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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/05/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2153-2 /2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 14.04.2025 – ha pronunciato in data 18.05.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2153 /2012 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato il [...] a [...], CF. e nata il
[...] C.F._2 CP_1
04.12.1938 a Messina, C.F. tutti nella qualità di eredi ed aventi causa del C.F._3
Sig. , attore in riassunzione nel giudizio 2153/2012 tutti rappresentati e difesi per Persona_1
mandato in atti dall'Avv. MELAZZO GIUSEPPE
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
nata a [...] il [...] c.f.: , nata a [...] il [...] C.F._5 Parte_3
c.f.: e nato a [...] il [...] c.f.: CodiceFiscale_6 Parte_4 [...]
elettivamente domiciliati in Messina via Tommaso Canizzaro 151 presso lo studio C.F._7 dell'avv. Gabriele Strano che li rappresenta e difende per procura in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 09.09.2024, preso atto dell'intervenuto decesso del sig. , Persona_1
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio 2153/2012 R.G.
Il giudizio suddetto non veniva riassunto nei termini di legge.
Con istanza depositata in data 27.02.2025 gli eredi del sig. chiedevano venisse Per_1
dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della suddetta mancata riassunzione, nei termini perentori previsti dal codice di rito.
Con nota del 10.04.2025 la controparte dichiarava di aderire alla richiesta di estinzione.
In ragione di quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina1 di 2
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi.
Messina lì 18.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 14.04.2025 – ha pronunciato in data 18.05.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2153 /2012 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato il [...] a [...], CF. e nata il
[...] C.F._2 CP_1
04.12.1938 a Messina, C.F. tutti nella qualità di eredi ed aventi causa del C.F._3
Sig. , attore in riassunzione nel giudizio 2153/2012 tutti rappresentati e difesi per Persona_1
mandato in atti dall'Avv. MELAZZO GIUSEPPE
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
nata a [...] il [...] c.f.: , nata a [...] il [...] C.F._5 Parte_3
c.f.: e nato a [...] il [...] c.f.: CodiceFiscale_6 Parte_4 [...]
elettivamente domiciliati in Messina via Tommaso Canizzaro 151 presso lo studio C.F._7 dell'avv. Gabriele Strano che li rappresenta e difende per procura in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 09.09.2024, preso atto dell'intervenuto decesso del sig. , Persona_1
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio 2153/2012 R.G.
Il giudizio suddetto non veniva riassunto nei termini di legge.
Con istanza depositata in data 27.02.2025 gli eredi del sig. chiedevano venisse Per_1
dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della suddetta mancata riassunzione, nei termini perentori previsti dal codice di rito.
Con nota del 10.04.2025 la controparte dichiarava di aderire alla richiesta di estinzione.
In ragione di quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi.
Messina lì 18.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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