Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1930, n. 1752
Versione
16 gennaio 1931
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , contenente modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto, con le seguenti modificazioni:

All'art. 6 e' sostituito il seguente:

«La partecipazione ai prodotti netti per le ferrovie sovvenzionate di nuova concessione e' applicata dopo scaduti cinque anni dall'apertura della linea all'esercizio o dei singoli tronchi di essa, anche se non ne sia stata prevista la divisione in tronchi, ed e' calcolata sulla media dei risultati netti dei bilanci degli ultimi tre anni di gestione anteriori a quello a cui la liquidazione si riferisce.

«La quota di partecipazione spettante allo Stato sulle ferrovie sovvenzionate o non sovvenzionate di nuova concessione, sara' uguale alla meta' del prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale aumentato del 2 per cento computato sul capitale azionario approvato dal Governo, quando sia concessionaria una societa' per azioni, o sul capitale di primo impianto e di prima dotazione del materiale mobile e di esercizio negli altri casi, sempre che minor limite d'interesse non sia stabilito nell'atto di concessione».

All'art. 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La revisione di cui al precedente comma sara' compiuta d'intesa col concessionario, ed in mancanza di accordo si applichera' la disposizione dell'art. 20 della presente legge».

Al primo comma dell'art. 10 e' sostituito il seguente:
«Le somme che annualmente andranno in aumento dei fondi di rinnovo, accresciute degli importi ricavati dalla vendita dei materiali fuori uso ai quali si riferiscono i fondi stessi, saranno costituite in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, la Banca d'Italia o altri Istituti all'uopo autorizzati, in numerario o in titoli a debito dello Stato o da esso garantiti, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'anno cui i fondi si riferiscono».

All'ultimo comma dell'art. 20 e' sostituito il seguente:

«Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sara' suscettiva di appello. Sara' invece ammissibile contro di essa il ricorso per cassazione, in conformita' dell' art. 517 del Codice di procedura civile , ma il termine per ricorrere sara' ridotto a trenta giorni».

All'art. 38 e' sostituito il seguente:

«Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle in vigore del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e dei provvedimenti legislativi successivamente emanati in materia di servizi pubblici di trasporto concessi alla industria privata».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Ciano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 16 gennaio 1931