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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3987/2024
PROMOSSA DA
, nata l'[...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Misterbianco (CT) Via Garibaldi n. 231, presso lo studio dell'avvocato
INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Catania Viale Raffaello Sanzio n. 60, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato SCUDERI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 28/11/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo depositato e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini per scritti conclusivi, previa rinuncia dei procuratori delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 16/04/2024, - premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 22/05/2008, unione dalla quale sono nate Controparte_1
le figlie (il 09/04/2009) e (il 22/07/2013) - ha adito questo Tribunale per chiedere di Per_1 Per_2
pronunciare la separazione personale dal marito, esponendo che la relazione coniugale ha subito un declino a causa del disinteresse del marito, e ha chiesto, altresì, di stabilire l'affidamento condiviso delle figlie;
di assegnare la casa coniugale sita in Misterbianco alla via Antonino Orlando 1 alla madre in forza della permanenza privilegiata delle minori con la stessa e di disporre che il marito continui a pagare la rata di mutuo;
di disporre dei tempi di permanenza delle minori con il padre differenziati per le stesse, stabilendo un assegno di mantenimento a carico del convenuto di euro
800,00 mensili per le due figlie, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, senza alcuna previsione di mantenimento dovuto tra i coniugi avendo ciascuno la propria capacità
economica.
si è costituito in giudizio, rappresentando che nelle more del giudizio le Controparte_1
parti hanno raggiunto un accordo e chiedendone la trasformazione del rito in consensuale e la definizione alle condizioni concordate, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., che di seguito si riportano:
2 “- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi (matrimonio trascritto al Comune di
Misterbianco, Anno 2008, atto n.8 parte II, S.A);
- L'affidamento condiviso delle minori, di anni 15, nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
di anni 11, nata a [...] il [...], studentesse, le quali hanno un'età ed una maturità tali
che consentono loro di discernere e decidere quanto tempo trascorrere con ciascun genitore a
prescindere dai tempi che opportunamente si indicano in due pomeriggi a settimana dalle 18:00
alle 21:00, compatibilmente con gli impegni delle figlie e lavorative del padre e a fine settimana
alternati da sabato dopo scuola a domenica sera. Ferma la volontà delle minori, le stesse potranno
trascorrere la vigilia di Natale con un genitore e il giorno del 25 con l'altro, alternando anche la
vigilia e il giorno del capodanno;
potranno trascorrere con il padre tre giorni durante le vacanze
di Pasqua;
i giorni delle cd feste comandate alternando un anno con il padre e l'altro con la
madre; sette giorni consecutivi con il padre durante le vacanze estive, fatta sempre la possibilità
per le minori di trascorrere più tempo con il padre.
- La permanenza privilegiata delle minori con la madre presso la casa coniugale che, in ragione di
ciò, sarà assegnata alla SI.ra , comproprietaria. Parte_1
- Un assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 per le due figlie, oltre al 50% delle
spese per come previste nelle linee guida del Tribunale di Catania.
- La suddivisione al 50% dell'AUU previsto in favore delle figlie.
- I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, avendo ciascuno propria capacità economica.
- I coniugi stabiliscono che continueranno a pagare il mutuo al 50%.
- Compensare le spese di lite.”.
3 All'udienza del 28/11/2024 le parti, personalmente presenti, hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Alla stessa udienza i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere versato in atti l'accordo per la definizione del giudizio come sopra riportato e hanno chiesto che il Tribunale
decida in conformità, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Alla predetta udienza, chieste informazioni da parte del giudice delegato in ordine alla regolamentazione degli incontri padre-figlie, i procuratori hanno riferito che le parti abitano vicine,
a distanza raggiungibile a piedi anche dalle minori, che i rapporti sono buoni e che le minori vedono liberamente e regolarmente il padre, quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e le deduzioni delle parti risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Pertanto, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole minore di età.
Deve prendersi atto, infine, degli ulteriori accordi tra le parti in ordine all'assegno unico e alla corresponsione del mutuo.
4 Le spese processuali vanno compensate, come concordato dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3987/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda di trasformazione in congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] a Parte_1
CATANIA (CT), e , nato il [...] a [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Misterbianco (CT) in data 22/05/2008, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Misterbianco (CT) al N. 8, Parte 2, Serie A, Anno 2008;
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza delle minori e con il padre Persona_3 Persona_4
come in parte motiva;
Controparte_1
ASSEGNA a la casa coniugale;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare la somma di euro 500,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento delle figlie minori e , oltre il 50% Persona_3 Persona_4
delle spese per come previste nelle linee guida del Tribunale di Catania;
COMPENSA le spese processuali;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti;
5 DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3987/2024
PROMOSSA DA
, nata l'[...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Misterbianco (CT) Via Garibaldi n. 231, presso lo studio dell'avvocato
INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Catania Viale Raffaello Sanzio n. 60, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato SCUDERI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 28/11/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo depositato e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini per scritti conclusivi, previa rinuncia dei procuratori delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 16/04/2024, - premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 22/05/2008, unione dalla quale sono nate Controparte_1
le figlie (il 09/04/2009) e (il 22/07/2013) - ha adito questo Tribunale per chiedere di Per_1 Per_2
pronunciare la separazione personale dal marito, esponendo che la relazione coniugale ha subito un declino a causa del disinteresse del marito, e ha chiesto, altresì, di stabilire l'affidamento condiviso delle figlie;
di assegnare la casa coniugale sita in Misterbianco alla via Antonino Orlando 1 alla madre in forza della permanenza privilegiata delle minori con la stessa e di disporre che il marito continui a pagare la rata di mutuo;
di disporre dei tempi di permanenza delle minori con il padre differenziati per le stesse, stabilendo un assegno di mantenimento a carico del convenuto di euro
800,00 mensili per le due figlie, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, senza alcuna previsione di mantenimento dovuto tra i coniugi avendo ciascuno la propria capacità
economica.
si è costituito in giudizio, rappresentando che nelle more del giudizio le Controparte_1
parti hanno raggiunto un accordo e chiedendone la trasformazione del rito in consensuale e la definizione alle condizioni concordate, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., che di seguito si riportano:
2 “- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi (matrimonio trascritto al Comune di
Misterbianco, Anno 2008, atto n.8 parte II, S.A);
- L'affidamento condiviso delle minori, di anni 15, nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
di anni 11, nata a [...] il [...], studentesse, le quali hanno un'età ed una maturità tali
che consentono loro di discernere e decidere quanto tempo trascorrere con ciascun genitore a
prescindere dai tempi che opportunamente si indicano in due pomeriggi a settimana dalle 18:00
alle 21:00, compatibilmente con gli impegni delle figlie e lavorative del padre e a fine settimana
alternati da sabato dopo scuola a domenica sera. Ferma la volontà delle minori, le stesse potranno
trascorrere la vigilia di Natale con un genitore e il giorno del 25 con l'altro, alternando anche la
vigilia e il giorno del capodanno;
potranno trascorrere con il padre tre giorni durante le vacanze
di Pasqua;
i giorni delle cd feste comandate alternando un anno con il padre e l'altro con la
madre; sette giorni consecutivi con il padre durante le vacanze estive, fatta sempre la possibilità
per le minori di trascorrere più tempo con il padre.
- La permanenza privilegiata delle minori con la madre presso la casa coniugale che, in ragione di
ciò, sarà assegnata alla SI.ra , comproprietaria. Parte_1
- Un assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 per le due figlie, oltre al 50% delle
spese per come previste nelle linee guida del Tribunale di Catania.
- La suddivisione al 50% dell'AUU previsto in favore delle figlie.
- I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, avendo ciascuno propria capacità economica.
- I coniugi stabiliscono che continueranno a pagare il mutuo al 50%.
- Compensare le spese di lite.”.
3 All'udienza del 28/11/2024 le parti, personalmente presenti, hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Alla stessa udienza i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere versato in atti l'accordo per la definizione del giudizio come sopra riportato e hanno chiesto che il Tribunale
decida in conformità, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Alla predetta udienza, chieste informazioni da parte del giudice delegato in ordine alla regolamentazione degli incontri padre-figlie, i procuratori hanno riferito che le parti abitano vicine,
a distanza raggiungibile a piedi anche dalle minori, che i rapporti sono buoni e che le minori vedono liberamente e regolarmente il padre, quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e le deduzioni delle parti risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Pertanto, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole minore di età.
Deve prendersi atto, infine, degli ulteriori accordi tra le parti in ordine all'assegno unico e alla corresponsione del mutuo.
4 Le spese processuali vanno compensate, come concordato dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3987/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda di trasformazione in congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] a Parte_1
CATANIA (CT), e , nato il [...] a [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Misterbianco (CT) in data 22/05/2008, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Misterbianco (CT) al N. 8, Parte 2, Serie A, Anno 2008;
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza delle minori e con il padre Persona_3 Persona_4
come in parte motiva;
Controparte_1
ASSEGNA a la casa coniugale;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare la somma di euro 500,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento delle figlie minori e , oltre il 50% Persona_3 Persona_4
delle spese per come previste nelle linee guida del Tribunale di Catania;
COMPENSA le spese processuali;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti;
5 DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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