Art. 2.
Il terzo comma dell'art. 242 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e' modificato come segue:
"Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di eta' inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio era formato unicamente da membri della famiglia".
Il terzo comma dell'art. 242 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e' modificato come segue:
"Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di eta' inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio era formato unicamente da membri della famiglia".