Art. 4. L'attivita' prestata e' riconosciuta come servizio prestato in medicina generale nei seguenti casi:
a) qualora dalla certificazione dell'impresa non risulti il tipo di assistenza sanitaria erogata (medicina generica, pediatrica, specialistica);
b) qualora dalla certificazione risulti la prestazione di attivita' specialistica senza l'indicazione della specifica disciplina specialistica nella quale il servizio e' stato prestato;
c) qualora la specifica attivita' specialistica certificata sia stata svolta da un medico non in possesso del diploma di specializzazione o dell'attestato di libera docenza previsti dagli accordi collettivi nazionali per lo svolgimento dell'attivita';
d) qualora lo svolgimento di attivita' specialistica nei Paesi extracomunitari non sia stato previsto espressamente dal contratto.
a) qualora dalla certificazione dell'impresa non risulti il tipo di assistenza sanitaria erogata (medicina generica, pediatrica, specialistica);
b) qualora dalla certificazione risulti la prestazione di attivita' specialistica senza l'indicazione della specifica disciplina specialistica nella quale il servizio e' stato prestato;
c) qualora la specifica attivita' specialistica certificata sia stata svolta da un medico non in possesso del diploma di specializzazione o dell'attestato di libera docenza previsti dagli accordi collettivi nazionali per lo svolgimento dell'attivita';
d) qualora lo svolgimento di attivita' specialistica nei Paesi extracomunitari non sia stato previsto espressamente dal contratto.