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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4356/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. TF9COM200793 SANZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'atto di contestazione notificato l'1/7/25 e con il quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale redatto dalla G.d.F., contesta la mancata istallazione del misuratore fiscale presso il negozio di commercio al dettaglio di generi alimentari.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato il quale fa riferimento alla data di redazione del 23/1/25 mentre nel processo verbale è riportata la data dell'1/1/25, data ugualmente errata in quanta l'esercizio commerciale
è chiuso a capodanno.
Ma anche la data del 23 gennaio è errata in quanto in detta data effettuava una sostituzione del misuratore fiscale così come risulta dalla trasmissione giornaliera dei corrispettivi telematici avvenuta il
22 e 23 gennaio da due apparecchi diversi. La trasmissione da due distinti registratori, del resto, avveniva da due distinti apparecchi anche nel solo giorno 23 dal momento che le operazioni di sostituzione avvenivano alle ore 12,44.
Tale circostanza è riscontrabile anche dalla esistenza di due distinti libretti
Fa presente che dal processo verbale si rileva anche che non è stato possibile controllare la trasmissione telematica in quanto non era presente il codice QRCODE, il quale non è necessario per verificare la trasmissione dei dati. Ne consegue che è la stessa G.d.F. ha dichiarare di avere rinvenuto il registratore.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale comunica di avere annullato l'atto in autotutela.
Con memorie aggiunte parte ricorrente, nel premettere di avere ricevuto l'annullamento dell'atto in data
29/9/25, chiede condannarsi l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte prende atto della comunicazione dell'ufficio il quale ha provveduto ad annullare l'atto impugnato con la conseguenza che deve ritenersi sia cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene le spese queste vanno compensate tra le parti e ciò in considerazione del brevissimo l'asso di tempo che è intercorso tra la notifica del ricorso (12/9/25) e la comunicazione di annullamento
(29/9/25) nonchè dell'iter che l'Agenzia delle Entrate deve svolgere per dare esecuzione alla sentenza.
A ciò si aggiunga non solo che l'annullamento è avvenuto prima del decorso del termine di trenta giorni previsto per il deposito in segreteria del ricorso, ma anche che nel caso in esame rileva la condotta processuale della resistente la quale è conforme al principio di lealtà e correttezza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Salerno il 14/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4356/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. TF9COM200793 SANZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'atto di contestazione notificato l'1/7/25 e con il quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale redatto dalla G.d.F., contesta la mancata istallazione del misuratore fiscale presso il negozio di commercio al dettaglio di generi alimentari.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato il quale fa riferimento alla data di redazione del 23/1/25 mentre nel processo verbale è riportata la data dell'1/1/25, data ugualmente errata in quanta l'esercizio commerciale
è chiuso a capodanno.
Ma anche la data del 23 gennaio è errata in quanto in detta data effettuava una sostituzione del misuratore fiscale così come risulta dalla trasmissione giornaliera dei corrispettivi telematici avvenuta il
22 e 23 gennaio da due apparecchi diversi. La trasmissione da due distinti registratori, del resto, avveniva da due distinti apparecchi anche nel solo giorno 23 dal momento che le operazioni di sostituzione avvenivano alle ore 12,44.
Tale circostanza è riscontrabile anche dalla esistenza di due distinti libretti
Fa presente che dal processo verbale si rileva anche che non è stato possibile controllare la trasmissione telematica in quanto non era presente il codice QRCODE, il quale non è necessario per verificare la trasmissione dei dati. Ne consegue che è la stessa G.d.F. ha dichiarare di avere rinvenuto il registratore.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale comunica di avere annullato l'atto in autotutela.
Con memorie aggiunte parte ricorrente, nel premettere di avere ricevuto l'annullamento dell'atto in data
29/9/25, chiede condannarsi l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte prende atto della comunicazione dell'ufficio il quale ha provveduto ad annullare l'atto impugnato con la conseguenza che deve ritenersi sia cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene le spese queste vanno compensate tra le parti e ciò in considerazione del brevissimo l'asso di tempo che è intercorso tra la notifica del ricorso (12/9/25) e la comunicazione di annullamento
(29/9/25) nonchè dell'iter che l'Agenzia delle Entrate deve svolgere per dare esecuzione alla sentenza.
A ciò si aggiunga non solo che l'annullamento è avvenuto prima del decorso del termine di trenta giorni previsto per il deposito in segreteria del ricorso, ma anche che nel caso in esame rileva la condotta processuale della resistente la quale è conforme al principio di lealtà e correttezza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Salerno il 14/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe