Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1974, n. 56
Articolo 2
Versione
31 marzo 1974
Art. 3.
La somma di dinari jugoslavi 600.000, corrispondenti a lire 25.200.000, che, ai sensi dello scambio di note di cui al precedente articolo 1, sara' messa a disposizione dal Governo jugoslavo, sara' utilizzata ai sensi dell' articolo 4 della legge 15 dicembre 1969, n. 1024 , riguardante il finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero.

Entrata in vigore il 31 marzo 1974