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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5359 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BARONI GUIDO e dell'Avv. DEPALMA LAURA che lo rappresentano giusta procura in atti;
e
c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CERANTO GABRIELLA CONCETTA che la rappresenta come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
All'udienza del 2 OTTOBRE 2024 le parti hanno chiesto pronuncia parziale in punto status;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale in data 13 gennaio 2022, con Sentenza del Tribunale di Pavia n. 62/2022, pubblicata il 18 gennaio 2022. Non è poi contestato che non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni relative alla prole;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 osì provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 5 dicembre 2009 in Filago BG e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Filago all'Atto n. 11, P. II, Serie A, anno 2009, Ufficio 1. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di FILAGO (BG), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BARONI GUIDO e dell'Avv. DEPALMA LAURA che lo rappresentano giusta procura in atti;
e
c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CERANTO GABRIELLA CONCETTA che la rappresenta come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
All'udienza del 2 OTTOBRE 2024 le parti hanno chiesto pronuncia parziale in punto status;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale in data 13 gennaio 2022, con Sentenza del Tribunale di Pavia n. 62/2022, pubblicata il 18 gennaio 2022. Non è poi contestato che non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni relative alla prole;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 osì provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 5 dicembre 2009 in Filago BG e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Filago all'Atto n. 11, P. II, Serie A, anno 2009, Ufficio 1. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di FILAGO (BG), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti