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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1058/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO BOLDINI
attrice nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti CORRADO BENIGNI, VITTORIO GELPI E
[...]
[...]
[...]
(c.f. ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO FERRONI
convenute con la chiamata di:
(c.f. , con l'avv. AURELIO Parte_2 C.F._2
RAIOLA
pagina 1 di 27 Controparte_3
(c.f. ), con
[...] P.IVA_3
l'avv. MARCO LOCATI
terzi chiamati
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni della convenuta come Controparte_1
da note scritte depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni della convenuta : come da note Controparte_2
scritte depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni del terzo chiamato dott. come da note scritte Parte_2
depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni della terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza
Generale per l'Italia: come da note scritte depositate telematicamente in data
21/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_2
(a cui afferisce il ), Controparte_1 Controparte_4
deducendo la responsabilità delle predette strutture ospedaliere per l'errata esecuzione degli interventi di laminotomia decompressiva e microdiscetomia
L4/5 destra e di revisione chirurgica effettuati dal dott. Parte_2
rispettivamente in data 19/2/2010 e in data 17/3/2010, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma pagina 2 di 27 di € 137.638,00 per danni non patrimoniali e di € 121.783,16 per danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione e alla rifusione delle spese di lite, ATP,
CTU e mediazione.
In sintesi, l'attrice ha dedotto:
di essersi ricoverata in data 18/2/2010, con diagnosi di “ernia discale L4/5 migrata in stenosi lombare” presso la di Controparte_2
Milano, ove il giorno seguente veniva sottoposta all'anzidetto intervento di laminotomia decompressiva e microdiscetomia e dimessa il 20/2/2010;
che in data 25/2/2010 veniva nuovamente ricoverata d'urgenza presso il e Traumatologia del San Marco Controparte_5 CP_4
(Bg), con diagnosi di “lombalgia dx in esiti di laminotomia CP_6
decompressiva per microdiscetomia L4-L5” e, il giorno stesso, sottoposta a intervento di “blocco radicolare selettivo rx guidato di L5 a destra”;
che in data 17/3/2010, presso il predetto Policlinico, veniva sottoposta a ulteriore intervento di “revisione” della laminotomia con asportazione di frammento discale espulso;
che, medio tempore (precisamente in data 1/3/2010, 8/3/2010 e
30/3/2010) venivano sulla stessa eseguite consulenze oculistiche che evidenziavano una “disepitelizzazione corneale”
che in data 28/4/2010, a seguito della persistente e ingravescente sintomatologia dolorosa, veniva ricoverata presso l'Ospedale Maggiore B.
Trento di Verona con diagnosi di “perforazione corneale”, sottoposta a due interventi ravvicinati in regime di urgenza (il primo il 28/4/2010 per
“posizionamento del lenticolo corneale – membrana amniotica” e il secondo il
12/5/2010 di “impianto membrana amniotica”) e dimessa il 14/5/2010 con diagnosi di “OS: ulcera corneale perforata”;
pagina 3 di 27 ancora, in data 12/9/2011, presso il medesimo nosocomio, veniva sottoposta a intervento di “trapianto perforante + facoemulsificazione + impianto di IOL + sbrigliamento sinechie” per “leucoma corneale e cataratta traumatica”.
Così compendiata la propria vicenda clinica, l'attrice ha lamentato come alla stessa ad oggi residuino (i) danni oculari “con riduzione del visus, perdita della stereopsia, pseudofachia e xeroftalmia” e (ii) danni neurologici “con postumi rappresentati da una persistente lombo sciatalgia L5 ed S1 destra con algie neuropatiche invalidanti e farmaco resistenti, da un grave deficit sensitivo-motorio L5 destro e da un moderato deficit sensitivo-motorio di S1 omolaterale” (v. pagg.
3-4 atto di citazione).
L'attrice ha altresì dato atto delle risultanze del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
(di seguito anche solo “ATP”) – esperito tra tutte le odierne parti in causa, ad eccezione dell'assicurazione terza chiamata – che ha concluso per la riconducibilità del solo danno neurologico allegato dall'attrice alla dedotta malpractice, non ritendendo di contro il danno visivo in nesso di causalità con le pratiche chirurgiche indicate.
L'attrice ha poi indicato che approfondimenti effettuati successivamente alla conclusione del procedimento di ATP hanno tuttavia permesso alla stessa di appurare la riconducibilità all'errato posizionamento della medesima durante l'esecuzione del primo intervento del 19/2/2010, presso la Controparte_7
di Milano, anche del danno corneale occorso e ha all'uopo versato in atti
[...]
una perizia medico-legale di parte, dalla quale risulterebbe una quantificazione del danno biologico permanente dalla stessa complessivamente patito superiore a quella di cui alla relazione di ATP, pari al 18,5%.
Le doglianze dell'attrice si sono anche appuntante sull'asserita esecuzione degli interventi per cui è causa in assenza di un valido consenso informato, con conseguente lesione del suo diritto all'autodeterminazione.
pagina 4 di 27 La convenuta si è tempestivamente Controparte_1
costituita, dichiarando espressamente di non muovere contestazioni in relazione all'accertamento peritale svolto in sede di ATP (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta di detta parte), ma chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del dott. – che eseguì l'intervento di revisione del Parte_2
17/3/2010 in qualità di primo operatore – svolgendo nei confronti dello stesso una domanda di manleva/regresso. Detta convenuta ha invece espressamente contestato la sussistenza dell'ulteriore danno oculare lamentato dall'attrice, deducendo altresì che la responsabilità nella causazione di tale eventuale danno non sarebbe comunque alla stessa ascrivibile, e ha parimenti negato l'assenza di consenso dell'attrice all'intervento eseguito (avente carattere di urgenza), che risulterebbe invece dal modulo versato in atti sub doc. 1.
Si è costituito il predetto terzo chiamato, dott. contestando la Parte_2
fondatezza delle domande svolte dall'attrice e chiedendone il rigetto, domandando a sua volta di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere dalla stessa manlevato in caso di soccombenza, chiedendo la condanna dell'assicurazione al pagamento diretto del quantum dovuto a favore dell'attrice e delle conventa CP_1 [...]
