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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 36870/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via di Sant'Agnese n 16, presso lo studio dell'avv. Stefano Santorelli, rappresentante e difensore giusta procura allegata alla opposizione
OPPONENTE CONTRO
cf. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiadoro n 1/A, presso lo studio dell'avv. Paola Chioveli, rappresentante e difensore giusta procura allegata all'atto introduttivo
OPPOSTO
FATTO E DI DIRITTO
Il sig. ha opposto il decreto ingiuntivo n 4549/22 (rg. n.10429) ottenuto dal Pt_1 sig. per recupero debiti e morosità di canoni in relazione al contratto di CP_1 affitto di attività commerciale di edicola intercorso tra le parti, terminato con il rilascio dell'azienda in data 27.7.20 da parte di esso ricorrente. Ha contestato l'importo richiesto deducendo in particolare che:
- con riferimento alla voce suolo pubblico per gli anni 2018 2019 di 2020 importo richiesto dovrebbe essere decurtato di € 1300,00, dovendosi considerare per il 2020 sono circa 6 mesi, mancando in ogni caso la prova del pagamento da parte del sig. ovvero il ricevimento di alcun avviso di accertamento da parte del CP_1
CP_2
- con riferimento alla bolletta dell'energia pari ad €512,52, risulta una bolletta vi importo mi minore per €158,94, relativa a luglio agosto 2019, si che sarebbe dovuto solo il minor importo di €79,00;
1 2
-con riferimento ai debiti verso fornitori aveva sempre proceduto relativi pagamenti, perché altrimenti la fornitura sarebbe stata sospesa, ed i documenti versati dalla controparte compresa la notula erano privi di valore probatorio;
- con riferimento infine ai canoni insoluti per €6000,00 da luglio 2019 a luglio 2020, aveva sempre versato più di € 500 mensili pattuiti come da registro dei pagamenti cui si annotavano i versamenti in contanti, risultando versate
€37.540,00 in luogo di €37.500 pari a 75 mesi di decorso temporale dell'affitto; dunque esso ricorrente era in credito di € 80,00, ragione per cui aveva sospeso i pagamenti da giugno 2019. Ha chiesto dunque sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e revocare lo stesso in quanto illegittimo di infondato.
Si è costituito resistendo e deducendo in particolare che: Controparte_1
-al momento del rilascio la controparte aveva riconosciuto il proprio debito impegnandosi a onorare i pagamenti maturati fino a quella data;
-non avendo adempiuto a tale obbligo era stato a lui notificato il decreto ingiuntivo ad oggi opposto;
-la prova offerta era costituita dalla documentazione depositata nella fase molitoria con il contratto gli estratti conto, senza divisa stato alcun disconoscimento;
-il registro dei pagamenti era unicamente un brogliaccio tenuto dalle parti, ove veniva annotato lo stipendio che esso opposto percepiva per aver continuato a prestare la propria attività lavorativa presso l'edicola colmando le difficoltà e la mancanza di esperienza del ricorrente, come da dicitura stip (stipendio);
-parte ricorrente utilizzava codice fiscale e nominativo diverso da quello fornito sul contratto ed in sede di rilascio dell'azienda dell'azienda, approfittando della particolare complessità del suo nome per eludere le sue responsabilità ai suoi impegni;
-la tassa per l'occupazione di suolo pubblico non pagata era riferita al periodo precedente pertanto di competenza della controparte;
-gli importi per fornitura erano pervenuti successivamente al rilascio dell'azienda atteso che la giacenza della merce viene pagata con tempi diversi, È atteso che la controparte ha svuotato l'edicola della merce incontro deposito a lungo termine;
-l'opponente non aveva non aveva mai provveduto alla voltura delle utenze, onerando esso resistente dal pagamento di ogni spesa correlata.
Ha chiesto dunque di rigettarsi a domanda con vittoria di spese e condanna ex art
96 c.p.c.
Il giudice- negata la sospensione all'esecutività del decreto ingiuntivo come da ordinanza del 23/3/2023, istruita con la produzione documentale e l'assunzione di prova testimoniale- è stata infine rinviata per discussione ex art 429 c.p.c. all' udienza del 27.2.25 celebrata a trattazione scritta, e decisa a seguito di note scritte depositate dalle parti.
La opposizione è in parte fondata nei termini che seguono.
Invero è documentariamente provato che tra le parti sia stato concluso un contratto di affitto di azienda rectius di edicola registrato in data 23/4/14, con cui il sig -titolare della ditta individuale costituita da un chiosco Controparte_1
2 3
edicola sita in Roma Viale America angolo viale Shakespeare- ha concesso in affitto la stessa al sig. a decorrere dal 1/5/14 con durata rinnovabile ogni due Pt_1 anni, fissando il canone di locazione ex art 3 in €6000 da corrispondersi in rate mensili da €500,00 entro il giorno 15 di ogni mese (all. 1 c.r.). Al momento del rilascio dell'azienda da parte del sig. avvenuto il 27/7/20- il Pt_1 sig. dichiarava che ad oggi era stato omesso il pagamento di 13 mensilità, CP_1 senza che la controparte nulla dichiarasse opponendosi. Al riguardo infatti il sig.
, senza contestare l'assunto, si impegnava a consegnare la coppia dei Pt_1 bollettini delle utenze pagate, della Cosap e dell'Ama, riconoscendo che tutti pagamenti sino alla data odierna fossero da lui pagati (“saranno da lui dovuti” all. 2 c.r.). Ora questo verbale è stato sottoscritto da entrambe le parti senza che l'opponente abbia disconosciuto formalmente la propria firma ovvero il contenuto dell'atto.
Ciò premesso, il sig. al fine di confutare in questo giudizio la debenza delle Pt_1 reclamate mensilità insolute ha depositato un brogliaccio (all.3 ric.)- da lui definito registro di contabilità- da cui emergerebbero versamenti complessivi in contanti superiori all'importo pattuito dovuto per il periodo di vigenza contrattuale. Ragione per cui avrebbe cessato di versare i canoni da giugno 2019. Tuttavia da tale documento emerge accanto alla voce “canone” anche la voce
“Stip” che secondo l'opposto sarebbe il suo stipendio per avere continuato a collaborare come dipendente ai fini di ausilio dell'affittuario.
Ebbene tale circostanza- negata ad interrogatorio formale dal sig. che ha Pt_1 parlato di un affiancamento per soli due mesi e mezzo (cfr verbale di udienza dell'11.4.24) senza tuttavia offrire alcuna prova orale- appare invece suffragata dalle testimonianze attoree.
Sul punto infatti sia il testimone che hanno Testimone_1 Testimone_2 ricordato di averlo visto lavorare lì unitamente al sig. , il primo nel 2004 2015 Pt_1 ed il secondo a decorrere dal 2011 in poi (cfr verbale di udienza del 10.1.24).
D'altra parte seppur vero che nel brogliaccio solo con riferimento al 2014 sarebbe trascritto vicino gli importi accanto alla dicitura “affitto” anche la dicitura “Stip”, e non nel proseguo, pur tuttavia non si comprenderebbe a quale titolo il sig. Pt_1 continuasse a versare anche nei mesi successivi e per tutto il periodo importi maggiori al canone fissato (somme sempre superiori ai 500 euro).
Tale dazione mensile superiore dunque non può- in assenza di alternativa giustificazione plausibile allegata dal signor (es versamento di importi in nero Pt_1
a titolo di canone maggiore rispetto al prezzo simulato nel contratto)- allo stato non essere riferita alla prestazione lavorativa del sig. come confortato dalle CP_1 deposizioni testimoniali di cui sopra.
Per quanto sopra deve ritenersi che- essendo pacifico in quanto riconosciuto che il pagamento dei canoni sia stato sospeso da giugno 2019- la somma di €6.000,00 per canoni insoluti sia dovuta.
Parimenti il sig. pur essendosi impegnato a versare somme maturate verso Pt_1 terzi e/o imposte relativo al periodo di sua attività fino al rilascio aziendale- ha omesso di depositare le relative fatture quietanzate.
3 4
Al contrario il sig. ha reclamato diverse voci tra cui quelle verso fornitori, CP_1 allegando come la merce fosse data in conto vendita e pagata successivamente, di guisa che le fatture di ottobre 2010 fossero relative a merci consegnate al sig. Pt_1 nel periodo precedente e dunque di sua spettanza, senza che l'opponente abbia contestato l'assunto in maniera specifica. Per cui deve ritenersi che gli importi di cui alla fattura Zeta srl (764,17), alla diffida
Tirreno Press che peraltro fa espresso riferimento ad una di marzo 2020 ovvero quando il sig. pacificamente gestiva la edicola (1907,20 + 70 diffida), alla Pt_1 fattura Servizi Italia 15 srl (640,00), alla comunicazione di debito e relativa richiesta di rientro della (513,00) siano di competenza Parte_2 dell'opponente per la somma complessiva di €3894,37.
Con riferimento alla fornitura Enel -come da fattura per il periodo luglio agosto
2020 (all.10 ric. monitorio)- si ritiene che sia di competenza dell'opponente la minor somma relativa solo a luglio, con conseguente dimidiazione per €79,47.
Per quanto concerne il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico in atti vi sono solo bollettini di pagamento da parte del sig. che- seppure non corredati CP_1 dalla cartella esattoria di appaiono effettuati per la causale arretrati CP_3 canone edicola. Al proposito occorre osservare che “in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica” (Cass. n 8628/20). Ne deriva come il relativo tributo ricadesse in capo al sig. in quanto titolare della CP_1 concessione ancorchè affittata a terzi la relativa attività. Ne' il contratto di affitto ha stabilito diversamente, accollando il debito fiscale sull'affittuario, potendosi così esercitare la rivalsa.
Tuttavia non può sottacersi come ex art 10 del contratto la parte locatrice avesse prestato “ogni ampio ed opportuno senso ed autorizzato le competenti autorità ad effettuare la cultura dell'autorizzazione amministrativa licenza di esercizio… in quanto nulla osta da parte sua per tali volture”. Dunque l'affittuario avrebbe dovuto procedere alla voltura della licenza, divenendo così automaticamente soggetto passivo dell'imposta relativa (Cosap). Tuttavia non risulta che il signor -nel corso della lunga durata del rapporto CP_1 contrattuale tra le parti (2014/luglio 2020)- cambia formalmente diffidato la controparte ad operare in tal senso. Ne deriva che la relativa tassa (tot €8016,6 all. 14 c.r.) debba equitativamente essere imputata solo per la metà ovvero per €4.008,3 a carico del sig. , Pt_1 rimanendo l'altra a carico dell'opposta in quanto titolare di licenza.
Per quanto sopra in accoglimento parziale della opposizione, deve essere revocato il d.i.4549/22 ed il sig. deve essere condannato al pagamento di €13.982,14 oltre Pt_1 interessi dal giorno dell'impegno ai pagamenti (30.09.20) al saldo.
Spese secondo soccombenza, comprensive del monitorio.
4 5
Non sussistono i requisiti per la condanna ex art 96 cpc.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
-accoglie in parte la opposizione come da motivazione, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.4549/22 (rg. n 10249/22) e condanna Parte_1 al pagamento di €13.982,14 in favore di , oltre interessi
[...] Controparte_1 legali dal 30.9.20;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in €2.500,00 per esborsi, oltre accessori come per Controparte_1 legge.
Roma 28.2.25
Il giudice
Maria Lavinia Fanelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 36870/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via di Sant'Agnese n 16, presso lo studio dell'avv. Stefano Santorelli, rappresentante e difensore giusta procura allegata alla opposizione
OPPONENTE CONTRO
cf. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiadoro n 1/A, presso lo studio dell'avv. Paola Chioveli, rappresentante e difensore giusta procura allegata all'atto introduttivo
OPPOSTO
FATTO E DI DIRITTO
Il sig. ha opposto il decreto ingiuntivo n 4549/22 (rg. n.10429) ottenuto dal Pt_1 sig. per recupero debiti e morosità di canoni in relazione al contratto di CP_1 affitto di attività commerciale di edicola intercorso tra le parti, terminato con il rilascio dell'azienda in data 27.7.20 da parte di esso ricorrente. Ha contestato l'importo richiesto deducendo in particolare che:
- con riferimento alla voce suolo pubblico per gli anni 2018 2019 di 2020 importo richiesto dovrebbe essere decurtato di € 1300,00, dovendosi considerare per il 2020 sono circa 6 mesi, mancando in ogni caso la prova del pagamento da parte del sig. ovvero il ricevimento di alcun avviso di accertamento da parte del CP_1
CP_2
- con riferimento alla bolletta dell'energia pari ad €512,52, risulta una bolletta vi importo mi minore per €158,94, relativa a luglio agosto 2019, si che sarebbe dovuto solo il minor importo di €79,00;
1 2
-con riferimento ai debiti verso fornitori aveva sempre proceduto relativi pagamenti, perché altrimenti la fornitura sarebbe stata sospesa, ed i documenti versati dalla controparte compresa la notula erano privi di valore probatorio;
- con riferimento infine ai canoni insoluti per €6000,00 da luglio 2019 a luglio 2020, aveva sempre versato più di € 500 mensili pattuiti come da registro dei pagamenti cui si annotavano i versamenti in contanti, risultando versate
€37.540,00 in luogo di €37.500 pari a 75 mesi di decorso temporale dell'affitto; dunque esso ricorrente era in credito di € 80,00, ragione per cui aveva sospeso i pagamenti da giugno 2019. Ha chiesto dunque sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e revocare lo stesso in quanto illegittimo di infondato.
Si è costituito resistendo e deducendo in particolare che: Controparte_1
-al momento del rilascio la controparte aveva riconosciuto il proprio debito impegnandosi a onorare i pagamenti maturati fino a quella data;
-non avendo adempiuto a tale obbligo era stato a lui notificato il decreto ingiuntivo ad oggi opposto;
-la prova offerta era costituita dalla documentazione depositata nella fase molitoria con il contratto gli estratti conto, senza divisa stato alcun disconoscimento;
-il registro dei pagamenti era unicamente un brogliaccio tenuto dalle parti, ove veniva annotato lo stipendio che esso opposto percepiva per aver continuato a prestare la propria attività lavorativa presso l'edicola colmando le difficoltà e la mancanza di esperienza del ricorrente, come da dicitura stip (stipendio);
-parte ricorrente utilizzava codice fiscale e nominativo diverso da quello fornito sul contratto ed in sede di rilascio dell'azienda dell'azienda, approfittando della particolare complessità del suo nome per eludere le sue responsabilità ai suoi impegni;
-la tassa per l'occupazione di suolo pubblico non pagata era riferita al periodo precedente pertanto di competenza della controparte;
-gli importi per fornitura erano pervenuti successivamente al rilascio dell'azienda atteso che la giacenza della merce viene pagata con tempi diversi, È atteso che la controparte ha svuotato l'edicola della merce incontro deposito a lungo termine;
-l'opponente non aveva non aveva mai provveduto alla voltura delle utenze, onerando esso resistente dal pagamento di ogni spesa correlata.
Ha chiesto dunque di rigettarsi a domanda con vittoria di spese e condanna ex art
96 c.p.c.
Il giudice- negata la sospensione all'esecutività del decreto ingiuntivo come da ordinanza del 23/3/2023, istruita con la produzione documentale e l'assunzione di prova testimoniale- è stata infine rinviata per discussione ex art 429 c.p.c. all' udienza del 27.2.25 celebrata a trattazione scritta, e decisa a seguito di note scritte depositate dalle parti.
La opposizione è in parte fondata nei termini che seguono.
Invero è documentariamente provato che tra le parti sia stato concluso un contratto di affitto di azienda rectius di edicola registrato in data 23/4/14, con cui il sig -titolare della ditta individuale costituita da un chiosco Controparte_1
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edicola sita in Roma Viale America angolo viale Shakespeare- ha concesso in affitto la stessa al sig. a decorrere dal 1/5/14 con durata rinnovabile ogni due Pt_1 anni, fissando il canone di locazione ex art 3 in €6000 da corrispondersi in rate mensili da €500,00 entro il giorno 15 di ogni mese (all. 1 c.r.). Al momento del rilascio dell'azienda da parte del sig. avvenuto il 27/7/20- il Pt_1 sig. dichiarava che ad oggi era stato omesso il pagamento di 13 mensilità, CP_1 senza che la controparte nulla dichiarasse opponendosi. Al riguardo infatti il sig.
, senza contestare l'assunto, si impegnava a consegnare la coppia dei Pt_1 bollettini delle utenze pagate, della Cosap e dell'Ama, riconoscendo che tutti pagamenti sino alla data odierna fossero da lui pagati (“saranno da lui dovuti” all. 2 c.r.). Ora questo verbale è stato sottoscritto da entrambe le parti senza che l'opponente abbia disconosciuto formalmente la propria firma ovvero il contenuto dell'atto.
Ciò premesso, il sig. al fine di confutare in questo giudizio la debenza delle Pt_1 reclamate mensilità insolute ha depositato un brogliaccio (all.3 ric.)- da lui definito registro di contabilità- da cui emergerebbero versamenti complessivi in contanti superiori all'importo pattuito dovuto per il periodo di vigenza contrattuale. Ragione per cui avrebbe cessato di versare i canoni da giugno 2019. Tuttavia da tale documento emerge accanto alla voce “canone” anche la voce
“Stip” che secondo l'opposto sarebbe il suo stipendio per avere continuato a collaborare come dipendente ai fini di ausilio dell'affittuario.
Ebbene tale circostanza- negata ad interrogatorio formale dal sig. che ha Pt_1 parlato di un affiancamento per soli due mesi e mezzo (cfr verbale di udienza dell'11.4.24) senza tuttavia offrire alcuna prova orale- appare invece suffragata dalle testimonianze attoree.
Sul punto infatti sia il testimone che hanno Testimone_1 Testimone_2 ricordato di averlo visto lavorare lì unitamente al sig. , il primo nel 2004 2015 Pt_1 ed il secondo a decorrere dal 2011 in poi (cfr verbale di udienza del 10.1.24).
D'altra parte seppur vero che nel brogliaccio solo con riferimento al 2014 sarebbe trascritto vicino gli importi accanto alla dicitura “affitto” anche la dicitura “Stip”, e non nel proseguo, pur tuttavia non si comprenderebbe a quale titolo il sig. Pt_1 continuasse a versare anche nei mesi successivi e per tutto il periodo importi maggiori al canone fissato (somme sempre superiori ai 500 euro).
Tale dazione mensile superiore dunque non può- in assenza di alternativa giustificazione plausibile allegata dal signor (es versamento di importi in nero Pt_1
a titolo di canone maggiore rispetto al prezzo simulato nel contratto)- allo stato non essere riferita alla prestazione lavorativa del sig. come confortato dalle CP_1 deposizioni testimoniali di cui sopra.
Per quanto sopra deve ritenersi che- essendo pacifico in quanto riconosciuto che il pagamento dei canoni sia stato sospeso da giugno 2019- la somma di €6.000,00 per canoni insoluti sia dovuta.
Parimenti il sig. pur essendosi impegnato a versare somme maturate verso Pt_1 terzi e/o imposte relativo al periodo di sua attività fino al rilascio aziendale- ha omesso di depositare le relative fatture quietanzate.
3 4
Al contrario il sig. ha reclamato diverse voci tra cui quelle verso fornitori, CP_1 allegando come la merce fosse data in conto vendita e pagata successivamente, di guisa che le fatture di ottobre 2010 fossero relative a merci consegnate al sig. Pt_1 nel periodo precedente e dunque di sua spettanza, senza che l'opponente abbia contestato l'assunto in maniera specifica. Per cui deve ritenersi che gli importi di cui alla fattura Zeta srl (764,17), alla diffida
Tirreno Press che peraltro fa espresso riferimento ad una di marzo 2020 ovvero quando il sig. pacificamente gestiva la edicola (1907,20 + 70 diffida), alla Pt_1 fattura Servizi Italia 15 srl (640,00), alla comunicazione di debito e relativa richiesta di rientro della (513,00) siano di competenza Parte_2 dell'opponente per la somma complessiva di €3894,37.
Con riferimento alla fornitura Enel -come da fattura per il periodo luglio agosto
2020 (all.10 ric. monitorio)- si ritiene che sia di competenza dell'opponente la minor somma relativa solo a luglio, con conseguente dimidiazione per €79,47.
Per quanto concerne il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico in atti vi sono solo bollettini di pagamento da parte del sig. che- seppure non corredati CP_1 dalla cartella esattoria di appaiono effettuati per la causale arretrati CP_3 canone edicola. Al proposito occorre osservare che “in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica” (Cass. n 8628/20). Ne deriva come il relativo tributo ricadesse in capo al sig. in quanto titolare della CP_1 concessione ancorchè affittata a terzi la relativa attività. Ne' il contratto di affitto ha stabilito diversamente, accollando il debito fiscale sull'affittuario, potendosi così esercitare la rivalsa.
Tuttavia non può sottacersi come ex art 10 del contratto la parte locatrice avesse prestato “ogni ampio ed opportuno senso ed autorizzato le competenti autorità ad effettuare la cultura dell'autorizzazione amministrativa licenza di esercizio… in quanto nulla osta da parte sua per tali volture”. Dunque l'affittuario avrebbe dovuto procedere alla voltura della licenza, divenendo così automaticamente soggetto passivo dell'imposta relativa (Cosap). Tuttavia non risulta che il signor -nel corso della lunga durata del rapporto CP_1 contrattuale tra le parti (2014/luglio 2020)- cambia formalmente diffidato la controparte ad operare in tal senso. Ne deriva che la relativa tassa (tot €8016,6 all. 14 c.r.) debba equitativamente essere imputata solo per la metà ovvero per €4.008,3 a carico del sig. , Pt_1 rimanendo l'altra a carico dell'opposta in quanto titolare di licenza.
Per quanto sopra in accoglimento parziale della opposizione, deve essere revocato il d.i.4549/22 ed il sig. deve essere condannato al pagamento di €13.982,14 oltre Pt_1 interessi dal giorno dell'impegno ai pagamenti (30.09.20) al saldo.
Spese secondo soccombenza, comprensive del monitorio.
4 5
Non sussistono i requisiti per la condanna ex art 96 cpc.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
-accoglie in parte la opposizione come da motivazione, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.4549/22 (rg. n 10249/22) e condanna Parte_1 al pagamento di €13.982,14 in favore di , oltre interessi
[...] Controparte_1 legali dal 30.9.20;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in €2.500,00 per esborsi, oltre accessori come per Controparte_1 legge.
Roma 28.2.25
Il giudice
Maria Lavinia Fanelli
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