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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 15.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa all'udienza del 15.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 34, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Manuel Sciolè, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del Ministro p.t.,
[...]
, in persona Controparte_2 del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
pagina 1 di 8 OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 20243 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 13.12.2025, si riportava alle conclusioni svolte nella comparsa in riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con comparsa in riassunzione depositata in data 03.04.2025 Parte_1
[... impugnava il provvedimento del 12.09.2024 con cui la Motorizzazione
gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di L'Aquila voler pronunziare, previa declaratoria di immediata sospensiva, l'annullamento/revoca del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente, notificato a mani al Pt_1 in data 21 Settembre 2024, nonché degli atti e dei provvedimenti presupposti e consequenziali, compreso quello di eliminare - od ordinare l'eliminazione - degli ostativi inseriti nei terminali CED, disponendo altresì ogni altra statuizione anche con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Con provvedimento del 25.04.2025 veniva fissata la prima udienza del
21.10.2025, vertendosi in tema di impugnazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 120 d.lgs. n. 285/1992, che segue il rito ordinario di cognizione.
In data 11.07.2025 si costituivano in giudizio il Controparte_1
e il
[...] Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Tanto esposto, per il
[...]
e per il , così Controparte_1 Controparte_2 come generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati in atti, si conclude affinché
l'intestato Tribunale dell'Aquila, adito in riassunzione, pronunciandosi sul ricorso ex adverso proposto: 1) in via preliminare, rilevi il difetto di legittimazione passiva della Motorizzazione Civile di Pescara e della CP_2
, per le ragioni esposte, così estromettendole immediatamente dal
[...]
pagina 2 di 8 giudizio; 2) nel merito, in ogni caso, rigetti integralmente le avverse pretese, poiché infondate in fatto e in diritto, così confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, eccettuate I.V.A. e C.P.A., non dovute alla AVVOCATURA DELLO STATO, con l'aumento di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014”.
Con successivo provvedimento del 25.07.2025, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis, commi III e IV, c.p.c., veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 04.11.2025.
A tale udienza, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 15.12.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte ricorrente concludeva come da nota di trattazione scritta sopra riportata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza avanzata Parte_1 in data 26.06.2024 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Pescara per il conseguimento della patente di guida categoria B, nonché del superamento della prova teorica, gli veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data 12.09.2024 da parte del Controparte_1
avendo riscontrato la presenza di motivi ostativi al rilascio del
[...] titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S.
Precisa di aver presentato, avverso il suddetto diniego, ricorso dinanzi al
Tribunale di Pescara (procedimento avente R.G. n. 3097/2024), nell'ambito del quale, all'udienza del 24.01.2025, veniva dichiarata a verbale l'incompetenza in favore del Tribunale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
Con l'atto di riassunzione il eccepisce la violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 120 C.d.S., in quanto il provvedimento di diniego non avrebbe esattamente individuato la condizione soggettiva ostativa al conseguimento della patente di guida. In particolare, evidenzia che il provvedimento gravato non avrebbe indicato la sussistenza di elementi tali da far pagina 3 di 8 oggettivamente dubitare sulla persistenza dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida.
I resistenti, nel costituirsi in giudizio, eccepiscono in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della Motorizzazione Civile di Pescara e della in quanto mere articolazioni amministrative delle Controparte_2
Amministrazioni centrali, non abilitate a stare in giudizio autonomamente. Nel merito, contestano i motivi di impugnazione prospettati dal insistendo per Pt_1 il rigetto della domanda.
2. In primo luogo, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini cautelari prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento della patente di guida, categoria B, non assumendo invero rilievo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il cui sindacato è tipico del G.A., di cui al secondo motivo di censura sollevato dal ricorrente. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso dal Tribunale, con riferimento alle autorizzazioni di guida, il destinatario del diniego è a conoscenza dell'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di natura sanzionatoria, che costituisce il mero presupposto per l'adozione del provvedimento stesso, di conseguenza nessuna motivazione è richiesta all'amministrazione sulla idoneità del presupposto a determinare il diniego di rilascio della patente (cfr. T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. I,
11.01.2022, n. 49).
Ad ogni buon conto, osserva il Tribunale che il provvedimento di diniego risulta sufficientemente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida, stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s. La disposizione in parola, infatti, prevede espressamente che non possono conseguire la patente di guida “le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nel caso di specie, i resistenti hanno documentato, né il ricorrente ha contestato la circostanza, che il sia stato Pt_1
pagina 4 di 8 destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Pescara – divenuta irrevocabile in data
04.06.2024 - per diversi reati di cui agli artt. 81 e 73, comma V del d.P.R.
09.10.1990, n. 309, commessi tra il 2019 ed il 2021 (cfr. doc. n. 1 fascicolo resistenti).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era necessaria alcuna motivazione analitica sulle cause ostative al conseguimento della patente di guida, giacché il motivo, cui la legge ricollega direttamente quell'effetto, attiene ad una circostanza (la condanna in sede penale) che rientra nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario.
3. In secondo luogo, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo
2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma
1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo pagina 5 di 8 comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma.
Nella specie, non coglie nel segno il nel dedurre che, al fine di ottenere Pt_1 di nuovo la patente di guida, non sarebbe necessaria la riabilitazione, richiesta solo nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992.
Invero, nella specie il diniego non è legato alla precedente revoca del 16.01.2017 per effetto dell'applicazione della sorveglianza speciale per anni uno disposta dal
Tribunale di Pescara in data 12.03.2015, ma piuttosto per l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti dal primo comma – in ragione della successiva condanna per
– che devono sussistere anche per colui che richiede nuovamente la Pt_2 patente a seguito della revoca subita, giusto il disposto di cui all'art. 120, comma
III d.lgs. n. 285/1992.
Nel caso di diniego della patente di guida, dunque, il provvedimento della
Motorizzazione è caratterizzato da assenza discrezionalità. Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito delle censure effettuate dalla Consulta al regime di automaticità della sospensione, nel diverso caso della revoca della patente di guida (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 14.03.2022, n. 8188, secondo cui “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1,
C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo”).
pagina 6 di 8 Proprio in riferimento alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inoltre, la Consulta ha ribadito che i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui all'art. 120, comma I del codice della strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato.
Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ex art. 178 o 179 c.p., che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida (cfr. Corte Cost., 12.07.2021, n. 152).
Nel caso di specie, il ricorrente risulta gravato da sentenza di patteggiamento per diversi reati di cui agli artt. 81 e 73, comma V del d.P.R. 09.10.1990, n. 309, commessi tra il 2019 ed il 2021, divenuta irrevocabile in data 04.06.2024, e non risultano provvedimenti riabilitativi. Ne consegue, dunque, che la , CP_2
avendo rilevato la sussistenza di una condanna definitiva in materia di stupefacenti, correttamente ha qualificato la circostanza come motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, ai sensi dell'art. 120, comma I d.lgs. n. 285/92.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le fasi di studio, introduzione pagina 7 di 8 e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 772/2025 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei resistenti;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 15.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa all'udienza del 15.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 34, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Manuel Sciolè, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del Ministro p.t.,
[...]
, in persona Controparte_2 del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
pagina 1 di 8 OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 20243 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 13.12.2025, si riportava alle conclusioni svolte nella comparsa in riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con comparsa in riassunzione depositata in data 03.04.2025 Parte_1
[... impugnava il provvedimento del 12.09.2024 con cui la Motorizzazione
gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di L'Aquila voler pronunziare, previa declaratoria di immediata sospensiva, l'annullamento/revoca del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente, notificato a mani al Pt_1 in data 21 Settembre 2024, nonché degli atti e dei provvedimenti presupposti e consequenziali, compreso quello di eliminare - od ordinare l'eliminazione - degli ostativi inseriti nei terminali CED, disponendo altresì ogni altra statuizione anche con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Con provvedimento del 25.04.2025 veniva fissata la prima udienza del
21.10.2025, vertendosi in tema di impugnazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 120 d.lgs. n. 285/1992, che segue il rito ordinario di cognizione.
In data 11.07.2025 si costituivano in giudizio il Controparte_1
e il
[...] Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Tanto esposto, per il
[...]
e per il , così Controparte_1 Controparte_2 come generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati in atti, si conclude affinché
l'intestato Tribunale dell'Aquila, adito in riassunzione, pronunciandosi sul ricorso ex adverso proposto: 1) in via preliminare, rilevi il difetto di legittimazione passiva della Motorizzazione Civile di Pescara e della CP_2
, per le ragioni esposte, così estromettendole immediatamente dal
[...]
pagina 2 di 8 giudizio; 2) nel merito, in ogni caso, rigetti integralmente le avverse pretese, poiché infondate in fatto e in diritto, così confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, eccettuate I.V.A. e C.P.A., non dovute alla AVVOCATURA DELLO STATO, con l'aumento di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014”.
Con successivo provvedimento del 25.07.2025, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis, commi III e IV, c.p.c., veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 04.11.2025.
A tale udienza, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 15.12.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte ricorrente concludeva come da nota di trattazione scritta sopra riportata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza avanzata Parte_1 in data 26.06.2024 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Pescara per il conseguimento della patente di guida categoria B, nonché del superamento della prova teorica, gli veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data 12.09.2024 da parte del Controparte_1
avendo riscontrato la presenza di motivi ostativi al rilascio del
[...] titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S.
Precisa di aver presentato, avverso il suddetto diniego, ricorso dinanzi al
Tribunale di Pescara (procedimento avente R.G. n. 3097/2024), nell'ambito del quale, all'udienza del 24.01.2025, veniva dichiarata a verbale l'incompetenza in favore del Tribunale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
Con l'atto di riassunzione il eccepisce la violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 120 C.d.S., in quanto il provvedimento di diniego non avrebbe esattamente individuato la condizione soggettiva ostativa al conseguimento della patente di guida. In particolare, evidenzia che il provvedimento gravato non avrebbe indicato la sussistenza di elementi tali da far pagina 3 di 8 oggettivamente dubitare sulla persistenza dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida.
I resistenti, nel costituirsi in giudizio, eccepiscono in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della Motorizzazione Civile di Pescara e della in quanto mere articolazioni amministrative delle Controparte_2
Amministrazioni centrali, non abilitate a stare in giudizio autonomamente. Nel merito, contestano i motivi di impugnazione prospettati dal insistendo per Pt_1 il rigetto della domanda.
2. In primo luogo, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini cautelari prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento della patente di guida, categoria B, non assumendo invero rilievo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il cui sindacato è tipico del G.A., di cui al secondo motivo di censura sollevato dal ricorrente. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso dal Tribunale, con riferimento alle autorizzazioni di guida, il destinatario del diniego è a conoscenza dell'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di natura sanzionatoria, che costituisce il mero presupposto per l'adozione del provvedimento stesso, di conseguenza nessuna motivazione è richiesta all'amministrazione sulla idoneità del presupposto a determinare il diniego di rilascio della patente (cfr. T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. I,
11.01.2022, n. 49).
Ad ogni buon conto, osserva il Tribunale che il provvedimento di diniego risulta sufficientemente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida, stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s. La disposizione in parola, infatti, prevede espressamente che non possono conseguire la patente di guida “le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nel caso di specie, i resistenti hanno documentato, né il ricorrente ha contestato la circostanza, che il sia stato Pt_1
pagina 4 di 8 destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Pescara – divenuta irrevocabile in data
04.06.2024 - per diversi reati di cui agli artt. 81 e 73, comma V del d.P.R.
09.10.1990, n. 309, commessi tra il 2019 ed il 2021 (cfr. doc. n. 1 fascicolo resistenti).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era necessaria alcuna motivazione analitica sulle cause ostative al conseguimento della patente di guida, giacché il motivo, cui la legge ricollega direttamente quell'effetto, attiene ad una circostanza (la condanna in sede penale) che rientra nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario.
3. In secondo luogo, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo
2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma
1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo pagina 5 di 8 comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma.
Nella specie, non coglie nel segno il nel dedurre che, al fine di ottenere Pt_1 di nuovo la patente di guida, non sarebbe necessaria la riabilitazione, richiesta solo nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992.
Invero, nella specie il diniego non è legato alla precedente revoca del 16.01.2017 per effetto dell'applicazione della sorveglianza speciale per anni uno disposta dal
Tribunale di Pescara in data 12.03.2015, ma piuttosto per l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti dal primo comma – in ragione della successiva condanna per
– che devono sussistere anche per colui che richiede nuovamente la Pt_2 patente a seguito della revoca subita, giusto il disposto di cui all'art. 120, comma
III d.lgs. n. 285/1992.
Nel caso di diniego della patente di guida, dunque, il provvedimento della
Motorizzazione è caratterizzato da assenza discrezionalità. Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito delle censure effettuate dalla Consulta al regime di automaticità della sospensione, nel diverso caso della revoca della patente di guida (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 14.03.2022, n. 8188, secondo cui “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1,
C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo”).
pagina 6 di 8 Proprio in riferimento alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inoltre, la Consulta ha ribadito che i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui all'art. 120, comma I del codice della strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato.
Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ex art. 178 o 179 c.p., che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida (cfr. Corte Cost., 12.07.2021, n. 152).
Nel caso di specie, il ricorrente risulta gravato da sentenza di patteggiamento per diversi reati di cui agli artt. 81 e 73, comma V del d.P.R. 09.10.1990, n. 309, commessi tra il 2019 ed il 2021, divenuta irrevocabile in data 04.06.2024, e non risultano provvedimenti riabilitativi. Ne consegue, dunque, che la , CP_2
avendo rilevato la sussistenza di una condanna definitiva in materia di stupefacenti, correttamente ha qualificato la circostanza come motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, ai sensi dell'art. 120, comma I d.lgs. n. 285/92.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le fasi di studio, introduzione pagina 7 di 8 e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 772/2025 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei resistenti;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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