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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2075/2023 R.G. sul ricorso depositato il
8.5.2023 proposto da difeso dall'Avv. Fortunata Condello Parte_1
nei confronti di che agisce Controparte_1
in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio , dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2
complessivamente in 850,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
DICHIARARE, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell' intimazione di pagamento n. 09420239001606687, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente;
ACCERTARE l'intervenuta prescrizione del preteso credito portato dall'avviso di addebito n.
39420170000478767000 e l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420210000530451000, per i motivi in narrativa esposti. 1 DICHIARARE, conseguentemente, nel merito, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239001606687, per i motivi suesposti ed il relativo importo e DICHIARARE, conseguentemente, non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese.
Parte ricorrente deduceva che: aveva ricevuto il 27.3.2023 intimazione di pagamento n. 09420239001606687 ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 2.483,57 a titolo di ricalcolo pagamento dei contributi
DM10 per gli anni 2015 e 2017 ;
Si costituiva l' contestando la domanda di parte ricorrente;
CP_2
rilevava che gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano
39420170000478767000 (- periodo 7/2015 (note di rettifica) - notificato in data 23.06.2017 - credito non ceduto) e 39420210000530451000 - periodi 11-12/2017 - notificato in data 16.10.2021
– credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
Va in via preliminare esaminata la richiesta di parte ricorrente che nelle note ha chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio all'
[...]
. Controparte_3
Orbene in primo luogo non risulta che il ricorso sia stato formulato nei confronti di
[...]
( di seguito : ) per cui non si tratta solo di dare un termine per una Controparte_3 CP_4
notifica ad un soggetto verso cui è proposta già domanda ma in sostanza di disporre la chiamata in causa
La chiamata in causa nel caso di specie non è supportata né dalla necessità di integrare il contraddittorio ( non sussiste litisconsorzio necessario ) né dalla legittimazione passiva dell' CP_4
sulle ragioni sostanziali della domanda
Nel caso di specie mancano i presupposti per chiamare l' in quanto i motivi fatti valere ( CP_4 prescrizione e infondatezza ) sono motivi di merito relativi all'obbligo contributivo e vedono CP_ legittimato passivo solo l'ente creditore ( qui giusta il principio dettato da Cass S.U.civ sent n. 7514/2022.
Ne discende che va rigettata la richiesta di rinnovazione della notifica all' CP_4
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
Sussiste il difetto, pure eccepito, di legittimazione passiva della non essendo provata la CP_2
cessione del credito alla per cui non ha titolo a essere stata chiamata in giudizio. CP_2
PRESCRIZIONE
2 Legittimato passivo è solo l'ente impositore ( Cass S.U. n. 7514/2022) per cui non appare necessario estendere il contraddittorio alla CP_4
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione solo dell'avviso di addebito 39420170000478767000 . CP_ L' prova la notifica degli avvisi di addebito rispettivamente il 23.6.2017 e 16.10.2021.
Parte ricorrente non contesta la detta documentazione .
Va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione per emergenza covid in forza degli artt
37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha introdotto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni)e dunque complessivamente 311 giorni.
Aggiungendo detti 311 giorni al 23.6.2017 si raggiunge la data 30.4.2018 , a cui aggiungendo cinque anni si perviene al 30.4.2023.
L'intimazione notificata il 27.3.2023 è quindi tempestiva perché nel rispetto del quinquennio maggiorato dalle norme di cui all'emergenza CoviD- 19
3 La pretesa contributiva dell'avviso di addebito 39420170000478767000 non è dunque prescritta.
AVVISO DI ADDEBITO 39420210000530451000
In merito a tale avviso di addebito , la censura di infondatezza è priva di fondamento.
CP_ L' prova la notifica dell'avviso il 16.10. 2021 e nessuna contestazione svolge la parte ricorrente alla documentazione depositata dall'ente .
E' del tutto evidente che ormai sono decorsi i 4O giorni per opporlo per cui è definitivo l'accertamento e la debenza da parte del ricorrente delle somme dallo stesso portate .
Peraltro comunque nessuno effetto può aver un contenzioso svolto con l' Controparte_5
CP_ soggetto diverso dall' e il cui esito non è opponibile all'ente previdenziale .
Il motivo va disatteso.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2075/2023 R.G. sul ricorso depositato il
8.5.2023 proposto da difeso dall'Avv. Fortunata Condello Parte_1
nei confronti di che agisce Controparte_1
in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio , dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2
complessivamente in 850,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
DICHIARARE, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell' intimazione di pagamento n. 09420239001606687, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente;
ACCERTARE l'intervenuta prescrizione del preteso credito portato dall'avviso di addebito n.
39420170000478767000 e l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420210000530451000, per i motivi in narrativa esposti. 1 DICHIARARE, conseguentemente, nel merito, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239001606687, per i motivi suesposti ed il relativo importo e DICHIARARE, conseguentemente, non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese.
Parte ricorrente deduceva che: aveva ricevuto il 27.3.2023 intimazione di pagamento n. 09420239001606687 ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 2.483,57 a titolo di ricalcolo pagamento dei contributi
DM10 per gli anni 2015 e 2017 ;
Si costituiva l' contestando la domanda di parte ricorrente;
CP_2
rilevava che gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano
39420170000478767000 (- periodo 7/2015 (note di rettifica) - notificato in data 23.06.2017 - credito non ceduto) e 39420210000530451000 - periodi 11-12/2017 - notificato in data 16.10.2021
– credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
Va in via preliminare esaminata la richiesta di parte ricorrente che nelle note ha chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio all'
[...]
. Controparte_3
Orbene in primo luogo non risulta che il ricorso sia stato formulato nei confronti di
[...]
( di seguito : ) per cui non si tratta solo di dare un termine per una Controparte_3 CP_4
notifica ad un soggetto verso cui è proposta già domanda ma in sostanza di disporre la chiamata in causa
La chiamata in causa nel caso di specie non è supportata né dalla necessità di integrare il contraddittorio ( non sussiste litisconsorzio necessario ) né dalla legittimazione passiva dell' CP_4
sulle ragioni sostanziali della domanda
Nel caso di specie mancano i presupposti per chiamare l' in quanto i motivi fatti valere ( CP_4 prescrizione e infondatezza ) sono motivi di merito relativi all'obbligo contributivo e vedono CP_ legittimato passivo solo l'ente creditore ( qui giusta il principio dettato da Cass S.U.civ sent n. 7514/2022.
Ne discende che va rigettata la richiesta di rinnovazione della notifica all' CP_4
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
Sussiste il difetto, pure eccepito, di legittimazione passiva della non essendo provata la CP_2
cessione del credito alla per cui non ha titolo a essere stata chiamata in giudizio. CP_2
PRESCRIZIONE
2 Legittimato passivo è solo l'ente impositore ( Cass S.U. n. 7514/2022) per cui non appare necessario estendere il contraddittorio alla CP_4
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione solo dell'avviso di addebito 39420170000478767000 . CP_ L' prova la notifica degli avvisi di addebito rispettivamente il 23.6.2017 e 16.10.2021.
Parte ricorrente non contesta la detta documentazione .
Va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione per emergenza covid in forza degli artt
37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha introdotto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni)e dunque complessivamente 311 giorni.
Aggiungendo detti 311 giorni al 23.6.2017 si raggiunge la data 30.4.2018 , a cui aggiungendo cinque anni si perviene al 30.4.2023.
L'intimazione notificata il 27.3.2023 è quindi tempestiva perché nel rispetto del quinquennio maggiorato dalle norme di cui all'emergenza CoviD- 19
3 La pretesa contributiva dell'avviso di addebito 39420170000478767000 non è dunque prescritta.
AVVISO DI ADDEBITO 39420210000530451000
In merito a tale avviso di addebito , la censura di infondatezza è priva di fondamento.
CP_ L' prova la notifica dell'avviso il 16.10. 2021 e nessuna contestazione svolge la parte ricorrente alla documentazione depositata dall'ente .
E' del tutto evidente che ormai sono decorsi i 4O giorni per opporlo per cui è definitivo l'accertamento e la debenza da parte del ricorrente delle somme dallo stesso portate .
Peraltro comunque nessuno effetto può aver un contenzioso svolto con l' Controparte_5
CP_ soggetto diverso dall' e il cui esito non è opponibile all'ente previdenziale .
Il motivo va disatteso.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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