TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513 2024 promossa da:
Cod Fisc Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Elisabetta Palmaroli
ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso ex 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio la signora Parte_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: 1)IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1
occupa illegittimamente e sine titulo l'immobile di proprietà del Sig. e, Parte_1
per l'effetto, condannare a liberare l'immobile de quo da persone e Controparte_1
cose non di proprietà della ricorrente;
2) Con vittoria di spese, costi di notifica, contributo unificato ed onorari del presente giudizio, oltre, cpa e spese generali come per legge.
pagina 1 di 5 Deduceva il ricorrente proprietario di un'immobile sito in San Benedetto del Tronto in via Cavalieri di Vittorio
Veneto. n7 costituito da appartamento di mq 50 e distinto al catasto urbano di detto comune al fg.25 mappale 426 sub 3 e garage di mq 14 distinto al catasto urbano di detto comune al fg.25 mappale 426 sub 21 ;
- Deducevsa il ricorrente di aver concesso in comodato gratuito alla resistente il predetto immobile
Il comunicava formalmente alla resistente la propria decisione di recedere dal Parte_1
contratto di comodato d'uso gratuito, con effetto dal termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione, in seguito ad una urgenza personale imprevista che richiede la riconsegna dell'immobile, ma senza esito.
Veniva espletato il preventivo procedimento di Mediazione che aveva esiti negativi stante l'assenza della resistente.
Veniva proposta, pertanto, domanda giudiziale per la soddisfazione del diritto leso.
- La resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria ed all'udienza del 4.6.25.
il ricorrente precisava le seguenti conclusioni e discuteva la causa:
L' Avv. Elisabetta Palmaroli , quale procuratore costituito di espone Parte_1
che nelle more e precisamente il giorno 19/3/25 la convenuta, dichiarata contumace, ha spontaneamente riconsegnato a le chiavi dell'appartamento per cui è Parte_1
causa sito in San Benedetto del Tronto in via Cavalieri di Vittorio Veneto. n7 costituito da appartamento di mq 50 e distinto al catasto urbano di detto comune al fg.25 mappale pagina 2 di 5 426 sub 21. Chiede pertanto che il Giudice Voglia dichiarare cessata la materia del contendere.
Poiché la riconsegna delle chiavi è avvenuta solo a seguito di instaurazione di domanda giudiziale, non avendo ottemperato la convenuta né agli inviti bonari ( racc A/R del
17/7/24 all 3 ricorso ) né ha aderito alla domanda di mediazione ( all. 4 ricorso ) , e rilevato che la decisione che dichiari la cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il
principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la
compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016). Ciò premesso chiede che il Giudice condanni la convenuta contumace alla refusione delle spese;
- la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Motivi della decisione a) Preso atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni ad opera del ricorrente per l'udienza cartolare del 4.6.25, appare evidente il sopravvenuto disinteresse della predetta parte ad ottenere una decisione. Ciò emerge non solo dalla espressa richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dal ricorrente, ma soprattutto dai contenuti degli sviluppi indicati della vicenda sostanziale, ovvero l'allegazione dell'avvenuto rilascio del bene in questione, fatto questo che era alla base della pretesa azionata.
Nel caso di specie va applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il pagina 3 di 5 soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(Cass. 21757/21).
Non sussiste più interesse della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio diritto nei confronti della resistente in quanto, a seguito della rinuncia all'azione proposta, la domanda è abbandonata e rinunciata.
Secondo principio giurisprudenziale costante ed uniforme (tra le tante, Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714) il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Va innanzitutto evidenziato il disinteresse della parte resistente verso la questione giuridica interamente considerata;
basti pensare alla mancata presenza al procedimento di Mediazione ed alla mancata costituzione nel presente giudizio.
L'allegato avvenuto rilascio del bene ceduto in comodato, conferma in via probabilistica la fondatezza della domanda di parte ricorrente all'esito del presente giudizio.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere non sussistendo più interesse alla prosecuzione del processo da parte del ricorrente, pronuncia seguita dalla condanna alla refusione delle spese di lite a carico di parte resistente.
pagina 4 di 5 Tenuto conto del valore della controversia dichiarato e delle fasi processuali effettivamente svolte la resistente va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 850,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 Controparte_1
Condanna a rifondere a le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in euro 850,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,06/06/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
426 sub 3 e garage di mq 14 distinto al catasto urbano di detto comune al fg.25 mappale