CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6310/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250013138323000 CRED.IMPOSTA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Illegittimità della cartella di pagamento per assoluta indeterminatezza della pretesa erariale;
2) Illegittimità della pretesa poiché assolutamente non provata;
3) Illegittimità della pretesa impositiva per violazione dell'art. 7, L. 212/2000.
Chiedeva la condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con deduzioni del 13-10-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Ometteva l'Agenzia Entrate Riscossione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Dall'esame della cartella di pagamento contestata risulta che “gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale/Corte di giustizia tributaria di primo grado ” indicando quindi analiticamente, voce per voce, le “ Somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta n. TYXCRGB00079/2021 notificato il 27/09/2021” ; si evincono inoltre nelle parte relativa alle “ ulteriori informazioni” gli estremi della sentenza (sentenza della CGT di primo grado di
Messina n. 1786/01/22 - deposito: 22/07/2022 - iscritto al n RG 000361/2022 - respinge il ricorso di parte e condanna alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate). Non chiarisce, pertanto, la ricorrente in cosa consista “l'assoluta indeterminatezza della pretesa” ed in che misura la stessa risulta “non provata”, attesa la completezza delle informazioni contenute nella cartella di pagamento. Infine si osserva che
“l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della L. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa del contribuente quale destinatario della pretesa impositiva" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14814/2022).
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata cartella di pagamento. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate D.P. Messina liquidate in complessivi € 4.500,00. Nulla sulle spese relativamente all'Agenzia Entrate Riscossione non costituitasi in giudizio.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6310/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250013138323000 CRED.IMPOSTA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Illegittimità della cartella di pagamento per assoluta indeterminatezza della pretesa erariale;
2) Illegittimità della pretesa poiché assolutamente non provata;
3) Illegittimità della pretesa impositiva per violazione dell'art. 7, L. 212/2000.
Chiedeva la condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con deduzioni del 13-10-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Ometteva l'Agenzia Entrate Riscossione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Dall'esame della cartella di pagamento contestata risulta che “gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale/Corte di giustizia tributaria di primo grado ” indicando quindi analiticamente, voce per voce, le “ Somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta n. TYXCRGB00079/2021 notificato il 27/09/2021” ; si evincono inoltre nelle parte relativa alle “ ulteriori informazioni” gli estremi della sentenza (sentenza della CGT di primo grado di
Messina n. 1786/01/22 - deposito: 22/07/2022 - iscritto al n RG 000361/2022 - respinge il ricorso di parte e condanna alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate). Non chiarisce, pertanto, la ricorrente in cosa consista “l'assoluta indeterminatezza della pretesa” ed in che misura la stessa risulta “non provata”, attesa la completezza delle informazioni contenute nella cartella di pagamento. Infine si osserva che
“l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della L. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa del contribuente quale destinatario della pretesa impositiva" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14814/2022).
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata cartella di pagamento. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate D.P. Messina liquidate in complessivi € 4.500,00. Nulla sulle spese relativamente all'Agenzia Entrate Riscossione non costituitasi in giudizio.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile