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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9585/2020 R.G.; promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), in proprio e quali eredi di con
[...] C.F._4 Persona_1
il patrocinio degli avv.ti Pasquale Frisina del Foro di Roma e Silvia Longo del Foro di
Verona, in forza di procure speciali in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-parte attrice/opponente- nei confronti di:
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Renato Moraschi del
Foro di Milano e Lorenzo Scofone del Foro di Genova, in forza di procure speciali agli atti;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3066/2020 emesso dal Tribunale di Verona l'8.10.2020; polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 26.09.2024, mediante richiamo, quanto agli opponenti a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., quanto all'opposta a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
25.09.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 16.12.2020 e depositato il 22.12.2020, con cui gli odierni attori opponenti , , e , in proprio Parte_3 Parte_2 Parte_1 Parte_4
ed in qualità di eredi di (deceduto il 21.05.2017), hanno adito l'intestato Persona_1
Tribunale nei confronti dell'odierna convenuta opposta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore:
[...]
- proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3066/2020 d.i. (n. 7225/2020 R.G.) emesso l'8.10.2020 e notificato il 6.11.2020, recante l'ingiunzione di pagamento in favore dell'opposta ed a carico degli opponenti (quali obbligati solidali in forza di due distinti atti di coobbligazione di identico tenore entrambi risalenti al 24.09.2013) del complessivo importo di € 250.000,00 per sorte capitale oltre interessi e spese del monitorio, sulla scorta della polizza fideiussoria n. 2013/50/2271792 emessa il
24.09.2013 dall'opposta (Agenzia di Verona Est) a beneficio di per Controparte_3
l'adempimento degli obblighi ed oneri che l'allora Controparte_4
(successivamente poi dichiarata fallita) ha assunto verso la Controparte_5
prima in virtù del contratto di fornitura di lamiere e tubi in acciaio inox richiamato nella premessa della polizza stessa, essendo stata escussa la garanzia da parte della beneficiaria giusta atto di quietanza e coeva surroga del 7.04.2020;
- eccependo, preliminarmente, l'incompetenza dell'adito Tribunale scaligero in favore di quella del Tribunale di Torino, contemplata quale esclusiva alle lettere E dei due atti di
2
coobbligazione;
- eccependo, ancora in via preliminare, la nullità dell'opposto provvedimento monitorio poiché emesso in difetto assoluto di prova scritta e comunque in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., posto che gli atti di coobbligazione, quali unici titoli fondanti la pretesa dell'opposta, riconducono l'obbligo di pagamento a carico dei coobbligati nei limiti ed alle condizioni previste dalla contestuale polizza fideiussoria cui accedono, dal che lo scaturente onere in capo all'opposta di provare specificamente la richiesta di escussione della polizza entro il suo periodo di validità, le denunce trasmesse dalla beneficiaria necessariamente collegate alle singole inadempienze riferibili a ciascuna delle forniture rimaste impagate, la loro tempestiva trasmissione entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5 della polizza;
- eccependo, nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata dalla compagnia assicuratrice per non essere le sottoscrizioni asseritamente apposte in calce agli atti di coobbligazione dal defunto e dalla moglie riconducibili a Persona_1 Parte_4
quest'ultimi e venendo le stesse formalmente disconosciute, di talché non Parte_4
può essere destinataria di alcuna richiesta sia in proprio sia quale erede di , Persona_1
mentre i restanti opponenti non sono tenuti a corrispondere alcunché a titolo di eredi di quest'ultimo;
- eccependo, ancora nel merito, l'infondatezza della richiesta ripetitoria atteso che il pagamento alla società beneficiaria da parte della società garante esula dalle condizioni di polizza, è riferito ad un'esposizione risalente al periodo in cui l'insolvenza sarebbe stata esteriorizzata all'assicurata in quanto di poco antecedente l'attivazione della procedura di concordato in bianco cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento, non
è adeguatamente comprovato dalla quietanza prodotta, solo in apparenza sottoscritta dalla beneficiaria;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata
3
l'1.04.2021, con cui l'opposta si è tempestivamente costituita:
- contestando specificamente l'impianto ricostruttivo/argomentativo di cui all'atto di citazione degli opponenti e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., respingere la spiegata opposizione ed ogni domanda con la stessa proposta;
- deducendo, preliminarmente, di avere adito l'intestato Tribunale in applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., tenuto conto della qualità di consumatrice riscontrabile in capo a , oltre che in ragione della circostanza per cui tutti Parte_4
gli ingiunti risiedono in provincia di Verona;
- richiamando, ancora in via preliminare, la corretta qualifica degli atti di coobbligazione in termini di contratti autonomi di garanzia, evincibile dal complesso delle pattuizioni negoziali;
- dichiarando, nel merito, la propria intenzione di avvalersi della documentazione ex adverso disconosciuta, così proponendo rituale istanza di verificazione;
- invocando, ancora nel merito, la piena fondatezza della propria pretesa in ragione della documentazione ulteriore da sé allegata alla comparsa costitutiva, comprovante la tempestiva escussione della polizza da parte della beneficiaria;
§.III. Osservato che il presente giudizio – previo un rinvio concesso dal G.I. all'udienza di comparizione del 22.04.2021 su richiesta degli opponenti per replicare alle deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa costitutiva dell'opposta, previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei soli opponenti
, e (cfr. il verbale d'udienza del 3.06.2021 e Parte_3 Parte_2 Parte_1
l'ordinanza del 7.10.2021), previo l'esperimento di apposita c.t.u. grafologica (cfr.
l'ordinanza ammissiva del 7.10.2021, il decreto del 22.10.2021 ed il verbale d'udienza del 2.12.2021 con cui è stato sostituito il c.t.u. nominato per ragioni di opportunità, nonché il verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico tenutasi il 21.12.2021) – è
4
stato nelle more assegnato ad altro G.I. (cfr. il decreto di riassegnazione del 22.01.2022 ed il decreto di ricalendarizzazione del 26.01.2022), dopo di che ha subito un primo rinvio in attesa del termine delle operazioni peritali (cfr. il verbale d'udienza del
16.06.2022) ed un secondo rinvio dovuto all'applicazione esclusiva del G.I. ad altro ufficio (cfr. il decreto del 25.09.2022); successivamente, all'udienza fissata per l'esame dell'elaborato peritale, gli opponenti hanno insistito per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (già tempestivamente invocati a verbale d'udienza del
3.06.2021) ed all'udienza del 28.09.2023 entrambe le parti hanno chiesto rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni;
da ultimo, il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26.09.2034 con la concessione alle parti dei chiesti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che le eccezioni sollevate in via preliminare da parte attrice/opponente non colgano nel segno:
- quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Verona in favore di quella del
Tribunale di Torino, convenzionalmente prevista come esclusiva alle lettere E dei due atti di coobbligazione coevi alla polizza, va ribadito (anche a seguito degli esiti cui è pervenuta la c.t.u. grafologica conseguente al disconoscimento da parte di Parte_4
della sottoscrizione a sé apparentemente riconducibile ed alla speculare istanza di verificazione proposta dalla società garante) il dirimente principio per cui la competenza va valutata al momento di proposizione della domanda ed alla stretta stregua della prospettazione attorea, mentre attiene al merito l'accertamento relativo ai vizi del contratto (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 15254/2020), dal che l'assoluta irrilevanza su tale specifico punto dei risultati dell'indagine peritale;
- ciò posto, va osservato che, anche tenuto conto della astratta rilevabilità d'ufficio della nullità ex art. 36, comma 3, Codice Consumo in relazione alla clausola del foro convenzionale di cui all'atto di coobbligazione (apparentemente) sottoscritto
5
dall'ingiunta , la competenza territoriale del Tribunale scaligero si radica Parte_4
applicando a tutti gli ingiunti (peraltro tutti residenti in provincia di Verona), in virtù del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., il foro inderogabile della prima che, in forza degli ormai consolidati principi giurisprudenziali anche di matrice comunitaria (cfr. Cass. civ.,
n. 1666/2020, per cui “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale, dando rilievo, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, vedasi CGUE sentenza
19.11.2005 in causa C-74/15 , all'entità della partecipazione al capitale sociale, Per_2
nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”), va qualificata come “consumatrice”, non potendosi dirsi che tale qualità venga meno per avere la stessa una partecipazione indiretta nella debitrice principale ora (essendo socia di G.M. Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
s.r.l., a sua volta socia della società di capitali debitrice principale);
- quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., ne va sostenuta l'irrilevanza, risolvendosi la stessa a ben vedere in un'indagine di merito, alla luce del pressoché pacifico principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, ossia l'esistenza del credito, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio;
§.V. Ritenuto, passando quindi a vagliare le eccezioni di merito, che l'opposizione spiegata sia solo in parte fondata e vada accolta nei termini di cui in prosieguo:
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- va anzi tutto preso atto degli esiti della c.t.u. grafologica disposta in corso di causa, che hanno consentito di accertare con un adeguato grado di certezza l'apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente apposte ai due atti di coobbligazione dal defunto Per_1
e dall'opponente ;
[...] Parte_4
- ora, i risultati dell'indagine peritale (non specificamente contestati dalle parti all'udienza deputata all'esame della c.t.u., se non in via indiretta mediante il richiamo alle osservazioni tecniche alla bozza formulate dai rispettivi c.t.p., cfr. il verbale d'udienza del 14.02.2023) appaiono pienamente condivisibili perché sostenuti da idonea e logica motivazione, nonché frutto di accurate analisi tecniche dello specialista, mettendo conto rilevare che l'elaborato conclusivo risulta nel complesso sufficientemente esaustivo, tecnicamente ben motivato e privo di evidenti vizi logici e/o giuridici (cfr. le conclusioni della perizia depositata dal c.t.u. il 27.06.2022); Per_3
- quindi, premessa l'incontestata qualità di eredi del defunto in capo a tutti Persona_1
gli odierni opponenti, gli opponenti , e non Parte_3 Parte_2 Parte_1
sono chiamati a rispondere iure hereditatis, stante l'apocrifia della sottoscrizione (solo apparentemente) riconducibile a , mentre l'opponente , la cui Persona_1 Parte_4
sottoscrizione (anch'essa solo apparentemente) apposta all'atto di coobbligazione è stata parimenti accertata come apocrifa, non è chiamata a rispondere sia iure hereditatis, sia iure proprio;
- con riferimento, invece, alla posizione degli opponenti , , Parte_3 Parte_2
in proprio, non avendo gli stessi disconosciuto le sottoscrizioni da sé Parte_1
apposte ai due atti di coobbligazione contestuali alla polizza fideiussoria, va premessa la non immediata riconducibilità di quest'ultima alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, posto che il regolamento contrattuale unitariamente ponderato non consente, a ben vedere, di individuare clausole esplicitanti in maniera assolutamente inequivoca la volontà delle parti di svincolare l'obbligazione di garanzia da quella principale
7
recidendone del tutto il rapporto di accessorietà, tanto più che plurimi sono i riferimenti alla polizza che inducono a propendere per una interconnessione tra i due atti, se non nel senso della stretta accessorietà, quanto meno nel senso del condizionamento in termini di nesso di interdipendenza della coobbligazione rispetto alla validità ed alla vigenza della polizza sottostante, con una evidente incompatibilità di tale quadro rispetto alla figura della Garantievertrag richiamata dalla compagnia opposta;
- tanto premesso, mette conto esaminare le singole eccezioni sollevate dagli opponenti, rispetto alle quali, anche ad una più approfondita disamina nella presente sede di merito, si rinvengono i presupposti per la richiesta di pagamento da parte della compagnia assicurativa nei confronti di , e , tutti tenuti in Parte_3 Parte_2 Parte_1
forza degli atti di coobbligazione dagli stessi pacificamente sottoscritti in proprio ed in via solidale per l'intero importo garantito (€ 300.000,00);
- invero, la richiesta di escussione della polizza da parte della beneficiaria CP_3
(risalente al marzo/aprile 2014, cfr. docc. 8, 9 e 10 allegati alla comparsa di
[...]
costituzione dell'opposta) è avvenuta nel periodo di validità della stessa (corrente dal
9.10.2013, ossia dalla data del pagamento del premio evincibile dal frontespizio della polizza, sino al 30.06.2015, cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) come richiesto nella polizza stessa (si vedano l'art. 2, primo paragrafo, e l'art. 3 del citato doc. 1 fascicolo monitorio);
- quanto alle denunce della beneficiaria (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo Controparte_3
opposta) richiamanti le inadempienze del debitore (cfr. docc. 12 e 13 fascicolo opposta), le stesse risultano trasmesse nel termine di polizza di 15 giorni dal verificarsi dell'inadempimento di cui all'art. 5, primo paragrafo;
- al riguardo, sia pure a fronte della tempestiva contestazione degli opponenti circa la insufficiente valenza probatoria della relativa documentazione per essere la stessa priva di data certa, si osserva che, comunque, la unitaria ponderazione del compendio
8
documentale, effettuata alla luce di una serie di indici presuntivi nell'ottica del principio di buona fede, induce ragionevolmente a ritenere che la denuncia proveniente dai legali rappresentanti della terza datata 24.03.2014, pervenuta il 31.03.2014 Controparte_3
(ossia di lunedì, primo giorno successivo a domenica 30.03.2014, quindicesimo giorno dall'inadempienza del 15.03.2015 lamentata nella comunicazione della beneficiaria del
12.05.2015) sia stata spedita, a tutto volere concedere, venerdì 28.03.2014;
- quanto poi all'eccepito mancato rispetto dell'art. 2, secondo paragrafo, della polizza, si condivide il rilievo già esplicitato in sede di concessione della provvisoria esecutorietà dal precedente secondo cui la trattativa (documentata dai medesimi opponenti) tra CP_6
l'allora e che ha condotto alla Controparte_3 Controparte_4 Parte_5
sottoscrizione dell'atto di accollo del 2.12.2013 (cfr. il doc. 1 allegato dagli opponenti alle note autorizzate del 7.05.2021) porta razionalmente ad escludere che, alla data delle inadempienze, sussistesse l'attualità del presupposto consistente in un conclamato deterioramento delle condizioni patrimoniali del contraente tale da rendere difficoltoso il soddisfacimento delle obbligazioni assunte;
- infine, il pagamento da parte della compagnia assicurativa opposta dell'importo garantito a seguito di escussione da parte di emerge in maniera Controparte_3
adeguatamente convincente dal doc. 5 fascicolo monitorio, consistente nell'atto di quietanza e surroga dell'assicuratrice sottoscritto dai legali rappresentanti della terza beneficiaria;
§.VI. Ritenuto, in conclusione ed in applicazione di tutte le considerazioni che precedono, che il decreto ingiuntivo attualmente sub iudice vada revocato e gli opponenti , e vadano dichiarati tenuti e Parte_3 Parte_2 Parte_1
condannati, in proprio, in solido tra loro e nei limiti delle obbligazioni rispettivamente garantite, a corrispondere all'opposta la somma pari a complessivi € 250.000,00 in linea capitale, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
9
Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali seguano per un mezzo la parziale soccombenza degli opponenti , e , andando Parte_3 Parte_2 Parte_1
compensate quanto al restante mezzo;
viceversa, quanto ai rapporti tra l'opponente e l'opposta, le spese seguono la soccombenza di quest'ultima; le spese Parte_4
della c.t.u. grafologica già liquidate con separato decreto in atti vengono infine poste invia definitiva e quanto ai rapporti interni a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3066/2020 emesso dal Tribunale di Verona l'8.10.2020;
- condanna gli opponenti , e in proprio, nei Parte_3 Parte_2 Parte_1
limiti di quanto rispettivamente garantito, a corrispondere all'opposta la somma pari a complessivi € 250.000,00 in linea capitale, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna , e a rifondere all'opposta un Parte_3 Parte_2 Parte_1
mezzo delle spese processuali, liquidate (già applicata tale dimidiazione) in complessivi
€ 7.050,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;
compensa quanto al restante un mezzo;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese processuali, Parte_4
liquidate in complessivi € 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell'opposta quanto ai rapporti interni.
Verona, 15.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9585/2020 R.G.; promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), in proprio e quali eredi di con
[...] C.F._4 Persona_1
il patrocinio degli avv.ti Pasquale Frisina del Foro di Roma e Silvia Longo del Foro di
Verona, in forza di procure speciali in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-parte attrice/opponente- nei confronti di:
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Renato Moraschi del
Foro di Milano e Lorenzo Scofone del Foro di Genova, in forza di procure speciali agli atti;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3066/2020 emesso dal Tribunale di Verona l'8.10.2020; polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 26.09.2024, mediante richiamo, quanto agli opponenti a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., quanto all'opposta a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
25.09.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 16.12.2020 e depositato il 22.12.2020, con cui gli odierni attori opponenti , , e , in proprio Parte_3 Parte_2 Parte_1 Parte_4
ed in qualità di eredi di (deceduto il 21.05.2017), hanno adito l'intestato Persona_1
Tribunale nei confronti dell'odierna convenuta opposta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore:
[...]
- proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3066/2020 d.i. (n. 7225/2020 R.G.) emesso l'8.10.2020 e notificato il 6.11.2020, recante l'ingiunzione di pagamento in favore dell'opposta ed a carico degli opponenti (quali obbligati solidali in forza di due distinti atti di coobbligazione di identico tenore entrambi risalenti al 24.09.2013) del complessivo importo di € 250.000,00 per sorte capitale oltre interessi e spese del monitorio, sulla scorta della polizza fideiussoria n. 2013/50/2271792 emessa il
24.09.2013 dall'opposta (Agenzia di Verona Est) a beneficio di per Controparte_3
l'adempimento degli obblighi ed oneri che l'allora Controparte_4
(successivamente poi dichiarata fallita) ha assunto verso la Controparte_5
prima in virtù del contratto di fornitura di lamiere e tubi in acciaio inox richiamato nella premessa della polizza stessa, essendo stata escussa la garanzia da parte della beneficiaria giusta atto di quietanza e coeva surroga del 7.04.2020;
- eccependo, preliminarmente, l'incompetenza dell'adito Tribunale scaligero in favore di quella del Tribunale di Torino, contemplata quale esclusiva alle lettere E dei due atti di
2
coobbligazione;
- eccependo, ancora in via preliminare, la nullità dell'opposto provvedimento monitorio poiché emesso in difetto assoluto di prova scritta e comunque in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., posto che gli atti di coobbligazione, quali unici titoli fondanti la pretesa dell'opposta, riconducono l'obbligo di pagamento a carico dei coobbligati nei limiti ed alle condizioni previste dalla contestuale polizza fideiussoria cui accedono, dal che lo scaturente onere in capo all'opposta di provare specificamente la richiesta di escussione della polizza entro il suo periodo di validità, le denunce trasmesse dalla beneficiaria necessariamente collegate alle singole inadempienze riferibili a ciascuna delle forniture rimaste impagate, la loro tempestiva trasmissione entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5 della polizza;
- eccependo, nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata dalla compagnia assicuratrice per non essere le sottoscrizioni asseritamente apposte in calce agli atti di coobbligazione dal defunto e dalla moglie riconducibili a Persona_1 Parte_4
quest'ultimi e venendo le stesse formalmente disconosciute, di talché non Parte_4
può essere destinataria di alcuna richiesta sia in proprio sia quale erede di , Persona_1
mentre i restanti opponenti non sono tenuti a corrispondere alcunché a titolo di eredi di quest'ultimo;
- eccependo, ancora nel merito, l'infondatezza della richiesta ripetitoria atteso che il pagamento alla società beneficiaria da parte della società garante esula dalle condizioni di polizza, è riferito ad un'esposizione risalente al periodo in cui l'insolvenza sarebbe stata esteriorizzata all'assicurata in quanto di poco antecedente l'attivazione della procedura di concordato in bianco cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento, non
è adeguatamente comprovato dalla quietanza prodotta, solo in apparenza sottoscritta dalla beneficiaria;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata
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l'1.04.2021, con cui l'opposta si è tempestivamente costituita:
- contestando specificamente l'impianto ricostruttivo/argomentativo di cui all'atto di citazione degli opponenti e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., respingere la spiegata opposizione ed ogni domanda con la stessa proposta;
- deducendo, preliminarmente, di avere adito l'intestato Tribunale in applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., tenuto conto della qualità di consumatrice riscontrabile in capo a , oltre che in ragione della circostanza per cui tutti Parte_4
gli ingiunti risiedono in provincia di Verona;
- richiamando, ancora in via preliminare, la corretta qualifica degli atti di coobbligazione in termini di contratti autonomi di garanzia, evincibile dal complesso delle pattuizioni negoziali;
- dichiarando, nel merito, la propria intenzione di avvalersi della documentazione ex adverso disconosciuta, così proponendo rituale istanza di verificazione;
- invocando, ancora nel merito, la piena fondatezza della propria pretesa in ragione della documentazione ulteriore da sé allegata alla comparsa costitutiva, comprovante la tempestiva escussione della polizza da parte della beneficiaria;
§.III. Osservato che il presente giudizio – previo un rinvio concesso dal G.I. all'udienza di comparizione del 22.04.2021 su richiesta degli opponenti per replicare alle deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa costitutiva dell'opposta, previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei soli opponenti
, e (cfr. il verbale d'udienza del 3.06.2021 e Parte_3 Parte_2 Parte_1
l'ordinanza del 7.10.2021), previo l'esperimento di apposita c.t.u. grafologica (cfr.
l'ordinanza ammissiva del 7.10.2021, il decreto del 22.10.2021 ed il verbale d'udienza del 2.12.2021 con cui è stato sostituito il c.t.u. nominato per ragioni di opportunità, nonché il verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico tenutasi il 21.12.2021) – è
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stato nelle more assegnato ad altro G.I. (cfr. il decreto di riassegnazione del 22.01.2022 ed il decreto di ricalendarizzazione del 26.01.2022), dopo di che ha subito un primo rinvio in attesa del termine delle operazioni peritali (cfr. il verbale d'udienza del
16.06.2022) ed un secondo rinvio dovuto all'applicazione esclusiva del G.I. ad altro ufficio (cfr. il decreto del 25.09.2022); successivamente, all'udienza fissata per l'esame dell'elaborato peritale, gli opponenti hanno insistito per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (già tempestivamente invocati a verbale d'udienza del
3.06.2021) ed all'udienza del 28.09.2023 entrambe le parti hanno chiesto rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni;
da ultimo, il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26.09.2034 con la concessione alle parti dei chiesti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che le eccezioni sollevate in via preliminare da parte attrice/opponente non colgano nel segno:
- quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Verona in favore di quella del
Tribunale di Torino, convenzionalmente prevista come esclusiva alle lettere E dei due atti di coobbligazione coevi alla polizza, va ribadito (anche a seguito degli esiti cui è pervenuta la c.t.u. grafologica conseguente al disconoscimento da parte di Parte_4
della sottoscrizione a sé apparentemente riconducibile ed alla speculare istanza di verificazione proposta dalla società garante) il dirimente principio per cui la competenza va valutata al momento di proposizione della domanda ed alla stretta stregua della prospettazione attorea, mentre attiene al merito l'accertamento relativo ai vizi del contratto (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 15254/2020), dal che l'assoluta irrilevanza su tale specifico punto dei risultati dell'indagine peritale;
- ciò posto, va osservato che, anche tenuto conto della astratta rilevabilità d'ufficio della nullità ex art. 36, comma 3, Codice Consumo in relazione alla clausola del foro convenzionale di cui all'atto di coobbligazione (apparentemente) sottoscritto
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dall'ingiunta , la competenza territoriale del Tribunale scaligero si radica Parte_4
applicando a tutti gli ingiunti (peraltro tutti residenti in provincia di Verona), in virtù del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., il foro inderogabile della prima che, in forza degli ormai consolidati principi giurisprudenziali anche di matrice comunitaria (cfr. Cass. civ.,
n. 1666/2020, per cui “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale, dando rilievo, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, vedasi CGUE sentenza
19.11.2005 in causa C-74/15 , all'entità della partecipazione al capitale sociale, Per_2
nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”), va qualificata come “consumatrice”, non potendosi dirsi che tale qualità venga meno per avere la stessa una partecipazione indiretta nella debitrice principale ora (essendo socia di G.M. Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
s.r.l., a sua volta socia della società di capitali debitrice principale);
- quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., ne va sostenuta l'irrilevanza, risolvendosi la stessa a ben vedere in un'indagine di merito, alla luce del pressoché pacifico principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, ossia l'esistenza del credito, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio;
§.V. Ritenuto, passando quindi a vagliare le eccezioni di merito, che l'opposizione spiegata sia solo in parte fondata e vada accolta nei termini di cui in prosieguo:
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- va anzi tutto preso atto degli esiti della c.t.u. grafologica disposta in corso di causa, che hanno consentito di accertare con un adeguato grado di certezza l'apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente apposte ai due atti di coobbligazione dal defunto Per_1
e dall'opponente ;
[...] Parte_4
- ora, i risultati dell'indagine peritale (non specificamente contestati dalle parti all'udienza deputata all'esame della c.t.u., se non in via indiretta mediante il richiamo alle osservazioni tecniche alla bozza formulate dai rispettivi c.t.p., cfr. il verbale d'udienza del 14.02.2023) appaiono pienamente condivisibili perché sostenuti da idonea e logica motivazione, nonché frutto di accurate analisi tecniche dello specialista, mettendo conto rilevare che l'elaborato conclusivo risulta nel complesso sufficientemente esaustivo, tecnicamente ben motivato e privo di evidenti vizi logici e/o giuridici (cfr. le conclusioni della perizia depositata dal c.t.u. il 27.06.2022); Per_3
- quindi, premessa l'incontestata qualità di eredi del defunto in capo a tutti Persona_1
gli odierni opponenti, gli opponenti , e non Parte_3 Parte_2 Parte_1
sono chiamati a rispondere iure hereditatis, stante l'apocrifia della sottoscrizione (solo apparentemente) riconducibile a , mentre l'opponente , la cui Persona_1 Parte_4
sottoscrizione (anch'essa solo apparentemente) apposta all'atto di coobbligazione è stata parimenti accertata come apocrifa, non è chiamata a rispondere sia iure hereditatis, sia iure proprio;
- con riferimento, invece, alla posizione degli opponenti , , Parte_3 Parte_2
in proprio, non avendo gli stessi disconosciuto le sottoscrizioni da sé Parte_1
apposte ai due atti di coobbligazione contestuali alla polizza fideiussoria, va premessa la non immediata riconducibilità di quest'ultima alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, posto che il regolamento contrattuale unitariamente ponderato non consente, a ben vedere, di individuare clausole esplicitanti in maniera assolutamente inequivoca la volontà delle parti di svincolare l'obbligazione di garanzia da quella principale
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recidendone del tutto il rapporto di accessorietà, tanto più che plurimi sono i riferimenti alla polizza che inducono a propendere per una interconnessione tra i due atti, se non nel senso della stretta accessorietà, quanto meno nel senso del condizionamento in termini di nesso di interdipendenza della coobbligazione rispetto alla validità ed alla vigenza della polizza sottostante, con una evidente incompatibilità di tale quadro rispetto alla figura della Garantievertrag richiamata dalla compagnia opposta;
- tanto premesso, mette conto esaminare le singole eccezioni sollevate dagli opponenti, rispetto alle quali, anche ad una più approfondita disamina nella presente sede di merito, si rinvengono i presupposti per la richiesta di pagamento da parte della compagnia assicurativa nei confronti di , e , tutti tenuti in Parte_3 Parte_2 Parte_1
forza degli atti di coobbligazione dagli stessi pacificamente sottoscritti in proprio ed in via solidale per l'intero importo garantito (€ 300.000,00);
- invero, la richiesta di escussione della polizza da parte della beneficiaria CP_3
(risalente al marzo/aprile 2014, cfr. docc. 8, 9 e 10 allegati alla comparsa di
[...]
costituzione dell'opposta) è avvenuta nel periodo di validità della stessa (corrente dal
9.10.2013, ossia dalla data del pagamento del premio evincibile dal frontespizio della polizza, sino al 30.06.2015, cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) come richiesto nella polizza stessa (si vedano l'art. 2, primo paragrafo, e l'art. 3 del citato doc. 1 fascicolo monitorio);
- quanto alle denunce della beneficiaria (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo Controparte_3
opposta) richiamanti le inadempienze del debitore (cfr. docc. 12 e 13 fascicolo opposta), le stesse risultano trasmesse nel termine di polizza di 15 giorni dal verificarsi dell'inadempimento di cui all'art. 5, primo paragrafo;
- al riguardo, sia pure a fronte della tempestiva contestazione degli opponenti circa la insufficiente valenza probatoria della relativa documentazione per essere la stessa priva di data certa, si osserva che, comunque, la unitaria ponderazione del compendio
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documentale, effettuata alla luce di una serie di indici presuntivi nell'ottica del principio di buona fede, induce ragionevolmente a ritenere che la denuncia proveniente dai legali rappresentanti della terza datata 24.03.2014, pervenuta il 31.03.2014 Controparte_3
(ossia di lunedì, primo giorno successivo a domenica 30.03.2014, quindicesimo giorno dall'inadempienza del 15.03.2015 lamentata nella comunicazione della beneficiaria del
12.05.2015) sia stata spedita, a tutto volere concedere, venerdì 28.03.2014;
- quanto poi all'eccepito mancato rispetto dell'art. 2, secondo paragrafo, della polizza, si condivide il rilievo già esplicitato in sede di concessione della provvisoria esecutorietà dal precedente secondo cui la trattativa (documentata dai medesimi opponenti) tra CP_6
l'allora e che ha condotto alla Controparte_3 Controparte_4 Parte_5
sottoscrizione dell'atto di accollo del 2.12.2013 (cfr. il doc. 1 allegato dagli opponenti alle note autorizzate del 7.05.2021) porta razionalmente ad escludere che, alla data delle inadempienze, sussistesse l'attualità del presupposto consistente in un conclamato deterioramento delle condizioni patrimoniali del contraente tale da rendere difficoltoso il soddisfacimento delle obbligazioni assunte;
- infine, il pagamento da parte della compagnia assicurativa opposta dell'importo garantito a seguito di escussione da parte di emerge in maniera Controparte_3
adeguatamente convincente dal doc. 5 fascicolo monitorio, consistente nell'atto di quietanza e surroga dell'assicuratrice sottoscritto dai legali rappresentanti della terza beneficiaria;
§.VI. Ritenuto, in conclusione ed in applicazione di tutte le considerazioni che precedono, che il decreto ingiuntivo attualmente sub iudice vada revocato e gli opponenti , e vadano dichiarati tenuti e Parte_3 Parte_2 Parte_1
condannati, in proprio, in solido tra loro e nei limiti delle obbligazioni rispettivamente garantite, a corrispondere all'opposta la somma pari a complessivi € 250.000,00 in linea capitale, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
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Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali seguano per un mezzo la parziale soccombenza degli opponenti , e , andando Parte_3 Parte_2 Parte_1
compensate quanto al restante mezzo;
viceversa, quanto ai rapporti tra l'opponente e l'opposta, le spese seguono la soccombenza di quest'ultima; le spese Parte_4
della c.t.u. grafologica già liquidate con separato decreto in atti vengono infine poste invia definitiva e quanto ai rapporti interni a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3066/2020 emesso dal Tribunale di Verona l'8.10.2020;
- condanna gli opponenti , e in proprio, nei Parte_3 Parte_2 Parte_1
limiti di quanto rispettivamente garantito, a corrispondere all'opposta la somma pari a complessivi € 250.000,00 in linea capitale, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna , e a rifondere all'opposta un Parte_3 Parte_2 Parte_1
mezzo delle spese processuali, liquidate (già applicata tale dimidiazione) in complessivi
€ 7.050,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;
compensa quanto al restante un mezzo;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese processuali, Parte_4
liquidate in complessivi € 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell'opposta quanto ai rapporti interni.
Verona, 15.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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