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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 19.12.2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6579/2023 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso d'avv. Vito Consales, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 dall'avv. Laura Lembo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale
- ang. San Lazzaro.
Resistente
Oggetto: indennizzo e/o rendita per malattia professionale
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2023, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di lavorare alle dipendenze di - azienda che effettua servizi di igiene ambientale - con mansioni di CP_3
autista; che le mansioni espletate e le condizioni di lavoro (dissesti stradali, posizione assunta durante la guida e caratteristiche del mezzo) lo hanno sottoposto per tutta la giornata lavorativa, pari a sei 6 ore e 30 minuti, per sei giorni a settimana, a continue vibrazioni che hanno determinato il sorgere della seguente patologia: “Rachialgia subacuta e cronica a carico del rachide in toto, specie a livello lombo sacrale praticata, con episodi saltuari di lombosciatalgia, spondilodiscoartrosi, protusione discale lombare L4-L5, ernia discale L5-S1 posteriore mediana e paramediana”; che in data 9.03.2022 aveva inoltrato all' denunzia di malattia professionale, archiviata per difetto di allegazione di CP_1
documentazione medica;
che anche la successiva opposizione non otteneva positivo riscontro. Sulla base di tali premesse concludeva affinché questo Giudice volesse “1) Procedere alla nomina di un consulente tecnico che proceda d'ufficio, nella persona di un medico-legale, all'accertamento e valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 12% o in quella maggiore o minore misura che l'On.
Giudice adito, anche con la consulenza del consulente tecnico d'ufficio, riterrà di giustizia. 2)
Conseguentemente riconoscere il nesso causale tra le mansioni del ricorrente e le patologie riscontrate;
3) Per l'effetto, riconoscere le stesse patologie sofferte dal ricorrente, nella misura di danno biologico determinato come sopra, quali patologie inquadrabili nella malattia professionale con decorrenza dalla domanda e/o dalla data che l'On. Giudice adito vorrà ritenere di giustizia 4)
Condannarsi l' alla corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti il su indicato CP_1
riconoscimenti ivi compresi gli interessi dalla domanda e il danno da svalutazione monetaria”; vinte le spese di lite con attribuzione.
L' , costituitosi, premessa la carenza di allegazione in fase amministrativa, eccepiva CP_1
l'insussistenza del nesso etiologico, concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata consulenza tecnica, all'udienza del 19.12.2024 - sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito illustrate.
Il ricorrente ha chiesto, previo espletamento di una consulenza tecnica, l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra la patologia da cui è affetto e le mansioni espletate nell'ambito della propria attività lavorativa, al fine di ottenere gli emolumenti spettanti in presenza di malattia professionale.
Nella consulenza tecnica di ufficio, il dott. effettuato l'esame obiettivo del Persona_1 periziando, ha rilevato che lo stesso presenta “Limitazione algo-funzionale di grado moderato dei movimenti di flessione, di estensione e della rotazione del tronco;
normale la deambulazione sulle punte dei piedi e sui talloni. Dolore provocato dalla pressione sulle apofisi spinose del rachide lombo- sacrale. R.O.T. iporeflessici agli arti inferiori”. Valutata altresì nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, il CTU ha concluso che il ricorrente è affetto da “Artrosi lombo-sacrale con discopatie L4-L5 e L5-S1”; tuttavia, tale patologia non può dirsi causata dallo svolgimento delle mansioni espletate nell'ambito della sua attività lavorativa di autista, né alla stessa può essere assegnata una percentuale di danno biologico alla luce delle Tabelle di cui al D.M. del 12.07.2000. Si legge, infatti, nella relazione peritale che “2. Questa affezione non è da collegare all'ambiente di lavoro e alle lavorazioni, alle quali il periziando è stato addetto, in quanto i veicoli di nuova generazione hanno una seduta comoda, una buona ammortizzazione, in assenza di vibrazioni e di sollecitazioni traumatiche in caso di marcia ordinaria, di frenate e di accelerazioni;
il nesso di causalità nelle malattie professionali lesive per un autista, a livello lombo-sacrale, sotto forma di vibrazioni, riguarda lavorazioni effettuate con macchine particolari, ad alto impatto meccanico-vibratorio, quali trattori, gru portuali, carrelli sollevatori, escavatori, pale meccaniche, piccole imbarcazioni, elicotteri,
e altri;
anche macchine fisse quali frantoi, vibrovagli, ecc., possono trasmettere vibrazioni al corpo dei lavoratori, che stazionano in piedi su pavimenti o piattaforme solidali alle macchine, e, quindi, vibranti di conseguenza.
3. In questo caso specifico del ricorrente non vi è da assegnare alcuna percentuale di danno biologico sulla base delle Tabelle Vigenti delle menomazioni, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/7/2000; 4. Nella insorgenza o nello sviluppo di questa patologia non sono identificabili e/o dimostrabili fattori extraprofessionali, quali, verosimilmente, la preesistenza della patologia all'epoca di inizio lavorativo del ricorrente, e la situazione di sovrappeso del ricorrente (peso kg 90-altezza cm 175-BMI=29,39) all'esame obiettivo della presente CTU”.
Le conclusioni del CTU, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, ribadite in sede di controdeduzioni alle osservazioni avanzate dal ricorrente, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Invero la patologia riscontrata al ricorrente non rientra nelle Tabelle delle malattie professionali di cui all'allegato 4 , ex art. 3 d.PR 1 124/1965, come aggiornate con DM 15.11.2023 .
Le Tabelle contengono un numero chiuso di malattie che, se correlate alle lavorazioni specificatamente indicate nella corrispondente colonna e manifestatesi entro il previsto periodo massimo di indennizzabilità, si presumono ad origine professionale, per cui spetta al datore di lavoro fornire la prova contraria sulla diversa natura eziologica della patologia sofferta dal lavoratore.
Il richiamo operato dalla parte ricorrente al contenuto delle tabelle di cui alla LISTA I GRUPPO 2 -
MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO
6 non è calzante al caso de quo in quanto attiene alla patologia “ERNIA DISCALE LOMBARE” in relazione a “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente.” Ebbene non è stata fornita alcuna prova della possibilità di far rientrare i mezzi condotti dal ricorrente tra le “macchine movimentazione materiali vari” e pertanto non potendosi ritenere la malattia tabellata non si verifica alcuna presunzione in ordine alla connessione causale tra la patologia sofferta dal lavoratore e l'attività lavorativa esercitata.
Incombeva infatti sul lavoratore l'onere di provare l'origine della malattia e la sua correlazione eziologica con il lavoro svolto, anche in termini di concausalità, e il ricorrente non ha assolto a tale onere. Al contrario il CTU ha evidenziato anche elementi concausali che vanno in senso contrario ovvero la situazione di sovrappeso del ricorrente.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata.
La natura delle questioni affrontate consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese compensate integralmente tra le parti, ponendosi definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Napoli, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 19.12.2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6579/2023 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso d'avv. Vito Consales, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 dall'avv. Laura Lembo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale
- ang. San Lazzaro.
Resistente
Oggetto: indennizzo e/o rendita per malattia professionale
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2023, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di lavorare alle dipendenze di - azienda che effettua servizi di igiene ambientale - con mansioni di CP_3
autista; che le mansioni espletate e le condizioni di lavoro (dissesti stradali, posizione assunta durante la guida e caratteristiche del mezzo) lo hanno sottoposto per tutta la giornata lavorativa, pari a sei 6 ore e 30 minuti, per sei giorni a settimana, a continue vibrazioni che hanno determinato il sorgere della seguente patologia: “Rachialgia subacuta e cronica a carico del rachide in toto, specie a livello lombo sacrale praticata, con episodi saltuari di lombosciatalgia, spondilodiscoartrosi, protusione discale lombare L4-L5, ernia discale L5-S1 posteriore mediana e paramediana”; che in data 9.03.2022 aveva inoltrato all' denunzia di malattia professionale, archiviata per difetto di allegazione di CP_1
documentazione medica;
che anche la successiva opposizione non otteneva positivo riscontro. Sulla base di tali premesse concludeva affinché questo Giudice volesse “1) Procedere alla nomina di un consulente tecnico che proceda d'ufficio, nella persona di un medico-legale, all'accertamento e valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 12% o in quella maggiore o minore misura che l'On.
Giudice adito, anche con la consulenza del consulente tecnico d'ufficio, riterrà di giustizia. 2)
Conseguentemente riconoscere il nesso causale tra le mansioni del ricorrente e le patologie riscontrate;
3) Per l'effetto, riconoscere le stesse patologie sofferte dal ricorrente, nella misura di danno biologico determinato come sopra, quali patologie inquadrabili nella malattia professionale con decorrenza dalla domanda e/o dalla data che l'On. Giudice adito vorrà ritenere di giustizia 4)
Condannarsi l' alla corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti il su indicato CP_1
riconoscimenti ivi compresi gli interessi dalla domanda e il danno da svalutazione monetaria”; vinte le spese di lite con attribuzione.
L' , costituitosi, premessa la carenza di allegazione in fase amministrativa, eccepiva CP_1
l'insussistenza del nesso etiologico, concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata consulenza tecnica, all'udienza del 19.12.2024 - sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito illustrate.
Il ricorrente ha chiesto, previo espletamento di una consulenza tecnica, l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra la patologia da cui è affetto e le mansioni espletate nell'ambito della propria attività lavorativa, al fine di ottenere gli emolumenti spettanti in presenza di malattia professionale.
Nella consulenza tecnica di ufficio, il dott. effettuato l'esame obiettivo del Persona_1 periziando, ha rilevato che lo stesso presenta “Limitazione algo-funzionale di grado moderato dei movimenti di flessione, di estensione e della rotazione del tronco;
normale la deambulazione sulle punte dei piedi e sui talloni. Dolore provocato dalla pressione sulle apofisi spinose del rachide lombo- sacrale. R.O.T. iporeflessici agli arti inferiori”. Valutata altresì nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, il CTU ha concluso che il ricorrente è affetto da “Artrosi lombo-sacrale con discopatie L4-L5 e L5-S1”; tuttavia, tale patologia non può dirsi causata dallo svolgimento delle mansioni espletate nell'ambito della sua attività lavorativa di autista, né alla stessa può essere assegnata una percentuale di danno biologico alla luce delle Tabelle di cui al D.M. del 12.07.2000. Si legge, infatti, nella relazione peritale che “2. Questa affezione non è da collegare all'ambiente di lavoro e alle lavorazioni, alle quali il periziando è stato addetto, in quanto i veicoli di nuova generazione hanno una seduta comoda, una buona ammortizzazione, in assenza di vibrazioni e di sollecitazioni traumatiche in caso di marcia ordinaria, di frenate e di accelerazioni;
il nesso di causalità nelle malattie professionali lesive per un autista, a livello lombo-sacrale, sotto forma di vibrazioni, riguarda lavorazioni effettuate con macchine particolari, ad alto impatto meccanico-vibratorio, quali trattori, gru portuali, carrelli sollevatori, escavatori, pale meccaniche, piccole imbarcazioni, elicotteri,
e altri;
anche macchine fisse quali frantoi, vibrovagli, ecc., possono trasmettere vibrazioni al corpo dei lavoratori, che stazionano in piedi su pavimenti o piattaforme solidali alle macchine, e, quindi, vibranti di conseguenza.
3. In questo caso specifico del ricorrente non vi è da assegnare alcuna percentuale di danno biologico sulla base delle Tabelle Vigenti delle menomazioni, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/7/2000; 4. Nella insorgenza o nello sviluppo di questa patologia non sono identificabili e/o dimostrabili fattori extraprofessionali, quali, verosimilmente, la preesistenza della patologia all'epoca di inizio lavorativo del ricorrente, e la situazione di sovrappeso del ricorrente (peso kg 90-altezza cm 175-BMI=29,39) all'esame obiettivo della presente CTU”.
Le conclusioni del CTU, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, ribadite in sede di controdeduzioni alle osservazioni avanzate dal ricorrente, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Invero la patologia riscontrata al ricorrente non rientra nelle Tabelle delle malattie professionali di cui all'allegato 4 , ex art. 3 d.PR 1 124/1965, come aggiornate con DM 15.11.2023 .
Le Tabelle contengono un numero chiuso di malattie che, se correlate alle lavorazioni specificatamente indicate nella corrispondente colonna e manifestatesi entro il previsto periodo massimo di indennizzabilità, si presumono ad origine professionale, per cui spetta al datore di lavoro fornire la prova contraria sulla diversa natura eziologica della patologia sofferta dal lavoratore.
Il richiamo operato dalla parte ricorrente al contenuto delle tabelle di cui alla LISTA I GRUPPO 2 -
MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO
6 non è calzante al caso de quo in quanto attiene alla patologia “ERNIA DISCALE LOMBARE” in relazione a “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente.” Ebbene non è stata fornita alcuna prova della possibilità di far rientrare i mezzi condotti dal ricorrente tra le “macchine movimentazione materiali vari” e pertanto non potendosi ritenere la malattia tabellata non si verifica alcuna presunzione in ordine alla connessione causale tra la patologia sofferta dal lavoratore e l'attività lavorativa esercitata.
Incombeva infatti sul lavoratore l'onere di provare l'origine della malattia e la sua correlazione eziologica con il lavoro svolto, anche in termini di concausalità, e il ricorrente non ha assolto a tale onere. Al contrario il CTU ha evidenziato anche elementi concausali che vanno in senso contrario ovvero la situazione di sovrappeso del ricorrente.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata.
La natura delle questioni affrontate consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese compensate integralmente tra le parti, ponendosi definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Napoli, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori