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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 11267 /2023 vertente
TRA C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore C.F._2 nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
SAGLIOCCO BIAGIO, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ratei indennità di frequenza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/09/2023 parte ricorrente nella qualità in epigrafe premetteva che la minore risulta essere beneficiaria della Persona_1 prestazione di cui alla L.289/90 e ss. Mod. (Indennità di Frequenza) a far data da novembre/2017; che a far data da settembre/2022 l' sospendeva la CP_2 prestazione;
che in data 09.02.2023, veniva inoltrato -a mezzo pec- ricorso in autotutela che restava privo di riscontro;
che in data 15.04.2023 eccepiva il compimento del 16 anno di età e la necessità di apposita domanda amministrativa.
Tanto premesso agiva in giudizio per ottenere il ripristino dell'erogazione dei benefici di cui alla L.289/90 e ss. Mod. (Indennità di Frequenza) con l'aggiunta dei ratei maturati e non beneficiati. Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare l'assenza della domanda CP_2 amministrativa per l'anno scolastico 2022/2023, quando la minore aveva peraltro già compiuto i 16 anni. Che nelle more, in data 10.10.2023 parte ricorrente aveva presentato domanda amministrativa per l'anno scolastico 2023/2024 e che per tale 1 anno scolastico l'Istituto aveva provveduto alla liquidazione della prestazione in data 5.1.2024. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che la domanda giudiziale è improponibile, non essendo stata preceduta da domanda amministrativa. Ritiene il ricorrente che non sarebbe necessaria la domanda amministrativa relativamente ad ogni anno scolastico, poiché l'indennità è erogata in relazione alla frequenza del corso scolastico, e non del singolo anno di corso.
Osserva il Tribunale che è pacifico che il minore presentò la domanda amministrativa e la Commissione Medica di Verifica accertò il suo diritto all'indennità di frequenza, erogata dal 2017. L' però non provvide al pagamento CP_2 dell'anno scolastico 2023/2024, quando la ricorrente, già sedicenne e non può tenuta alla frequenza della scuola dell'obbligo, non inoltrava apposita domanda amministrativa. Dunque, non è in contestazione la sussistenza dei requisiti sanitari né dei requisiti socio-economici. In contestazione sotto il profilo giuridico è se una domanda che ha legittimato l'erogazione negli anni precedenti sia sufficiente per l'intera durata del ciclo formativo scolastico - l'attore può chiede l'indennità fino ai 18 anni -, oppure se essa valga per ciascun anno scolastico, e vada ripresentata di anno in anno. In questo secondo senso ha statuito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7847/06 e più di recente nella sentenza del 08/02/2023, n. 3845, affermando che il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso, intendendo per "corso scolastico" ai sensi della L. n. 289 del 1990, art. 2, comma 2 e 3, ogni singolo anno di scuola. Parte ricorrente sostiene di contro che il "corso scolastico" sia composto di più annualità e finisca con l'ultimo anno del corso di studi. Si ritiene, per contro, di dover continuità al citato precedente, non presentando il ricorso argomenti giuridici nuovi tali da mettere in dubbio l'orientamento della Corte. Per quanto qui d'interesse, L. n. 289 del 1990, art. 2 dispone: "1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui al D.L. 30 maggio 1988, n. 173, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale
2 frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza". Emerge dal testo normativo che l'indennità di frequenza è legata alla reale durata del corso scolastico che il minore deve frequentare, come individuata in allegato alla domanda o nella ulteriore certificazione acquisita. La Corte ha già chiarito che l'indennità di frequenza postula l'effettivo svolgimento del corso scolastico (Cass. 5057/18). Il corso scolastico cui ha riguardo la legge deve intendersi come corso annuale, ovvero quello normalmente riferibile alla durata del ciclo scolastico obbligatorio. Trattasi di un ciclo composto di più corsi periodici annuali, rispetto a ognuno dei quali deve riferirsi l'indennità di frequenza, previo accertamento dei requisiti di legge e previa domanda amministrativa. Ne' in contrario possono trarsi argomenti dall'ultimo periodo della L. n. 289 del
1990, art. 2, comma 3 introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 6, comma 2 lett. d- bis), n. 3, conv. con L. n. 106 del 2011. Esso dispone che: "Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)". Innanzitutto, trattasi di regime inapplicabile ratione temporis. In secondo luogo, e soprattutto, la norma ha riguardo alla durata della provvidenza, nulla affermando rispetto alla necessità di domanda amministrativa. La norma intende solo evitare che, di anno in anno, il soggetto invalido cui è riconosciuta l'indennità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico sia tenuto a dimostrare l'effettivo svolgimento del corso scolastico, secondo quanto accadeva, per regola, prima dell'innovazione legislativa (v. Cass.5057/18). Del resto, nemmeno parte ricorrente ha allegato che l'iniziale domanda amministrativa fosse stata proposta per tutta la durata del ciclo scolastico obbligatorio. Né rilevava il fatto che in precedenza l'Istituto avesse riconosciuto ed erogato al minore l'indennità di frequenza per gli anni antecedenti al 2022, poiché la domanda amministrativa andava presentata relativamente a ogni annualità scolastica. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Osserva, infine, il Tribunale che per il periodo relativo all'anno scolastico
2023/2024 va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l'Istituto, in conseguenza di apposita domanda amministrativa del 10.10.23, ha provveduto al
3 riconoscimento del diritto e alla liquidazione dello stesso, come risulta dal mandato di pagamento in atti, del 5.1.2024. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il ricorso improponibile. b) Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
Si comunichi
Aversa, 15/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 11267 /2023 vertente
TRA C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore C.F._2 nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
SAGLIOCCO BIAGIO, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ratei indennità di frequenza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/09/2023 parte ricorrente nella qualità in epigrafe premetteva che la minore risulta essere beneficiaria della Persona_1 prestazione di cui alla L.289/90 e ss. Mod. (Indennità di Frequenza) a far data da novembre/2017; che a far data da settembre/2022 l' sospendeva la CP_2 prestazione;
che in data 09.02.2023, veniva inoltrato -a mezzo pec- ricorso in autotutela che restava privo di riscontro;
che in data 15.04.2023 eccepiva il compimento del 16 anno di età e la necessità di apposita domanda amministrativa.
Tanto premesso agiva in giudizio per ottenere il ripristino dell'erogazione dei benefici di cui alla L.289/90 e ss. Mod. (Indennità di Frequenza) con l'aggiunta dei ratei maturati e non beneficiati. Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare l'assenza della domanda CP_2 amministrativa per l'anno scolastico 2022/2023, quando la minore aveva peraltro già compiuto i 16 anni. Che nelle more, in data 10.10.2023 parte ricorrente aveva presentato domanda amministrativa per l'anno scolastico 2023/2024 e che per tale 1 anno scolastico l'Istituto aveva provveduto alla liquidazione della prestazione in data 5.1.2024. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che la domanda giudiziale è improponibile, non essendo stata preceduta da domanda amministrativa. Ritiene il ricorrente che non sarebbe necessaria la domanda amministrativa relativamente ad ogni anno scolastico, poiché l'indennità è erogata in relazione alla frequenza del corso scolastico, e non del singolo anno di corso.
Osserva il Tribunale che è pacifico che il minore presentò la domanda amministrativa e la Commissione Medica di Verifica accertò il suo diritto all'indennità di frequenza, erogata dal 2017. L' però non provvide al pagamento CP_2 dell'anno scolastico 2023/2024, quando la ricorrente, già sedicenne e non può tenuta alla frequenza della scuola dell'obbligo, non inoltrava apposita domanda amministrativa. Dunque, non è in contestazione la sussistenza dei requisiti sanitari né dei requisiti socio-economici. In contestazione sotto il profilo giuridico è se una domanda che ha legittimato l'erogazione negli anni precedenti sia sufficiente per l'intera durata del ciclo formativo scolastico - l'attore può chiede l'indennità fino ai 18 anni -, oppure se essa valga per ciascun anno scolastico, e vada ripresentata di anno in anno. In questo secondo senso ha statuito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7847/06 e più di recente nella sentenza del 08/02/2023, n. 3845, affermando che il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso, intendendo per "corso scolastico" ai sensi della L. n. 289 del 1990, art. 2, comma 2 e 3, ogni singolo anno di scuola. Parte ricorrente sostiene di contro che il "corso scolastico" sia composto di più annualità e finisca con l'ultimo anno del corso di studi. Si ritiene, per contro, di dover continuità al citato precedente, non presentando il ricorso argomenti giuridici nuovi tali da mettere in dubbio l'orientamento della Corte. Per quanto qui d'interesse, L. n. 289 del 1990, art. 2 dispone: "1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui al D.L. 30 maggio 1988, n. 173, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale
2 frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza". Emerge dal testo normativo che l'indennità di frequenza è legata alla reale durata del corso scolastico che il minore deve frequentare, come individuata in allegato alla domanda o nella ulteriore certificazione acquisita. La Corte ha già chiarito che l'indennità di frequenza postula l'effettivo svolgimento del corso scolastico (Cass. 5057/18). Il corso scolastico cui ha riguardo la legge deve intendersi come corso annuale, ovvero quello normalmente riferibile alla durata del ciclo scolastico obbligatorio. Trattasi di un ciclo composto di più corsi periodici annuali, rispetto a ognuno dei quali deve riferirsi l'indennità di frequenza, previo accertamento dei requisiti di legge e previa domanda amministrativa. Ne' in contrario possono trarsi argomenti dall'ultimo periodo della L. n. 289 del
1990, art. 2, comma 3 introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 6, comma 2 lett. d- bis), n. 3, conv. con L. n. 106 del 2011. Esso dispone che: "Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)". Innanzitutto, trattasi di regime inapplicabile ratione temporis. In secondo luogo, e soprattutto, la norma ha riguardo alla durata della provvidenza, nulla affermando rispetto alla necessità di domanda amministrativa. La norma intende solo evitare che, di anno in anno, il soggetto invalido cui è riconosciuta l'indennità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico sia tenuto a dimostrare l'effettivo svolgimento del corso scolastico, secondo quanto accadeva, per regola, prima dell'innovazione legislativa (v. Cass.5057/18). Del resto, nemmeno parte ricorrente ha allegato che l'iniziale domanda amministrativa fosse stata proposta per tutta la durata del ciclo scolastico obbligatorio. Né rilevava il fatto che in precedenza l'Istituto avesse riconosciuto ed erogato al minore l'indennità di frequenza per gli anni antecedenti al 2022, poiché la domanda amministrativa andava presentata relativamente a ogni annualità scolastica. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Osserva, infine, il Tribunale che per il periodo relativo all'anno scolastico
2023/2024 va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l'Istituto, in conseguenza di apposita domanda amministrativa del 10.10.23, ha provveduto al
3 riconoscimento del diritto e alla liquidazione dello stesso, come risulta dal mandato di pagamento in atti, del 5.1.2024. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il ricorso improponibile. b) Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
Si comunichi
Aversa, 15/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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