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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2858/2022
REFVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL SI in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso
da
[...]
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Pt_4 Pt_5
Parte_6 [...]
Parte_7
[...]
[...]
Parte_8
Parte_9
[...]
-parti ricorrenti-
Avv. Rossana MAZZIA Email_1
contro
Controparte_1
-parte resistente -
Avv. Silvia Cumino
Email_2
MITIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03/06/2022 e contestuale istanza cautelare le parti ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell' Controparte_1 con la qualifica di Infermieri, premesso che con nota prot. 16514/2022, il dr. Persona_1 in qualità di Coordinatore della Rete Emodialitica, ha disposto il ripristino dell'istituto della Pronta Disponibilità nell'ambito del servizio di Parte_10 a seguito di accordo interaziendale che ne ha acclarato la necessità, senza condivisione con il personale impiegato;
lamentando l'illegittimità del detto ripristino, avvenuto in assenza dei requisiti normativamente prescritti quali la predisposizione del servizio nel piano aziendale annuale, l'inserimento dello stesso nell'ambito dell'area medica ed il reperimento delle relative risorse umane;
rappresentandone l'impossibilità di realizzazione in ragione della mancanza di reparti con assistenza continuativa al servizio e dell'assoluta carenza di personale medico e paramedico che renderebbe impossibile la copertura dei turni necessari per la pronta disponibilità, oltre che della mancata conoscenza da parte del personale sanitario delle apparecchiature elettromedicali in dotazione;
rimaste inevase le richieste avanzate, in diverse occasioni, nei confronti dell'ente, hanno adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere la revoca o la sospensione del provvedimento di ripristino della pronta disponibilità.
Si è costituita in giudizio la parte resistente contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti.
La fase cautelare si è conclusa con il rigetto dell'istanza attorea per carenza del requisito del periculum in mora.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter del codice di rito.
La domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che il Servizio di Pronta Disponibilità è un istituto caratterizzato dall'immediata reperibilità del dipendente sul luogo di lavoro e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture (art. 27 CCNL del Comparto Sanità 2016-2018).
Il Servizio ha, dunque, lo scopo precipuo di garantire solo ed esclusivamente prestazioni per situazioni di acclarata emergenza e non può essere, quindi, utilizzato in relazione ad eventi ordinari.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'istituto di Pronta Disponibilità è stato ripristinato da parte del dr. Per_1 in qualità di Coordinatore della rete di Emodialisi, con la nota n. 16514 del 24/01/2022, in conseguenza di quanto contenuto nella delibera n. 1692 del 19/11/2021 dell' che ha recepito il Decreto del CP_2 punto 11.4.2 "Rete Nefrologica e Commissario ad Acta (DCA) n. 21 Programma Operativo 2019-2020
Dialitica" ed incorporato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dell' [...]
Controparte_1
Più segnatamente, la delibera citata ha stabilito che la struttura Commissariale della Regione Calabria, con
DCA n. 123 del 17 settembre 2020, ha approvato la "Rete Nefrologica e Dialitica Regionale e Percorso diagnostico - terapeutico assistenziale del paziente affetto da malattia renale cronica"; con successivo DCA n.
21 del 10 febbraio 2021, la precitata Struttura Commissariale ha assegnato una serie di obiettivi al Commissario
Straordinario, tra i quali la redazione del PDTA malattia Renale Cronica, da realizzare in aderenza alle linee guida individuate con il DCA n. 123/2020; proprio a tal fine è stato costituito il gruppo di lavoro interaziendale
-Azienda Controparte_1 e Controparte_3 che ha elaborato il PDTA. Con questo documento non solo si è provveduto alla riorganizzazione della rete nefrodialitica della CP_4 di CP_1 ma con riferimento alla Pronta Disponibilità, riscontrata la criticità conseguente alla soppressione dei relativi turni presso gli Spoke di Paola - Cetraro e Castrovillari, se ne è dedotta la improrogabile necessità del ripristino.
In ottemperanza a quanto normativamente prescritto, la predisposizione del servizio de quo è stata, dunque, contemplata da un atto programmatico che ne ha individuato le linee guida di attuazione ossia la collocazione del Coordinamento Rete Emodialitica nell'ambito del Dipartimento Area Medica, la creazione di aree Con omogenee afferenti agli Spoke dell' e, infine, il reperimento di risorse umane.
I criteri generali appena individuati sono stati portati ad esecuzione attraverso atti successivi integrativi che hanno previsto tempi e modalità di realizzazione del servizio in contesa.
A rigore, si è proceduto al previo inquadramento della Controparte_5 come Unità
Operativa Ospedaliera afferente all'Area Medica, così superandone il connotato esclusivo della territorialità
(cfr. nota prot. 039992 dell'08.03.2022 a firma del Commissario Straordinario dell' CP_2 Dott.
Pt_4 Controparte 6, all. 2 fascicolo resistente).
Inoltre, sotto il profilo della creazione di aree omogenee al fine del reperimento delle risorse umane, deve osservarsi che il ripristino ha riguardato non tutti i centri dialisi ma solo quelli relativi alle aree di riferimento degli Spoke, così, da un lato, individuandosi ambiti omogenei di operatività del servizio e dall'altro, garantendo un'assistenza sanitaria continuativa. In tal modo, si è potuto infatti suddividere i turni tra tutti gli infermieri afferenti all'area di riferimento dello
Spoke, in modo tale da riuscire a ridurre i turni mensili.
Né peraltro risulta contestata e, dunque, deve ritenersi pacifica l'allegazione della resistente relativa alla distribuzione di turni mensili (per i mesi di aprile e maggio) non superiori al numero di quattro al massimo per ciascun operatore sanitario nelle aree di riferimento delineate, nonostante la previsione contrattuale (art. 27, comma 6, CCNL sanità) consenta di programmare per ciascun dirigente fino a dieci turni di pronta disponibilità
al mese.
Sulla scorta delle argomentazioni dedotte, individuati i presupposti normativi a presidio del servizio di Pronta
Disponibilità e accertata la rispondenza del piano adottato alle previsioni contrattuali, la domanda avanzata dalle parti ricorrenti non può trovare accoglimento.
L'andamento processuale della lite e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche della fase cautelare.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL
ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
- compensale spese.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
REFVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL SI in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso
da
[...]
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Pt_4 Pt_5
Parte_6 [...]
Parte_7
[...]
[...]
Parte_8
Parte_9
[...]
-parti ricorrenti-
Avv. Rossana MAZZIA Email_1
contro
Controparte_1
-parte resistente -
Avv. Silvia Cumino
Email_2
MITIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03/06/2022 e contestuale istanza cautelare le parti ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell' Controparte_1 con la qualifica di Infermieri, premesso che con nota prot. 16514/2022, il dr. Persona_1 in qualità di Coordinatore della Rete Emodialitica, ha disposto il ripristino dell'istituto della Pronta Disponibilità nell'ambito del servizio di Parte_10 a seguito di accordo interaziendale che ne ha acclarato la necessità, senza condivisione con il personale impiegato;
lamentando l'illegittimità del detto ripristino, avvenuto in assenza dei requisiti normativamente prescritti quali la predisposizione del servizio nel piano aziendale annuale, l'inserimento dello stesso nell'ambito dell'area medica ed il reperimento delle relative risorse umane;
rappresentandone l'impossibilità di realizzazione in ragione della mancanza di reparti con assistenza continuativa al servizio e dell'assoluta carenza di personale medico e paramedico che renderebbe impossibile la copertura dei turni necessari per la pronta disponibilità, oltre che della mancata conoscenza da parte del personale sanitario delle apparecchiature elettromedicali in dotazione;
rimaste inevase le richieste avanzate, in diverse occasioni, nei confronti dell'ente, hanno adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere la revoca o la sospensione del provvedimento di ripristino della pronta disponibilità.
Si è costituita in giudizio la parte resistente contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti.
La fase cautelare si è conclusa con il rigetto dell'istanza attorea per carenza del requisito del periculum in mora.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter del codice di rito.
La domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che il Servizio di Pronta Disponibilità è un istituto caratterizzato dall'immediata reperibilità del dipendente sul luogo di lavoro e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture (art. 27 CCNL del Comparto Sanità 2016-2018).
Il Servizio ha, dunque, lo scopo precipuo di garantire solo ed esclusivamente prestazioni per situazioni di acclarata emergenza e non può essere, quindi, utilizzato in relazione ad eventi ordinari.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'istituto di Pronta Disponibilità è stato ripristinato da parte del dr. Per_1 in qualità di Coordinatore della rete di Emodialisi, con la nota n. 16514 del 24/01/2022, in conseguenza di quanto contenuto nella delibera n. 1692 del 19/11/2021 dell' che ha recepito il Decreto del CP_2 punto 11.4.2 "Rete Nefrologica e Commissario ad Acta (DCA) n. 21 Programma Operativo 2019-2020
Dialitica" ed incorporato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dell' [...]
Controparte_1
Più segnatamente, la delibera citata ha stabilito che la struttura Commissariale della Regione Calabria, con
DCA n. 123 del 17 settembre 2020, ha approvato la "Rete Nefrologica e Dialitica Regionale e Percorso diagnostico - terapeutico assistenziale del paziente affetto da malattia renale cronica"; con successivo DCA n.
21 del 10 febbraio 2021, la precitata Struttura Commissariale ha assegnato una serie di obiettivi al Commissario
Straordinario, tra i quali la redazione del PDTA malattia Renale Cronica, da realizzare in aderenza alle linee guida individuate con il DCA n. 123/2020; proprio a tal fine è stato costituito il gruppo di lavoro interaziendale
-Azienda Controparte_1 e Controparte_3 che ha elaborato il PDTA. Con questo documento non solo si è provveduto alla riorganizzazione della rete nefrodialitica della CP_4 di CP_1 ma con riferimento alla Pronta Disponibilità, riscontrata la criticità conseguente alla soppressione dei relativi turni presso gli Spoke di Paola - Cetraro e Castrovillari, se ne è dedotta la improrogabile necessità del ripristino.
In ottemperanza a quanto normativamente prescritto, la predisposizione del servizio de quo è stata, dunque, contemplata da un atto programmatico che ne ha individuato le linee guida di attuazione ossia la collocazione del Coordinamento Rete Emodialitica nell'ambito del Dipartimento Area Medica, la creazione di aree Con omogenee afferenti agli Spoke dell' e, infine, il reperimento di risorse umane.
I criteri generali appena individuati sono stati portati ad esecuzione attraverso atti successivi integrativi che hanno previsto tempi e modalità di realizzazione del servizio in contesa.
A rigore, si è proceduto al previo inquadramento della Controparte_5 come Unità
Operativa Ospedaliera afferente all'Area Medica, così superandone il connotato esclusivo della territorialità
(cfr. nota prot. 039992 dell'08.03.2022 a firma del Commissario Straordinario dell' CP_2 Dott.
Pt_4 Controparte 6, all. 2 fascicolo resistente).
Inoltre, sotto il profilo della creazione di aree omogenee al fine del reperimento delle risorse umane, deve osservarsi che il ripristino ha riguardato non tutti i centri dialisi ma solo quelli relativi alle aree di riferimento degli Spoke, così, da un lato, individuandosi ambiti omogenei di operatività del servizio e dall'altro, garantendo un'assistenza sanitaria continuativa. In tal modo, si è potuto infatti suddividere i turni tra tutti gli infermieri afferenti all'area di riferimento dello
Spoke, in modo tale da riuscire a ridurre i turni mensili.
Né peraltro risulta contestata e, dunque, deve ritenersi pacifica l'allegazione della resistente relativa alla distribuzione di turni mensili (per i mesi di aprile e maggio) non superiori al numero di quattro al massimo per ciascun operatore sanitario nelle aree di riferimento delineate, nonostante la previsione contrattuale (art. 27, comma 6, CCNL sanità) consenta di programmare per ciascun dirigente fino a dieci turni di pronta disponibilità
al mese.
Sulla scorta delle argomentazioni dedotte, individuati i presupposti normativi a presidio del servizio di Pronta
Disponibilità e accertata la rispondenza del piano adottato alle previsioni contrattuali, la domanda avanzata dalle parti ricorrenti non può trovare accoglimento.
L'andamento processuale della lite e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche della fase cautelare.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL
ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
- compensale spese.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021