TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa
Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 393, dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
elettivamente domiciliato in Terni – Corso del Popolo n. 26, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati n.
18/20
Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 maggio 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta e conseguentemente la condanna dell' , in persona del legale rappresentante protempore, a CP_1 corrispondere la relativa provvidenza dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con pregresse menomazioni. A fondamento del ricorso ha dedotto di aver svolto, per oltre quarant'anni, l'attività di pavimentatore. Ha, in particolare, dedotto di aver lavorato dal 31.12.1980 al 16.02.1981, come pavimentatore alle dipendenze della Ditta Serafini Oreste;
di aver svolto attività di titolare artigiano pavimentatore dal 31.12.1981 al 30.06.1988 e di aver svolto le mansioni di operaio edile e pavimentatore dal 31.12.1988 alle dipendenze prima della società L.E.M., poi della società M.E.R. snc e INIZIATIVE POSART;
infine, dal
02.05.2011 al marzo 2019 (epoca del pensionamento), ha lavorato alle dipendenze della ditta S.P. di TI AN (cfr. all. 1 al ricorso); che ha sempre svolto orario full-time per cinque giorni a settimana e che, solo nell'ultimo periodo lavorativo, ha svolto la propria prestazione lavorativa a part-time, per cinque ore/die, dal lunedì al venerdì; che l'attività lavorativa svolta consisteva nella posa del massetto sul pavimento da rivestire mediante l'uso della pala manuale e nell'esecuzione di tutte le altre lavorazioni, sempre manuali, funzionali alla preparazione ed all'ultimazione delle pavimentazioni e dei rivestimenti;
che tali mansioni lo hanno inevitabilmente esposto, per tempi prolungati, al rischio di assunzione di posture incongrue, con prolungato accasciamento, al rischio correlato al sollevamento, movimentazione e trasporto di materiali, come evidenziato negli stessi certificati di idoneità alla mansione redatti dal medico competente;
che a causa di tali lavorazioni ed esposizioni, ha contratto la patologia a carico del rachide lombo sacrale e, per il riconoscimento della stessa come patologia professionale, in data 23.09.2019, ha presentato domanda all' (cfr. all. 7 al ricorso); che l' , CP_1 CP_1 all'esito di visita medica collegiale, comunicava di non riconoscere la patologia denunciata di origine professionale ritenendo il rischio specifico basso. (cfr. all. 9 al ricorso). Contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro CP_1 di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare la malattia al “Rachide lombo-sacrale”, di origine professionale e la stessa produttiva di un danno biologico permanente nella misura del 10%, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' a corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente dalla data CP_1 della richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le invalidità già precedentemente accertate e riconosciute nella misura del 13%; - Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore pro tempore,
[...] sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (ernia discale lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal
DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_2 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente derivatane.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, può trovare accoglimento nei limiti che seguono. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006,
n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dal ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_2 sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 10% (Cfr. relazione medico legale dottor – All. 11 al ricorso) Persona_2
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo – All. 1 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato, per i periodi da egli indicati, come pavimentatore e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come descritte.
Tali circostanze, invero, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, il primo teste escusso all'udienza del 23.10.2023, , Tes_1 circa le singole lavorazioni svolte, ha dichiarato che il ricorrente si occupava della:
“Posa del massetto sul pavimento da rivestire mediante l'uso di pala manuale, Livellazione manuale del massetto con uso di riga in alluminio, Applicazione della colla, a copertura del cemento solidificatosi, mediante uso di cucchiara e livella con l'americana, etrasportava a spalle i badili del collante. Posizionamento, sulla colla così applicata e livellata, del materiale di rivestimento (piastrelle, legno, ceramica, marmo, pietra e simili). Preparazione dello stucco, che egli impastava con uso di trapano elettrico, - Posa dello stucco così impastato sulle mattonelle/piastrelle mediante uso di paletta manuale, che usava con movimento rotatorio al fine di distribuire lo stucco in modo omogeneo. Pulizia della pavimentazione, così posata, dallo stucco in eccesso, mediante uso di acqua e spugna, strizzata manualmente e passata, sempre manualmente, su ogni piastrella/mattonella, con movimenti rotatori di braccio e polso, sia in orizzontale che in verticale.” E precisava, inoltre, che: “ciò faceva anche per il rivestimento di muri (anche in verticale, quindi, e non solo orizzontalmente per la posa di pavimenti), lavorando dal basso verso l'alto, fino a circa due metri circa, che il ricorrente raggiungeva con l'uso di scalettini”. Il teste, in merito alla modalità di esecuzione delle lavorazioni indicate, ha dichiarato: “ritengo che le suddette operazioni venissero eseguite con flessione e torsione ripetuta del tronco, con prolungato accosciamento, con manovre di sollevamento, movimentazione manuale di materiali e trasporto degli stessi;
… quando si occupava della posa del pavimento, ovvero della livellazione del massetto e/o della colla, lavorava di fatto sempre in ginocchio, tranne quando si alzava per prendere altra colla;
quando maiolicava le pareti laterali effettuava continue torsioni e flessioni del tronco, con anche ripetuto sollevamento di pesi”. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso alla medesima udienza, il quale, ad ulteriore precisazione delle mansioni del Testimone_2 ricorrente e delle modalità di esecuzioni delle stesse, ha precisato: “…è vero il ricorrente lavorava 8 ore al giorno per cinque giorni a settimana;
ciò posso dire perché lavoravamo insieme presso vari cantieri anche come lavoratori autonomi”. E, inoltre:
“…il ricorrente come me rimaneva a lungo in una posizione fissa: quando si occupava della posa del pavimento, ovvero della livellazione del massetto e/o della colla, lavorava di fatto sempre in ginocchio;
quando maiolicava le pareti laterali effettuava continue torsioni e flessioni del tronco, con anche ripetuto sollevamento di pesi. ... sollevavamo e trasportavamo una media di 30 secchi al giorno, anche di più. i secchi pesavano almeno 20 kg. … usavamo ogni giorno martelli pneumatici, frullino, trapano per impastare e la mazzetta per battere”. (Cfr. dichiarazioni testimoniali in atti) Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente, per oltre 40 anni, al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottoressa all'esito della disamina della Per_3 documentazione sanitaria allegata e dell'indagine clinico anamnestica svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente, a carico della colonna lombare presenta protrusioni discali L1-L2, L4-L5 ed L5-S1 cui si associa componente erniaria paramediana-laterale sinistra (vedasi esame RMN del 02.08.2019) con multiradicolopatia lombo-sacrale bilaterale con maggiore interessamento della radici
L5 con prevalenza a sinistra (Vedasi esame EMG del 14.12.2022) e con limitazione dei movimenti di 1/5. Il CTU, quindi, ha analizzato la possibile genesi professionale della patologia riscontrata e, alla luce dei dati processuali e del quadro storico dei precedenti accertamenti, ha concluso che “…è possibile affermare che il periziato sia stato esposto, nella sua vita professionale, a rischio per la movimentazione manuale dei carichi ma di un livello tale da consentire il riconoscimento della patologia denunciata come a genesi multifattoriale (professionale + degenerativa)”. L'ausiliario del giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei relativi postumi invalidanti, valutando il danno biologico consequenziale alla malattia professionale alla colonna lombare, nella misura del 5%, con richiamo alle voci tabellari n. 213 e n. 193 ex D. Lgs. 38/2000. Il CTU, poi, tenuto conto delle menomazioni preesistenti già accertate e riconosciute nella misura del 13%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 17%, con decorrenza dalla data della domanda (23.09.2019).
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note critiche dal consulente di parte resistente, dottor il quale, non concordando sulle Persona_4 conclusioni raggiunte dalla dottoressa ha insistito per la mancanza di nesso Per_3 causale tra patologia contratta, in tarda età, dal ricorrente e la sua esposizione al rischio lavorativo atteso che, negli ultimi anni di impiego, l'assicurato ha lavorato sempre con contratto part-time e, pertanto, la sua esposizione al rischio è stata minima e, quindi, le cause della patologia andrebbero ricercate in fattori extra lavorativi. La dottoressa ha riscontrato tali osservazioni precisando che: “Il fatto che Per_3 il soggetto abbia proceduto a domanda di malattia professionale in tarda età non esclude affatto l'indennizzabilità del caso dovendosi tutelare i tutti i soggetti meritevoli che per di più hanno avuto un lungo periodo di esposizione ai rischi occupazionali.
Trattandosi di patologia insorta in tarda età, la scrivente ritiene che - in base di tutti i fattori meglio esposti nelle considerazioni (testimonianze rese in udienza, il riconoscimento rischio per la movimentazione manuale dei carichi da parte del MCA, contenuto del DVR) - sia possibile il riconoscimento della patologia denunciata come a genesi multifattoriale (professionale + degenerativa)”. Confermando, in sintesi, le conclusioni rassegnate. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Va riconosciuta, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia da egli denunciata quindi, stante il grado di danno biologico permanente accertato nella misura del 5% e, cumulato con le pregresse menomazioni già riconosciute, pari al 17%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma Parte_1
2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 23.09.2019.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, nella causa iscritta al R.G. n. 393/2023, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: 1)accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Ernie discali con lombalgia cronica” e che la stessa è produttiva di un danno biologico pari al 5% che, cumulato con le pregresse menomazioni, va complessivamente riconosciuto nella misura del 17%; 2) Condanna, pertanto, l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, lettere, D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, a far data dalla domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali nella misura di € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Teresa Lavari, dichiaratasi antistataria;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Terni, 6 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa
Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 393, dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
elettivamente domiciliato in Terni – Corso del Popolo n. 26, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati n.
18/20
Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 maggio 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta e conseguentemente la condanna dell' , in persona del legale rappresentante protempore, a CP_1 corrispondere la relativa provvidenza dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con pregresse menomazioni. A fondamento del ricorso ha dedotto di aver svolto, per oltre quarant'anni, l'attività di pavimentatore. Ha, in particolare, dedotto di aver lavorato dal 31.12.1980 al 16.02.1981, come pavimentatore alle dipendenze della Ditta Serafini Oreste;
di aver svolto attività di titolare artigiano pavimentatore dal 31.12.1981 al 30.06.1988 e di aver svolto le mansioni di operaio edile e pavimentatore dal 31.12.1988 alle dipendenze prima della società L.E.M., poi della società M.E.R. snc e INIZIATIVE POSART;
infine, dal
02.05.2011 al marzo 2019 (epoca del pensionamento), ha lavorato alle dipendenze della ditta S.P. di TI AN (cfr. all. 1 al ricorso); che ha sempre svolto orario full-time per cinque giorni a settimana e che, solo nell'ultimo periodo lavorativo, ha svolto la propria prestazione lavorativa a part-time, per cinque ore/die, dal lunedì al venerdì; che l'attività lavorativa svolta consisteva nella posa del massetto sul pavimento da rivestire mediante l'uso della pala manuale e nell'esecuzione di tutte le altre lavorazioni, sempre manuali, funzionali alla preparazione ed all'ultimazione delle pavimentazioni e dei rivestimenti;
che tali mansioni lo hanno inevitabilmente esposto, per tempi prolungati, al rischio di assunzione di posture incongrue, con prolungato accasciamento, al rischio correlato al sollevamento, movimentazione e trasporto di materiali, come evidenziato negli stessi certificati di idoneità alla mansione redatti dal medico competente;
che a causa di tali lavorazioni ed esposizioni, ha contratto la patologia a carico del rachide lombo sacrale e, per il riconoscimento della stessa come patologia professionale, in data 23.09.2019, ha presentato domanda all' (cfr. all. 7 al ricorso); che l' , CP_1 CP_1 all'esito di visita medica collegiale, comunicava di non riconoscere la patologia denunciata di origine professionale ritenendo il rischio specifico basso. (cfr. all. 9 al ricorso). Contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro CP_1 di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare la malattia al “Rachide lombo-sacrale”, di origine professionale e la stessa produttiva di un danno biologico permanente nella misura del 10%, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' a corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente dalla data CP_1 della richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le invalidità già precedentemente accertate e riconosciute nella misura del 13%; - Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore pro tempore,
[...] sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (ernia discale lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal
DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_2 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente derivatane.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, può trovare accoglimento nei limiti che seguono. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006,
n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dal ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_2 sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 10% (Cfr. relazione medico legale dottor – All. 11 al ricorso) Persona_2
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo – All. 1 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato, per i periodi da egli indicati, come pavimentatore e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come descritte.
Tali circostanze, invero, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, il primo teste escusso all'udienza del 23.10.2023, , Tes_1 circa le singole lavorazioni svolte, ha dichiarato che il ricorrente si occupava della:
“Posa del massetto sul pavimento da rivestire mediante l'uso di pala manuale, Livellazione manuale del massetto con uso di riga in alluminio, Applicazione della colla, a copertura del cemento solidificatosi, mediante uso di cucchiara e livella con l'americana, etrasportava a spalle i badili del collante. Posizionamento, sulla colla così applicata e livellata, del materiale di rivestimento (piastrelle, legno, ceramica, marmo, pietra e simili). Preparazione dello stucco, che egli impastava con uso di trapano elettrico, - Posa dello stucco così impastato sulle mattonelle/piastrelle mediante uso di paletta manuale, che usava con movimento rotatorio al fine di distribuire lo stucco in modo omogeneo. Pulizia della pavimentazione, così posata, dallo stucco in eccesso, mediante uso di acqua e spugna, strizzata manualmente e passata, sempre manualmente, su ogni piastrella/mattonella, con movimenti rotatori di braccio e polso, sia in orizzontale che in verticale.” E precisava, inoltre, che: “ciò faceva anche per il rivestimento di muri (anche in verticale, quindi, e non solo orizzontalmente per la posa di pavimenti), lavorando dal basso verso l'alto, fino a circa due metri circa, che il ricorrente raggiungeva con l'uso di scalettini”. Il teste, in merito alla modalità di esecuzione delle lavorazioni indicate, ha dichiarato: “ritengo che le suddette operazioni venissero eseguite con flessione e torsione ripetuta del tronco, con prolungato accosciamento, con manovre di sollevamento, movimentazione manuale di materiali e trasporto degli stessi;
… quando si occupava della posa del pavimento, ovvero della livellazione del massetto e/o della colla, lavorava di fatto sempre in ginocchio, tranne quando si alzava per prendere altra colla;
quando maiolicava le pareti laterali effettuava continue torsioni e flessioni del tronco, con anche ripetuto sollevamento di pesi”. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso alla medesima udienza, il quale, ad ulteriore precisazione delle mansioni del Testimone_2 ricorrente e delle modalità di esecuzioni delle stesse, ha precisato: “…è vero il ricorrente lavorava 8 ore al giorno per cinque giorni a settimana;
ciò posso dire perché lavoravamo insieme presso vari cantieri anche come lavoratori autonomi”. E, inoltre:
“…il ricorrente come me rimaneva a lungo in una posizione fissa: quando si occupava della posa del pavimento, ovvero della livellazione del massetto e/o della colla, lavorava di fatto sempre in ginocchio;
quando maiolicava le pareti laterali effettuava continue torsioni e flessioni del tronco, con anche ripetuto sollevamento di pesi. ... sollevavamo e trasportavamo una media di 30 secchi al giorno, anche di più. i secchi pesavano almeno 20 kg. … usavamo ogni giorno martelli pneumatici, frullino, trapano per impastare e la mazzetta per battere”. (Cfr. dichiarazioni testimoniali in atti) Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente, per oltre 40 anni, al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottoressa all'esito della disamina della Per_3 documentazione sanitaria allegata e dell'indagine clinico anamnestica svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente, a carico della colonna lombare presenta protrusioni discali L1-L2, L4-L5 ed L5-S1 cui si associa componente erniaria paramediana-laterale sinistra (vedasi esame RMN del 02.08.2019) con multiradicolopatia lombo-sacrale bilaterale con maggiore interessamento della radici
L5 con prevalenza a sinistra (Vedasi esame EMG del 14.12.2022) e con limitazione dei movimenti di 1/5. Il CTU, quindi, ha analizzato la possibile genesi professionale della patologia riscontrata e, alla luce dei dati processuali e del quadro storico dei precedenti accertamenti, ha concluso che “…è possibile affermare che il periziato sia stato esposto, nella sua vita professionale, a rischio per la movimentazione manuale dei carichi ma di un livello tale da consentire il riconoscimento della patologia denunciata come a genesi multifattoriale (professionale + degenerativa)”. L'ausiliario del giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei relativi postumi invalidanti, valutando il danno biologico consequenziale alla malattia professionale alla colonna lombare, nella misura del 5%, con richiamo alle voci tabellari n. 213 e n. 193 ex D. Lgs. 38/2000. Il CTU, poi, tenuto conto delle menomazioni preesistenti già accertate e riconosciute nella misura del 13%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 17%, con decorrenza dalla data della domanda (23.09.2019).
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note critiche dal consulente di parte resistente, dottor il quale, non concordando sulle Persona_4 conclusioni raggiunte dalla dottoressa ha insistito per la mancanza di nesso Per_3 causale tra patologia contratta, in tarda età, dal ricorrente e la sua esposizione al rischio lavorativo atteso che, negli ultimi anni di impiego, l'assicurato ha lavorato sempre con contratto part-time e, pertanto, la sua esposizione al rischio è stata minima e, quindi, le cause della patologia andrebbero ricercate in fattori extra lavorativi. La dottoressa ha riscontrato tali osservazioni precisando che: “Il fatto che Per_3 il soggetto abbia proceduto a domanda di malattia professionale in tarda età non esclude affatto l'indennizzabilità del caso dovendosi tutelare i tutti i soggetti meritevoli che per di più hanno avuto un lungo periodo di esposizione ai rischi occupazionali.
Trattandosi di patologia insorta in tarda età, la scrivente ritiene che - in base di tutti i fattori meglio esposti nelle considerazioni (testimonianze rese in udienza, il riconoscimento rischio per la movimentazione manuale dei carichi da parte del MCA, contenuto del DVR) - sia possibile il riconoscimento della patologia denunciata come a genesi multifattoriale (professionale + degenerativa)”. Confermando, in sintesi, le conclusioni rassegnate. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Va riconosciuta, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia da egli denunciata quindi, stante il grado di danno biologico permanente accertato nella misura del 5% e, cumulato con le pregresse menomazioni già riconosciute, pari al 17%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma Parte_1
2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 23.09.2019.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, nella causa iscritta al R.G. n. 393/2023, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: 1)accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Ernie discali con lombalgia cronica” e che la stessa è produttiva di un danno biologico pari al 5% che, cumulato con le pregresse menomazioni, va complessivamente riconosciuto nella misura del 17%; 2) Condanna, pertanto, l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, lettere, D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, a far data dalla domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali nella misura di € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Teresa Lavari, dichiaratasi antistataria;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Terni, 6 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi