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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Angelo Gangi, presso e nel cui studio sito alla Via G. Sambiase, in Cosenza, ha eletto domicilio;
-parte attrice-
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , quale CP_1 P.IVA_2 CP_2
Responsabile della Direzione Legale di giusta procura notarile di conferimento poteri CP_1 per atto , Notaio in Roma, del 19.03.2019 rep. 25457 - racc. n. 9774, rappresentata e Persona_1 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Domenico De
Tommaso, presso e nel cui studio sito alla Via A. Panella, n. 178, in Crotone, ha eletto domicilio;
-parte convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza dell'11.12.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, ed esponeva: - che il giorno 03.09.2018 il Dott. si Persona_2 trovava a percorrere l'Autostrada A2 del Mediterraneo direzione sud Falerna - Lamezia Terme a bordo dell'autovettura marca Maserati Ghibli tg FA 920 JL di proprietà della società attrice;
- che giunto al km 313 del suddetto tratto autostradale, alle ore 11.20 circa, nel mentre si trovava sulla corsia di sorpasso, veniva violentemente ed improvvisamente investito nella parte anteriore della suddetta
1 autovettura, all'altezza del sedile passeggero, da una pedana di metallo che si trovava sul manto autostradale al centro della carreggiata, la quale entrava nell'auto sfondando il parabrezza ed il sedile del passeggero, causando importanti danni all'autovettura; - che detta pedana era stata travolta dal veicolo che precedeva l'autovettura condotta dal dott. ed era quindi stata sobbalzata in Per_2 direzione di quest'ultima; - che la presenza della succitata pedana al centro della carreggiata non era né prevedibile, né visibile e né segnalata;
- che il veicolo, in conseguenza del sinistro, riportava danni per il complessivo importo di € 16.500,00, come da fattura in atti;
che la richiesta di negoziazione assistita inoltrata ad rimaneva inevasa. CP_1
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare la responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attrice, quantificati in € 16.500,00 o della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia a titolo di risarcimento danni per la riparazione dell'auto in favore della oltre ad € 2.000,00 Parte_1 per fermo tecnico, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;
in subordine, condannarla al risarcimento danni ex art. 2043 c.c., per violazione del principio del “neminem ledere”; in ogni caso, con refusione di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza in fatto CP_1
e in diritto della domanda risarcitoria, della quale quindi chiedeva il rigetto;
con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; espletata la prova orale autorizzata;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co. 2 c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile essendo stato esperito l'invito di negoziazione assistita.
La domanda dell'attrice è, in parte, fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In punto di qualificazione sub specie juris, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti, il Tribunale dovrà quindi verificare la corretta applicazione dei principi di diritto della responsabilità extra contrattuale e, in particolare, della responsabilità da cose in custodia di cui si discute.
Orbene, la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., cui ha fatto espresso riferimento parte attrice, - fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di
2 mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (v. Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288).
Pertanto, l'art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode la presunzione iuris tantum di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (v. Cass.
Civ., sez. III, 22 maggio 1982).
Invero, nel caso di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (v. Cass. Civ. n. 6407/1987).
In altri termini: la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. richiede che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno (compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettiva
3 del custode, recante i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. 19.2.2008 n. 4279;
Cass. 19.5.2011 n. 1106).
Nel caso di specie, con riferimento all'eventus damni, è stato provato, che il sinistro de quo si è verificato sull'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, ove, per come è emerso dall'istruttoria, il conducente Dott. mentre stava percorrendo alla guida dell'autovettura marca Persona_2
Maserati Ghibli tg. FA 920 JL di proprietà della società attrice, il tratto di strada in direzione sud
Falerna -Lamezia Terme, una volta giunto al Km 313 del suddetto tratto autostradale, alle ore 11.20 circa del 03.09.2018, mentre si trovava sulla corsia di sorpasso, veniva violentemente ed improvvisamente investito nella parte anteriore della suddetta autovettura, all'altezza del sedile passeggero, da una pedana di metallo che si trovava, sul manto autostradale, che gli sfondava il parabrezza ed entrava nell'autovettura.
La circostanza, attestata nella Scheda riepilogativa dell'incidente redatta dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dei fatti (cfr. all. fascicolo di parte attrice), è stata confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'Ispettore , il quale riferiva che la segnalazione della Tes_1
presenza di una pedana di metallo sul tratto autostradale luogo del sinistro, era avvenuta alle ore 11.04 del medesimo giorno (v. verbale d'udienza del 12.07.2022).
Sul punto, il teste di parte convenuta, il dipendente , intervenuto solo Testimone_2
successivamente al sinistro ha affermato di aver personalmente constatato la presenza alla progressiva km 313+000 SUD in una piazzola di sosta di un'autovettura Maserati Ghibli tg. FA920JL con il parabrezza sfondato, nonché la presenza di una pedana in lega d'alluminio o ferro (v. verbale di udienza del 25.01.2023).
Orbene, avuto riguardo alla situazione direttamente accertata dagli Agenti della Polizia
Stradale nonché dal dipendente nell'immediatezza dei fatti e tenuto conto della CP_1
conformazione non contestata della strada , deve ritenersi verosimile, sulla scorta del principio civilistico di causalità del “più probabile che non”, che l'incidente si sia effettivamente verificato per come riferito dalla parte attrice nel libello introduttivo ovvero che l'autovettura in transito ha impattato con la pedana di ferro/ alluminio in quanto questa, si trovava sulla stessa corsia di marcia, percorsa dall'attore.
Ed invero, a fronte degli elementi di prova finora commentati ed afferenti la situazione riscontrata immediatamente dopo i fatti, il convincimento del Tribunale circa la presenza del pezzo di ferro/alluminio sulla sede stradale e la derivazione dei danni alla vettura conseguenti all'impatto con lo stesso, non può essere inficiato dalla circostanza che nessuno dei testimoni abbia assistito direttamente al sinistro, non potendosi spiegare
4 altrimenti il rinvenimento di un pezzo di ferro/ alluminio, che dopo aver sfondato il parabrezza, è stato rinvenuto nell'autovettura della società attrice, lato passeggero, peraltro, rimasta impossibilitata in qualsiasi spostamento in conseguenza dei danni riportati.
Alla luce di tutte le riportate considerazioni, deve, quindi, ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni riportati dall'auto dell'attrice essendo stato confermato l'elemento della contestualità temporale , stante la segnalazione fatta alle 11.04 alla ST;
ciò completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che il danneggiamento della vettura fu in concreto provocato dall'impatto con il pezzo di ferro presente sul manto stradale.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per sancire la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che , può liberarsi da ogni responsabilità provando i l caso fortuito, e cioè l'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Era, dunque, sul custode (con le precisazioni che seguiranno su chi dovesse effettivamente ritenersi tale) che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, essere stata offerta da lla parte convenuta anche con riguardo alla condotta del conducente .
Difatti, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento tale da lasciare intendere che il conducente dell'auto stesse tenendo un comportamento distratto o imprudente ovvero che, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
Ed invero, non c'è alcuna emergenza istruttoria che induce a ritenere che il , Per_2
conducente del veicolo incidentato, procedesse ad una velocità non adeguata né che lo stesso non rispettasse la distanza di sicurezza dal veicolo che, in ipotesi, lo precedeva e dal quale (immediatamente prima dell'impatto) sarebbe caduto il pezzo di ferro.
Né può sostenersi che poiché percorreva un tratto di strada rettilineo e pianeggiante, in un ora diurna e in condizioni di perfetta visibilità, l'attore avrebbe potuto evitare
5 l'impatto con l'oggetto.
In ragione di ciò, quando anche il avesse potuto avvedersi dell'ostacolo non è Per_2
stato concretamente allegato e provato come – avuto riguardo alla conformazione del tratto di strada percorsa e alla grandezza dell'ostacolo (di medie dimensioni) – il detto impatto poteva essere, nel caso di sp ecie, evitato posto che, per come dedotto dall'attore e non specificamente contestato, trovandosi a percorrere un tratto autostradale e trovandosi sulla corsia di sorpasso , alcuna manovra di emergenza in sicurezza poteva porre in essere.
Il conducente non avrebbe potuto, invero, in alcun modo scongiurare l'impatto senza arrecare pericolo alla sicurezza della circolazione: né arrestarsi (trovandosi a circolare sulla corsia di sorpasso , verosimilmente seguito da altri utenti) né deviare repentinamente il suo percorso per evitare il pezzo di ferro (essendo l'altra corsia destinata verosimilmente occupata da altro utente ).
In simili condizioni, non può imputarsi al alcuna responsabilità dell'incidente Per_2
a lui occorso, non potendo il conducente, per quanto detto sopra, né fermarsi all'improvviso né sterzare repentinamente senza innescare una situazione di pericolo, potenzialmente foriera di danni ben maggiori, per sé e gli altri utenti della strada.
Alla luce di quanto detto, ritenuto che in concreto sia stata tenuta una condotta di guida non difforme da quella effettivamente esigibile, nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità il custode della strada, in termini di caso fortuito per fatto del danneggiato.
Del pari, il caso fortuito non è stato provato nemmeno con riguardo ad altre circostanze esterne, diverse dal comportamento del conducente.
Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui il custode
è liberato dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (C ass. civ. Sez. III
Ord., 11/03/2021, n. 6826; Cass. civ. Sez. III Ord., 18/06/2019, n. 16295).
Nel caso concreto, tale onere probatorio non è stato assolto in quanto dal report telefonico allegato agli atti non si evince alcun dato da potere desumere che la lastra di metallo si trovasse sul manto stradale da pochissimo tempo tanto da rendere imprevedibile l'evento poi verificatosi, sicché neanche da tale prospettiva può essere
6 esclusa la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Inoltre, il teste di parte attrice , ha riferito di avere transitato di mattina Testimone_3
nello stesso tratto autostradale, a nulla rilevando il mese indicato dal teste medesimo, quanto piuttosto la circostanza di avere anch'egli evitato tale oggetto che si trovava sul manto stradale nello stesso punto in cui si verificò il sinistro per cui è causa;
da ciò si ritiene, che l'ostacolo era stato perso da altro veicolo in transit o già da tempo e che vi fu ritardo nell'intervento di rimozione.
Ne consegue che al cun caso fortuito ricorre nel caso specifico.
In ordine agli esborsi resisi necessari per la riparazione dell'autovettura della Pt_1
il Tribunale osserva che la conferma del teste circa l'effettiva
[...] Testimone_4
esecuzione delle riparazioni , l'entità delle stesse, nonché dell'importo riportato nella fattura allegata agli atti costituisce prova idonea e sufficiente dell'esborso complessivo che la ha affrontato (e patito come danno emergente) per i ricambi e la mano Parte_1
d'opera necessaria (v. verbale d'udienza del 24.5.2023).
Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico avanzata da parte attrice, non essendo sufficientemente dimostrata.
Infatti, il cosiddetto danno da fermo tecnico, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Alle decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo - in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (così Cass.
04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215) - si oppone il maturato e consolidata orientamento della Suprema Corte secondo cui l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
non potendo considerarsi prova la dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, occorrendo, invero, fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. Civ. sez. III Ordinanza 04/04/2019, n. 9348).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni va, in definitiva, parzialmente accolta la domanda risarcitoria formulata da e, per l'effetto, la convenuta, deve essere condannata al pagamento Parte_1
dei danni patiti dall'autovettura marca Maserati Ghibli tg FA 920 JL liquidati nella complessiva somma di euro 16.500,00 (per come risultante dalla fattura allegata).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, sulla scorta dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 e succ. modif., valori medi, tutte le fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria
Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 515/2021 R.G., pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, - parte attrice- contro Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, -parte convenuta-, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda spiegata da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore della parte attrice della somma di € 16.500,00 inclusa iva, per i danni subiti in occasione del sinistro del 03.09.2018 dall'autovettura marca Maserati Ghibli tg FA 920 JL, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate da perché non provate;
Parte_1
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre spese forfettarie al 15%, cpa e iva (se dovuta).
Lamezia Terme, 25.02.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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