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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2081 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 27.9.2025, comunicato il 29.9.2025, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2081 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Armando Caporicci
- opponente -
e
(P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Tedesco
- opposta-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
NE GI
- chiamata in causa -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 17.12.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022, emesso dal Tribunale di
2 Cassino, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento, in favore della
, della somma di euro € 10.039,90, Controparte_3 oltre interessi e spese, a titolo di regresso per le somme versate dalla
[...]
quale obbligata in solido con l'opponente e in Parte_2 Controparte_4 favore di , in esecuzione della sentenza n. 688/2015 del Tribunale di CP_5
Cassino – Sezione penale, deducendo che la somma ingiunta non era dovuta in quanto la non aveva acceso la polizza assicurativa a garanzia Pt_2 dell'opponente, quale dipendente della rispetto al rischio di danni Pt_2 scaturente dall'operato del dipendente nei confronti dei terzi e della stessa Pt_2 cui era obbligata in forza di contratto collettivo nazionale;
che, in ogni caso,
l'opponente era sottoscrittore di polizza assicurativa, volta a manlevare l'azione di Parte regresso potenzialmente esperibile dalla nei suoi confronti, in relazione a danni da responsabilità professionale.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione e la revoca Controparte_2 del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_6 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e comunque lo stesso opponente si riconosce debitore della si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. n. Parte_4
348/2022 del 23.03.2022 recante R.g. n. 762/2022 emesso dal Tribunale di
Cassino - ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 348/2022 del 23.03.2022 recante
R.g. n. 762/2022 emesso dal Tribunale di Cassino - e per l'effetto condannare il
Sig. (C.f. ) a pagare gli importi in esso Parte_1 C.F._2 contenuti;
In via di mero subordine: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente Sig. al Parte_1 pagamento in favore della in p. del legale rapp p.t. della somma Parte_4 che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
3 22% e successive spese occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa, Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso ai sensi della pattuizione del Modulo di Pt_1 Controparte_2
Adesione alla Polizza di espressa esclusione dalla garanzia della vicenda clinica oggetto di causa, ciò per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta.
2 - In via principale alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata da con la Polizza ai sensi degli artt. Controparte_2
1892 c.c. e 11 delle condizioni generali, ciò per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta.
3 - In via principale ancora alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia per la prescrizione ex art.
2952 c.c. del diritto di garanzia assicurativa del dott. ciò per i motivi Pt_1 opposti dalla Compagnia al paragrafo 3 della propria comparsa di costituzione e risposta. 4 – In via subordinata, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata da con la Controparte_2
Polizza ai sensi dell'art. 6, 2° comma, delle condizioni generali, ciò per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta. 5 – In via estremamente subordinata, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità della Domanda di Garanzia e per i motivi opposti dalla
Compagnia al paragrafo 5 della propria comparsa di costituzione e risposta: 5a – da un lato, condannare il dott. a pagare alla l'importo Pt_1 Parte_2 corrispondente alla sua quota di responsabilità diretta nella vicenda oggetto di causa, da accertarsi e quantificarsi nella misura del 25% del totale, e quindi nell'importo di € 7.570,42; 5b – dall'altro lato, accertare essere CP_2
tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti limiti: 4b1 – per la sola
[...] Pt_1 quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivante gli in via di solidarietà, da accertarsi e quantificarsi nella misura del 25% del totale, e quindi nell'importo di € 7.570,42; 4b2 – fino al massimale assicurato di € 2.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese
4 del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
Ciò posto, nel caso di specie l'opposta ha dimostrato il fatto costitutivo del credito azionato mediante la produzione della sentenza n. 688/2015 del Tribunale di
Cassino – Sezione penale (r.g. n. 2185/2008), sottesa al rapporto dedotto in lite.
In particolare, detta sentenza ha condannato l' Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni in Parte_2 Controparte_4 favore della parte civile , da liquidarsi in sede civile, e ad una CP_5 provvisionale di euro 30.000,00. L'opposta ha, altresì, prodotto l'ordinativo di pagamento emesso in favore di per l'importo complessivo di € CP_5
30.281,70.
In considerazione di ciò, la ha richiesto la restituzione pro quota Parte_2
(1/3) di quanto versato in nome e per conto dell'obbligato in solido, secondo i principi generali dell'azione di regresso stabiliti negli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.
5 (cfr. Cass. n. 27323/2023, secondo cui “Il diritto di regresso previsto dall'art. 1299
c.c. ha il proprio fondamento nel principio per cui fra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna delle prestazioni, per cui nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione”).
Ebbene, non vi sono dubbi circa la possibilità per la struttura sanitaria pubblica di recuperare le somme pagate al paziente danneggiato in conseguenza di un errore del medico, proprio dipendente, promuovendo l'ordinaria azione di regresso ex art. 1299 cc. (cfr. Cass. n. 29001/2021, secondo cui “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.”).
Né si riscontra agli atti che, nell'ambito del giudizio di merito (R.G. n. 4300/2022 del Tribunale di Cassino) promosso dalla sig.ra nei confronti CP_5 dell' e del Dott. con instaurazione del Parte_2 Parte_1 contraddittorio in garanzia nei confronti di sia stata Controparte_2 accertata l'esclusione della responsabilità a carico dell'ente ospedaliero e dei sanitari per i fatti oggetto di causa.
A tanto si aggiunge il rilievo che, per l'ammissibilità del regresso è sufficiente che uno dei condebitori abbia effettuato un pagamento valido ed efficace in favore del creditore, come nel caso di specie in cui la ha provveduto al Parte_2 pagamento della provvisionale di euro 30.281,70 in favore di sulla CP_5 base della sentenza n. 688/2015 emessa dal Tribunale di cassino il 5.8.2015, passata in giudicato.
6 A fronte di ciò, l'opponente non ha contestato l'esistenza del credito, ma ha sollevato eccezione di compensazione, fondata sull'inadempimento contrattuale da parte della dell'obbligo di contrarre polizza assicurativa Parte_2 rispetto al rischio di danni scaturente dall'operato del dipendente nei confronti dei terzi e della stessa in forza di legge e di contratto collettivo nazionale. Pt_2
2.1. Tali eccezioni non sono meritevoli di accolglimento.
L'opponente ha fondato la dedotta inadempienza della rispetto Parte_2 all'obbligo di contrarre polizza assicurativa a beneficio dei propri dipendenti sull'art. 65 del CCNL dell'Area della Sanità per il periodo 2016-2018, che testualmente recita: “Copertura assicurativa per la responsabilità civile. Le Aziende
o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa
o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 67
(Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla Legge
114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.
In proposito, è opportuno svolgere talune considerazioni.
In primo luogo, il CCNL in atti si riferisce al periodo 2016-2018, laddove i fatti da cui scaturisce la responsabilità per cui è causa risalgono all'anno 2013. In secondo luogo, la disposizione in questione riguarda i dirigenti dell'Area della
Sanità, tuttavia, nel caso di specie, difetta l'allegazione e la prova che il dott. rivestisse tale qualifica all'epoca dei fatti. Parte_1
Infine, si rileva che la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), che all'art. 10 ha espressamente previsto l'obbligo per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di essere provviste di garanzia assicurativa o di altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, è entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è causa, verificatisi nell'anno 2007. Né potrebbe trovare applicazione l'art. 11 della legge citata, a norma del quale la garanzia assicurativa in oggetto deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, atteso che tali eventi, secondo il dato normativo, devono essere denunciati all'impresa di assicurazione durante la
7 vigenza temporale della polizza, mentre, nel caso di specie, l'azione del danneggiato è antecedente all'entrata in vigore del citato art. 10.
Pertanto, non risulta provato il presunto inadempimento della . Parte_2
3. Quanto alla domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della compagnia assicurativa, si ritiene fondata l'eccezione di inoperatività' della polizza n. 777145001 sollevata dalla terza chiamata in causa.
Invero, dal modulo di adesione alla polizza, compilato e firmato dall'attore, questi ha dichiarato quanto segue: “Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893
c.c., di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione dell'assicurazione. In caso di richieste di risarcimento pervenute l' Parte_5 dichiara i nominativi dei danneggiati e la data dell'evento. Le richieste relative ai nominativi sotto indicati saranno comunque escluse dalla garanzia: Data 2007 –
Nominativo ” (cfr. all. n. 3 alla comparsa). CP_5
A fronte di tale eccezione specificamente sollevata dalla compagnia assicurativa,
l'attore non ha dedotto alcunché.
Posto che la richiesta risarcitoria de qua attiene alla posizione della sig.ra CP_5
e verte su fatti risalenti all'anno 2007, che non rientrano nell'ambito
[...] applicativo della copertura assicurativa, come espressamente pattuito tra le parti, la domanda di garanzia avanzata dall'assicurato nei confronti dell'impresa di assicurazione non può essere accolta.
Ne consegue il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza assicurativa.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01–26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase di introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 348/2022, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, in favore dell'opposta, che liquida in euro uro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di che liquida in euro Controparte_2
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 27.9.2025, comunicato il 29.9.2025, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2081 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Armando Caporicci
- opponente -
e
(P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Tedesco
- opposta-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
NE GI
- chiamata in causa -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 17.12.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022, emesso dal Tribunale di
2 Cassino, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento, in favore della
, della somma di euro € 10.039,90, Controparte_3 oltre interessi e spese, a titolo di regresso per le somme versate dalla
[...]
quale obbligata in solido con l'opponente e in Parte_2 Controparte_4 favore di , in esecuzione della sentenza n. 688/2015 del Tribunale di CP_5
Cassino – Sezione penale, deducendo che la somma ingiunta non era dovuta in quanto la non aveva acceso la polizza assicurativa a garanzia Pt_2 dell'opponente, quale dipendente della rispetto al rischio di danni Pt_2 scaturente dall'operato del dipendente nei confronti dei terzi e della stessa Pt_2 cui era obbligata in forza di contratto collettivo nazionale;
che, in ogni caso,
l'opponente era sottoscrittore di polizza assicurativa, volta a manlevare l'azione di Parte regresso potenzialmente esperibile dalla nei suoi confronti, in relazione a danni da responsabilità professionale.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione e la revoca Controparte_2 del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_6 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e comunque lo stesso opponente si riconosce debitore della si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. n. Parte_4
348/2022 del 23.03.2022 recante R.g. n. 762/2022 emesso dal Tribunale di
Cassino - ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 348/2022 del 23.03.2022 recante
R.g. n. 762/2022 emesso dal Tribunale di Cassino - e per l'effetto condannare il
Sig. (C.f. ) a pagare gli importi in esso Parte_1 C.F._2 contenuti;
In via di mero subordine: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente Sig. al Parte_1 pagamento in favore della in p. del legale rapp p.t. della somma Parte_4 che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
3 22% e successive spese occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa, Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso ai sensi della pattuizione del Modulo di Pt_1 Controparte_2
Adesione alla Polizza di espressa esclusione dalla garanzia della vicenda clinica oggetto di causa, ciò per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta.
2 - In via principale alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata da con la Polizza ai sensi degli artt. Controparte_2
1892 c.c. e 11 delle condizioni generali, ciò per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta.
3 - In via principale ancora alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia per la prescrizione ex art.
2952 c.c. del diritto di garanzia assicurativa del dott. ciò per i motivi Pt_1 opposti dalla Compagnia al paragrafo 3 della propria comparsa di costituzione e risposta. 4 – In via subordinata, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata da con la Controparte_2
Polizza ai sensi dell'art. 6, 2° comma, delle condizioni generali, ciò per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta. 5 – In via estremamente subordinata, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità della Domanda di Garanzia e per i motivi opposti dalla
Compagnia al paragrafo 5 della propria comparsa di costituzione e risposta: 5a – da un lato, condannare il dott. a pagare alla l'importo Pt_1 Parte_2 corrispondente alla sua quota di responsabilità diretta nella vicenda oggetto di causa, da accertarsi e quantificarsi nella misura del 25% del totale, e quindi nell'importo di € 7.570,42; 5b – dall'altro lato, accertare essere CP_2
tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti limiti: 4b1 – per la sola
[...] Pt_1 quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivante gli in via di solidarietà, da accertarsi e quantificarsi nella misura del 25% del totale, e quindi nell'importo di € 7.570,42; 4b2 – fino al massimale assicurato di € 2.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese
4 del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
Ciò posto, nel caso di specie l'opposta ha dimostrato il fatto costitutivo del credito azionato mediante la produzione della sentenza n. 688/2015 del Tribunale di
Cassino – Sezione penale (r.g. n. 2185/2008), sottesa al rapporto dedotto in lite.
In particolare, detta sentenza ha condannato l' Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni in Parte_2 Controparte_4 favore della parte civile , da liquidarsi in sede civile, e ad una CP_5 provvisionale di euro 30.000,00. L'opposta ha, altresì, prodotto l'ordinativo di pagamento emesso in favore di per l'importo complessivo di € CP_5
30.281,70.
In considerazione di ciò, la ha richiesto la restituzione pro quota Parte_2
(1/3) di quanto versato in nome e per conto dell'obbligato in solido, secondo i principi generali dell'azione di regresso stabiliti negli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.
5 (cfr. Cass. n. 27323/2023, secondo cui “Il diritto di regresso previsto dall'art. 1299
c.c. ha il proprio fondamento nel principio per cui fra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna delle prestazioni, per cui nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione”).
