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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 647/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Ferrari Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati, dottoresse Rossella Scalercio, Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Denaro
-RESISTENTE- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.03.2022 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' Controparte_1 Controparte_2 roponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219002766036000,
[...] notificatale in data 01.03.2022, avente ad oggetto, tra le altre, la cartella di pagamento n.
0342015001604763000, asseritamente notificata in data 03.07.2015, afferente a crediti per sanzioni amministrative pecuniarie, ex lege 689/1981, di titolarità dell' opposto. CP_1
Parte ricorrente eccepiva: a) la mancata notifica, sia della cartella di pagamento indicata in ricorso che dell'atto presupposto;
b) la prescrizione quinquennale successiva alla notifica
1 della cartella di pagamento;
c) la decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti, ex art. 25 d.lgs.
46/1999.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo opposto, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
2.1. Anzitutto occorre qualificare l'opposizione proposta dal ricorrente stante la pluralità delle doglianze poste a fondamento della stessa.
Al riguardo non è inutile ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione viene instaurato un processo di cognizione -non già nell'ambito del processo esecutivo ma esternamente ad esso- inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata o intrapresa a dar luogo all'esecuzione stessa: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente;
o per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti;
o ancora per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti;
o per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale;
o per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale;
oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione.
Di contro, mediante l'opposizione agli atti esecutivi possono essere denunciati vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 617 c.p.c. possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, in primo luogo, i vizi concernenti la regolarità formale del titolo e del precetto, ivi inclusi quelli attinenti alla notificazione del titolo esecutivo (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1096 secondo cui “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo
2 esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”).
Conseguentemente, nella controversia in esame, l'opposizione proposta deve qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c. quanto alle doglianze di cui alla precedente lett. a), afferenti alla mancata notifica sia della cartella di pagamento indicata in ricorso che dell'atto Co presupposto adottato dall resistente, e come opposizione ex art. 615 c.p.c. quanto alla lett. b) afferente all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo.
a) Tutte le questioni di forma relative, tra le altre, all'omessa notifica della cartella di pagamento o degli atti prodromici, nonché tutti gli altri vizi di natura procedurale eccepiti dal ricorrente costituiscono, dunque, oggetto di opposizione agli atti esecutivi, che risulta inammissibile perché spiegata oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Si ribadisce: secondo la Suprema Corte anche la doglianza concernente la mancata notifica della cartella esattoriale soggiace a questo regime impugnatorio;
se, infatti, l'omessa o irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa,
l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria o di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità della opposizione a detta comunicazione o a detto avviso preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella presupposta (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11338 del 11/05/2010).
In definitiva, considerato che il ricorso giurisdizionale è stato incardinato soltanto in data
30.03.2022 e che l'intimazione di pagamento è stata notificata l'01.03.2022, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarata inammissibile.
b) Quanto all'eccezione di prescrizione, pare opportuno ricordare che in materia di prescrizione di sanzioni amministrative l'art. 28 della legge 689/1981 stabilisce che “Il diritto
a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.”.
Tanto premesso, nel caso di specie parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella di pagamento n. 0342015001604763000.
Orbene, tale eccezione è infondata.
La notificata del titolo, infatti, si è perfezionata il 03.07.2015 e , successivamente, il corso della prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica della
3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201800000594000 – notifica perfezionatasi in data 08.01.2019 (cfr. all. 5 in particolare, in data 06.12.2018, causa CP_2 assenza del destinatario, l' ha provveduto a notificare l'atto mediante deposito nella CP_2
Casa Comunale, ottemperando alle relative prescrizioni, e la notifica si è perfezionata per l'odierno opponente con la ricezione della raccomandata informativa datata 08.01.2019, come da copia di avviso di ricevimento. Cfr., sul punto, Cass. S. U. n. 10012 del 2021 nonchè
Cass. n. 20896 del 2022 “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art.
140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”) – recante, tra le altre, proprio la citata cartella di pagamento.
Alla data dell'08.01.2019 è iniziato a decorrete ex novo il termine prescrizionale che è stato tempestivamente interrotto dall'intimazione di pagamento oggi opposta.
Quanto, poi, all'idoneità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ad interrompere il corso della prescrizione, si ricorda che la notifica della “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” è idonea ad interrompere la prescrizione perché ha le caratteristiche di un atto di costituzione in mora contenendo l'invito “a versare l'importo dovuto”, risultante dal “prospetto stampato sul retro”, “entro 30 giorni dalla data di notifica della presente comunicazione”. Contiene, pertanto, la richiesta di pagamento che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., vale a costituire in mora il contribuente e, dunque, ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, c. 4, c.c. (cfr. Cass. 15140/2021: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) …”.).
Alla luce di tali premesse, consegue che nessuna prescrizione successiva alla notifica del titolo può dirsi maturata nel caso de quo.
4 c) Inconferente, infine, il richiamo di parte ricorrente al principio fissato dall'art. 25 D. Lgs.
46/1999 in materia di decadenza dei contributi non versati (“I contributi o premi dovuti agli
Enti previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza […]”).
Ciò in considerazione del fatto che tale norma non solo si riferisce alla omissione del versamento dei contributi previdenziali dovuti agli enti pubblici preposti, mentre nella fattispecie la sanzione è stata emessa dall' che non è ente previdenziale, Controparte_1 ma anche alla luce del fatto che, nella presente vicenda, la causale del credito iscritto a ruolo
è riconducibile a sanzioni di natura esclusivamente amministrativa in materia di lavoro ex l.
689/81 e non, per l'appunto, a crediti di natura previdenziale.
2.2. Per le spiegate ragioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite, considerate la complessità e controvertibilità delle questioni trattate, sono compensate per metà e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia
(scaglione da 26.001 a 52.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione, per quanto di spettanza, in favore dell'avvocato dell CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa per metà le spese di lite e per la restante parte condanna il ricorrente al pagamento delle stesse in favore dell' e dell' che si liquidano, per CP_1 CP_2 ciascuna parte, in € 1.844,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione, per quanto di spettanza, in favore dell'avvocato dell'ADER Antonino Denaro.
Si comunichi.
Paola, 04.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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