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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 475/2017 R.G., avente a oggetto “solo danni a cose” e promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Laura Parretta, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Tarsitano, in virtù di mandato in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenerne la condanna ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua inadempienza rispetto ai propri obblighi di custode del bene pignorato. In particolare, l'attrice ha dedotto:
- di aver ottenuto dal Tribunale civile di Catanzaro, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 664/2010 nei confronti della per il recupero di un credito;
Controparte_2
- che, in data 05.08.2010, tale titolo veniva notificato alla unitamente ad atto Controparte_2 di precetto per il recupero della somma di € 11.002,79 oltre spese;
- la non ottemperava al pagamento e pertanto la procedeva con Controparte_2 Parte_1 pignoramento mobiliare avente però esito negativo;
- successivamente, in data 24.03.2011, la notificava alla nelle mani Pt_1 Parte_2 del l.r.p.t. sig. , atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto una cabina Controparte_1 forno con depuratore marca in possesso della ma di proprietà della CP_3 Parte_2
Controparte_2
- con detto pignoramento veniva, quindi, intimato al terzo pignorato, di non Parte_2 disporre del bene pignorato senza ordine del giudice e veniva ingiunto al debitore Controparte_2
[... di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito vantato dalla Pt_1 srl il bene assoggettato a pignoramento;
il terzo pignorato veniva assoggettato, inoltre, agli obblighi imposti dalla legge al custode;
- all'udienza di comparizione il terzo pignorato ( non si presentava e non Parte_2 rendeva la dichiarazione con conseguente instaurazione, innanzi al Tribunale di Rossano, del procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo;
pagina 1 di 7 - tale procedimento iscritto al n. RG 25/2012 veniva definito con la sentenza n. 77/2013 la quale accertava che la alla data del pignoramento era in possesso del bene pignorato di Parte_2 proprietà della ed assegnava alla il termine per la riassunzione del Controparte_2 Parte_1 procedimento esecutivo, sospeso in attesa dell'accertamento dell'obbligo del terzo, condannando la al pagamento delle spese di lite;
Parte_2
- veniva riassunta la procedura esecutiva RG 283/2011, che veniva definita con ordinanza con la quale il Tribunale di Castrovillari assegnava il bene pignorato alla a tacitazione della Parte_1 pretesa creditoria di cui all'atto di precetto per € 11.886,23 alla data del 29.12.2010 nonché a totale soddisfo delle spese di procedura liquidate in € 2.500.00;
- l'ordinanza de qua veniva regolarmente notificata alla nella persona del suo l.r.p.t. Parte_2 sig. in data 21.03.2016; Controparte_1
- da una visura effettuata, emergeva l'avvenuta cancellazione della dal registro Parte_2 delle imprese in data 29.01.2014 e, pertanto, la inoltrava al sig. Parte_1 Controparte_1
(legale rappresentante prima e liquidatore dopo, della società cancellata nonché custode del bene pignorato), una missiva ricevuta in data 12.01.2016 con la quale richiedeva notizie in merito alla cabina forno pignorata, senza, però, ottenere riscontro;
- successivamente, con ulteriore missiva ricevuta in data 13.04.2016 si chiedeva di mettere a disposizione il bene pignorato e assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, ma anche tale missiva rimaneva senza riscontro alcuno;
- la di conseguenza, non è mai entrata nella disponibilità del bene per come disposto Parte_1 dal G.E per esclusiva responsabilità di quale legale rappresentante prima e Controparte_1 liquidatore dopo della società nonché quale custode del bene pignorato;
Parte_2
- sin dal 24/03/2011, data di notifica dell'atto di pignoramento, il quale legale CP_1 rappresentante della era soggetto agli obblighi che la legge impone al custode Parte_2
e non poteva disporre del bene pignorato senza ordine del Giudice;
- l'inosservanza dei doveri inerenti la custodia da parte del convenuto ha provocato un grave danno alla derivato dalla compromissione di qualsivoglia possibilità satisfattiva sul bene Parte_1 stesso. Tanto precisato, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: “- accertare e dichiarare, per le causali e nelle qualità di cui in narrativa, il sig. , ai sensi del combinato disposto degli artt. 543 e Controparte_1 seguenti .p.c. e dell'art. 67 c.p.c., inadempiente rispetto ai propri obblighi di custode del bene pignorato, consistente in una cabina forno con depuratore marca già in possesso della e CP_3 Parte_2 di proprietà della nei confronti di in persona del suo l.r.p.t. Controparte_2 Parte_1 CP_4 ; - per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi
[...] Controparte_1 dalla in persona del l.r.p.t. quantificabili nella somma di € 15.000,00 Parte_1 Controparte_4 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito”. Con deposito della propria comparsa in data 3/08/2017 si è costituito , deducendo che: Controparte_1
- il bene mobile oggetto del pignoramento non era di proprietà della debitrice Controparte_2 sicché non può profilarsi, nella fattispecie in esame, alcuna responsabilità in capo al convenuto per violazione degli obblighi di custodia;
- infatti, sulla cabina forno con depuratore marca la non vanta e non CP_3 Controparte_2 vantava alcun diritto di proprietà essendogli stato concesso esclusivamente in leasing dalla
Parte_3
- il bene è stato restituito all'effettivo proprietario come da scheda di rientro strumentale del
22.02.2013 debitamente sottoscritta, per ricevuta ed avvenuto ritiro, dall' Parte_3
Il convenuto ha quindi, chiesto al Tribunale: “rigettare ogni domanda e richiesta risarcitoria, proposta in suo danno, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate con condanna
pagina 2 di 7 dell'attore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che, all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.” All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e dell'acquisizione del fascicolo del procedimento esecutivo n. 283/2011 R.G., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni perché ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
2.1. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto la violazione, da parte del degli obblighi CP_1 che la legge pone al custode, gravanti anche sul terzo pignorato giusto il disposto dell'art. 546 c.p.c.. Tali obblighi si sostanziano essenzialmente nel divieto di atti dispositivi e, dunque, di consegna delle somme o dei beni dovute dal terzo al debitore esecutato, senza apposito ordine del giudice.
Assumendo in concreto le proprie funzioni, il custode, rappresenta longa manus del giudice, al quale deve sempre rispondere e rendere conto del suo operato (Cass. n. 22860/2007). Non sembra potersi dubitare, in astratto, dell'esistenza in capo al degli obblighi di custodia, CP_1 poiché, nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento individua e conserva il bene pignorato per adibirlo alla tutela del creditore procedente, il diritto di credito pignorato, difatti, si autonomizza al momento in cui viene effettuato il pignoramento, cioè quando viene notificato l'atto di cui all'art. 543
c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3^, n. 6449 del 2003); è da quel momento che il vincolo di indisponibilità si perfeziona per il terzo, che è soggetto ai sensi dell'art. 546 stesso codice, agli obblighi imposti al custode relativamente alle cose ed alle somme a lui dovute (Cassazione civile sez. I, 02/03/1995, n.2400). Ai sensi dell'art. 546 c.p.c., a partire dal giorno in cui gli è stato notificato il pignoramento “il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
In definitiva, se è pur vero che il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona solo con la dichiarazione del terzo o l'accertamento dell'obbligo dello stesso, tuttavia, l'obbligo di custodia a carico del debitor debitoris sorge sin dalla notifica dell'atto di pignoramento (cfr. Cass. civile, n. 10654/2008).
2.2. È indubbio, dunque, che il custode, nell'ambito delle suddette attività, rispettivamente di amministrazione conservativa e gestoria, possa essere chiamato a rispondere civilmente di comportamenti lesivi degli interessi, tanto dalle parti del processo esecutivo (creditore e debitore) quanto di quei soggetti che non lo sono ma che sono interessati agli esiti della procedura, come può essere l'aggiudicatario nella vendita del bene pignorato. La fattispecie de quo può essere, quindi, giuridicamente ricondotta all'alveo della responsabilità del custode ex art. 67, co. 2, c.p.c., che individua una responsabilità sia civile che penale del custode, cui spetta l'onere di provare di aver adempiuto le proprie prestazioni con la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all'art 1176 c.c. In caso contrario, il custode è tenuto al risarcimento, ex art. 2043 c.c., di tutti i danni cagionati alle parti atteso che la violazione da parte del terzo degli obblighi sul medesimo imposti dalla legge sostanzia una lesione del credito vantato dal creditore procedente sul debitore esecutato;
lesione che consegue al comportamento (illecito) posto in essere da un terzo e dunque rientrante nel paradigma dell'art. 2043 c.c. (sulla natura della responsabilità del terzo pignorato per aver disposto dei beni oggetto di pignoramento v. Cass. civ. Sez. 3 Sent. 12/02/1979, n. 959).
L'onere di provare il danno e la responsabilità del custode incombe su chi la invoca.
2.3. Orbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice circoscrive un ambito di responsabilità di natura extracontrattuale nei confronti del custode.
Appare opportuno precisare, seppur alcuna contestazione è stata mossa al riguardo, che il era, CP_1 all'epoca del pignoramento in danno della amministratore unico della Controparte_2 Parte_2
[...
terza pignorata e come tale custode del bene pignorato.
pagina 3 di 7 Ed invero a fronte di un pignoramento presso terzi, custode delle cose colpite da vincolo non può che ritenersi il legale rappresentante della società, il quale ha anche assunto la veste di liquidatore della stessa prima della successiva cancellazione dal registro delle imprese;
tuttavia, è bene precisare che nel caso di specie la cancellazione della è avventa in epoca successivo al trasferimento del bene, come Parte_2 emerge dalle stesse allegazioni del convenuto circa l'epoca della “consegna” del bene al soggetto ritenuto effettivo proprietario. Ebbene, in data 24.03.2011 veniva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, è, pertanto, da tale data che il ai sensi dell'art. 546 c.p.c., per come sopra argomentato, è divenuto custode del bene CP_1 pignorato, con l'obbligo di non disporne senza ordine del giudice. In seguito alla notifica del pignoramento, la quale terza pignorata, non rendeva, ai sensi Parte_2 dell'art. 547 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, la dichiarazione del terzo a mezzo raccomandata, né comparendo all'udienza perciò fissata. In mancanza della suddetta dichiarazione, su richiesta del creditore procedente, con provvedimento del 3.11.2011 veniva sospeso il procedimento di esecuzione in attesa dell'istaurazione del procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c.; tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 77/2013, depositata in data 30.01.2013, con la quale veniva accertato che la Parte_2
[... alla data del pignoramento era in possesso della cabina forno con depuratore marca di CP_3 proprietà della Controparte_2
Veniva, così, riassunto il procedimento di esecuzione da parte della con atto regolarmente Parte_1 notificato al debitore ed al terzo;
il procedimento di esecuzione, poi, si concludeva con ordinanza, anch'essa notificata alle parti, del giorno 1.02.2016 con la quale il bene pignorato veniva assegnato alla creditrice a totale tacitazione delle pretesa creditoria di cui all'atto di precetto, oltre che delle spese della procedura. L'iter processuale, così come sopra riassunto, non è stato oggetto di contestazione da parte dell'odierno convenuto, il quale ritiene di non avere responsabilità di sorta nella fattispecie in ragione della circostanza che il bene sottoposto a pignoramento non era di proprietà della bensì della società Controparte_2
Centro Leasing spa che avrebbe concesso in leasing la cabina forno con depuratore marca alla CP_3 società CP_2
Per tali ragioni, dunque, il assume che in data 22.02.2013 aveva solo provveduto a restituire il CP_1 bene all'effettivo proprietario, non profilandosi alcuna ipotesi di responsabilità a suo carico. Per completezza, giova anche precisare che nell'atto di costituzione il convenuto afferma che ad essere proprietà del bene era la salvo, poi, affermare che tale società era addetta al solo ritiro Parte_3 del bene per conto della società Centro Leasing, effettiva proprietaria del bene (cfr. memoria n. 1 di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. depositata il 12.12.2017). Appare evidente, dunque, che alla data del 22.02.2013, in cui la ha effettuato la consegna Parte_2 del bene alla in ipotesi, addetta al ritiro, il bene fosse già sottoposto a pignoramento Parte_3
(notificato in data 24.03.2011) e, pertanto, il legale rappresentante della era CP_1 Parte_2 già custode del bene pignorato. Per tale motivo, il terzo aveva l'obbligo di astenersi da atti dispositivi del bene in assenza di autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Inoltre, alla data del trasferimento del bene era già intervenuta la sentenza con la quale veniva accertato, nel contraddittorio con la che il terzo pignorato, che alla data del pignoramento la Parte_2 era in possesso della cabina forno con depuratore marca di proprietà della Parte_2 CP_3
Controparte_2
Dunque, provato che il convenuto, legale rappresentante, oltre che socio, della società la Parte_2
[...
era stato nominato custode del bene pignorato, e che lo stesso, in violazione dei doveri sullo stesso incombenti ed in assenza di apposita autorizzazione del giudice, ne disponeva provvedendo a farne consegna a terzi, sussiste la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 67 c.p.c. per i danni subiti dall'odierno attore, non avendo il convenuto esercitato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
pagina 4 di 7 D'altronde, una volta intervenuta l'esecuzione del pignoramento, il convenuto non avrebbe potuto sottrarre il bene all'effetto dallo stesso derivante, in quanto i suoi obblighi di custode, ex art. 546 c.p.c., risultavano del tutto ostativi a tale consegna del bene quale che fosse la sua personale convinzione in ordine alla titolarità del bene o alla legittimità del vincolo conservativo disposto giudizialmente.
Dalla condotta negligente del custode è conseguita, dunque, la definitiva mancata consegna alla creditrice procedente del bene mobile oggetto di esecuzione ed alla stessa assegnato a tacitazione del credito e delle spese della procedura. Deve quindi concludersi che la mancata soddisfazione del creditore sia diretta conseguenza della condotta del custode che è dunque obbligato a risarcire la del danno da quest'ultima subito. Parte_1
2.4. Giova ricordare che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.6.08, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare).
Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass.
Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Sempre sotto il profilo processuale e probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza, il nesso di causalità tra evento lesivo e danno è elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato che agisca in giudizio. Come evidenziato sopra, il bene oggetto di pignoramento veniva assegnato al creditore procedente a totale tacitazione del credito € 11.886,23, oltre che delle spese della procedura pari a complessivi € 2.500,00. Nella specie, atteso che l'atto di disposizione materiale ha privato il creditore procedente della possibilità di ottenimento materiale del bene, di fatto, risultava per lo stesso difficile se non impossibile la quantificazione del valore del bene perduto. Su tale specifico aspetto, giova rammentare che il danno, una volta provato l'evento lesivo e le conseguenze materiali dannose dello stesso, può essere liquidato dal giudice in via equitativa ex art. 2056
e 1226 c.c., attesa la difficoltà sopra esposta di provare l'ammontare preciso dello stesso e ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita, sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla reale entità del pregiudizio subito.
A tal fine, infatti, deve considerarsi che l'assegnazione era diretta espressamente a tacitare la pretesa creditoria e le spese della procedura, senza che risulti dal provvedimento di assegnazione una forma di soddisfazione parziale del credito.
Inoltre, il convenuto non ha effettuato alcuna specifica contestazione circa l'inidoneità del bene assegnato a soddisfare il credito dell'allora creditore procedente, limitandosi ad una generica contestazione sull'assenza di prova del danno nell'ambito della sola memoria di replica. Tale ultima deduzione, peraltro, si sostanzia in un contenuto estraneo alla funzione delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c., con le quali le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Cass. Civ.
Ord. n. 98 del 2016; Cass. Civ. n. 22970 del 2004).
pagina 5 di 7 Alla luce degli elementi esposti può ritenersi che in conseguenza della mancata consegna del bene l'attore abbia subito un danno corrispondente al complessivo importo a tacitazione del quale è stato assegnato il bene pignorato, pari dunque ad € 14.383,00 (€ 11.883,23 quale somma portata dal precetto ed ulteriori € 2.500,00 per spese della procedura). Per l'effetto, in accoglimento parziale della richiesta risarcitoria, la parte convenuta va condannata alla corresponsione di tale importo alla società attrice.
2.5 La somma liquidata ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Il giudice, infatti, nella relativa quantificazione deve tenere conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 3529 del 1983).
Tale importo deve essere rivalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), dalla data dell'avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione all'attualità, per una somma che ascende ad euro € 17.532,88. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000).
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data del 21.3.2016 (data di notifica del provvedimento di assegnazione emesso nell'ambito della procedura di esecuzione N. 238/2011 R.G. espropriazione mobiliare) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data della domanda e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
3. Le spese di lite. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, con applicazione dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCERTATA la responsabilità di per la violazione degli obblighi di Controparte_1 custodia del bene pignorato, in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto a risarcire all'attrice la somma di € 17.532,88, oltre interessi decorrenti dal Parte_1
pagina 6 di 7 momento del fatto (21.3.16) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data del 21.3.2016 e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
- CONDANNA al pagamento in favore della parte attrice, Controparte_1 Pt_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00, per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Parretta Laura per dichiarato anticipo. Così deciso in data 6.5.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 475/2017 R.G., avente a oggetto “solo danni a cose” e promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Laura Parretta, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Tarsitano, in virtù di mandato in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenerne la condanna ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua inadempienza rispetto ai propri obblighi di custode del bene pignorato. In particolare, l'attrice ha dedotto:
- di aver ottenuto dal Tribunale civile di Catanzaro, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 664/2010 nei confronti della per il recupero di un credito;
Controparte_2
- che, in data 05.08.2010, tale titolo veniva notificato alla unitamente ad atto Controparte_2 di precetto per il recupero della somma di € 11.002,79 oltre spese;
- la non ottemperava al pagamento e pertanto la procedeva con Controparte_2 Parte_1 pignoramento mobiliare avente però esito negativo;
- successivamente, in data 24.03.2011, la notificava alla nelle mani Pt_1 Parte_2 del l.r.p.t. sig. , atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto una cabina Controparte_1 forno con depuratore marca in possesso della ma di proprietà della CP_3 Parte_2
Controparte_2
- con detto pignoramento veniva, quindi, intimato al terzo pignorato, di non Parte_2 disporre del bene pignorato senza ordine del giudice e veniva ingiunto al debitore Controparte_2
[... di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito vantato dalla Pt_1 srl il bene assoggettato a pignoramento;
il terzo pignorato veniva assoggettato, inoltre, agli obblighi imposti dalla legge al custode;
- all'udienza di comparizione il terzo pignorato ( non si presentava e non Parte_2 rendeva la dichiarazione con conseguente instaurazione, innanzi al Tribunale di Rossano, del procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo;
pagina 1 di 7 - tale procedimento iscritto al n. RG 25/2012 veniva definito con la sentenza n. 77/2013 la quale accertava che la alla data del pignoramento era in possesso del bene pignorato di Parte_2 proprietà della ed assegnava alla il termine per la riassunzione del Controparte_2 Parte_1 procedimento esecutivo, sospeso in attesa dell'accertamento dell'obbligo del terzo, condannando la al pagamento delle spese di lite;
Parte_2
- veniva riassunta la procedura esecutiva RG 283/2011, che veniva definita con ordinanza con la quale il Tribunale di Castrovillari assegnava il bene pignorato alla a tacitazione della Parte_1 pretesa creditoria di cui all'atto di precetto per € 11.886,23 alla data del 29.12.2010 nonché a totale soddisfo delle spese di procedura liquidate in € 2.500.00;
- l'ordinanza de qua veniva regolarmente notificata alla nella persona del suo l.r.p.t. Parte_2 sig. in data 21.03.2016; Controparte_1
- da una visura effettuata, emergeva l'avvenuta cancellazione della dal registro Parte_2 delle imprese in data 29.01.2014 e, pertanto, la inoltrava al sig. Parte_1 Controparte_1
(legale rappresentante prima e liquidatore dopo, della società cancellata nonché custode del bene pignorato), una missiva ricevuta in data 12.01.2016 con la quale richiedeva notizie in merito alla cabina forno pignorata, senza, però, ottenere riscontro;
- successivamente, con ulteriore missiva ricevuta in data 13.04.2016 si chiedeva di mettere a disposizione il bene pignorato e assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, ma anche tale missiva rimaneva senza riscontro alcuno;
- la di conseguenza, non è mai entrata nella disponibilità del bene per come disposto Parte_1 dal G.E per esclusiva responsabilità di quale legale rappresentante prima e Controparte_1 liquidatore dopo della società nonché quale custode del bene pignorato;
Parte_2
- sin dal 24/03/2011, data di notifica dell'atto di pignoramento, il quale legale CP_1 rappresentante della era soggetto agli obblighi che la legge impone al custode Parte_2
e non poteva disporre del bene pignorato senza ordine del Giudice;
- l'inosservanza dei doveri inerenti la custodia da parte del convenuto ha provocato un grave danno alla derivato dalla compromissione di qualsivoglia possibilità satisfattiva sul bene Parte_1 stesso. Tanto precisato, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: “- accertare e dichiarare, per le causali e nelle qualità di cui in narrativa, il sig. , ai sensi del combinato disposto degli artt. 543 e Controparte_1 seguenti .p.c. e dell'art. 67 c.p.c., inadempiente rispetto ai propri obblighi di custode del bene pignorato, consistente in una cabina forno con depuratore marca già in possesso della e CP_3 Parte_2 di proprietà della nei confronti di in persona del suo l.r.p.t. Controparte_2 Parte_1 CP_4 ; - per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi
[...] Controparte_1 dalla in persona del l.r.p.t. quantificabili nella somma di € 15.000,00 Parte_1 Controparte_4 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito”. Con deposito della propria comparsa in data 3/08/2017 si è costituito , deducendo che: Controparte_1
- il bene mobile oggetto del pignoramento non era di proprietà della debitrice Controparte_2 sicché non può profilarsi, nella fattispecie in esame, alcuna responsabilità in capo al convenuto per violazione degli obblighi di custodia;
- infatti, sulla cabina forno con depuratore marca la non vanta e non CP_3 Controparte_2 vantava alcun diritto di proprietà essendogli stato concesso esclusivamente in leasing dalla
Parte_3
- il bene è stato restituito all'effettivo proprietario come da scheda di rientro strumentale del
22.02.2013 debitamente sottoscritta, per ricevuta ed avvenuto ritiro, dall' Parte_3
Il convenuto ha quindi, chiesto al Tribunale: “rigettare ogni domanda e richiesta risarcitoria, proposta in suo danno, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate con condanna
pagina 2 di 7 dell'attore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che, all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.” All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e dell'acquisizione del fascicolo del procedimento esecutivo n. 283/2011 R.G., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni perché ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
2.1. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto la violazione, da parte del degli obblighi CP_1 che la legge pone al custode, gravanti anche sul terzo pignorato giusto il disposto dell'art. 546 c.p.c.. Tali obblighi si sostanziano essenzialmente nel divieto di atti dispositivi e, dunque, di consegna delle somme o dei beni dovute dal terzo al debitore esecutato, senza apposito ordine del giudice.
Assumendo in concreto le proprie funzioni, il custode, rappresenta longa manus del giudice, al quale deve sempre rispondere e rendere conto del suo operato (Cass. n. 22860/2007). Non sembra potersi dubitare, in astratto, dell'esistenza in capo al degli obblighi di custodia, CP_1 poiché, nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento individua e conserva il bene pignorato per adibirlo alla tutela del creditore procedente, il diritto di credito pignorato, difatti, si autonomizza al momento in cui viene effettuato il pignoramento, cioè quando viene notificato l'atto di cui all'art. 543
c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3^, n. 6449 del 2003); è da quel momento che il vincolo di indisponibilità si perfeziona per il terzo, che è soggetto ai sensi dell'art. 546 stesso codice, agli obblighi imposti al custode relativamente alle cose ed alle somme a lui dovute (Cassazione civile sez. I, 02/03/1995, n.2400). Ai sensi dell'art. 546 c.p.c., a partire dal giorno in cui gli è stato notificato il pignoramento “il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
In definitiva, se è pur vero che il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona solo con la dichiarazione del terzo o l'accertamento dell'obbligo dello stesso, tuttavia, l'obbligo di custodia a carico del debitor debitoris sorge sin dalla notifica dell'atto di pignoramento (cfr. Cass. civile, n. 10654/2008).
2.2. È indubbio, dunque, che il custode, nell'ambito delle suddette attività, rispettivamente di amministrazione conservativa e gestoria, possa essere chiamato a rispondere civilmente di comportamenti lesivi degli interessi, tanto dalle parti del processo esecutivo (creditore e debitore) quanto di quei soggetti che non lo sono ma che sono interessati agli esiti della procedura, come può essere l'aggiudicatario nella vendita del bene pignorato. La fattispecie de quo può essere, quindi, giuridicamente ricondotta all'alveo della responsabilità del custode ex art. 67, co. 2, c.p.c., che individua una responsabilità sia civile che penale del custode, cui spetta l'onere di provare di aver adempiuto le proprie prestazioni con la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all'art 1176 c.c. In caso contrario, il custode è tenuto al risarcimento, ex art. 2043 c.c., di tutti i danni cagionati alle parti atteso che la violazione da parte del terzo degli obblighi sul medesimo imposti dalla legge sostanzia una lesione del credito vantato dal creditore procedente sul debitore esecutato;
lesione che consegue al comportamento (illecito) posto in essere da un terzo e dunque rientrante nel paradigma dell'art. 2043 c.c. (sulla natura della responsabilità del terzo pignorato per aver disposto dei beni oggetto di pignoramento v. Cass. civ. Sez. 3 Sent. 12/02/1979, n. 959).
L'onere di provare il danno e la responsabilità del custode incombe su chi la invoca.
2.3. Orbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice circoscrive un ambito di responsabilità di natura extracontrattuale nei confronti del custode.
Appare opportuno precisare, seppur alcuna contestazione è stata mossa al riguardo, che il era, CP_1 all'epoca del pignoramento in danno della amministratore unico della Controparte_2 Parte_2
[...
terza pignorata e come tale custode del bene pignorato.
pagina 3 di 7 Ed invero a fronte di un pignoramento presso terzi, custode delle cose colpite da vincolo non può che ritenersi il legale rappresentante della società, il quale ha anche assunto la veste di liquidatore della stessa prima della successiva cancellazione dal registro delle imprese;
tuttavia, è bene precisare che nel caso di specie la cancellazione della è avventa in epoca successivo al trasferimento del bene, come Parte_2 emerge dalle stesse allegazioni del convenuto circa l'epoca della “consegna” del bene al soggetto ritenuto effettivo proprietario. Ebbene, in data 24.03.2011 veniva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, è, pertanto, da tale data che il ai sensi dell'art. 546 c.p.c., per come sopra argomentato, è divenuto custode del bene CP_1 pignorato, con l'obbligo di non disporne senza ordine del giudice. In seguito alla notifica del pignoramento, la quale terza pignorata, non rendeva, ai sensi Parte_2 dell'art. 547 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, la dichiarazione del terzo a mezzo raccomandata, né comparendo all'udienza perciò fissata. In mancanza della suddetta dichiarazione, su richiesta del creditore procedente, con provvedimento del 3.11.2011 veniva sospeso il procedimento di esecuzione in attesa dell'istaurazione del procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c.; tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 77/2013, depositata in data 30.01.2013, con la quale veniva accertato che la Parte_2
[... alla data del pignoramento era in possesso della cabina forno con depuratore marca di CP_3 proprietà della Controparte_2
Veniva, così, riassunto il procedimento di esecuzione da parte della con atto regolarmente Parte_1 notificato al debitore ed al terzo;
il procedimento di esecuzione, poi, si concludeva con ordinanza, anch'essa notificata alle parti, del giorno 1.02.2016 con la quale il bene pignorato veniva assegnato alla creditrice a totale tacitazione delle pretesa creditoria di cui all'atto di precetto, oltre che delle spese della procedura. L'iter processuale, così come sopra riassunto, non è stato oggetto di contestazione da parte dell'odierno convenuto, il quale ritiene di non avere responsabilità di sorta nella fattispecie in ragione della circostanza che il bene sottoposto a pignoramento non era di proprietà della bensì della società Controparte_2
Centro Leasing spa che avrebbe concesso in leasing la cabina forno con depuratore marca alla CP_3 società CP_2
Per tali ragioni, dunque, il assume che in data 22.02.2013 aveva solo provveduto a restituire il CP_1 bene all'effettivo proprietario, non profilandosi alcuna ipotesi di responsabilità a suo carico. Per completezza, giova anche precisare che nell'atto di costituzione il convenuto afferma che ad essere proprietà del bene era la salvo, poi, affermare che tale società era addetta al solo ritiro Parte_3 del bene per conto della società Centro Leasing, effettiva proprietaria del bene (cfr. memoria n. 1 di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. depositata il 12.12.2017). Appare evidente, dunque, che alla data del 22.02.2013, in cui la ha effettuato la consegna Parte_2 del bene alla in ipotesi, addetta al ritiro, il bene fosse già sottoposto a pignoramento Parte_3
(notificato in data 24.03.2011) e, pertanto, il legale rappresentante della era CP_1 Parte_2 già custode del bene pignorato. Per tale motivo, il terzo aveva l'obbligo di astenersi da atti dispositivi del bene in assenza di autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Inoltre, alla data del trasferimento del bene era già intervenuta la sentenza con la quale veniva accertato, nel contraddittorio con la che il terzo pignorato, che alla data del pignoramento la Parte_2 era in possesso della cabina forno con depuratore marca di proprietà della Parte_2 CP_3
Controparte_2
Dunque, provato che il convenuto, legale rappresentante, oltre che socio, della società la Parte_2
[...
era stato nominato custode del bene pignorato, e che lo stesso, in violazione dei doveri sullo stesso incombenti ed in assenza di apposita autorizzazione del giudice, ne disponeva provvedendo a farne consegna a terzi, sussiste la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 67 c.p.c. per i danni subiti dall'odierno attore, non avendo il convenuto esercitato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
pagina 4 di 7 D'altronde, una volta intervenuta l'esecuzione del pignoramento, il convenuto non avrebbe potuto sottrarre il bene all'effetto dallo stesso derivante, in quanto i suoi obblighi di custode, ex art. 546 c.p.c., risultavano del tutto ostativi a tale consegna del bene quale che fosse la sua personale convinzione in ordine alla titolarità del bene o alla legittimità del vincolo conservativo disposto giudizialmente.
Dalla condotta negligente del custode è conseguita, dunque, la definitiva mancata consegna alla creditrice procedente del bene mobile oggetto di esecuzione ed alla stessa assegnato a tacitazione del credito e delle spese della procedura. Deve quindi concludersi che la mancata soddisfazione del creditore sia diretta conseguenza della condotta del custode che è dunque obbligato a risarcire la del danno da quest'ultima subito. Parte_1
2.4. Giova ricordare che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.6.08, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare).
Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass.
Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Sempre sotto il profilo processuale e probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza, il nesso di causalità tra evento lesivo e danno è elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato che agisca in giudizio. Come evidenziato sopra, il bene oggetto di pignoramento veniva assegnato al creditore procedente a totale tacitazione del credito € 11.886,23, oltre che delle spese della procedura pari a complessivi € 2.500,00. Nella specie, atteso che l'atto di disposizione materiale ha privato il creditore procedente della possibilità di ottenimento materiale del bene, di fatto, risultava per lo stesso difficile se non impossibile la quantificazione del valore del bene perduto. Su tale specifico aspetto, giova rammentare che il danno, una volta provato l'evento lesivo e le conseguenze materiali dannose dello stesso, può essere liquidato dal giudice in via equitativa ex art. 2056
e 1226 c.c., attesa la difficoltà sopra esposta di provare l'ammontare preciso dello stesso e ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita, sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla reale entità del pregiudizio subito.
A tal fine, infatti, deve considerarsi che l'assegnazione era diretta espressamente a tacitare la pretesa creditoria e le spese della procedura, senza che risulti dal provvedimento di assegnazione una forma di soddisfazione parziale del credito.
Inoltre, il convenuto non ha effettuato alcuna specifica contestazione circa l'inidoneità del bene assegnato a soddisfare il credito dell'allora creditore procedente, limitandosi ad una generica contestazione sull'assenza di prova del danno nell'ambito della sola memoria di replica. Tale ultima deduzione, peraltro, si sostanzia in un contenuto estraneo alla funzione delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c., con le quali le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Cass. Civ.
Ord. n. 98 del 2016; Cass. Civ. n. 22970 del 2004).
pagina 5 di 7 Alla luce degli elementi esposti può ritenersi che in conseguenza della mancata consegna del bene l'attore abbia subito un danno corrispondente al complessivo importo a tacitazione del quale è stato assegnato il bene pignorato, pari dunque ad € 14.383,00 (€ 11.883,23 quale somma portata dal precetto ed ulteriori € 2.500,00 per spese della procedura). Per l'effetto, in accoglimento parziale della richiesta risarcitoria, la parte convenuta va condannata alla corresponsione di tale importo alla società attrice.
2.5 La somma liquidata ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Il giudice, infatti, nella relativa quantificazione deve tenere conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 3529 del 1983).
Tale importo deve essere rivalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), dalla data dell'avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione all'attualità, per una somma che ascende ad euro € 17.532,88. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000).
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data del 21.3.2016 (data di notifica del provvedimento di assegnazione emesso nell'ambito della procedura di esecuzione N. 238/2011 R.G. espropriazione mobiliare) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data della domanda e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
3. Le spese di lite. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, con applicazione dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCERTATA la responsabilità di per la violazione degli obblighi di Controparte_1 custodia del bene pignorato, in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto a risarcire all'attrice la somma di € 17.532,88, oltre interessi decorrenti dal Parte_1
pagina 6 di 7 momento del fatto (21.3.16) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data del 21.3.2016 e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
- CONDANNA al pagamento in favore della parte attrice, Controparte_1 Pt_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00, per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Parretta Laura per dichiarato anticipo. Così deciso in data 6.5.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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