Ebbene, non vi sono dubbi circa la possibilità per la struttura sanitaria pubblica di recuperare le somme pagate al paziente danneggiato in conseguenza di un errore del medico, proprio dipendente, promuovendo l'ordinaria azione di regresso ex art. 1299 cc. (cfr. Cass. n. 29001/2021, secondo cui “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.”).
Né si riscontra agli atti che, nell'ambito del giudizio di merito (R.G. n. 4300/2022 del Tribunale di Cassino) promosso dalla sig.ra nei confronti CP_5 dell' e del Dott. con instaurazione del Parte_2 Parte_1 contraddittorio in garanzia nei confronti di sia stata Controparte_2 accertata l'esclusione della responsabilità a carico dell'ente ospedaliero e dei sanitari per i fatti oggetto di causa.
A tanto si aggiunge il rilievo che, per l'ammissibilità del regresso è sufficiente che uno dei condebitori abbia effettuato un pagamento valido ed efficace in favore del creditore, come nel caso di specie in cui la ha provveduto al Parte_2 pagamento della provvisionale di euro 30.281,70 in favore di sulla CP_5 base della sentenza n. 688/2015 emessa dal Tribunale di cassino il 5.8.2015, passata in giudicato.
6 A fronte di ciò, l'opponente non ha contestato l'esistenza del credito, ma ha sollevato eccezione di compensazione, fondata sull'inadempimento contrattuale da parte della dell'obbligo di contrarre polizza assicurativa Parte_2 rispetto al rischio di danni scaturente dall'operato del dipendente nei confronti dei terzi e della stessa in forza di legge e di contratto collettivo nazionale. Pt_2
2.1. Tali eccezioni non sono meritevoli di accolglimento.
L'opponente ha fondato la dedotta inadempienza della rispetto Parte_2 all'obbligo di contrarre polizza assicurativa a beneficio dei propri dipendenti sull'art. 65 del CCNL dell'Area della Sanità per il periodo 2016-2018, che testualmente recita: “Copertura assicurativa per la responsabilità civile. Le Aziende
o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa
o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 67
(Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla Legge
114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.
In proposito, è opportuno svolgere talune considerazioni.
In primo luogo, il CCNL in atti si riferisce al periodo 2016-2018, laddove i fatti da cui scaturisce la responsabilità per cui è causa risalgono all'anno 2013. In secondo luogo, la disposizione in questione riguarda i dirigenti dell'Area della
Sanità, tuttavia, nel caso di specie, difetta l'allegazione e la prova che il dott. rivestisse tale qualifica all'epoca dei fatti. Parte_1
Infine, si rileva che la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), che all'art. 10 ha espressamente previsto l'obbligo per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di essere provviste di garanzia assicurativa o di altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, è entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è causa, verificatisi nell'anno 2007. Né potrebbe trovare applicazione l'art. 11 della legge citata, a norma del quale la garanzia assicurativa in oggetto deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, atteso che tali eventi, secondo il dato normativo, devono essere denunciati all'impresa di assicurazione durante la
7 vigenza temporale della polizza, mentre, nel caso di specie, l'azione del danneggiato è antecedente all'entrata in vigore del citato art. 10.
Pertanto, non risulta provato il presunto inadempimento della . Parte_2
3. Quanto alla domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della compagnia assicurativa, si ritiene fondata l'eccezione di inoperatività' della polizza n. 777145001 sollevata dalla terza chiamata in causa.
Invero, dal modulo di adesione alla polizza, compilato e firmato dall'attore, questi ha dichiarato quanto segue: “Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893
c.c., di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione dell'assicurazione. In caso di richieste di risarcimento pervenute l' Parte_5 dichiara i nominativi dei danneggiati e la data dell'evento. Le richieste relative ai nominativi sotto indicati saranno comunque escluse dalla garanzia: Data 2007 –
Nominativo ” (cfr. all. n. 3 alla comparsa). CP_5
A fronte di tale eccezione specificamente sollevata dalla compagnia assicurativa,
l'attore non ha dedotto alcunché.
Posto che la richiesta risarcitoria de qua attiene alla posizione della sig.ra CP_5
e verte su fatti risalenti all'anno 2007, che non rientrano nell'ambito
[...] applicativo della copertura assicurativa, come espressamente pattuito tra le parti, la domanda di garanzia avanzata dall'assicurato nei confronti dell'impresa di assicurazione non può essere accolta.
Ne consegue il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza assicurativa.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01–26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase di introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 348/2022, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, in favore dell'opposta, che liquida in euro uro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di che liquida in euro Controparte_2
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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