbale GLO;
nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92), del proprio figlio minore, agiscono per l’annullamento del P.E.I. a.s. 2024/2025, nel quale si assegnano 20 ore di sostegno scolastico, in suo favore; affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario scolastico di 30 ore;
rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2024 il Presidente della Sezione ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica nei termini che seguono:
“ nella diagnosi funzionale in atti del 20.06.2024 la neuropsichiatra infantile dell’ASL -OMISSIS- certifica che il minore ha necessità di un supporto significativo nelle aree delle autonomie e difficoltà in tutte le aree di apprendimento, e che in ricorso si lamenta che – per effetto dell’insufficiente dotazione di sostegno – il minore frequenta per le sole ore in cui è coperto dall’insegnante specializzato;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il P.E.I. per il corrente anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione del provvedimento gravato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi all’attribuzione di 20 ore di sostegno, a fronte di un orario di frequenza scolastica di 30 ore e della situazione di disabilità del minore;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba intanto rideterminarsi, entro e non oltre giorni cinque dalla comunicazione o dalla notificazione del presente decreto, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, auspicabilmente in misura pari all’intero orario scolastico”;
Precisato che con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha confermato il riportato decreto presidenziale condividendone le argomentazioni.
Con la medesima ordinanza il giudizio veniva rinviato alla camera di consiglio del 23.07.2025, al fine di verificare l’ottemperanza al riportato provvedimento cautelare, sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata, altresì riservandosi la statuizione sulle spese anche della fase cautelare
Con note d’udienza del del 18 luglio 2025, la difesa dei ricorrenti ha rappresentato al Collegio che l’istituto scolastico resistente ha integrato l’orario di sostegno nella misura corrispondete all’orario scolastico, fino alla data del 08.06.2025, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate – q condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario, in virtù del principio di soccombenza virtuale, poiché l’adozione del provvedimento, satisfattivo per i ricorrenti, è successiva alla proposizione del giudizio
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare.
Ritenuto inoltre che la notifica del ricorso, avvenuta il 12 dicembre 2024, abbia avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione, espressa ottemperando all’ordinanza cautelare e i così soddisfacendo l’interesse dei ricorrenti, può essere dichiarata a soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, a pagare ai ricorrenti le spese di lite, con distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, antistatario ex art, 93, c.p.c.,, nella misura liquidata in dispositivo.
Va invece respinta la domanda di riconoscimento del sostegno scolastico per gli anni futuri, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione sul divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati.
Va infatti ribadito che la richiesta al Tribunale di adozione di un provvedimento di attribuzione delle ore di adeguato sostegno a valere anche per gli anni successivi, viola il divieto per il giudice amministrativo, stabilito dall’art. 34, co.2, c.p.a., di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (“Nel processo amministrativo, atteso il divieto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice non si può pronunciare in ordine a quei poteri che non sono stati ancora esercitati.”: Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 692; si rinvia sul punto alla copiosa giurisprudenza della Sezione, tra cui T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2024, n. 5889).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Respinge la richiesta di riconoscimento del sostegno scolastico, per l’intero ciclo, ossi anche per anni successivi a quello per cui si procede.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Annunziata Perrotta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.