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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 legale, come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Florinda Bevilacqua, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
-Opponente-
E
(p. iva ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), in persona dei rispettivi leg. rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio dell'avv. Marco
Rossi, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 107/2022 notificato l'11.2.22, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 55.878,21, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso del capitale e degli interessi di mora dovuti a seguito dell'estinzione anticipata per decadenza dal beneficio del termine del contratto di prestito personale o (n.
000001691304) stipulato con e, poi, oggetto di contratto di cessione in favore Controparte_3 dell'opposta.
L'opponente chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza del credito per mancata stipula del contratto di finanziamento e per mancata prova della titolarità del credito, la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di pagamento dell'opposta. L'opponente nell'atto di opposizione, procedeva anche al disconoscimento della propria sottoscrizione presente in calce al contratto depositato dall'opposta.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ebbene, va premessa e sottolineata una certa genericità nell'esposizione delle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione come di seguito sarà illustrato.
Invece, l'opposta ha depositato completa documentazione relativa sia al contratto di prestito personale stipulato in data 14.9.2018 fonte dell'obbligazione in lite, sottoscritto dall'opponente
(contenente le condizioni contrattuali: erogazione della somma di € 28.022,81 da restituire in 108 rate mensili di € 364,82 ciascuna, con indicazione di TAN pari all'(% e TAEG pari al 12,28%), sia al contratto di cessione del 22.3.21 dei crediti del quarto portafoglio ai sensi dell'Accordo Quadro di cessione di crediti sottoscritto in data 15.6.20, nonché la comunicazione relativa alla cessione del credito e l'estratto dei crediti ceduti comprensivo del credito in lite, sia l'estratto conto con l'esposizione debitoria non oggetto di contestazione.
Orbene, l'opposta ha, quindi, depositato documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva.
Poi, appare inammissibile il disconoscimento effettuato dall'opponente della sottoscrizione presente in calce al contratto.
Si tratta, infatti, di un disconoscimento generico, privo di indicazione specifica delle ragioni da cui emergerebbe che la sottoscrizione è apocrifa e delle relative prove.
In punto di diritto, va, poi, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità afferma, in modo condivisibile e consolidato, come “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (cfr. Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass.
Civ. 10949/2012). Tale principio è applicabile al caso in esame, avendo l'opponente dato esecuzione al contratto con pagamento di alcune rate.
Dunque, appaiono prive di pregio le eccezioni contenute nell'atto di opposizione in merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando pienamente provate in capo alle parti la qualifica di debitore ceduto e di creditore cessionario.
Piena prova è poi emersa quanto al credito oggetto della domanda dell'opposta, atteso il deposito del contratto, dell'erogazione del finanziamento e l'assenza di qualsivoglia contestazione sul quantum del credito.
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori minimi dello scaglione del d.m. 147/22 in cui rientra il credito attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
c) condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 7.051,50, oltre spese gen. al 15% e accessori come per legge.
Avellino, il 13.6.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 legale, come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Florinda Bevilacqua, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
-Opponente-
E
(p. iva ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), in persona dei rispettivi leg. rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio dell'avv. Marco
Rossi, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 107/2022 notificato l'11.2.22, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 55.878,21, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso del capitale e degli interessi di mora dovuti a seguito dell'estinzione anticipata per decadenza dal beneficio del termine del contratto di prestito personale o (n.
000001691304) stipulato con e, poi, oggetto di contratto di cessione in favore Controparte_3 dell'opposta.
L'opponente chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza del credito per mancata stipula del contratto di finanziamento e per mancata prova della titolarità del credito, la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di pagamento dell'opposta. L'opponente nell'atto di opposizione, procedeva anche al disconoscimento della propria sottoscrizione presente in calce al contratto depositato dall'opposta.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ebbene, va premessa e sottolineata una certa genericità nell'esposizione delle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione come di seguito sarà illustrato.
Invece, l'opposta ha depositato completa documentazione relativa sia al contratto di prestito personale stipulato in data 14.9.2018 fonte dell'obbligazione in lite, sottoscritto dall'opponente
(contenente le condizioni contrattuali: erogazione della somma di € 28.022,81 da restituire in 108 rate mensili di € 364,82 ciascuna, con indicazione di TAN pari all'(% e TAEG pari al 12,28%), sia al contratto di cessione del 22.3.21 dei crediti del quarto portafoglio ai sensi dell'Accordo Quadro di cessione di crediti sottoscritto in data 15.6.20, nonché la comunicazione relativa alla cessione del credito e l'estratto dei crediti ceduti comprensivo del credito in lite, sia l'estratto conto con l'esposizione debitoria non oggetto di contestazione.
Orbene, l'opposta ha, quindi, depositato documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva.
Poi, appare inammissibile il disconoscimento effettuato dall'opponente della sottoscrizione presente in calce al contratto.
Si tratta, infatti, di un disconoscimento generico, privo di indicazione specifica delle ragioni da cui emergerebbe che la sottoscrizione è apocrifa e delle relative prove.
In punto di diritto, va, poi, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità afferma, in modo condivisibile e consolidato, come “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (cfr. Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass.
Civ. 10949/2012). Tale principio è applicabile al caso in esame, avendo l'opponente dato esecuzione al contratto con pagamento di alcune rate.
Dunque, appaiono prive di pregio le eccezioni contenute nell'atto di opposizione in merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando pienamente provate in capo alle parti la qualifica di debitore ceduto e di creditore cessionario.
Piena prova è poi emersa quanto al credito oggetto della domanda dell'opposta, atteso il deposito del contratto, dell'erogazione del finanziamento e l'assenza di qualsivoglia contestazione sul quantum del credito.
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori minimi dello scaglione del d.m. 147/22 in cui rientra il credito attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
c) condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 7.051,50, oltre spese gen. al 15% e accessori come per legge.
Avellino, il 13.6.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli