Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 3734 /2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, C.so Vercelli n.
2/D, presso lo studio dell'avv. IANNACONE FILOMENA GIULIANA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, C.so Vercelli
n. 2/D, presso lo studio dell'avv. IANNACONE FILOMENA GIULIANA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Novara di voler pronunciare / omologare la loro separazione personale alle condizioni concordemente assunte, che di seguito si riportano:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) le figlie minorenni, e studentesse rispettivamente al terzo e al primo anno del liceo Per_1 Per_2 scientifico Carlo Alberto di Novara, sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
€ 500,00, a carico di ciascun coniuge al 50%; 4) le parti danno atto che il sig. in accordo con la OR , nel mese di dicembre CP_1 Pt_1 2024 ha trasferito la propria abitazione e residenza a Bellinzago Novarese, via Liberio Miglio n. 19 5) con riferimento ai tempi e modi di frequentazione e partecipazione paterna alla cura delle figlie:
e stante la loro età, i buoni rapporti tra i genitori e tra di loro figlie con il papà, Per_1 Per_2 valuteranno e concorderanno direttamente con gli stessi quando stare con il padre, in base alle loro esigenze ed impegni scolastici ed extrascolastici ed in base anche agli impegni lavorativi paterni e materni, fermo l'impegno dei genitori a prestarsi collaborazione nella gestione sia della quotidianità delle figlie sia di evenienze straordinarie;
6) con riferimento al concorso economico paterno: il sig. provvederà in via diretta ai bisogni di natura ordinaria delle figlie quando staranno CP_1 presso di lui e concorrerà in via indiretta al mantenimento di e corrispondendo alla Per_1 Per_2 madre, in via anticipata entro il giorno 3 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente personale della OR , l'importo di € 500,00 soggetto a rivalutazione annua decorso Pt_1 un anno dalla prima udienza avanti al Giudice. L'assegno unico per i figli erogato dall'INPS, a far data dal mese di gennaio 2025 sarà di integrale spettanza della OR . Pt_1 Il sig. concorrerà inoltre al pagamento del 50%, delle spese mediche, scolastiche, sportive CP_1 ed extrascolastiche delle figlie, secondo l'individuazione e regolamentazione del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto in data 15 marzo 2016 (Protocollo di Torino), sostenendone direttamente il costo o fornendo anticipatamente la provvista all'altro genitore ove si tratti di spese note quanto all'ammontare e alla scadenza e/o programmate. Le parti, con riferimento all'art. 3 del citato protocollo di Torino, si autorizzano reciprocamente le comunicazioni anche a mezzo di messaggistica WhatsApp ed altri strumenti di comunicazione diretta e veloce.
7) l'autovettura targata DM993LW in uso alla OR , intestata al sig. ma in Pt_1 CP_1 acquistata in legale comunione dei beni resta trasferita nella esclusiva disponibilità della OR
mentre l'autovettura targata CW765AH, in uso al sig. ed allo stesso intestata resta Pt_1 CP_1 in uso esclusivo allo stesso;
8) i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio / rinnovo di documenti delle due minori validi per l'espatrio.
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
10) i coniugi, infine, si danno reciprocamente atto che le spese del presente procedimento sono a loro carico in parti uguali”.
Per il P.M.
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Marano Parte_1 Controparte_1
Ticino in data 09.09.2006, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.
5, Parte II, Serie A, Anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e entrambe minorenni. Per_1 Per_2 La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 05/03/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a NOVARA (NO) in [...] [...] e , nato a [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Niccolò Bencini