Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11648 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale “ ”, e (C.F. Controparte_1 Parte_2
), n.q. di fideiussore, entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 224 presso lo studio dell'Avv.to Andrea
Pace, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, attori
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Ammiraglio Gravina n. 2/F, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Surdi, giusta procura in atti, convenuta
E
C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Dante n. 55 presso lo studio dell'Avv.to Calogero Valerio Scimemi, giusta procura in atti, convenuta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio dell'11.11.2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato l'1.9.2021, n.q. di titolare della Parte_1 ditta individuale “ ”, premettendo di aver intrattenuto con Controparte_1
(oggi incorporata da diversi rapporti Controparte_4 Controparte_2 bancari (meglio specificati in atti), e di avere acquistato tramite il medesimo istituto di credito n. 312 azioni della Banca Popolare di Vicenza (controllante
, ha agito in giudizio, unitamente a , n.q. di Controparte_4 Parte_2 fideiussore, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
«[…] A) relativamente al conto corrente n. 1000/994 già n. 0236934: -ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario, stipulato tra le parti, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
-ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti, per mancanza di causa;
-ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti;
-ritenere e dichiarare che, per
l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sul conto, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello 3
legale; -ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; -ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
-per l'effetto e previa consulenza tecnica
d'ufficio, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti citati, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
-ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
- ricalcolare ed accertare, in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la convenuta;
- all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti CP_4 intrattenuti presso la , accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo di parte CP_4 attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della convenuta di corrispondere detta somma;
-condannare parte CP_4 convenuta al pagamento, a titolo di restituzione di indebito e/o di accertamento negativo, tenuto conto della differenza a favore di parte attrice e fatta salva la produzione di ulteriore documentazione già richiesta che potrebbe modificare i ristorni, della somma complessiva di €
2.746,79 di cui € 712,40 riconducibili alla normativa vigente in materia di usura oggettiva (art.
644 c.p.) per superamento tassi soglia, ed € 2.034,49 a titolo di competenze ultralegali;
si ritiene comunque in maniera presuntiva che l'importo di tassi usurai, ultralegali e competenze debba essere incrementato di circa € 23.800,00, in considerazione dei numerosi estratti conto mancanti
e altra documentazione ancora non esaminati poiché non inviati da parte della Banca;
B) relativamente ai contratti di finanziamento non ipotecari n. 030/6087688 del 30/03/2012 e n.
34/07010765 del 07/04/2014 -ritenere e dichiarare la difformità del TAEG indicato in contratto 4
rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente nullità della clausola determinativa del tasso di interesse da cui scaturisce l'applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 del
TUB; - ritenere e dichiarare la nullità delle clausole determinative del tasso di interesse e
l'applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 del TUB con conseguente ricalcolo di tutti gli interessi per ogni singola rata pagata e non pagata;
-condannare parte convenuta: a) relativamente al n. 030/6087688 del 30 marzo 2012 alla restituzione agli odierni attori degli interessi corrispettivi pagati e non dovuti pari ad € 1.987,34, al ricalcolo di tutti gli interessi per ogni singola rata pagata e non pagata, nonché alla restituzione delle spese pari ad € 2.193,05, di cui € 300,00 per spese istruttorie e € 1.893,05 per commissione pagata al Cofidi;
b) relativamente al n. 34/07010765 del 07 aprile 2014 alla restituzione agli odierni attori degli interessi corrispettivi pagati e non dovuti pari ad € 1.076,53, al ricalcolo di tutti gli interessi per ogni singola rata pagata e non pagata, nonché alla restituzione delle spese pari ad € 437,41, di cui
€ 100,00 per spese istruttorie e € 337,41 per le spese di assicurazione;
C) relativamente all'acquisto delle azioni di - accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento CP_5 tenuto da er i motivi esposti, dichiarandone la responsabilità; - accertare e Controparte_4 dichiarare, la violazione da parte di della normativa di riferimento vigente che CP_4 impone agli intermediari di agire in modo onesto, equo e professionale e di fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
- accertare e dichiarare la violazione da parte di CP_4 del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della Direttiva MiFID 1, i quali prevedono uno specifico dovere di trasparenza e correttezza informativa, nei confronti dei clienti, anche in merito alla sussistenza di conflitti di interesse;
- accertare e dichiarare, altresì, la violazione dell'art. 21 del
Decreto Legislativo n. 58/1998 e ss.mm.ii. (Testo Unico della Finanza) contravvenendo
[...] ai canoni di diligenza, correttezza e trasparenza e non avendo informato CP_4 chiaramente la cliente delle fonti del conflitto di interesse insorto;
- accertare e dichiarare che, per effetto degli artt. 2560 cod. civ. e 58 TUB, responsabile in solido con la banca cedente per i debiti derivanti dalle domande risarcitorie da collocamento delle azioni e obbligazioni subordinate è - condannare, per l'effetto, l' CP_2 Controparte_6 Controparte_7 quale incorporante di e cessionaria di
[...] Controparte_4 [...]
[...] [...
[...]
, al pagamento della somma di € 19.500,00 Controparte_8 corrispondente alla perdita subita, pari al valore di n. 312 azioni (n. 313 azioni – n. 1 assegnata, senza esborsi, a titolo di premio fedeltà) caricate al prezzo unitario di € 62,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
D) disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art.
120 c.p.c., per estratto della sentenza di condanna a cura e spese del soccombente in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e nei siti internet principali;
E) condannare, infine, parte convenuta al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.».
2. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] In via Pregiudiziale e Preliminare -
[...]
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale di
[...]
, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, estromettere il predetto Controparte_9 istituto di credito dal giudizio e rigettare le domande svolte nei suoi confronti;
Nel merito - ritenere e dichiarare infondate e, conseguentemente, rigettare con qualsiasi statuizione le domande, anche istruttorie, formulate dagli attori nell'atto di citazione notificato il 30 agosto
2021; In via subordinata - Nella denegata ipotesi di accertamento di periodi contrattuali in cui non sia presente una corretta pattuizione degli interessi ultralegali, ritenere e dichiarare applicabili, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., gli interessi nella misura del saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. fino al 09/07/1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall'art.5, c.5, L.154/1992, poi trasfuso nell'art. 117, comma 7, lett. a, del D. Lgs 385/1993, condannando per l'effetto in ogni caso gli attori ed i fidejussori al pagamento delle somme dovute in favore delle società cessionarie, tenendo conto di tali circostanze nella determinazione delle somme eventualmente destinate a restituzione e/o compensazione, nonché nell'eventuale rideterminazione delle rate ancora dovute;
In via ulteriormente graduata - Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi che in relazione ai contratti di mutuo e al pagamento delle singole rate sono, comunque, dovuti gli interessi corrispettivi nella misura risultante dal contratto medesimo o, in subordine, in misura pari al tasso legale e gli interessi moratori nella misura risultante dall'applicazione della 6
clausola di salvaguardia del tasso legale, tenendo conto di tali circostanze nella determinazione delle somme eventualmente destinate a restituzione e/o compensazione, nonché nell'eventuale rideterminazione delle rate ancora dovute. Vinte le spese».
3. (già , e per essa Controparte_3 CP_10 la procuratrice si è costituita (tardivamente) con comparsa depositata CP_11 il 20.03.2022, formulando le seguenti conclusioni: «[…] in via preliminare - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in merito alle domande restitutorie CP_12 formulate nel presente giudizio dai sig.ri e che dovessero Parte_1 Parte_2 sopravanzare il credito ceduto a essa , in quanto riferibili alla Banca Popolare di CP_12
Vicenza in liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, - ritenere e dichiarare
l'improcedibilità ex articolo 83 del tub di tali domande nei confronti della;
nel merito - CP_12 ritenere e dichiarare inammissibili e comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare le domande proposte dai sig.ri e con atto di citazione del 31 Parte_1 Parte_2 agosto 2021, in quanto assolutamente inammissibili e infondate in fatto e in diritto oltre che prive di supporto probatorio;
- ritenere e dichiarare l'effettività del saldo del conto corrente bancario e dei contratti di finanziamento chirografario oggetto di causa per come risultanti dagli ultimi estratti conto, senza alcuna rideterminazione;
- ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta anche in ristorno dalla e/o dalla ai sig.ri Controparte_2 CP_12 Pt_1
e a qualsiasi titolo in relazione ai contratti per cui è causa;
e,
[...] Parte_2 conseguentemente, - rigettare le domande giudiziali formulate dai sig.ri e Parte_1 [...]
di nullità di talune clausole contrattuali regolarmente sottoscritte, di accertamento Parte_2 del superamento del tasso soglia di usura per alcuni periodi di svolgimento dei rapporti di credito intercorsi tra le parti e di ripetizione del conseguente asserito indebito;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in merito alle domande restitutorie formulate CP_12 nel presente giudizio dai sig.ri e che dovessero sopravanzare il Parte_1 Parte_2 credito ceduto alla , in quanto riferibili alla CP_12 Controparte_8 coatta amministrativa e, per l'effetto, dichiararne l'improcedibilità ex articolo 83 del tub;
- condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite». 7
4. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica-contabile (affidata alla perizia della dott.ssa , come da Persona_1 ordinanza del 06.06.2022; subentrato frattanto lo scrivente nella titolarità del procedimento, allo scadere del termine perentorio dell'11.11.2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
1. Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito da
[rectius: di titolarità passiva del rapporto controverso], ritiene chi scrive di CP_2 dover aderire all'orientamento, già ripetutamente espresso da questo Tribunale (v.
Trib. Palermo 9 maggio 2021; Trib. Palermo 15 novembre 2018) e recentemente confermato dalla Corte di Appello di Palermo (in una fattispecie, tuttavia, non del tutto sovrapponibile: cfr. sentenza del 9 marzo 2023), favorevole a ravvisare in capo alla convenuta la titolarità dal lato passivo del rapporto azionato, sulla premessa, a monte di tutto il ragionamento, che la domanda di accertamento del saldo di un conto corrente, epurato degli addebiti e delle commissioni illegittimi,
e di condanna alla restituzione del saldo risultante a credito, non attiene al legame di un socio con la società di cui fa parte, ossia non concerne i rapporti societari o le partecipazioni sociali, né il trasferimento di azioni, investendo il rapporto bancario;
del pari è a dirsi con riguardo al credito derivante dall'asserito inadempimento degli obblighi discendenti sull'intermediario dalla disciplina in tema di intermediazione finanziaria, vicenda che interessa le partecipazioni sociali se non in via mediata.
La peculiarità postulata dall'attrice è, infatti, di aver evocato Controparte_2 non in qualità di acquirente degli asset ceduti da Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. con il contratto di cessione del 26.6.2017 (in attuazione dell'art. 3 d.lgs 2017
n. 99), ma quale incorporante acquisita per effetto di fusione Controparte_4 societaria, soggetto con il quale i rapporti bancari contestati furono intrattenuti: sì controllato, ma giuridicamente autonomo (e distinto) da Controparte_13
[...] [...
[...]
è stata, cioè, chiamata a rispondere del debito, riferibile
[...] Controparte_2 esclusivamente a conseguente alla violazione di talune Controparte_4 disposizioni della normativa di settore nel periodo antecedente al 2017.
Il peso che la convenuta intenderebbe dare al d.lgs. 2017 n. 99, ed alla cessione che ne rappresentò il seguito, non ha, perciò, l'ampiezza che l'eccipiente vorrebbe, perché, come si evince pianamente dall'art. 1 d.lgs. 2017 n. 99, l'intervento normativo del 2017 fu mirato a disciplinare l'avvio e lo svolgimento della l.c.a. di due specifiche banche (la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e , Parte_3 obiettivo in vista del quale, rimesso alle parti di definire il perimetro del negozio di cessione, questo venne circoscritto dal d.lgs. (v. art. 3, comma primo) a
«l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi» (l'enfasi è dell'estensore). In questo contesto, le esclusioni (dal negozio di cessione) che il legislatore del 2017 ha imposto in attuazione della regola del burden sharing [«le passività indicate all'articolo 52, comma uno, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) a del decreto legislativo 16 novembre 2015, numero 180»
(art. 3 comma I, lett. a D.L. n. 99/2017); «i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinati»
(art. 3 comma I, lett. b) D.L. n. 99/2017); «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività» (art. 3, comma I lett. c) D.L. n. 99/2017)], come pure la delimitazione dell'area di responsabilità della cessionaria ai soli «debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1»
(art. 3, comma II, D.L. n. 99/2017), costruita secondo la logica della “regola generale esclusiva” (tale per cui è escluso dalla cessione tutto ciò che le parti del negozio non hanno espressamente previsto di inserirvi, unitamente a quanto escluso dalla fonte normativa), riportano contenuti (i debiti, le passività, gli 9
azionisti) da riferire alle sole società in liquidazione.
In quest'orizzonte, sorprende, per certi versi, che il legislatore, nello statuire, in esito alla due diligence affidata a un collegio di tre esperti indipendenti, la facoltà per il cessionario di restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione (art. 4, comma 4, lett. b, d.lgs. cit.), l'abbia estesa anche alle attività, passività o rapporti «di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche», queste ultime non interessate dalla cessione. A ogni modo, perché una posta (sia essa un rapporto, un'attività o una passività) possa dirsi restituita o retrocessa, è necessario ch'essa sia stata acquisita dal soggetto retrocedente (e pertanto, che sia rientrata nel campo della cessione), col risultato che, non avendo mai acquisito, in forza del contratto di cessione del 2017, CP_2 rapporti, attività o passività facenti capo alle società controllate (nella specie a
, non si vede com'essa possa oggi utilmente (ossia con effetti erga CP_4 omnes) affermare di averle ritrasferite alla capogruppo in l.c.a. in conseguenza delle operazioni di retrocessione del 19.1.2018 e dell'atto ricognitivo del 22.1.2018, le quali appaiono, in verità, prive di effetti nei riguardi dei terzi. La prima, compiuta direttamente da (e non dalla cessionaria, come di contro prescrive CP_4
l'art. 4, comma 4, lett. b, d.lgs. cit.), va intesa, in difetto della liberazione del debitore originario da parte del creditore, quale accollo interno di un debito futuro;
la seconda, intercorsa tra le parti del negozio di cessione ed integrativa di un primo atto ricognitivo del 19.12.2017, si pone, piuttosto, al di là della linea demarcata dal d.lgs. 2017 n. 99, ossia dei limiti di intervento demandati al negozio di cessione, posto che, nel ricomprendere (v. pag. 5) all'interno del contenzioso escluso dalla cessione del 2017 (di cui all'art. 3.1.4-b) le controversie proposte dagli azionisti/obbligazionisti e/o subordinati verso per la CP_4 sottoscrizione l'acquisto e la commercializzazione di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o subordinate di una delle banche in l.c.a., essa esibisce un effetto tutt'affatto che ricognitivo, eccedendo dal campo di azione rimesso (per comando di legge) al negozio di cessione, al quale si deputava il compito di definire le 10
situazioni cedute in rapporto alle sole banche assoggettate alla l.c.a., e non alle società controllate. Di talché, né il D.L. 99/2017, né il contratto di cessione del
26.6.2017, e neppure i negozi del 19.1.2018 e del 22.1.2018, autorizzano a ritenere che sia stata trasferita in capo alla banca controllante ormai in l.c.a. la responsabilità per violazioni della disciplina bancaria posti in essere dall'intermediaria controllata. Un esito diverso contraddirebbe la ratio dell'intervento di salvataggio operato col d.lgs. n. 2017 n.99 (recentemente illuminata da Corte Cost. 5 ottobre 2022, n. 225), attuata prevalentemente mediante la regola del «burden sharing», secondo una logica che chiama i clienti azionisti a sopportare il rischio di impresa, e postulerebbe l'idea di ammettere che un operatore formalmente sano, al di fuori di istituti privatistici preposti all'uopo
(per tutti: cessione del contratto, accollo del debito), possa abdicare alle responsabilità connesse al proprio rischio d'impresa (in disparte il tema assicurativo) con efficacia verso i potenziali creditori e a prescindere dal consenso di questi.
Per concludere: la titolarità passiva di non discende dalla cessione CP_2 regolata dal decreto del 2017, quanto piuttosto dalla sua successione al soggetto titolare passivo dell'obbligazione restitutoria fatta valere in giudizio.
2. Ciò acclarato, vanno primariamente esaminate le doglianze di parte attrice in relazione ai seguenti rapporti bancari dedotti in giudizio:
- conto corrente n. 1000/994;
- contratto di finanziamento n. 030/6087688 del 30.03.2012;
- contratto di finanziamento n. 34/07010765 del 07.04.2014;
- contratto di finanziamento n. 34/07012276 del 12.8.2014.
2.1. Procedendo separatamente all'analisi dei rapporti in esame e muovendo dal rapporto di conto corrente n. 1000/994, rispetto al quale la correntista ha agito per l'accertamento delle somme asseritamente corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto, a titolo di interessi ultra-legali, usurari, anatocistici, con applicazione di commissioni, spese e competenze addirittura non pattuite, il c.t.u. ha provveduto 11
a ricostruirne il saldo (dal 31.12.2009, primo estratto conto disponibile) al
31.12.2019. Non è presente in atti il contratto di apertura del conto corrente, ma risulta che «con il contratto del 14.11.2013 la ha autorizzato l'utilizzo di un fido pari ad CP_4
Euro 10.000,00 con scadenza 31.12.2013 e di un fido di Euro 5.000,00 con scadenza a revoca;
con il contratto del 16.02.2016 la ha autorizzato l'utilizzo di un fido a rientro pari a Euro CP_4
19.603,00 con scadenza 30.06.2017». Pertanto, in assenza di pattuizione contrattuale per il periodo dal 31.12.2009 al 13.11.2013, la ricostruzione del saldo è stata effettuata applicando il solo tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. con espunzione di qualsivoglia commissione e spesa non debitamente pattuita. In concomitanza con il sopraggiungere della regolamentazione contrattuale, invece, sono stati applicati i tassi di interesse concordati.
Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, il Tribunale ritiene corretta
– ed anche più favorevole al correntista – la prima ricostruzione prospettata dal c.t.u., il quale ha riscontrato solo a partire dal 01.7.2011, e fino al 31.12.2013, la concreta applicazione da parte della banca della reciproca capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, in conformità alla delibera CICR. In particolare «- per il periodo dal 31/12/2009 al 30/06/2011, in assenza di elementi che dimostrino per il periodo antecedente la concreta applicazione della pari periodicità, si è adottato il regime di capitalizzazione semplice;
- per il periodo dall'1/7/2011 al 31/12/2013, in presenza di precisi elementi che dimostrino, già al III trimestre 2011, che la abbia applicato la pari CP_4 periodicità di capitalizzazione fra gli interessi attivi e gli interessi passivi, si è adottato il regime di capitalizzazione trimestrale;
- per il periodo dall'1/1/2014 e fino al 31/3/2016, in aderenza al quesito e come indicato al comma 2 dell'articolo 120 T.U.B. come modificato dall'articolo 1 comma 629 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si è adottato il regime di capitalizzazione semplice;
- per il periodo dall'1/4/2016 e fino al 31/12/2019, in aderenza al quesito e come indicato al comma 2 dell'articolo 120 T.U.B. come modificato D.L. 14/2/2016 n. 18, convertito in legge n.
49 dell'8/4/2016, in assenza di espressa autorizzazione del correntista si è adottato il regime di capitalizzazione semplice» (cfr. pag. 15 e ss. della c.t.u. depositata il 1.3.2023). 12
Operando come sopra, tenendo conto della documentazione contrattuale e degli estratti conto prodotti, il saldo finale del conto corrente in esame al
31.12.2019 risulta pari a - € 12.086,07 (a debito della correntista), a fronte di un saldo banca negativo alla stessa data pari a - € 19.170,45 (oltre interessi scaduti ed esigibili ex art. 120 TUB di € 8.813,30). Alla declaratoria accertativa non segue alcuna statuizione di condanna, visto che costituitasi peraltro CP_12 tardivamente, non ha formulato domanda restitutoria nei riguardi di parte attrice,
e che , pur avendola formulata, è priva del sottostante interesse, avendo CP_2 ceduto il credito in favore di CP_12
L'analisi econometrica, invece, non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia in nessuno dei trimestri analizzati.
2.2. Con riferimento ai contratti di finanziamento, le uniche doglianze avanzate da parte attrice attengono al contratto n. 030/6087688 del 30.03.2012 e n.
34/07010765 del 07.04.2014, mentre nessuna difformità viene rilevata in relazione al contratto n. 34/07012276 del 12.08.2014, sebbene richiamato in atti. In particolare, l'attrice si duole della divergenza tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo, invocando la violazione dell'art. 117, c. 6, TUB ed insistendo per la restituzione delle somme pagate sino ad oggi a titolo di interessi, commissioni e spese.
Sul tema, l'orientamento di questo Tribunale è nel senso di ritenere che la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di finanziamento non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, c. 6, TUB, secondo il quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Va ricordato, invero, che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che 13
concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula Pa stabilita dalla banca. Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, c. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, dal momento che, secondo la Pa prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo dell'operazione, ragione per la quale l'erronea o omessa indicazione dell' in un contratto di Pt_5 finanziamento non determina una maggiore onerosità dello stesso, ma solo una erronea interpretazione del suo costo complessivo. Conseguentemente, nel caso che ci occupa, non può configurarsi la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi in cui difettino o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni. A ben vedere, infatti, una simile sanzione è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, c.6, TUB espressamente prevede che, laddove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto Pa sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, c. 6, TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB. In conclusione, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla mediante l'omessa CP_4
Pa quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito, e in quanto tale dare luogo ad una 14
violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, che nella specie è stata soltanto genericamente dedotta.
Passando alla verifica sul rispetto del tasso soglia, il Tribunale richiama la metodologia applicata dal c.t.u. e consistita «nella comparazione delle condizioni economiche esposte nei contratti con i tassi soglia, per tipologia di operazione, riferiti all'epoca dell'erogazione del prestito. […] Il capitale erogato è stato determinato decurtando dall'importo finanziato le spese certe e note escluse quelle per imposte e tasse: spese di istruttoria ed eventuali spese di perizia. Non si è tenuto conto degli oneri per rinnovo ipoteca ed oneri per cancellazione o riduzione di ipoteca non avendo natura certa (né tantomeno le spese notarili che non sono note) non sono state assunte nel conteggio» (v. pag. 27 della c.t.u.). Così operando, l'indagine diretta alla rilevazione di eventuale usura originaria, condotta utilizzando l'equazione mutuata dal D.M. del 8/7/1992 che la introduce per il calcolo del
TAEG e successivamente confermata dal D. lgs. 141/2010 che recepisce la Direttiva
2008/47/CE, ne ha escluso la sussistenza anche con riferimento al tasso di mora.
Sul punto, si ricordi che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dello) inadempimento del contratto (cfr. ex multis, Cass. n. 14214.22). Si aggiunga che l'esclusione di usura genetica va affermata quand'anche si includano nel calcolo del TEG del contratto di finanziamento del 30.3.2012 le spese di istruttoria e attivazione accessorie alla pratica di garanzia fornita da Confidi e le commissioni di garanzia (v. pag. 31 della c.t.u.), determinando un TAEG del 6,61%
a fronte di un tasso soglia di periodo del 16,8875% (vanno correttamente esclusi, 15
dacché non direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento,
l'acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali una tantum e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi: v. sempre pag. 31 della c.t.u.).
Quanto all'usura sopravvenuta, in assenza di documentazione idonea a comprovare i flussi finanziari previsti dal piano di ammortamento dei prestiti, il relativo accertamento non è risultato praticabile.
Le conclusioni raggiunte in ordine all'entità del reale saldo dei singoli rapporti elidono la rilevanza dell'eccepito difetto di legittimazione passiva avanzato da e che, a ben vedere, attiene al profilo della titolarità CP_12 passiva dell'obbligazione restitutoria e risarcitoria dedotta.
3. Venendo ora alla domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice, sull'affermato presupposto che l'incorporata sia Controparte_4 venuta meno ai doveri di trasparenza e correttezza informativa posti a carico degli intermediari finanziari dalla direttiva MIFID e dal D.lgs. 58/1998 (TUF), nota è, al riguardo, la regola di riparto tracciata dal legislatore (art. 23, ult. co., D.lgs. 1998 n.
58) ed approfondita dalla giurisprudenza: «in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che
l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute» (cfr., per tutti, Cass. n. 10111.2018). 16
L'intermediario assolve, quindi, l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (v. Cass. n.
22513.2021); nel caso, poi, in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo ai sensi dell'art. 29 del Reg.
Consob n. 11522 del 1998 si ritiene assolto allorché l'intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione, esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
nondimeno, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (v. Cass. n. 23570.2020). La normativa di settore mira, dunque, a garantire l'interesse particolare dei singoli investitori e, al contempo, quello generale all'integrità del mercato finanziario, ovvero ad assicurare la trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riporta l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elide tendenzialmente il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole sul risparmiatore.
Nella vicenda in esame, parte attrice ha dimostrato di avere acquistato a partire dal 2012, con l'intermediazione di n. 313 azioni di BPV Controparte_4 spa (di cui una, si ribadisce, assegnata senza esborsi), ognuna per il controvalore di € 62,50, le quali hanno totalmente perduto il loro valore a seguito della 17
sottoposizione a l.c.a. della società emittente. Tali circostanze – oltre a essere suffragate dalla produzione documentale dell'istante – sono sostanzialmente incontestate. In particolare, risulta per tabulas che, in data 02.04.2012, Pt_1
n.q di titolare della ditta individuale “Confetteria Rita Mineo”, ha
[...] sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 TUF, il contratto quadro di cui al doc. 14 del suo fascicolo, relativo alla prestazione dei sevizi di investimento, nel contesto del quale furono compiute le operazioni di investimento per cui è causa.
Ferma la natura illiquida delle azioni acquistate, giova rilevare che il contratto de quo riporta che il cliente non aveva autorizzato la banca ad eseguire gli ordini impartiti anche fuori dai mercati regolamentati o di sistemi multilaterale di negoziazione (v. pag. 5); dunque, in spregio di tale avvertenza ed in violazione dell'art. 21, comma primo, lett. a) e b), TUF, l'investimento operato dall'attrice, verosimilmente suggerito dall'intermediario, appare disfunzionale, considerata per l'appunto l'illiquidità delle n. 313 azioni acquistate (per un totale di € 19.500,00), rispetto all'obbligo degli intermediari di servire al meglio l'interesse del cliente. L'investitrice, inoltre, era stata classificata tra la «clientela al dettaglio», con un fatturato «fino a 0,5 milioni di euro» e un bilancio d'azienda
«fino a 100.000,00», circostanze tutte difficilmente compatibili con l'elevato profilo di rischio risultante dal questionario MIFID («Classe D – copertura dei rischi e crescita significativa del capitale nel tempo sopportando anche forti oscillazioni di valore e conseguenti perdite in conto capitale, anche in relazione a fattori di mercato, al rischio di credito dell'emittente e alla scarsa liquidabilità del prodotto finanziario (rischio elevato)»).
Peraltro, quando l'investimento concerne prodotti illiquidi, lo scrutinio di adeguatezza sulla base della profilatura del cliente deve assumere carattere più rigoroso rispetto ad investimenti più tradizionali (v. Trib. Bari 15 aprile 2021;
Trib. Trani 3 maggio 2021, n. 880), proprio in ragione della difficoltà, in caso di liquidazione dell'investimento, di trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le aspettative. Il solo dato formale delle mere sottoscrizioni acquisite dal cliente sulla documentazione 18
relativa al rapporto non è, perciò, sufficiente a far ritenere che l'intermediario abbia assolto adeguatamente gli obblighi informativi e ai correlati oneri probatori, dovendo egli curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati alla clientela e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche. Sull'intermediario grava il dovere di verificare l'effettiva capacità dell'investitore di comprendere i rischi connessi allo strumento finanziario acquistato, valutazione che deve essere effettuata anche alla luce dei rafforzati obblighi informativi, che, proprio con riferimento alla valutazione di appropriatezza dei prodotti liquidi, erano sanciti dalla comunicazione Consob n.
9019104 del 2 Marzo 2009, esplicativa dei più generali obblighi di comportamento sanciti dall'articolo 21 TUF, che richiamava espressamente l'attenzione dell'intermediario sul fatto che dovevano essere tenute in debito conto le peculiari caratteristiche dei prodotti illiquidi, specie se caratterizzati da profili di complessità, raffrontandole al grado di conoscenza finanziaria ed esperienza del cliente e verificando l'effettiva capacità di quest'ultimo di comprenderne gli specifici profili di rischio.
A fronte di tali premesse, e soprattutto dell'onere dell'intermediario di dare prova di aver concretamente adempiuto agli obblighi informativi incombenti sul medesimo a norma delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili (cfr. art. 21 TUF e artt. 27-28 e 31 regolamento intermediari), il contenuto del contratto sottoscritto dall'attrice il 2.4.2012, da cui si evince che la stessa ha «preso visione e compreso l'Informativa Precontrattuale sui servizi ed attività di investimento […] contenente le seguenti informazioni: - informazioni generali sulla - autorità regolamentare - lingua CP_4 dei contratti - informazioni riguardanti l'invio e la ricezione di ordini -informazioni riguardanti la rendicontazione - informazioni riguardanti il deposito titoli e sedi di esecuzione - informazioni circa i servizi offerti dalla - informazioni su costi e oneri connessi ai CP_4 servizi offerti dalla - informazioni sulla gestione dei reclami - informazioni sui prodotti CP_4 finanziari», non è, perciò, idoneo a dimostrare l'adempimento degli obblighi 19
informativi previsti dalla normativa.
A ciò si aggiunga che non è stata offerta alcuna prova della consegna del prospetto relativo all'offerta dello specifico prodotto finanziario in concreto negoziato, né tanto meno che gli operatori della banca abbiano illustrato al cliente il contenuto del prodotto acquistato, non avendo la convenuta articolato prove orali sul punto. Al riguardo si richiama quanto ribadito dalla S.C.:
- «in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della delibera Consob del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente» (cfr. Cass. sez.
1^ civ. n. 22147/10);
- «in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente» (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 11412/12, nonché Cass. sez. 1^ civ. n. 20178/14; Cass. n. 18122.2020).
Non risulta neppure che le informazioni acquisite sul cliente siano state tenute aggiornate dall'intermediario, contrariamente all'art. 21, comma primo, lett.
b) Tuf, e alle indicazioni contenute nella già richiamata comunicazione Consob n.
9019104 del 2 marzo 2009, ove viene ricordato che, in aggiunta alle informazioni afferenti alle caratteristiche della clientela in termini di esperienza e conoscenza, da valutarsi con le cautele esposte per il caso dell'appropriatezza, l'intermediario 20
dovrà porre particolare attenzione ad acquisire e gestire mediante presidi organizzativi ad hoc le informazioni relative agli obiettivi di investimento ed alla situazione finanziaria dei clienti, posto che la c.d. know your customer rule condiziona la relazione intermediario-cliente anche successivamente all'instaurazione del rapporto, esigendo che le informazioni acquisite sul cliente siano tenute aggiornate dall'intermediario.
Conclusivamente, le condotte omissive dell'intermediario, sopra descritte, integrano certamente gli estremi di un grave inadempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza e concorrono nel definire la rilevanza causale della negligente condotta di rispetto alle operazioni di Controparte_4 investimento. L'inadempimento dei doveri gravanti sulla banca intermediaria costituisce, invero, di per sé, in ragione della forte asimmetria conoscitiva delle parti, un fattore di disorientamento dell'investitore che ne ha condizionato le scelte di investimento, ingenerando una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell'operazione finanziaria. La condotta inadempiente della banca, in altri termini, deve essere considerata idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ricorrendo indici presuntivi a supporto della conclusione che l'investitrice, ove fosse stata correttamente resa edotta della peculiare rischiosità dell'investimento e della sua inappropriatezza rispetto alle proprie caratteristiche personali e al proprio profilo di rischio, si sarebbe astenuta dal compiere le operazioni di cui si è detto.
Essendo, poi, noto, in tema di negoziazione di prodotti finanziari, che l'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dalla legge e dai regolamenti Consob a carico dell'intermediario determina nell'investitore il diritto a richiedere la risoluzione, non solo del cd. contratto quadro, ma anche dei singoli ordini di investimento (v. Cass. n.
3261.2018; Cass. n. 8997.2021), può, dunque, farsi luogo alla domanda di risoluzione svolta dall'attrice (in rapporto e al contratto quadro e agli ordini di acquisto successivi), con conseguente obbligo per la banca convenuta di restituire 21
alla controparte l'intero capitale investito, pari a complessivi € € 19.500,00, maggiorato degli interessi legali a decorrere dall'atto di costituzione in mora del
19.2.2020 (equivalente alla domanda giudiziale ex art. 2033 c.c.: v. Cass. SS.UU. n.
15895.2019), ma senza rivalutazione, vista la natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 12942/92, in ordine alla natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione); va, del pari, statuito l'obbligo per l'attrice, ex art. 2037 c.c., di riconsegnare i titoli (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 2661/19, in ordine agli effetti restitutori reciproci che discendono dalla risoluzione delle operazioni di investimento finanziario).
4. Non merita accoglimento la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Premesso che detto rimedio ha funzione non afflittiva bensì riparatoria, ritiene il Tribunale che la liquidazione monetaria del danno, quale sopra statuita, costituisca sufficiente ristoro dei lamentati pregiudizi e che non sia necessaria un'ulteriore forma di risarcimento del danno in forma specifica. Una decisione di senso contrario, comporterebbe, infatti, il rischio di una irragionevole lesione dell'immagine e della reputazione di , la quale non può essere Controparte_2 ingiustamente associata al modus operandi tenuto ai tempi da Controparte_4 nell'attività di intermediazione. Inoltre, il rimedio è concesso allorché la pubblicità della decisione di merito possa contribuire a riparare il danno, sicché la domanda avrebbe necessitato una più accurata allegazione in ordine alla lesione dell'interesse morale facente capo a parte attrice per effetto delle condotte avversarie.
Con il che va provveduto come in dispositivo.
5. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione dei compensi fra le parti nella misura di 1/3, con onere per queste ultime di rifondere alla controparte la restante parte, da liquidarsi in ossequio alle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (scaglione di valore sino ad € 52.000,00, parametri medi per tutte le fasi), 22
oltre agli esborsi. Le spese di c.t.u. vanno, invece, ripartite tra tutte le parti, in misura uguale nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande proposte da n.q. di Parte_1 titolare della ditta individuale “ ”, e , n.q. Controparte_1 Parte_2 di fideiussore, e per l'effetto:
- accerta e dichiara in -€ 12.086,07, a debito per la correntista, il saldo al
31.12.2019, del c/c ordinario n. 1000/994;
- dichiara risolti per inadempimento imputabile a il Controparte_4 contratto quadro e gli ordini di acquisto meglio individuati in citazione;
- condanna quale incorporante alla Controparte_2 Controparte_4 restituzione in favore di parte attrice della somma complessiva di € 19.500,00, oltre interessi legali a decorrere dal 19.2.2020, con correlato obbligo per quest'ultima di restituire alla prima i titoli oggetto dei negozi Pt_6
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna le convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte attrice della restante parte, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'Avv.to Andrea Pace, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, in misura uguale tra esse, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate come da separato decreto.
Palermo, 15 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi