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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2409/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2409 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
) Parte_3 C.F._3 con l'Avv. ALESSANDRO URCIUOLI e con l'Avv. MATTEO SARTORI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. EMILIANO BALLARDINI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F. ), Controparte_3 C.F._4 contumace;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini ex art. 189 c.p.c., con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “- nel merito: accertare, per i motivi esposti in atti, la responsabilità esclusiva, o in subordine, prevalente, del convenuto nella Controparte_3 causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto e per le ragioni di cui in atti condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_4 in carica, la società ed il signor in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, per tutti i titoli azionati o azionabili, patiti dagli attori in conseguenza del sinistro occorso, e pari, secondo le quote indicate, e tenuto conto degli acconti corrisposti, ad €. 83.128,80 per ciascuno degli attori, o all'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- in via istruttoria: ammettere le prove, siccome articolate nella II e nella III memoria ex art. 183 c.p.c., rispettivamente dd. 24.01.2024 e dd. 02.02.2024, con opposizione ad ogni richiesta di prova avversaria;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi comprese quelle della fase stragiudiziale, oltre ad I.V.A., C.N.P.A., rimborso forfettario del 15% e ripetizione del contributo unificato”; per parte convenuta “1) In via istruttoria: ammettere, occorrendo, previa CP_5 riforma dell'ordinanza istruttoria d.d. 21-03-2024, la prova per interrogatorio formale degli attori e per testi sui capitoli da 1) a 7) della memoria n. 2 ex art. 171ter co. 1 c.p.c. d.d. 15-01-2024, nonché la ivi richiesta istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di copia conforme dei rilievi dei Carabinieri, nonché, infine, la del pari ivi richiesta assunzione di una consulenza tecnica di ufficio sulla dinamica del sinistro per accertare le eventuali colpe dei conducenti. 2) Nel merito: accertare e dichiarare ex art. 2054 co. 2 c.c. la paritetica responsabilità dei due guidatori nella causazione del sinistro stradale d.d. 1- 02-2022 ed in ogni caso ricondurre a giustizia ogni e qualsiasi domanda risarcitoria da chiunque formulata nei confronti della Compagnia convenuta Controparte_2
riducendo ogni e qualsiasi risarcimento in ragione del concorso di colpa accertato
[...] e dedotti altresì gli acconti già versati in via stragiudiziale in data 23-12-2022 nell'ammontare di € 25.000,00 a favore di (cod. fisc. Parte_1
), di € 25.000,00 a favore di (cod. fisc. C.F._1 Parte_2
) e di € 25.000,00 a favore di (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
) e con ogni conseguente statuizione. 3) In ogni caso: con vittoria C.F._3 di spese e compensi di causa oltre ad i.v.a., 4% c.n.p.a. e 15 % spese generali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Gli attori agiscono in giudizio esponendo:
- di essere fratelli di deceduto all'età di 54 anni in conseguenza di Persona_1 sinistro stradale occorso in data 1-2-2022, quando, mentre il congiunto percorreva alle
6:43 con la sua Fiat ND tg DK192YZ la S.P. 71 in direzione AN-AV, in prossimità del km 14+400, veniva urtato dall'autocarro Fiat Iveco tg EV976MK che, provenendo dalla direzione opposta, invadeva la sua corsia di marcia;
- che decedeva in conseguenza del sinistro alle ore 7:30; Persona_1
pag. 2/12 - che l'evento dava luogo a procedimento penale Trib. Trento n. 409/2022 RGNR, in seno al quale veniva acquisita perizia che accertava l'invasione della corsia di marcia e la violazione dei limiti di velocità da parte del conducente dell'autocarro giungendo alla conclusione per cui “se il conducente del veicolo A, in corrispondenza della verosimile area d'urto, avesse viaggiato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, invariata la posizione del veicolo B…la collisione tra i due veicoli non sarebbe avvenuta”;
- di vivere a poca distanza dall'abitazione del fratello defunto che frequentavano quotidianamente e con cui condividevano interessi, hobby e vacanze e più complessivamente un'intensa relazione affettiva oltre che di supporto e aiuto reciproco;
- che la convenuta corrispondeva in favore di ciascuno degli attori la CP_5 somma di euro 25.000,00, accettata a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- che la condotta del convenuto si connota per colpa e per violazione degli artt. 143, commi 3 e 12, e 141, commi 2 e 3, C.d.S., mentre le violazioni ad opera del defunto non hanno spiegato incidenza causale sulla dinamica del sinistro;
- che deve trovare riconoscimento in favore di ciascuno degli attori, in considerazione di 74 punti attribuibili sulla base delle Tabelle dell'Osservatorio di Milano dell'anno
2022, l'importo a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 108.128,80 e, quindi, detratto l'acconto ricevuto, per il finale ammontare di euro 83.128,80 ciascuno;
conclusivamente richiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva o in subordine prevalente nella causazione del sinistro in capo a con Controparte_3 condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Pur regolarmente evocati in giudizio i convenuti e Controparte_3 [...] non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1
Nel costituirsi la convenuta allega che: CP_5
- la responsabilità per il sinistro non può attribuirsi in via esclusiva al conducente del camion;
- dagli accertamenti dei Carabinieri emerge che la curva era cieca per entrambi i guidatori, era ancora buio, che il camion procedeva alla velocità di 49 km/h, mentre la
Fiat ND a quella di 70/75 km/h, che il punto d'urto non è certo così come non certa pag. 3/12 sarebbe l'invasione di marcia;
- il quantum esposto a titolo risarcitorio non è supportato da idonea prova;
conclusivamente richiedendo l'accertamento di pari responsabilità ex art. 20254, comma 2, c.c. nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione dell'ammontare invocato a titolo risarcitorio, in ogni caso previa detrazione dell'acconto di euro 25.000,00 ciascuno versato in data 23-12-2022.
Istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di assunzione di prova per testi (verbali di udienza del 28-5-2024, del 16-7-2024 e dell'8-10-2024), la causa, previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusionali, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 22-10-2025.
2. Sul concorso di colpa nella causazione del sinistro.
La domanda degli attori deve trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In punto di an, questo Tribunale fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito incaricato in sede penale (doc. 2 att.), sulla scorta del principio in forza del quale “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi” (Cass. 16/05/2006, n. 11426).
Per ciò che concerne la dinamica del sinistro, sulla base degli accertamenti degli ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro (doc. 1 att.), nonché previa disamina analitica ed esaustiva degli elementi tecnici a disposizione atti alla determinazione anche della posizione e della velocità dei veicoli coinvolti, può dirsi innanzitutto accertato che “In data 1.2.2022, verso e ore 6,43 il sig. conducente del veicolo FIAT ND Persona_1 targato DK192YZ, solo a bordo, percorreva la SP 71 all'interno del comune di
AN (TN) con direzione di marcia AV (TN) – -L (TN), mentre in direzione opposta viaggiava, solo a bordo, il sig. conducente Controparte_3 dell'autocarro IVECO Stralis 360 targato EV976MK. Giunti in prossimità del chilometro
14+400 c.a., nella frazione di Sevignano, i due conducenti approcciavano una curva,
pag. 4/12 sinistrorsa per il sig. e destrorsa per il sig. Nel percorrere tale Parte_1 CP_3 curva il conducente dell'autocarro IVECO Stralis invadeva parzialmente la corsia di opposta utenza e, alla velocità di c.a. 49 km/h (…), collideva con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo con la parte anteriore sinistra della FIAT ND condotta dal sig. La FIAT ND, al momento dell'impatto con l'autocarro IVECO, Parte_1 circolava all'interno della propria corsia di utenza, in prossimità della linea di mezzeria
e giungeva all'impatto alla velocità di c.a 70 – 75 Km/h. A seguito della modalità di impatto, della differenza di massa tra i due veicoli e della pendenza longitudinale discendente della strada, la Fiat ND retrocedeva rispetto all'originaria direzione di marcia e con una rototraslazione antioraria impattava prima contro un delimitatore di margine posto sul margine destro della strada (lungo l'originaria direzione di marcia della vettura), abbattendolo, e successivamente, con la propria parte posteriore, contro la recinzione metallica (di cui abbatteva un palo metallico di supporto) posta al margine di una piazzola privata situata sul lato destro della strada (lungo l'originaria direzione di marcia della vettura) a circa 12.5 metri dalla verosimile area d'urto con l'autocarro
Iveco”, mentre il conducente dell'autocarro Iveco, successivamente all'impatto, perdeva il controllo del proprio veicolo e invadeva completamente l'opposta corsia di utenza, proseguendo lungo l'originaria direzione di marcia, e in conseguenza di tale perdita di controllo fuoriusciva dalla carreggiata e invadeva l'area sterrata ubicata sul margine sinistro e, dopo circa 23 metri dalla verosimile area d'urto, fuoriusciva dalla sede stradale e si ribaltava sul proprio lato destro (C.T.U., pagg. 49-50).
Con riferimento alle condotte dei due conducenti nella relativa correlazione causale con il sinistro, va, in primis, ritenuta l'invasione di corsia parziale e in prossimità della linea di mezzeria ad opera dell'autocarro IVECO, in violazione delle norme di cui agli artt. 146, comma 1, e 40, comma 8, C.d.S. Il Consulente nominato ha riscontrato, inoltre,
l'adozione di una velocità non commisurata alla luce delle condizioni concrete del luogo del sinistro, in considerazione della presenza di una curva a visibilità limitata e della tipologia del veicolo condotto, in violazione altresì dell'art. 141, commi 2 e 3, C.d.S., condotte entrambe determinanti in via eziologica per aver impedito la conservazione di traiettoria curvilinea e di mantenimento del veicolo all'interno della corsia e con corretta distanza dalla linea di mezzeria (C.T.U. spec. pag. 49). pag. 5/12 Il perito ha al contempo evidenziato l'assunzione da parte del veicolo condotto da di una velocità di 70-75 km/h, in violazione dei limiti prescritti per il Persona_1 tratto di strada (50 km/h) e dell'art. 142, comma 1, C.d.S., nondimeno escludendo una correlazione eziologica con il sinistro in quanto una diversa velocità nei limiti non avrebbe comunque consentito di evitare il sinistro per il ridotto spazio-tempo per attuare manovre d'emergenza.
Ciò che, invece, emerge in relazione alla condotta del è la violazione del Parte_1 disposto di cui all'art. 143 C.d.S., che, al comma 1, dispone che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, violazione che ha rivestito efficacia causale nella verificazione del sinistro, tenuto conto che, come osservato in sede peritale, “se il conducente del veicolo B in corrispondenza della posizione della verosimile area d'urto avesse viaggiato mantenendosi il più possibile vicino al margine destro della corsia di propria utenza, invariata la posizione veicolo A, la collisione tra i due veicoli non sarebbe avvenuta” (C.T.U., pag. 55).
Il carattere esiziale eziologico di detta condotta è confermato alla luce delle connotazioni specifiche nella ricostruzione della dinamica e nella collocazione dell'area d'impatto (C.T.U., pagg. 35-36) in corrispondenza o comunque prossimità della linea di mezzeria e con collisione della parte anteriore sinistra dei rispettivi veicoli.
Svolte le superiori premesse in fatto, in diritto va osservato che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. opera in via soltanto sussidiaria nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso, dovendo al contempo precisarsi che “se
è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art.2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico”, ciò altresì comportando che “per effetto della norma suindicata e della relativa presunzione, pag. 6/12 l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra mezzeria commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass. 15/01/2003, n.
477).
Ciò detto, venendo al caso concreto, va, innanzitutto, esclusa la possibilità di reputare la sussistenza di una valenza causativa assorbente ed esclusiva della condotta colposa del conducente del veicolo Iveco nella dinamica del sinistro, il quale infatti, pur nella gravità della violazione commessa, conduceva il proprio veicolo a una velocità moderata, sì da consentire, in ogni caso, al per l'ipotesi di guida sul margine destro, di evitare Parte_1 tout court il sinistro, vieppiù tenuto conto che la rappresentazione in sede peritale dell'area di impatto (C.T.U., pagg. 35 e 36 cit.) rivela come la guida del si Parte_1 palesasse in stretta adiacenza della linea di mezzeria e ciò nonostante le caratteristiche del veicolo avrebbero diversamente consentito, in relazione alla ampiezza della carreggiata, di adottare una condotta conforme, invece, alle regole di prudenza.
In punto di graduazione del grado della colpa, non sussistono idonei e sufficienti elementi onde reputare superata la presunzione di pari e concorrente responsabilità, tenuto conto che la gravità delle rispettive condotte colpose e la relativa incidenza eziologica devono essere apprezzate non in astratto, bensì alla luce delle circostanze concrete, che, nella fattispecie in esame, rivelano il verificarsi di un sinistro in stretta prossimità alla linea di mezzeria e in corrispondenza a tratto non rettilineo, evidenza quest'ultima che vieppiù connota come imprescindibile a carico di entrambi i conducenti il rispetto del margine destro, oltre a doversi sottolineare, anche tenuto conto delle caratteristiche del veicolo condotto dal la presenza di carreggiate di dimensioni ridotte (C.T.U., Parte_1 pag. 8) e di ostacoli alla visibilità per entrambi i veicoli (pagg. 49-50).
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, nella verificazione di censure colpose a carico di entrambi i conducenti e nell'assenza di elementi atti a ritenere, ove apprezzati in concreto, una diversa graduazione in punto di responsabilità, quest'ultima deve essere accertata per pari grado concorrente.
La domanda degli attori deve, dunque, trovare accoglimento, nei limiti nondimeno dell'accertamento del concorrente concorso di colpa, da cui consegue altresì la riduzione pag. 7/12 alla metà degli importi risarcitori a carico dei convenuti.
3. Sul quantum risarcitorio.
Gli attori agiscono per il riconoscimento del danno subito iure proprio per perdita del rapporto parentale.
La voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è atta a ristorare il pregiudizio subito dal prossimo congiunto, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, sotto il duplice profilo, quindi, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita, con l'ulteriore precisazione che la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale deve essere ammessa a fronte della dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
26140 del 07/09/2023).
In punto di prova, può farsi ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà e alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, dovendo comunque procedersi a verifica delle evidenze probatorie complessivamente acquisite onde valutare l'esistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
Va, peraltro, considerato che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex
pag. 8/12 se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamicorelazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Sez. 3,
04/03/2024, n. 5769).
Venendo al caso concreto, sulla base della documentazione versata agli atti (docc. 19-
24 att.) e della prova testimoniale assunta (cfr. verbale di udienza del 28-5-2024, del 16-
7-2024 e dell'8-10-2024) il legame affettivo ha trovato sufficiente ed esaustiva dimostrazione, essendo emersa anche la costanza della frequentazione, con condivisione di ricorrenze e festività e nella reciproca e vicendevole partecipazione per supporto e aiuto e, quanto al fratello , anche la vicinanza e contiguità delle rispettive abitazioni Pt_2
(doc. 15 att.).
Quanto alla relativa liquidazione, deve procedersi, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, mediante il ricorso a criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., la Suprema Corte avendo chiarito l'esigenza di seguire una tabella basata sul
“sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021).
Nel caso in esame appare congruo dare applicazione ai criteri di cui alle Tabelle di liquidazione secondo punto variabile approvate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, che prevedono espressamente l'ipotesi di perdita nel rapporto sorella/fratello.
In particolare, quanto alla liquidazione del danno a siffatto titolo, assunto, quindi, valore punto pari ad euro 1.698,00, devono riconoscersi 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria (anni 53) e 12 in ragione dell'età delle vittime secondarie (anni 55, 57 e pag. 9/12 58), 12 punti in relazione alla sopravvivenza di altri due superstiti, oltre ad apprezzamento medio, anche in considerazione dell'assenza di elementi connotanti una specifica sofferenza soggettiva interiore, per 24 punti quanto all'intensità del rapporto, potendo altresì riconoscersi in favore del fratello , attesa l'attiguità e vicinanza delle Pt_2 abitazioni (doc. 15 att.; cfr. verbale di udienza del 28-5-2024, del 16-7-2024 e dell'8-10-
2024), fino a un massimo di 4 punti, per un complessivo quindi di 60 punti ciascuno in favore di e e di 64 punti quanto a per Pt_1 Parte_3 Parte_2
l'ammontare risarcibile, all'attualità e già ricomprensivo di rivalutazione monetaria, rispettivamente, pari ad euro 101.880,00 e ad euro 108.672,00, di cui i convenuti sono tenuti a rispondere nei limiti della metà e, quindi, per euro 50.940,00 ed euro 54.336,00.
Ciò detto, gli attori hanno percepito l'acconto per euro 25.000,00 ciascuno in data 23-
12-2022 (doc. 5 att.).
Trattasi, dunque, di procedere alla relativa detrazione secondo i criteri chiariti da Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre
l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. di recente anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto Cass. civ. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pag. 10/12 pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del
1994). Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma liquidata all'epoca del sinistro;
rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto; calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712 gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente (1-2-2022) alla data di pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
quindi rivalutare la somma residua sino ad oggi e conteggiare gli interessi in questo ultimo intervallo di tempo.
In via esemplificativa, l'importo di euro 54.336,00 devalutato alla data del sinistro (1-
2-2022) è pari ad euro 48.557,64; rivalutato alla data di pagamento dell'acconto (23-12-
2022), l'importo risarcibile risulta pari ad euro 52.733,60 oltre euro 586,93 per interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di pagamento dell'acconto; imputati euro
25.000,00 al capitale, la residua differenza di euro 27.733,60, deve essere rivalutata alla data della sentenza per finale dovuto pari ad euro 28.565,61, con computo di interessi compensativi (euro 2.537,53) secondo i criteri di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712, cui si dovranno sommare quelli per euro 586,93 calcolati sull'intera somma alla data dell'acconto, per finale ammontare di euro 3.124,46 per interessi e di euro 31.690,07 complessivi.
L'importo di euro 50.940,00 devalutato alla data del sinistro (1-2-2022) è pari ad euro
45.522,79; rivalutato alla data di pagamento dell'acconto (23-12-2022), l'importo risarcibile risulta pari ad euro 49.437,75 oltre euro 550,25 per interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di pagamento dell'acconto; imputati euro 25.000,00 al capitale, la residua differenza di euro 24.437,75, deve essere rivalutata alla data della sentenza per finale dovuto pari ad euro 25.170,88, con computo di interessi compensativi (euro
2.235,99) secondo i criteri di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712, cui si dovranno sommare quelli per euro 550,25 calcolati sull'intera somma alla data dell'acconto, per finale ammontare di euro 2.786,24 per interessi e di euro 27.957,12 complessivi.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sulla somma così liquidata sono dovuti, inoltre, gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
4. Sulle spese di lite.
pag. 11/12 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del decisum e nei valori medi secondo il D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo agli importi liquidati, per la fase di studio (euro 2.552,00), introduttiva (euro 1.628,00), istruttoria (euro 5.670,00) e decisionale (euro 4.253,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 14.103,00, oltre anticipazioni per euro 1.241,00 e spese di notifica per euro 42,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa assorbita,
1. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] er danno non patrimoniale della somma di € 31.690,07, oltre interessi Parte_2 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] er danno non patrimoniale della somma di € 27.957,12, oltre interessi Parte_3 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] er danno non patrimoniale della somma di € 27.957,12, oltre interessi Parte_1 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per onorario, € 1.241,00 per anticipazione ed € 42,50 per spese di notifica, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 08/11/2025
Il Giudice
RI LI
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2409/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2409 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
) Parte_3 C.F._3 con l'Avv. ALESSANDRO URCIUOLI e con l'Avv. MATTEO SARTORI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. EMILIANO BALLARDINI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F. ), Controparte_3 C.F._4 contumace;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini ex art. 189 c.p.c., con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “- nel merito: accertare, per i motivi esposti in atti, la responsabilità esclusiva, o in subordine, prevalente, del convenuto nella Controparte_3 causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto e per le ragioni di cui in atti condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_4 in carica, la società ed il signor in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, per tutti i titoli azionati o azionabili, patiti dagli attori in conseguenza del sinistro occorso, e pari, secondo le quote indicate, e tenuto conto degli acconti corrisposti, ad €. 83.128,80 per ciascuno degli attori, o all'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- in via istruttoria: ammettere le prove, siccome articolate nella II e nella III memoria ex art. 183 c.p.c., rispettivamente dd. 24.01.2024 e dd. 02.02.2024, con opposizione ad ogni richiesta di prova avversaria;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi comprese quelle della fase stragiudiziale, oltre ad I.V.A., C.N.P.A., rimborso forfettario del 15% e ripetizione del contributo unificato”; per parte convenuta “1) In via istruttoria: ammettere, occorrendo, previa CP_5 riforma dell'ordinanza istruttoria d.d. 21-03-2024, la prova per interrogatorio formale degli attori e per testi sui capitoli da 1) a 7) della memoria n. 2 ex art. 171ter co. 1 c.p.c. d.d. 15-01-2024, nonché la ivi richiesta istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di copia conforme dei rilievi dei Carabinieri, nonché, infine, la del pari ivi richiesta assunzione di una consulenza tecnica di ufficio sulla dinamica del sinistro per accertare le eventuali colpe dei conducenti. 2) Nel merito: accertare e dichiarare ex art. 2054 co. 2 c.c. la paritetica responsabilità dei due guidatori nella causazione del sinistro stradale d.d. 1- 02-2022 ed in ogni caso ricondurre a giustizia ogni e qualsiasi domanda risarcitoria da chiunque formulata nei confronti della Compagnia convenuta Controparte_2
riducendo ogni e qualsiasi risarcimento in ragione del concorso di colpa accertato
[...] e dedotti altresì gli acconti già versati in via stragiudiziale in data 23-12-2022 nell'ammontare di € 25.000,00 a favore di (cod. fisc. Parte_1
), di € 25.000,00 a favore di (cod. fisc. C.F._1 Parte_2
) e di € 25.000,00 a favore di (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
) e con ogni conseguente statuizione. 3) In ogni caso: con vittoria C.F._3 di spese e compensi di causa oltre ad i.v.a., 4% c.n.p.a. e 15 % spese generali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Gli attori agiscono in giudizio esponendo:
- di essere fratelli di deceduto all'età di 54 anni in conseguenza di Persona_1 sinistro stradale occorso in data 1-2-2022, quando, mentre il congiunto percorreva alle
6:43 con la sua Fiat ND tg DK192YZ la S.P. 71 in direzione AN-AV, in prossimità del km 14+400, veniva urtato dall'autocarro Fiat Iveco tg EV976MK che, provenendo dalla direzione opposta, invadeva la sua corsia di marcia;
- che decedeva in conseguenza del sinistro alle ore 7:30; Persona_1
pag. 2/12 - che l'evento dava luogo a procedimento penale Trib. Trento n. 409/2022 RGNR, in seno al quale veniva acquisita perizia che accertava l'invasione della corsia di marcia e la violazione dei limiti di velocità da parte del conducente dell'autocarro giungendo alla conclusione per cui “se il conducente del veicolo A, in corrispondenza della verosimile area d'urto, avesse viaggiato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, invariata la posizione del veicolo B…la collisione tra i due veicoli non sarebbe avvenuta”;
- di vivere a poca distanza dall'abitazione del fratello defunto che frequentavano quotidianamente e con cui condividevano interessi, hobby e vacanze e più complessivamente un'intensa relazione affettiva oltre che di supporto e aiuto reciproco;
- che la convenuta corrispondeva in favore di ciascuno degli attori la CP_5 somma di euro 25.000,00, accettata a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- che la condotta del convenuto si connota per colpa e per violazione degli artt. 143, commi 3 e 12, e 141, commi 2 e 3, C.d.S., mentre le violazioni ad opera del defunto non hanno spiegato incidenza causale sulla dinamica del sinistro;
- che deve trovare riconoscimento in favore di ciascuno degli attori, in considerazione di 74 punti attribuibili sulla base delle Tabelle dell'Osservatorio di Milano dell'anno
2022, l'importo a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 108.128,80 e, quindi, detratto l'acconto ricevuto, per il finale ammontare di euro 83.128,80 ciascuno;
conclusivamente richiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva o in subordine prevalente nella causazione del sinistro in capo a con Controparte_3 condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Pur regolarmente evocati in giudizio i convenuti e Controparte_3 [...] non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1
Nel costituirsi la convenuta allega che: CP_5
- la responsabilità per il sinistro non può attribuirsi in via esclusiva al conducente del camion;
- dagli accertamenti dei Carabinieri emerge che la curva era cieca per entrambi i guidatori, era ancora buio, che il camion procedeva alla velocità di 49 km/h, mentre la
Fiat ND a quella di 70/75 km/h, che il punto d'urto non è certo così come non certa pag. 3/12 sarebbe l'invasione di marcia;
- il quantum esposto a titolo risarcitorio non è supportato da idonea prova;
conclusivamente richiedendo l'accertamento di pari responsabilità ex art. 20254, comma 2, c.c. nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione dell'ammontare invocato a titolo risarcitorio, in ogni caso previa detrazione dell'acconto di euro 25.000,00 ciascuno versato in data 23-12-2022.
Istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di assunzione di prova per testi (verbali di udienza del 28-5-2024, del 16-7-2024 e dell'8-10-2024), la causa, previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusionali, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 22-10-2025.
2. Sul concorso di colpa nella causazione del sinistro.
La domanda degli attori deve trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In punto di an, questo Tribunale fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito incaricato in sede penale (doc. 2 att.), sulla scorta del principio in forza del quale “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi” (Cass. 16/05/2006, n. 11426).
Per ciò che concerne la dinamica del sinistro, sulla base degli accertamenti degli ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro (doc. 1 att.), nonché previa disamina analitica ed esaustiva degli elementi tecnici a disposizione atti alla determinazione anche della posizione e della velocità dei veicoli coinvolti, può dirsi innanzitutto accertato che “In data 1.2.2022, verso e ore 6,43 il sig. conducente del veicolo FIAT ND Persona_1 targato DK192YZ, solo a bordo, percorreva la SP 71 all'interno del comune di
AN (TN) con direzione di marcia AV (TN) – -L (TN), mentre in direzione opposta viaggiava, solo a bordo, il sig. conducente Controparte_3 dell'autocarro IVECO Stralis 360 targato EV976MK. Giunti in prossimità del chilometro
14+400 c.a., nella frazione di Sevignano, i due conducenti approcciavano una curva,
pag. 4/12 sinistrorsa per il sig. e destrorsa per il sig. Nel percorrere tale Parte_1 CP_3 curva il conducente dell'autocarro IVECO Stralis invadeva parzialmente la corsia di opposta utenza e, alla velocità di c.a. 49 km/h (…), collideva con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo con la parte anteriore sinistra della FIAT ND condotta dal sig. La FIAT ND, al momento dell'impatto con l'autocarro IVECO, Parte_1 circolava all'interno della propria corsia di utenza, in prossimità della linea di mezzeria
e giungeva all'impatto alla velocità di c.a 70 – 75 Km/h. A seguito della modalità di impatto, della differenza di massa tra i due veicoli e della pendenza longitudinale discendente della strada, la Fiat ND retrocedeva rispetto all'originaria direzione di marcia e con una rototraslazione antioraria impattava prima contro un delimitatore di margine posto sul margine destro della strada (lungo l'originaria direzione di marcia della vettura), abbattendolo, e successivamente, con la propria parte posteriore, contro la recinzione metallica (di cui abbatteva un palo metallico di supporto) posta al margine di una piazzola privata situata sul lato destro della strada (lungo l'originaria direzione di marcia della vettura) a circa 12.5 metri dalla verosimile area d'urto con l'autocarro
Iveco”, mentre il conducente dell'autocarro Iveco, successivamente all'impatto, perdeva il controllo del proprio veicolo e invadeva completamente l'opposta corsia di utenza, proseguendo lungo l'originaria direzione di marcia, e in conseguenza di tale perdita di controllo fuoriusciva dalla carreggiata e invadeva l'area sterrata ubicata sul margine sinistro e, dopo circa 23 metri dalla verosimile area d'urto, fuoriusciva dalla sede stradale e si ribaltava sul proprio lato destro (C.T.U., pagg. 49-50).
Con riferimento alle condotte dei due conducenti nella relativa correlazione causale con il sinistro, va, in primis, ritenuta l'invasione di corsia parziale e in prossimità della linea di mezzeria ad opera dell'autocarro IVECO, in violazione delle norme di cui agli artt. 146, comma 1, e 40, comma 8, C.d.S. Il Consulente nominato ha riscontrato, inoltre,
l'adozione di una velocità non commisurata alla luce delle condizioni concrete del luogo del sinistro, in considerazione della presenza di una curva a visibilità limitata e della tipologia del veicolo condotto, in violazione altresì dell'art. 141, commi 2 e 3, C.d.S., condotte entrambe determinanti in via eziologica per aver impedito la conservazione di traiettoria curvilinea e di mantenimento del veicolo all'interno della corsia e con corretta distanza dalla linea di mezzeria (C.T.U. spec. pag. 49). pag. 5/12 Il perito ha al contempo evidenziato l'assunzione da parte del veicolo condotto da di una velocità di 70-75 km/h, in violazione dei limiti prescritti per il Persona_1 tratto di strada (50 km/h) e dell'art. 142, comma 1, C.d.S., nondimeno escludendo una correlazione eziologica con il sinistro in quanto una diversa velocità nei limiti non avrebbe comunque consentito di evitare il sinistro per il ridotto spazio-tempo per attuare manovre d'emergenza.
Ciò che, invece, emerge in relazione alla condotta del è la violazione del Parte_1 disposto di cui all'art. 143 C.d.S., che, al comma 1, dispone che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, violazione che ha rivestito efficacia causale nella verificazione del sinistro, tenuto conto che, come osservato in sede peritale, “se il conducente del veicolo B in corrispondenza della posizione della verosimile area d'urto avesse viaggiato mantenendosi il più possibile vicino al margine destro della corsia di propria utenza, invariata la posizione veicolo A, la collisione tra i due veicoli non sarebbe avvenuta” (C.T.U., pag. 55).
Il carattere esiziale eziologico di detta condotta è confermato alla luce delle connotazioni specifiche nella ricostruzione della dinamica e nella collocazione dell'area d'impatto (C.T.U., pagg. 35-36) in corrispondenza o comunque prossimità della linea di mezzeria e con collisione della parte anteriore sinistra dei rispettivi veicoli.
Svolte le superiori premesse in fatto, in diritto va osservato che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. opera in via soltanto sussidiaria nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso, dovendo al contempo precisarsi che “se
è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art.2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico”, ciò altresì comportando che “per effetto della norma suindicata e della relativa presunzione, pag. 6/12 l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra mezzeria commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass. 15/01/2003, n.
477).
Ciò detto, venendo al caso concreto, va, innanzitutto, esclusa la possibilità di reputare la sussistenza di una valenza causativa assorbente ed esclusiva della condotta colposa del conducente del veicolo Iveco nella dinamica del sinistro, il quale infatti, pur nella gravità della violazione commessa, conduceva il proprio veicolo a una velocità moderata, sì da consentire, in ogni caso, al per l'ipotesi di guida sul margine destro, di evitare Parte_1 tout court il sinistro, vieppiù tenuto conto che la rappresentazione in sede peritale dell'area di impatto (C.T.U., pagg. 35 e 36 cit.) rivela come la guida del si Parte_1 palesasse in stretta adiacenza della linea di mezzeria e ciò nonostante le caratteristiche del veicolo avrebbero diversamente consentito, in relazione alla ampiezza della carreggiata, di adottare una condotta conforme, invece, alle regole di prudenza.
In punto di graduazione del grado della colpa, non sussistono idonei e sufficienti elementi onde reputare superata la presunzione di pari e concorrente responsabilità, tenuto conto che la gravità delle rispettive condotte colpose e la relativa incidenza eziologica devono essere apprezzate non in astratto, bensì alla luce delle circostanze concrete, che, nella fattispecie in esame, rivelano il verificarsi di un sinistro in stretta prossimità alla linea di mezzeria e in corrispondenza a tratto non rettilineo, evidenza quest'ultima che vieppiù connota come imprescindibile a carico di entrambi i conducenti il rispetto del margine destro, oltre a doversi sottolineare, anche tenuto conto delle caratteristiche del veicolo condotto dal la presenza di carreggiate di dimensioni ridotte (C.T.U., Parte_1 pag. 8) e di ostacoli alla visibilità per entrambi i veicoli (pagg. 49-50).
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, nella verificazione di censure colpose a carico di entrambi i conducenti e nell'assenza di elementi atti a ritenere, ove apprezzati in concreto, una diversa graduazione in punto di responsabilità, quest'ultima deve essere accertata per pari grado concorrente.
La domanda degli attori deve, dunque, trovare accoglimento, nei limiti nondimeno dell'accertamento del concorrente concorso di colpa, da cui consegue altresì la riduzione pag. 7/12 alla metà degli importi risarcitori a carico dei convenuti.
3. Sul quantum risarcitorio.
Gli attori agiscono per il riconoscimento del danno subito iure proprio per perdita del rapporto parentale.
La voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è atta a ristorare il pregiudizio subito dal prossimo congiunto, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, sotto il duplice profilo, quindi, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita, con l'ulteriore precisazione che la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale deve essere ammessa a fronte della dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
26140 del 07/09/2023).
In punto di prova, può farsi ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà e alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, dovendo comunque procedersi a verifica delle evidenze probatorie complessivamente acquisite onde valutare l'esistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
Va, peraltro, considerato che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex
pag. 8/12 se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamicorelazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Sez. 3,
04/03/2024, n. 5769).
Venendo al caso concreto, sulla base della documentazione versata agli atti (docc. 19-
24 att.) e della prova testimoniale assunta (cfr. verbale di udienza del 28-5-2024, del 16-
7-2024 e dell'8-10-2024) il legame affettivo ha trovato sufficiente ed esaustiva dimostrazione, essendo emersa anche la costanza della frequentazione, con condivisione di ricorrenze e festività e nella reciproca e vicendevole partecipazione per supporto e aiuto e, quanto al fratello , anche la vicinanza e contiguità delle rispettive abitazioni Pt_2
(doc. 15 att.).
Quanto alla relativa liquidazione, deve procedersi, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, mediante il ricorso a criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., la Suprema Corte avendo chiarito l'esigenza di seguire una tabella basata sul
“sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021).
Nel caso in esame appare congruo dare applicazione ai criteri di cui alle Tabelle di liquidazione secondo punto variabile approvate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, che prevedono espressamente l'ipotesi di perdita nel rapporto sorella/fratello.
In particolare, quanto alla liquidazione del danno a siffatto titolo, assunto, quindi, valore punto pari ad euro 1.698,00, devono riconoscersi 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria (anni 53) e 12 in ragione dell'età delle vittime secondarie (anni 55, 57 e pag. 9/12 58), 12 punti in relazione alla sopravvivenza di altri due superstiti, oltre ad apprezzamento medio, anche in considerazione dell'assenza di elementi connotanti una specifica sofferenza soggettiva interiore, per 24 punti quanto all'intensità del rapporto, potendo altresì riconoscersi in favore del fratello , attesa l'attiguità e vicinanza delle Pt_2 abitazioni (doc. 15 att.; cfr. verbale di udienza del 28-5-2024, del 16-7-2024 e dell'8-10-
2024), fino a un massimo di 4 punti, per un complessivo quindi di 60 punti ciascuno in favore di e e di 64 punti quanto a per Pt_1 Parte_3 Parte_2
l'ammontare risarcibile, all'attualità e già ricomprensivo di rivalutazione monetaria, rispettivamente, pari ad euro 101.880,00 e ad euro 108.672,00, di cui i convenuti sono tenuti a rispondere nei limiti della metà e, quindi, per euro 50.940,00 ed euro 54.336,00.
Ciò detto, gli attori hanno percepito l'acconto per euro 25.000,00 ciascuno in data 23-
12-2022 (doc. 5 att.).
Trattasi, dunque, di procedere alla relativa detrazione secondo i criteri chiariti da Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre
l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. di recente anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto Cass. civ. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pag. 10/12 pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del
1994). Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma liquidata all'epoca del sinistro;
rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto; calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712 gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente (1-2-2022) alla data di pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
quindi rivalutare la somma residua sino ad oggi e conteggiare gli interessi in questo ultimo intervallo di tempo.
In via esemplificativa, l'importo di euro 54.336,00 devalutato alla data del sinistro (1-
2-2022) è pari ad euro 48.557,64; rivalutato alla data di pagamento dell'acconto (23-12-
2022), l'importo risarcibile risulta pari ad euro 52.733,60 oltre euro 586,93 per interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di pagamento dell'acconto; imputati euro
25.000,00 al capitale, la residua differenza di euro 27.733,60, deve essere rivalutata alla data della sentenza per finale dovuto pari ad euro 28.565,61, con computo di interessi compensativi (euro 2.537,53) secondo i criteri di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712, cui si dovranno sommare quelli per euro 586,93 calcolati sull'intera somma alla data dell'acconto, per finale ammontare di euro 3.124,46 per interessi e di euro 31.690,07 complessivi.
L'importo di euro 50.940,00 devalutato alla data del sinistro (1-2-2022) è pari ad euro
45.522,79; rivalutato alla data di pagamento dell'acconto (23-12-2022), l'importo risarcibile risulta pari ad euro 49.437,75 oltre euro 550,25 per interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di pagamento dell'acconto; imputati euro 25.000,00 al capitale, la residua differenza di euro 24.437,75, deve essere rivalutata alla data della sentenza per finale dovuto pari ad euro 25.170,88, con computo di interessi compensativi (euro
2.235,99) secondo i criteri di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712, cui si dovranno sommare quelli per euro 550,25 calcolati sull'intera somma alla data dell'acconto, per finale ammontare di euro 2.786,24 per interessi e di euro 27.957,12 complessivi.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sulla somma così liquidata sono dovuti, inoltre, gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
4. Sulle spese di lite.
pag. 11/12 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del decisum e nei valori medi secondo il D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo agli importi liquidati, per la fase di studio (euro 2.552,00), introduttiva (euro 1.628,00), istruttoria (euro 5.670,00) e decisionale (euro 4.253,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 14.103,00, oltre anticipazioni per euro 1.241,00 e spese di notifica per euro 42,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa assorbita,
1. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] er danno non patrimoniale della somma di € 31.690,07, oltre interessi Parte_2 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] er danno non patrimoniale della somma di € 27.957,12, oltre interessi Parte_3 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] er danno non patrimoniale della somma di € 27.957,12, oltre interessi Parte_1 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per onorario, € 1.241,00 per anticipazione ed € 42,50 per spese di notifica, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 08/11/2025
Il Giudice
RI LI
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