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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12111 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20438/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 20438/2023 R.G.,
e vertente
tra nato a [...] il [...], e ivi residente a[...]
vio, 26 (C.F. ) ed elett.te domiciliato in Napoli, alla Via C.F._1
Posillipo, 382, presso lo studio dell'Avv. IO AR, (C.F:
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura come C.F._2
in atti;
- Opponenti
contro
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordina- mento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sen- si dell'articolo 4 del provvedimento della del 07/06/2017 con nu- CP_2 mero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed DR TI (C.F. con stu- C.F._3 C.F._4
1
dio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per “si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi non- Parte_1
ché a tutto quanto già eccepito e dedotto in corso di causa. Impugna e contesta ogni avversa istanza eccezione e deduzione poiché infondata in fatto ed in diritto.
Si riporta altresì all'atto di citaizone in opposizione a decreto ingiuntivo ed alle conclusioni ivi rassegnate, facendo rilevare in ogni caso che controparte non ha dato prova delle eccezioni e delle deduzioni sollevate depositando con la memo- ria integrativa ex art. 171 terr cpc secondo termine, difese non afferenti al pre- sente giudizio e pertanto mai ha allegato a fronte delle contestazioni sollevate da codesta difesa finanche con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter cpc. Le produzioni documentali ex adverso prodotte non sono in grado di sostenere
l'onere probatorio che ricade sul creditore opposto. SI chiede pertanto
l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di giudizio ex art. 93 c.p.c..”
Per “richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono Controparte_1 come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte, specificando che dagli atti prodotti è pro- vata la legittimità del credito ingiunto sia sull'an che sul quantum”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4932/2023 emesso dal Tribunale di Na- poli in data 31.7.23, e notificata in data 22.8.23, su ricorso di (nel CP_1
prosieguo “ ) con il quale è stato ingiunto a di pagare entro CP_1 Parte_1
40 giorni dalla notifica la somma di € 21.939,69, oltre interessi legali al tasso le-
2
gale e sino al soddisfo, ed a in via solidale per la somma di € Controparte_3
8.140,34 oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché ad entrambe di pagare le spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito finalizzato n. 8000004739195 stipulato da con in data 25.1.08 (doc. 3 fasc. Pt_1 CP_4
monitorio). Il credito è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolari- tà in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito l'improcedibilità per il manca- Pt_1 to esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e la carenza di legittima- zione attiva dell'opposta. Ha eccepito la mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie e la nullità della stessa in mancanza di prova circa lo svolgimento di trattativa individuale. In particolare, sono censurate le seguenti clausole che di- sciplinano il ritardo nei pagamenti (15) e la decadenza del beneficio del termine e risoluzione (16). Ha eccepito la carenza probatoria, contestando l'estratto conto depositato in atti e chiedendo l'esibizione della documentazione in originale. Ha eccepito la nullità ed usurarietà del tasso d'interesse praticato e l'applicazione di interessi anatocistici. Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. AR IO.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto rigettarsi l'opposizione ed, in CP_1 ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma emersa in corso di causa, oltre alla concessione della provvisoria esecutorietà. Ha respin- to le censure relative al difetto di legittimazione attiva. Ha escluso la vessatorietà delle clausole censurate, eccependo la genericità della contestazione sollevata dall'opponente. Ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alle richieste che comportino domande restitutorie, escludendo, in ogni caso la fonda- tezza delle doglianze volte a contestare il merito del finanziamento. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 3.5.24, non concessa la provvisoria esecuzione ed assegnato termine per la procedura di mediazione obbligatoria (verb. negativo depositato in data
3
13.9.24), il giudice invitava le parti a depositare copia leggibile del negozio per cui è causa.
All'udienza del 20.9.24, preso atto del mancato deposito delle pagine del con- tratto non leggibili, invitate le parti a dedurre sulla questione rilevabile d'ufficio della eventuale vessatorietà della clausola determinativa degli interessi moratori alla luce dell'art. 33 lettera f) del codice del consumo, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.3.25 per la precisazione delle conclusioni.
In data 11.4.25, in revoca della precedente ordinanza, atteso che il rito appli- cabile ratione temporis, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 4.11.25 con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta;
conseguentemente, il decreto deve essere revocato. È infatti fondata l'eccezione di difetto di legittimazione at- tiva e titolarità di con assorbimento di ogni ulteriore questione. CP_1
Sebbene, la prova della cessione di un credito – in qualunque forma essa sia avvenuta – non sia, di regola, soggetta a vincoli di forma, con la conseguenza che, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione della comunicazione al debitore, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., essendo necessario procedere ad un accertamento complessivo delle risul- tanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un va- lore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte ce- dente (Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 22151/2019; Cass. n.5997/2006). È, infatti, noto che la “notificazione” al debitore, agevolata in caso di cessione in blocco dalla pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 58, secondo com- ma, dlgs 285 /1993) è requisito estraneo al perfezionamento della fattispecie tra- slativa, assolvendo al diverso scopo di escludere efficacia liberatoria all'eventuale pagamento eseguito dal debitore ceduto al cedente. In altre parole, una cosa è l'avviso della cessione ed un'altra la prova dell'esistenza della stessa e del suo contenuto (Cass. 22151/2019).
4
Nel caso in esame, l'opposta non ha sufficientemente assolto all'onere proba- torio su di essa gravante, non avendo compiutamente provato le vicende circola- torie del credito. Risultano depositati: copia del contratto di cessione stipulato tra e Banca Ifis spa del 16.1.17 (doc. 7 fasc. monitorio); lista crediti ceduti CP_1
(doc. 7 fasc. monitorio); estratto gazzetta ufficiale n.21 del 18-2-2017 (doc. 4 fasc. monitorio); comunicazione di cessione e costituzione in mora del 26.4.17
(doc. 6 fasc. monitorio).
Posto che il credito è stato acquisito dalla cedente in forza di precedente ope- razione di cessione in blocco, l'opposta avrebbe dovuto provare l'esistenza anche di quest'ultima, non essendo a tal fine sufficiente che essa sia menzionata nell'avviso della Gazzetta Ufficiale né nel contratto di cessione intercorso con
Banca Ifis. Dalla documentazione in atti, invece, non soltanto non è stato possibi- le stabilire se il credito fosse o meno incluso tra quelli oggetto di cessione ma non è stato neanche possibile ricostruire le precedenti vicende circolatorie. Infat- ti, non può escludersi che il credito fosse stato oggetto di ulteriori e diversi trasfe- rimenti prima di essere acquisito da Banca Ifis spa, posto che il negozio è stato stipulato con la società (doc. 3 fasc. monitorio) e l'estratto conto è CP_4
stampato su carta intestata di (doc. 5 fasc. monitorio), società non men- Pt_2 zionate dall'opposta.
Si aggiunga come, in ogni caso, la condotta processuale serbata dall'opposta non le avrebbe consentito di giungere al risultato sperato. Infatti, a fronte di do- cumentazione negoziale illeggibile depositata in fase monitoria, l'opposta ha mancato di ottemperare alla richiesta, formulata nel corso del giudizio (ord.
3.5.14), di depositare copia leggibile dello stesso, che sarebbe stata necessaria per provare la legittimità delle somme ingiunte, esaminare nel merito le difese spie- gate dall'opponente e consentire l'accertamento circa la vessatorietà delle clauso- le negoziali.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e dichiarato il difetto di le- gittimazione attiva e titolarità di Di conseguenza, il decreto ingiuntivo CP_1
deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di in CP_1
favore di Stante la natura solo documentale, esse si liquidano se- Parte_1
5
condo i valori minimi in € 2.540,00, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv.
AR IO, oltre IVA e CPA, e rimborso di spese generali come per leg- ge.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4932/2023 emes- so dal Tribunale di Napoli nei confronti di Parte_1
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva e titolarità di Controparte_1
- condanna altresì refusione delle spese di lite in favore Controparte_5
di € 2.540,00, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
AR IO, oltre IVA e CPA, e rimborso di spese generali come per legge.
- Napoli 19.12.25
Il Giudice
IE AG
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 20438/2023 R.G.,
e vertente
tra nato a [...] il [...], e ivi residente a[...]
vio, 26 (C.F. ) ed elett.te domiciliato in Napoli, alla Via C.F._1
Posillipo, 382, presso lo studio dell'Avv. IO AR, (C.F:
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura come C.F._2
in atti;
- Opponenti
contro
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordina- mento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sen- si dell'articolo 4 del provvedimento della del 07/06/2017 con nu- CP_2 mero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed DR TI (C.F. con stu- C.F._3 C.F._4
1
dio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per “si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi non- Parte_1
ché a tutto quanto già eccepito e dedotto in corso di causa. Impugna e contesta ogni avversa istanza eccezione e deduzione poiché infondata in fatto ed in diritto.
Si riporta altresì all'atto di citaizone in opposizione a decreto ingiuntivo ed alle conclusioni ivi rassegnate, facendo rilevare in ogni caso che controparte non ha dato prova delle eccezioni e delle deduzioni sollevate depositando con la memo- ria integrativa ex art. 171 terr cpc secondo termine, difese non afferenti al pre- sente giudizio e pertanto mai ha allegato a fronte delle contestazioni sollevate da codesta difesa finanche con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter cpc. Le produzioni documentali ex adverso prodotte non sono in grado di sostenere
l'onere probatorio che ricade sul creditore opposto. SI chiede pertanto
l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di giudizio ex art. 93 c.p.c..”
Per “richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono Controparte_1 come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte, specificando che dagli atti prodotti è pro- vata la legittimità del credito ingiunto sia sull'an che sul quantum”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4932/2023 emesso dal Tribunale di Na- poli in data 31.7.23, e notificata in data 22.8.23, su ricorso di (nel CP_1
prosieguo “ ) con il quale è stato ingiunto a di pagare entro CP_1 Parte_1
40 giorni dalla notifica la somma di € 21.939,69, oltre interessi legali al tasso le-
2
gale e sino al soddisfo, ed a in via solidale per la somma di € Controparte_3
8.140,34 oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché ad entrambe di pagare le spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito finalizzato n. 8000004739195 stipulato da con in data 25.1.08 (doc. 3 fasc. Pt_1 CP_4
monitorio). Il credito è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolari- tà in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito l'improcedibilità per il manca- Pt_1 to esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e la carenza di legittima- zione attiva dell'opposta. Ha eccepito la mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie e la nullità della stessa in mancanza di prova circa lo svolgimento di trattativa individuale. In particolare, sono censurate le seguenti clausole che di- sciplinano il ritardo nei pagamenti (15) e la decadenza del beneficio del termine e risoluzione (16). Ha eccepito la carenza probatoria, contestando l'estratto conto depositato in atti e chiedendo l'esibizione della documentazione in originale. Ha eccepito la nullità ed usurarietà del tasso d'interesse praticato e l'applicazione di interessi anatocistici. Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. AR IO.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto rigettarsi l'opposizione ed, in CP_1 ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma emersa in corso di causa, oltre alla concessione della provvisoria esecutorietà. Ha respin- to le censure relative al difetto di legittimazione attiva. Ha escluso la vessatorietà delle clausole censurate, eccependo la genericità della contestazione sollevata dall'opponente. Ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alle richieste che comportino domande restitutorie, escludendo, in ogni caso la fonda- tezza delle doglianze volte a contestare il merito del finanziamento. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 3.5.24, non concessa la provvisoria esecuzione ed assegnato termine per la procedura di mediazione obbligatoria (verb. negativo depositato in data
3
13.9.24), il giudice invitava le parti a depositare copia leggibile del negozio per cui è causa.
All'udienza del 20.9.24, preso atto del mancato deposito delle pagine del con- tratto non leggibili, invitate le parti a dedurre sulla questione rilevabile d'ufficio della eventuale vessatorietà della clausola determinativa degli interessi moratori alla luce dell'art. 33 lettera f) del codice del consumo, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.3.25 per la precisazione delle conclusioni.
In data 11.4.25, in revoca della precedente ordinanza, atteso che il rito appli- cabile ratione temporis, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 4.11.25 con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta;
conseguentemente, il decreto deve essere revocato. È infatti fondata l'eccezione di difetto di legittimazione at- tiva e titolarità di con assorbimento di ogni ulteriore questione. CP_1
Sebbene, la prova della cessione di un credito – in qualunque forma essa sia avvenuta – non sia, di regola, soggetta a vincoli di forma, con la conseguenza che, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione della comunicazione al debitore, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., essendo necessario procedere ad un accertamento complessivo delle risul- tanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un va- lore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte ce- dente (Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 22151/2019; Cass. n.5997/2006). È, infatti, noto che la “notificazione” al debitore, agevolata in caso di cessione in blocco dalla pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 58, secondo com- ma, dlgs 285 /1993) è requisito estraneo al perfezionamento della fattispecie tra- slativa, assolvendo al diverso scopo di escludere efficacia liberatoria all'eventuale pagamento eseguito dal debitore ceduto al cedente. In altre parole, una cosa è l'avviso della cessione ed un'altra la prova dell'esistenza della stessa e del suo contenuto (Cass. 22151/2019).
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Nel caso in esame, l'opposta non ha sufficientemente assolto all'onere proba- torio su di essa gravante, non avendo compiutamente provato le vicende circola- torie del credito. Risultano depositati: copia del contratto di cessione stipulato tra e Banca Ifis spa del 16.1.17 (doc. 7 fasc. monitorio); lista crediti ceduti CP_1
(doc. 7 fasc. monitorio); estratto gazzetta ufficiale n.21 del 18-2-2017 (doc. 4 fasc. monitorio); comunicazione di cessione e costituzione in mora del 26.4.17
(doc. 6 fasc. monitorio).
Posto che il credito è stato acquisito dalla cedente in forza di precedente ope- razione di cessione in blocco, l'opposta avrebbe dovuto provare l'esistenza anche di quest'ultima, non essendo a tal fine sufficiente che essa sia menzionata nell'avviso della Gazzetta Ufficiale né nel contratto di cessione intercorso con
Banca Ifis. Dalla documentazione in atti, invece, non soltanto non è stato possibi- le stabilire se il credito fosse o meno incluso tra quelli oggetto di cessione ma non è stato neanche possibile ricostruire le precedenti vicende circolatorie. Infat- ti, non può escludersi che il credito fosse stato oggetto di ulteriori e diversi trasfe- rimenti prima di essere acquisito da Banca Ifis spa, posto che il negozio è stato stipulato con la società (doc. 3 fasc. monitorio) e l'estratto conto è CP_4
stampato su carta intestata di (doc. 5 fasc. monitorio), società non men- Pt_2 zionate dall'opposta.
Si aggiunga come, in ogni caso, la condotta processuale serbata dall'opposta non le avrebbe consentito di giungere al risultato sperato. Infatti, a fronte di do- cumentazione negoziale illeggibile depositata in fase monitoria, l'opposta ha mancato di ottemperare alla richiesta, formulata nel corso del giudizio (ord.
3.5.14), di depositare copia leggibile dello stesso, che sarebbe stata necessaria per provare la legittimità delle somme ingiunte, esaminare nel merito le difese spie- gate dall'opponente e consentire l'accertamento circa la vessatorietà delle clauso- le negoziali.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e dichiarato il difetto di le- gittimazione attiva e titolarità di Di conseguenza, il decreto ingiuntivo CP_1
deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di in CP_1
favore di Stante la natura solo documentale, esse si liquidano se- Parte_1
5
condo i valori minimi in € 2.540,00, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv.
AR IO, oltre IVA e CPA, e rimborso di spese generali come per leg- ge.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4932/2023 emes- so dal Tribunale di Napoli nei confronti di Parte_1
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva e titolarità di Controparte_1
- condanna altresì refusione delle spese di lite in favore Controparte_5
di € 2.540,00, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
AR IO, oltre IVA e CPA, e rimborso di spese generali come per legge.
- Napoli 19.12.25
Il Giudice
IE AG
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