Controparte_1
ZU Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia si è costituita instando anch'essa per il rigetto delle domande attoree, in subordine per il rigetto della domanda di regresso svolta nei confronti del proprio assicurato e, in ulteriore subordine, chiedendo la limitazione della propria condanna a quanto sia conseguenza (provata, immediata e diretta) dell'attività del dott. nei limiti Pt_2
previsti della polizza con particolare riferimento alla clausola di esclusione della solidarietà.
pagina 5 di 27 Acquisito ritualmente agli atti il fascicolo dell'ATP avente R.G. n. 14679/2013, la causa è stata istruita mediante un'integrazione del predetto accertamento peritale, limitatamente alle allegazioni attoree relative al profilo del lamentato danno oculare, con affidamento dell'incarico a un collegio peritale ai sensi dell'art. 5 della L. n. 24/2017 (cfr. ordinanza del 7/7/2023).
La convenuta si è tardivamente costituita Controparte_2
soltanto nel corso dello svolgimento della disposta c.t.u. integrativa, contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
All'esito della c.t.u., la causa è stata ritenuta matura per le decisione senza necessità di procedere all'assunzione delle prove orali richieste dalle parti, rigettate per le motivazioni indicate nell'ordinanza del 25/7/2024, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 24/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
19/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Giova preliminarmente procedere a un inquadramento giuridico del titolo di responsabilità ascrivibile alle strutture convenute per le prestazioni erogate a favore dell'attrice nel 2010.
Come noto, risulta ormai pacifico che nell'ipotesi in cui il danneggiato agisca nei confronti della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione a suo favore, la domanda vada esaminata nell'ottica della responsabilità contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sent. n. 9556/2002 e sent. n. 577/2008), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto pagina 6 di 27 obbligatorio atipico (cd. di “spedalità”) che si perfeziona – anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. n.
8826/2007) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie e accessorie (quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere).
Da ciò discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
Non incide sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente la circostanza che, per adempiere le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità, la medesima struttura si avvalga dell'opera di ausiliari (dipendenti o collaboratori esterni): come meglio verrà illustrato infra, infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Ancora, non hanno inciso sulla natura della responsabilità della struttura così ricostruita le disposizioni del D.L. n. 158/2012, convertito da L. n. 189/2012.
L'art. 3, che al primo comma richiama l'art. 2043 c.c. e così pone l'ambito della responsabilità professionale sanitaria in quella extracontrattuale, è infatti riferibile esclusivamente all'esercente la professione sanitaria, ovvero all'operatore-persona fisica. Ciò si desume evidentemente dal titolo della norma responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie e dal suo contenuto esplicitamente riferito anche alla responsabilità penale, evidentemente personale, di colui che svolge la professione sanitaria.
pagina 7 di 27 Tale inquadramento, peraltro, risulta del tutto coerente con la normativa più recente emanata in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – L. n. 24/2017 – che all'art. 7 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
Alla luce di quanto sopra, in applicazione degli ordinari principi in materia di inadempimento, il danneggiato deve dunque fornire la prova del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica, del relativo nesso di causalità con l'opera dei sanitari della struttura alla quale il paziente si è rivolto, nonché allegare i profili di inadempimento astrattamente idonei a cagionare il danno lamentato.
Resta a carico della struttura convenuta la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che i lamentati esiti siano stati determinati da un evento imprevedibile e inevitabile, come tale non imputabile (v., ex multis,
Cass. n. 28992/2019).
2. Ciò posto, come indicato in premessa, l'attrice ha addebitato alle strutture convenute l'errata esecuzione degli interventi di laminotomia decompressiva e microdiscetomia L4/5 destra e di revisione chirurgica effettuati dal dott. Pt_2
ispettivamente in data 19/2/2010 e in data 17/3/2010, allegando che (i) da
[...]
un lato, i danni oculari alla stessa residuati sarebbero derivati dalla “mancata e/o imperfetta chiusura degli occhi durante l'atto chirurgico del 19.2.2010 presso la
[...]
e che (ii) dall'altro lato, i danni neurologici occorsi sarebbero Controparte_8
“dovuti all'imperizia degli operatori nel corso del medesimo intervento (poiché non furono in grado di visualizzare e rimuovere l'ernia), alla successiva negligente gestione del decorso post-
pagina 8 di 27 operatorio con ritardo diagnostico-terapeutico, e alla mancanza di radicalità della revisione chirurgica del 17.3.2010” v. pag. 3 atto di citazione).
L'indicazione degli addebiti mossi dall'attrice risulta, dunque, sufficientemente chiara e specifica e, sulla base di tale prospettazione, si è sviluppato il contraddittorio tra le parti, sia mediante acquisizione – come anzidetto – del fascicolo dell'ATP, sia attraverso l'esecuzione di una c.t.u. medico-legale integrativa.
Giova in particolare evidenziare che, sebbene la terza chiamata assicurazione del dott. non abbia preso parte a tale procedimento di ATP, la rituale Pt_2
acquisizione gli atti delle risultanze dello stesso, nonché la disposta integrazione di detto accertamento peritale, hanno garantito il pieno recupero del contraddittorio tecnico tra le parti, consentendo anche a detta parte l'esplicazione del proprio diritto di difesa nell'ambito del presente giudizio (essendo in tal senso possibile argomentare da Cass. n. 21984/2018). Del resto, l'acquisizione del fascicolo dell'ATP non è stata in alcun modo contestata dall'assicurazione terza chiamata, ma anzi dalla stessa invocata.
2.1 Le censure di parte attrice risultano fondate nei termini di seguito esposti.
In primis, dalla relazione depositata nel procedimento di ATP dalla c.t.u. dott.ssa emerge che “l'intervento ortopedico per cui è causa di flavectomia ed Persona_1
emilaminotomia L4-L5 destra, decompressione accurata della radice, micro-discectomia L4-L5 dx risulta effettuato presso di Milano è stato caratterizzato da Controparte_7
complicanze perché la formazione erniaria non è stata asportata in toto”, che “nel successivo intervento di blocco radicolare selettivo Rx guidato di L5 a dx la formazione erniaria è risultata migrata distalmente” e che, pertanto, “sussiste nesso causale secondo i criteri cronologico, topografico e modale con gli interventi ortopedici effettuati dal Dott. in Parte_2
entrambe le strutture sanitarie” (v. pag. 10 relazione ATP).
pagina 9 di 27 La relazione in particolare puntualizza che “l'iter diagnostico e terapeutico non ha determinato la guarigione clinica. La manualità chirurgica del Dott. è risultata Parte_2
insufficiente anche per le difficoltà di accesso (discopatie multiple) e l'ernia discale L4-L5 è migrata distalmente” (v. pag. 12 relazione c.t.u.).
Dalle conclusioni di cui alla succitata relazione di ATP non vi è motivo di discostarsi, in quanto immuni da vizi logici e debitamente motivate.
2.2 Di contro, come già anticipato in premessa, la menzionata relazione di ATP ha motivatamente escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno visivo lamentato dall'attrice e le pratiche chirurgiche per cui è causa (“gli interventi subiti dalla Sig.ra di trapianto corneale effettuati presso osp. di Borgo Trento Parte_1
Verona aprile –maggio 2010 e l'ipovisus prevalente in Osx non sono a parere del Ctu ascrivibili agli esiti dei trattamenti chirurgici ortopedici per cui è causa”: v. pag. 11 relazione
ATP), anche in replica a ulteriori osservazioni critiche tardivamente inviate dal c.t.p. dell'attrice (“il C.T.U. ritiene che gli argomenti addotti siano insufficienti per ascrivere la lesione oculare ad esposizione – lampade in sala operatoria – danno iatrogeno monoculare”:
v. pag. 13 relazione ATP).
In particolare, la c.t.u. ha puntualizzato che, anche se il danno è stato osservato dopo l'intervento ortopedico, “non è derivato dall'intervento ma da altre cause”, risultando in particolare la paziente affetta da una malattia rara (sindrome di
Sjogren) avente quale espressione patognomica la cheratocongiuntivite secca
(ovvero l'essicamento dell'occhio) che può essere sufficiente a provocare la disepitelizzazione cornale, e che pertanto, in accordo con tutti i consulenti di parte presenti alle operazioni peritali, la consulenza oculistica era stata ritenuta superflua (v. pag. 11 relazione ATP).
L'esclusione di un nesso eziologico tra il danno oculare lamentato dall'attrice e l'intervento chirurgico del 19/2/2010 è stata altresì confermata dall'integrazione di c.t.u. disposta nel presente giudizio.
pagina 10 di 27 In particolare, la relazione definitiva depositata telematicamente in data
30/5/2024 dai nominati c.t.u. dott.ssa (medico legale) e dott. Persona_2
(specialista in oculistica) ha evidenziato come “non vi sia un nesso di Persona_3
causa tra l'intervento chirurgico effettuato il giorno 19/02/2010 e l'insorgenza della patologia oculare diagnosticata in data 01/03/2010” e che “la disepitelizzazione corneale occorsa all'attrice non è causalmente riconducibile alla predetta pratica chirurgica né ad altra erronea condotta medica” (v. pag. 41 relazione c.t.u.).
Anche le conclusioni di tale c.t.u., dunque, devono essere qui condivise, atteso che risultano – oltre che corredate dal richiamo della letteratura scientifica di riferimento – immuni da vizi logici e, soprattutto, esaustivamente argomentate laddove così riferiscono circa la diversa eziologia della patologia oculare occorsa all'attrice:
- “il fatto che la secchezza sia riferita dalla on solo agli occhi ma anche ad altre Pt_1
mucose (orale, genitale) e alla cute di mani e piedi, unitamente al lasso di tempo tra
l'intervento operatorio del 19/02/2010 e la diagnosi di disepitelizzazione corneale del
01/03/2010, fa ritenere molto più probabile una eziologia legata ad una problematica intrinseca alle patologie croniche di cui la risulta affetta e non ad una azione Pt_1
lesiva diretta all'occhio sinistro dovuta ad una errata posizione sul tavolo operatorio e/o ad altra erronea condotta medica” (v. pag. 41 relazione c.t.u.);
- “si può ritenere che la disepitelizzazione corneale, a genesi multifattoriale, possa essere eziologicamente maggiormente posta in correlazione con le patologie croniche (sindrome depressiva, malassorbimento vitaminico in esiti chirurgia bariatrica) e le terapie farmacologiche assunte dalla signora (v. pag. 42 relazione c.t.u.). Pt_1
Anche la replica alle osservazioni del c.t.p. attoreo fornita dai nominati c.t.u. risulta puntuale ed esaustiva, con particolare riferimento ai rilievi circa il fatto che
“la disamina della documentazione sanitaria non consente il rilievo di segni e sintomi oculari, tra l'intervento del 19/02/2010 e la prima valutazione oculistica, in data 01/30/2010 tali
pagina 11 di 27 da far porre diagnosi di disepitelizzazione” e che “il dato rilevato è tale da consentire di ritenere che non vi sia quella continuità fenomenologica necessaria per ammettere un nesso di causa tra l'obiettività del giorno 01/03/2010 (disepitelizzazione corneale OSX) e l'intervento chirurgico del 19/02/2010” (v. pag. 48 relazione c.t.u.).
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, atteso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis, Cass. n. 10123/2009).
3. Così acclarata la fondatezza nell'an della pretesa attorea – e ritenuta dunque accertata la sussistenza di una responsabilità ascrivibile a entrambe le strutture convenute nei limiti esposti al § 2 che precede – è ora possibile transitare all'esame della pretesa risarcitoria sotto il profilo del quantum.
3.1 L'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a cagione del pregiudizio alla salute occorsole.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'attrice ha diritto al risarcimento di tali danni non patrimoniali in quanto causalmente derivanti dall'erronea condotta del medico delle predette strutture.
A. Si ritengono pertanto condivisibili e ragionevoli le valutazioni del c.t.u. del procedimento di ATP quanto all'indicazione in ordine all'invalidità temporanea e permanente contenute nella relazione.
In particolare, secondo le conclusioni di cui alla relazione di ATP, l'attrice ebbe a subire lesioni dalle quali derivarono un periodo di inabilità temporanea da pagina 12 di 27 considerarsi totale per 38 giorni, al 75% per 30 giorni, al 50% per ulteriori 40 giorni e al 25% per altri 40 giorni.
Quanto ai postumi permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica globale dell'attrice, la c.t.u. ha evidenziato che, a fronte di un danno biologico attuale riconosciuto come pari al 9%, il “danno biologico iatrogeno viene calcolato come pari al
4,5% (quattro e mezzo per cento) in quanto si è ritenuto utile e necessaria la riduzione del
50% per il danno preesistente”, residuando comunque all'attrice ipostenia al piede destro e un deficit sensitivo di lieve entità (v. pag. 12 relazione ATP).
Devesi altresì rilevare che, ponendo mente all'insegnamento di Cass. n.
28986/2019 in materia di c.d. danno iatrogeno incrementativo, la liquidazione di un danno siffatto deve essere operata (i) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in denaro, (ii) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in denaro e (iii) sottraendo l'importo sub (ii) dall'importo sub (i).
Orbene, calando i suesposti principi nel caso di specie, si osserva che la liquidazione del danno occorso all'attrice sarà pari alla differenza tra la monetizzazione di un'invalidità permanente pari al 9% e la monetizzazione di un'invalidità permanente pari al 4,5% (considerato, appunto, che la c.t.u. ha indicato tale ultima percentuale come il reliquato di natura permanente differenziale).
Posto che, come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte, per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (senza che ciò possa determinare una disparità di trattamento tra giudizi ormai conclusi e giudizi pendenti, né una lesione del legittimo affidamento delle parti in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, e ciò in quanto “il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della
pagina 13 di 27 fattispecie legale della responsabilità civile”: v. Cass. n. 28990/2019), in applicazione del disposto dell'art. 7, comma 4 della L. n. 24/2017 la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la Tabella elaborata in base all'art. 139 del D.Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), secondo gli importi aggiornati dal
D.M. 16 luglio 2024.
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della stabilizzazione degli esiti temporanei (51 anni), devono liquidarsi alla medesima, a titolo di danno non patrimoniale, i seguenti importi:
- € 10.807,03 per inabilità permanente pari al 4,5% (calcolato come sopra indicato, ossia € 15.589,24 - € 4.782,21);
- € 4.999,22 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 15.806,25, già espresso in moneta attuale.
B. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti di cui all'art. 139, III comma del succitato Codice delle Assicurazioni Private per procedere a un aumento (in ragione della c.d. personalizzazione) del danno come sopra liquidato.
Il succitato III comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dalla L. n. 124/2017, richiede infatti che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazioni personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
A ciò si aggiunga che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ricordarsi che “soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave […] rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n. 28988/2019).
pagina 14 di 27 Sul punto si evidenzia che parte attrice ha omesso di allegare – prima ancora che di provare – un'incidenza della lesione patita nei termini di eccezionalità anzidetti, tale da giustificare un aumento del quantum risarcitorio sopra indicato: di talché le prove testimoniali articolate dell'attrice, quand'anche ammesse, non avrebbero assunto rilievo al fine di opinare diversamente.
In altri termini, non risulta dedotta e dimostrata la ricorrenza nel caso di specie di circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dalla singola danneggiata nel caso specifico, sicché non si ritiene possibile riconoscere a favore di parte attrice il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
Quanto, poi, ai dedotti riflessi sulla capacità lavorativa, si osserva che le deduzioni attoree sul punto appaiono generiche e sfornite di adeguati riscontri probatori.
Non risulta, invero, dimostrata una maggior usura lavorativa (c.d. cenestesi) atta a consentire un incremento del danno in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale già liquidato, anzi tale circostanza appare viepiù smentita dalla relazione di ATP, laddove la nominata c.t.u. ha espressamente dato atto che l'attrice “ha ripreso con regolarità l'attività lavorativa a tempo pieno” e che “non emergono danni in ambito lavorativo quantizzabili” (v. pag. 12 relazione ATP).
C. Si evidenzia poi che parte attrice ha omesso tempestive, specifiche e puntuali allegazioni in ordine al richiesto danno morale subiettivo (v. pag. 20 atto di citazione), consistente nel “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso” (cfr..
Corte cost. sentenza n. 184/1986), cosicché nemmeno è possibile fare ricorso alla prova per presunzioni e al fatto notorio, di talché si ritiene che parte attrice abbia omesso di fornire prova di un'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza tale da giustificare la liquidazione in via equitativa di ulteriori somme a tale titolo.
pagina 15 di 27 D. Sull'importo indicato al punto A che precede devono essere altresì riconosciuti a parte attrice gli interessi (espressamente invocati) c.d. compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (potendosi infatti ragionevolmente presumere che, ove la stessa avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma a lei spettante,
l'avrebbe impiegata in modo fruttifero, tanto più tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall'inadempimento, e considerato che le convenute non hanno dimostrato di avere fattivamente formulato un'offerta a favore di parte attrice all'esito del procedimento di ATP).
Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione della somma espressa in moneta attuale per l'inabilità temporanea a febbraio 2010 e di quella per l'inabilità permanente a luglio 2010 – vanno aggiunti sulle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
3.2 Non può trovare, di contro, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, atteso che:
- non risulta versato in atti alcun riscontro probatorio delle spese mediche asseritamente sostenute per “calzature speciali e ausili per la deambulazione” (v. pag. 21 atto di citazione), sulle quali – peraltro – nemmeno la c.t.u. nominata in sede di ATP era stata posta nelle condizioni di esprimere un giudizio di pagina 16 di 27 effettiva necessità e congruità rispetto alle condizioni di salute della perizianda;
- le fatture allegate sub doc. 6 da parte attrice attengono a sedute di tecar terapia e massoterapia relative all'anno 2013, rispetto alle quali non appare dunque possibile postulare la sussistenza del nesso di causalità (giuridica) rispetto all'evento di danno;
- nemmeno le allegate spese per “colliri, pomate e analoghe” – parimenti non documentate – possono annoverarsi tra i danni risarcibili in ossequio a paradigma di cui all'art. 1223 c.c., alla luce delle conclusioni raggiunte dai nominati ausiliari nell'integrazione di c.t.u. disposta nel presente giudizio, che hanno confermato non potersi ascrivere alle strutture convenute una responsabilità per il danno oculare lamentato dall'attrice.
Stante quanto sopra, a fortiori non sussistono elementi per ritenere plausibile la necessità di spese mediche future.
4. Del pari devono essere respinte le doglianze attoree in ordine all'omesso consenso informato, vale a dire all'assenza di un'adeguata informativa sui trattamenti sanitari sulla medesima praticati presso le strutture convenute e sulle conseguenze degli stessi.
In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2 Cost.. La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può dunque causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute (sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe pagina 17 di 27 evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti) e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (riscontrabile quando, a causa di un deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio – patrimoniale o non patrimoniale – diverso dalla lesione del diritto alla salute), quest'ultimo risarcibile laddove siano derivate conseguenze dannose, di apprezzabile gravità, quali sofferenze e limitazione della libertà di disporre di sé stessi. Tali conseguenze dannose, secondo un nesso di regolarità causale, devono essere debitamente allegate dal paziente, “sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico” (v. in tal senso Cass. n. 9887/2020).
Sempre a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
'consenso/dissenso' che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso,
l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto
l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente. La allegazione dei fatti dimostrativi della opzione 'a monte' che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell'onere della prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e l'evento dannoso, che in applicazione dell'ordinario criterio di riparto ex art. 2697, comma 1, c.c., compete ai danneggiati” (v. Cass.
n. 19199/2018).
Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva che risulta versata in atti documentazione attestante la valida sottoscrizione da parte dell'attrice di moduli di consenso informato alla stessa sottoposti antecedentemente all'esecuzione degli interventi chirurgici oggetto di contestazione (v., in particolare, cartella clinica della Controparte_2
pagina 18 di 27 sub doc.
5.1 att., pagg. 11 e 13 e doc. 1 conv. CP_2 Controparte_1
in relazione, rispettivamente all'intervento di microdiscectomia
[...]
L4/5 destra e al successivo intervento di ampliamento laminotomia), nei quali viene dato atto che la stessa era stata resa edotta di benefici e rischi dei trattamenti terapeutici.
Ciò trova conferma nella relazione di ATP, laddove peraltro è stato altresì evidenziato dal c.t.u. che gli interventi vennero svolti in regime di urgenza
(“Considerata la sintomatologia algica lamentata ed i disturbi neurologici entrambi gli interventi avevano il carattere di urgenza e sono stati portati a termine previo consenso della perizianda”: v. pag. 12 relazione ATP).
A ciò si aggiunga che l'attrice non ha fornito alcuna valida offerta di prova – neanche di carattere presuntivo – da cui inferire che, qualora debitamente informata del rischio connesso all'esecuzione degli interventi, non si sarebbe agli stessi sottoposta, come dalla stessa allegato.
In conclusione, dunque, anche la domanda risarcitoria formulata dall'attrice con riferimento a tale specifico profilo deve essere rigettata.
5. La domanda di rivalsa formulata dalla convenuta Controparte_1
nei confronti del terzo chiamato dott. risulta
[...] Parte_2
fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Come anzidetto, la c.t.u. espletata in sede di ATP ha consentito di accertare la sussistenza di una responsabilità in capo al sanitario terzo chiamato, in ragione della condotta colposa allo stesso ascrivibile, consistita in una insufficiente manualità chirurgica, che non ha permesso la rimozione del nucleo discale escluso: l'erronea condotta – la cui sussistenza è stata contestata negli scritti difensivi del medico terzo chiamato – trova così piena conferma nella relazione peritale, che peraltro non risulta essere stata fatta oggetto di rilievi critici da parte del c.t.p. del dott.
pagina 19 di 27 el termine utile per le controdeduzioni in seno al procedimento di ATP (“Il Pt_2
danno iatrogeno è da attribuire ad entrambe le strutture sanitarie – Controparte_7
di Milano e Istituti Ospedalieri Bergamaschi ed all'ortopedico operatore Dott. che Parte_2
quivi svolgeva attività professionale”: v. pag. 12 relazione ATP).
Giova premettere che la convenuta non Controparte_1
può andare esente da qualsivoglia responsabilità in ragione del fatto che l'errore nell'esecuzione delle prestazioni mediche sarebbe esclusivamente imputabile all'operato del medico ortopedico terzo chiamato, primo operatore degli interventi in contestazione.
Come già indicato al § 1 che precede, giova infatti ribadire che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di eventuali ausiliari (v. Cass. n. 1620/2012, a mente della quale “Le Sezioni Unite di questa Corte
(Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera (…) ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge
pagina 20 di 27 per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ.)”.
In altri termini, la condotta colposa del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari ex art. 1228 c.c., salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario.
Nel caso in esame, atteso che la convenuta Controparte_1
non ha allegato la presenza dei requisiti del caso fortuito o della forza maggiore, non vi è esonero dalla responsabilità per detta convenuta.
Pacifico e non contestato peraltro, oltre che documentalmente provato, risulta il rapporto intercorso tra la struttura convenuta e il terzo chiamato, essendo stato versato in atti il contratto da cui risulta evincibile che il medico operava presso il
Policlinico San Marco di Zingonia, afferente alla predetta struttura, in regime di libera professione (v. doc. 2 conv. . Controparte_1
Ciò posto, devesi rilevare che – come puntualizzato da un condivisibile arresto della Suprema Corte, richiamato anche negli scritti conclusionali della convenuta
– “in tema di danni da “malpractice” medica nel Controparte_1
regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essere obbligata” (v. Cass. n. 28987/2019), eventualità, quest'ultima, che neppure è stata allegata dalla convenuta Controparte_1
pagina 21 di 27 e comunque non si è verificata nel caso di specie, come Controparte_1
anzidetto.
Pienamente condivisibile risulta parimenti la ratio del succitato principio di diritto esplicitato dalla richiamata pronuncia, che ben si attaglia al caso di specie, ossia il fatto che “il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura di cui il medico stesso è parte integrante” e che “l'art. 1228, cod. civ. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa “cuius commoda eius et incommoda” ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse” (v. Cass. n. 28987/2019 cit.).
Il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile,
e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute, è stato ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 34516/2023).
In definitiva, sempre come evidenziato dal succitato arresto giurisprudenziale, deve ritenersi impredicabile un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, pena – diversamente opinando – postulare l'assunzione di un rischio d'impresa per la struttura sostanzialmente inesistente, ossia limitato alla residuale ipotesi di insolvibilità del medico stesso.
pagina 22 di 27 Ancorché le due strutture convenute siano obbligate in solido al risarcimento del danno a favore dell'attrice ai sensi dell'art. 2055 c.c., il riparto di responsabilità delle stesse può essere agevolmente effettuato nei termini del 50% a carico di ciascuna, sulla base delle risultanze della relazione dell'ATP, richiamate al § 2 che precede.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di rivalsa formulata dalla convenuta
[...]
nei confronti del terzo chiamato dott. può Controparte_1 Pt_2
dunque trovare accoglimento nel limite della metà del 50% di quanto la convenuta medesima deve essere condannata a pagare in favore dell'attrice in solido con la convenuta (pari a € 3.951,56 oltre Controparte_2
interessi come innanzi indicati per il risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite di seguito indicate nella medesima proporzione).
6. Anche la domanda di manleva svolta dal predetto terzo chiamato dott. Pt_2
nei confronti della propria compagnia di assicurazione merita accoglimento.
E' stata infatti versata in atti la polizza claims made sottoscritta dal dott. (v. Pt_2
doc. 1 prodotto dal dott. e doc. 1 prodotto da ZU) e non ha formato Pt_2
oggetto di contestazione tra le parti il fatto che la copertura assicurativa risulti fondata nei termini contrattuali risultanti documentalmente, inerendo a danni colposamente cagionati nell'esercizio dell'attività professionale di medico ortopedico dell'assicurato.
Inoltre, unitamente alla prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. il dott. Pt_2
ha prodotto documentazione volta a comprovare il proprio assolvimento all'onere di tempestiva denuncia del sinistro nei confronti della compagnia di assicurazione.
Risulta altresì documentalmente provato come il danno risarcibile rientri nel massimale previsto dalla polizza, pari a € 1.000.000,00.
pagina 23 di 27 Nemmeno sono state specificamente allegate dall'assicurazione terza chiamata circostanze fattuali da cui desumere che la copertura dovrebbe operare soltanto a secondo rischio.
Da ultimo, la graduazione di colpa indicata al § 5 che precede consente di ritenere rispettata la clausola contrattuale – siccome correttamente interpretata – indicante che esula dalla copertura quanto dovuto dall'assicurato a titolo di responsabilità solidale (v. pag. 7 doc. 1 terzi chiamati).
In conclusione, ZU deve essere condannata a manlevare il dott. da Pt_2
quanto costui risulta condannato a pagare a favore della convenuta
[...]
e dunque nei limiti della responsabilità allo stesso Controparte_1
ascrivibile, con obbligo di pagamento diretto così come richiesto dall'assicurato ai sensi dell'art. 1917, II comma c.c..
7. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono ricorrenti le altre ipotesi previste nell'art. 92, II comma c.p.c. (e nemmeno le
“gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018) per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali, operata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
In particolare, non vi è in atti la dimostrazione di alcuna offerta validamente formulata a favore dell'attrice antecedentemente all'instaurazione del giudizio e inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” (v. Cass. n. 32061/2022).
Pertanto, le convenute e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite a
[...]
favore dell'attrice (sulla base del valore per cui la domanda attorea risulta accolta),
pagina 24 di 27 il terzo chiamato dott. alla rifusione delle spese di lite a favore della Parte_2
convenuta (sulla base del valore per cui la Controparte_1
domanda di rivalsa di quest'ultima risulta accolta) e la terza chiamata ZU
Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia alla rifusione delle spese di lite a favore del dott. (sulla base del valore per cui la domanda di Parte_2
manleva dallo stesso spiegata risulta accolta).
Parte attrice ha altresì diritto alla rifusione dei compensi relativi al procedimento di ATP richiesti, liquidati secondo i medesimi criteri innanzi indicati.
Le spese di ATP e di c.t.u., rispettivamente come da acconto disposto dal
Presidente nel verbale di udienza del 22/9/2014 nel procedimento R.G. n.
14679/2013 e come liquidate con decreto in data 25/7/2024 nella presente causa), devono essere definitivamente poste a carico nella misura del 50% delle convenute Istituti e CP_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido e per il restante 50% della terza chiamata ZU Insurance
[...]
PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Infine, non possono essere riconosciute all'attrice le spese relative procedimento di mediazione, non documentato, né le spese della consulenza di parte, la cui ripetizione non è stata attivata né con le modalità di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c.
(v. Cass. S.U. n. 16990/2017), né mediante la produzione della notula del c.t.p. (v.
Cass. n. 26729/2024).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 25 di 27 accerta la responsabilità contrattuale delle convenute Controparte_1
e e, per l'effetto, le
[...] Controparte_2
condanna in solido a corrispondere a favore dell'attrice la somma di €
15.806,25, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il terzo chiamato dott. a rifondere alla convenuta Parte_2
metà del 50% di quanto quest'ultima Controparte_1
sarà tenuta a pagare (in solido) in ragione della presente sentenza;
condanna la terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza
Generale per l'Italia a tenere il dott. manlevato da tutto ciò che Parte_2
lo stesso sarà tenuto a pagare in ragione della presente sentenza, con pagamento diretto ai sensi dell'art. 1917, II comma c.c.;
condanna le predette convenute in solido a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese del procedimento di ATP liquidate in €
2.337,00 per compensi e in € 233,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna il terzo chiamato dott. a rifondere alla convenuta Parte_2
le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_1
in € 2.552,00 per compensi e in € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna la terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza
Generale per l'Italia a rifondere al terzo chiamato dott. le spese Parte_2
del presente giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compensi e in € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Aurelio Raiola dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
pagina 26 di 27 pone le spese di ATP e di c.t.u., già liquidate come indicato in motivazione, definitivamente a carico per il 50% delle convenute Controparte_1
e in solido e per il restante
[...] Controparte_2
50% della terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Bergamo, 7 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1058/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO BOLDINI
attrice nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti CORRADO BENIGNI, VITTORIO GELPI E
[...]
[...]
[...]
(c.f. ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO FERRONI
convenute con la chiamata di:
(c.f. , con l'avv. AURELIO Parte_2 C.F._2
RAIOLA
pagina 1 di 27 Controparte_3
(c.f. ), con
[...] P.IVA_3
l'avv. MARCO LOCATI
terzi chiamati
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni della convenuta come Controparte_1
da note scritte depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni della convenuta : come da note Controparte_2
scritte depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni del terzo chiamato dott. come da note scritte Parte_2
depositate telematicamente in data 23/10/2024
Conclusioni della terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza
Generale per l'Italia: come da note scritte depositate telematicamente in data
21/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_2
(a cui afferisce il ), Controparte_1 Controparte_4
deducendo la responsabilità delle predette strutture ospedaliere per l'errata esecuzione degli interventi di laminotomia decompressiva e microdiscetomia
L4/5 destra e di revisione chirurgica effettuati dal dott. Parte_2
rispettivamente in data 19/2/2010 e in data 17/3/2010, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma pagina 2 di 27 di € 137.638,00 per danni non patrimoniali e di € 121.783,16 per danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione e alla rifusione delle spese di lite, ATP,
CTU e mediazione.
In sintesi, l'attrice ha dedotto:
di essersi ricoverata in data 18/2/2010, con diagnosi di “ernia discale L4/5 migrata in stenosi lombare” presso la di Controparte_2
Milano, ove il giorno seguente veniva sottoposta all'anzidetto intervento di laminotomia decompressiva e microdiscetomia e dimessa il 20/2/2010;
che in data 25/2/2010 veniva nuovamente ricoverata d'urgenza presso il e Traumatologia del San Marco Controparte_5 CP_4
(Bg), con diagnosi di “lombalgia dx in esiti di laminotomia CP_6
decompressiva per microdiscetomia L4-L5” e, il giorno stesso, sottoposta a intervento di “blocco radicolare selettivo rx guidato di L5 a destra”;
che in data 17/3/2010, presso il predetto Policlinico, veniva sottoposta a ulteriore intervento di “revisione” della laminotomia con asportazione di frammento discale espulso;
che, medio tempore (precisamente in data 1/3/2010, 8/3/2010 e
30/3/2010) venivano sulla stessa eseguite consulenze oculistiche che evidenziavano una “disepitelizzazione corneale”
che in data 28/4/2010, a seguito della persistente e ingravescente sintomatologia dolorosa, veniva ricoverata presso l'Ospedale Maggiore B.
Trento di Verona con diagnosi di “perforazione corneale”, sottoposta a due interventi ravvicinati in regime di urgenza (il primo il 28/4/2010 per
“posizionamento del lenticolo corneale – membrana amniotica” e il secondo il
12/5/2010 di “impianto membrana amniotica”) e dimessa il 14/5/2010 con diagnosi di “OS: ulcera corneale perforata”;
pagina 3 di 27 ancora, in data 12/9/2011, presso il medesimo nosocomio, veniva sottoposta a intervento di “trapianto perforante + facoemulsificazione + impianto di IOL + sbrigliamento sinechie” per “leucoma corneale e cataratta traumatica”.
Così compendiata la propria vicenda clinica, l'attrice ha lamentato come alla stessa ad oggi residuino (i) danni oculari “con riduzione del visus, perdita della stereopsia, pseudofachia e xeroftalmia” e (ii) danni neurologici “con postumi rappresentati da una persistente lombo sciatalgia L5 ed S1 destra con algie neuropatiche invalidanti e farmaco resistenti, da un grave deficit sensitivo-motorio L5 destro e da un moderato deficit sensitivo-motorio di S1 omolaterale” (v. pagg.
3-4 atto di citazione).
L'attrice ha altresì dato atto delle risultanze del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
(di seguito anche solo “ATP”) – esperito tra tutte le odierne parti in causa, ad eccezione dell'assicurazione terza chiamata – che ha concluso per la riconducibilità del solo danno neurologico allegato dall'attrice alla dedotta malpractice, non ritendendo di contro il danno visivo in nesso di causalità con le pratiche chirurgiche indicate.
L'attrice ha poi indicato che approfondimenti effettuati successivamente alla conclusione del procedimento di ATP hanno tuttavia permesso alla stessa di appurare la riconducibilità all'errato posizionamento della medesima durante l'esecuzione del primo intervento del 19/2/2010, presso la Controparte_7
di Milano, anche del danno corneale occorso e ha all'uopo versato in atti
[...]
una perizia medico-legale di parte, dalla quale risulterebbe una quantificazione del danno biologico permanente dalla stessa complessivamente patito superiore a quella di cui alla relazione di ATP, pari al 18,5%.
Le doglianze dell'attrice si sono anche appuntante sull'asserita esecuzione degli interventi per cui è causa in assenza di un valido consenso informato, con conseguente lesione del suo diritto all'autodeterminazione.
pagina 4 di 27 La convenuta si è tempestivamente Controparte_1
costituita, dichiarando espressamente di non muovere contestazioni in relazione all'accertamento peritale svolto in sede di ATP (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta di detta parte), ma chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del dott. – che eseguì l'intervento di revisione del Parte_2
17/3/2010 in qualità di primo operatore – svolgendo nei confronti dello stesso una domanda di manleva/regresso. Detta convenuta ha invece espressamente contestato la sussistenza dell'ulteriore danno oculare lamentato dall'attrice, deducendo altresì che la responsabilità nella causazione di tale eventuale danno non sarebbe comunque alla stessa ascrivibile, e ha parimenti negato l'assenza di consenso dell'attrice all'intervento eseguito (avente carattere di urgenza), che risulterebbe invece dal modulo versato in atti sub doc. 1.
Si è costituito il predetto terzo chiamato, dott. contestando la Parte_2
fondatezza delle domande svolte dall'attrice e chiedendone il rigetto, domandando a sua volta di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere dalla stessa manlevato in caso di soccombenza, chiedendo la condanna dell'assicurazione al pagamento diretto del quantum dovuto a favore dell'attrice e delle conventa CP_1 [...]
Controparte_1
ZU Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia si è costituita instando anch'essa per il rigetto delle domande attoree, in subordine per il rigetto della domanda di regresso svolta nei confronti del proprio assicurato e, in ulteriore subordine, chiedendo la limitazione della propria condanna a quanto sia conseguenza (provata, immediata e diretta) dell'attività del dott. nei limiti Pt_2
previsti della polizza con particolare riferimento alla clausola di esclusione della solidarietà.
pagina 5 di 27 Acquisito ritualmente agli atti il fascicolo dell'ATP avente R.G. n. 14679/2013, la causa è stata istruita mediante un'integrazione del predetto accertamento peritale, limitatamente alle allegazioni attoree relative al profilo del lamentato danno oculare, con affidamento dell'incarico a un collegio peritale ai sensi dell'art. 5 della L. n. 24/2017 (cfr. ordinanza del 7/7/2023).
La convenuta si è tardivamente costituita Controparte_2
soltanto nel corso dello svolgimento della disposta c.t.u. integrativa, contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
All'esito della c.t.u., la causa è stata ritenuta matura per le decisione senza necessità di procedere all'assunzione delle prove orali richieste dalle parti, rigettate per le motivazioni indicate nell'ordinanza del 25/7/2024, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 24/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
19/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Giova preliminarmente procedere a un inquadramento giuridico del titolo di responsabilità ascrivibile alle strutture convenute per le prestazioni erogate a favore dell'attrice nel 2010.
Come noto, risulta ormai pacifico che nell'ipotesi in cui il danneggiato agisca nei confronti della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione a suo favore, la domanda vada esaminata nell'ottica della responsabilità contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sent. n. 9556/2002 e sent. n. 577/2008), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto pagina 6 di 27 obbligatorio atipico (cd. di “spedalità”) che si perfeziona – anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. n.
8826/2007) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie e accessorie (quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere).
Da ciò discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
Non incide sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente la circostanza che, per adempiere le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità, la medesima struttura si avvalga dell'opera di ausiliari (dipendenti o collaboratori esterni): come meglio verrà illustrato infra, infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Ancora, non hanno inciso sulla natura della responsabilità della struttura così ricostruita le disposizioni del D.L. n. 158/2012, convertito da L. n. 189/2012.
L'art. 3, che al primo comma richiama l'art. 2043 c.c. e così pone l'ambito della responsabilità professionale sanitaria in quella extracontrattuale, è infatti riferibile esclusivamente all'esercente la professione sanitaria, ovvero all'operatore-persona fisica. Ciò si desume evidentemente dal titolo della norma responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie e dal suo contenuto esplicitamente riferito anche alla responsabilità penale, evidentemente personale, di colui che svolge la professione sanitaria.
pagina 7 di 27 Tale inquadramento, peraltro, risulta del tutto coerente con la normativa più recente emanata in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – L. n. 24/2017 – che all'art. 7 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
Alla luce di quanto sopra, in applicazione degli ordinari principi in materia di inadempimento, il danneggiato deve dunque fornire la prova del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica, del relativo nesso di causalità con l'opera dei sanitari della struttura alla quale il paziente si è rivolto, nonché allegare i profili di inadempimento astrattamente idonei a cagionare il danno lamentato.
Resta a carico della struttura convenuta la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che i lamentati esiti siano stati determinati da un evento imprevedibile e inevitabile, come tale non imputabile (v., ex multis,
Cass. n. 28992/2019).
2. Ciò posto, come indicato in premessa, l'attrice ha addebitato alle strutture convenute l'errata esecuzione degli interventi di laminotomia decompressiva e microdiscetomia L4/5 destra e di revisione chirurgica effettuati dal dott. Pt_2
ispettivamente in data 19/2/2010 e in data 17/3/2010, allegando che (i) da
[...]
un lato, i danni oculari alla stessa residuati sarebbero derivati dalla “mancata e/o imperfetta chiusura degli occhi durante l'atto chirurgico del 19.2.2010 presso la
[...]
e che (ii) dall'altro lato, i danni neurologici occorsi sarebbero Controparte_8
“dovuti all'imperizia degli operatori nel corso del medesimo intervento (poiché non furono in grado di visualizzare e rimuovere l'ernia), alla successiva negligente gestione del decorso post-
pagina 8 di 27 operatorio con ritardo diagnostico-terapeutico, e alla mancanza di radicalità della revisione chirurgica del 17.3.2010” v. pag. 3 atto di citazione).
L'indicazione degli addebiti mossi dall'attrice risulta, dunque, sufficientemente chiara e specifica e, sulla base di tale prospettazione, si è sviluppato il contraddittorio tra le parti, sia mediante acquisizione – come anzidetto – del fascicolo dell'ATP, sia attraverso l'esecuzione di una c.t.u. medico-legale integrativa.
Giova in particolare evidenziare che, sebbene la terza chiamata assicurazione del dott. non abbia preso parte a tale procedimento di ATP, la rituale Pt_2
acquisizione gli atti delle risultanze dello stesso, nonché la disposta integrazione di detto accertamento peritale, hanno garantito il pieno recupero del contraddittorio tecnico tra le parti, consentendo anche a detta parte l'esplicazione del proprio diritto di difesa nell'ambito del presente giudizio (essendo in tal senso possibile argomentare da Cass. n. 21984/2018). Del resto, l'acquisizione del fascicolo dell'ATP non è stata in alcun modo contestata dall'assicurazione terza chiamata, ma anzi dalla stessa invocata.
2.1 Le censure di parte attrice risultano fondate nei termini di seguito esposti.
In primis, dalla relazione depositata nel procedimento di ATP dalla c.t.u. dott.ssa emerge che “l'intervento ortopedico per cui è causa di flavectomia ed Persona_1
emilaminotomia L4-L5 destra, decompressione accurata della radice, micro-discectomia L4-L5 dx risulta effettuato presso di Milano è stato caratterizzato da Controparte_7
complicanze perché la formazione erniaria non è stata asportata in toto”, che “nel successivo intervento di blocco radicolare selettivo Rx guidato di L5 a dx la formazione erniaria è risultata migrata distalmente” e che, pertanto, “sussiste nesso causale secondo i criteri cronologico, topografico e modale con gli interventi ortopedici effettuati dal Dott. in Parte_2
entrambe le strutture sanitarie” (v. pag. 10 relazione ATP).
pagina 9 di 27 La relazione in particolare puntualizza che “l'iter diagnostico e terapeutico non ha determinato la guarigione clinica. La manualità chirurgica del Dott. è risultata Parte_2
insufficiente anche per le difficoltà di accesso (discopatie multiple) e l'ernia discale L4-L5 è migrata distalmente” (v. pag. 12 relazione c.t.u.).
Dalle conclusioni di cui alla succitata relazione di ATP non vi è motivo di discostarsi, in quanto immuni da vizi logici e debitamente motivate.
2.2 Di contro, come già anticipato in premessa, la menzionata relazione di ATP ha motivatamente escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno visivo lamentato dall'attrice e le pratiche chirurgiche per cui è causa (“gli interventi subiti dalla Sig.ra di trapianto corneale effettuati presso osp. di Borgo Trento Parte_1
Verona aprile –maggio 2010 e l'ipovisus prevalente in Osx non sono a parere del Ctu ascrivibili agli esiti dei trattamenti chirurgici ortopedici per cui è causa”: v. pag. 11 relazione
ATP), anche in replica a ulteriori osservazioni critiche tardivamente inviate dal c.t.p. dell'attrice (“il C.T.U. ritiene che gli argomenti addotti siano insufficienti per ascrivere la lesione oculare ad esposizione – lampade in sala operatoria – danno iatrogeno monoculare”:
v. pag. 13 relazione ATP).
In particolare, la c.t.u. ha puntualizzato che, anche se il danno è stato osservato dopo l'intervento ortopedico, “non è derivato dall'intervento ma da altre cause”, risultando in particolare la paziente affetta da una malattia rara (sindrome di
Sjogren) avente quale espressione patognomica la cheratocongiuntivite secca
(ovvero l'essicamento dell'occhio) che può essere sufficiente a provocare la disepitelizzazione cornale, e che pertanto, in accordo con tutti i consulenti di parte presenti alle operazioni peritali, la consulenza oculistica era stata ritenuta superflua (v. pag. 11 relazione ATP).
L'esclusione di un nesso eziologico tra il danno oculare lamentato dall'attrice e l'intervento chirurgico del 19/2/2010 è stata altresì confermata dall'integrazione di c.t.u. disposta nel presente giudizio.
pagina 10 di 27 In particolare, la relazione definitiva depositata telematicamente in data
30/5/2024 dai nominati c.t.u. dott.ssa (medico legale) e dott. Persona_2
(specialista in oculistica) ha evidenziato come “non vi sia un nesso di Persona_3
causa tra l'intervento chirurgico effettuato il giorno 19/02/2010 e l'insorgenza della patologia oculare diagnosticata in data 01/03/2010” e che “la disepitelizzazione corneale occorsa all'attrice non è causalmente riconducibile alla predetta pratica chirurgica né ad altra erronea condotta medica” (v. pag. 41 relazione c.t.u.).
Anche le conclusioni di tale c.t.u., dunque, devono essere qui condivise, atteso che risultano – oltre che corredate dal richiamo della letteratura scientifica di riferimento – immuni da vizi logici e, soprattutto, esaustivamente argomentate laddove così riferiscono circa la diversa eziologia della patologia oculare occorsa all'attrice:
- “il fatto che la secchezza sia riferita dalla on solo agli occhi ma anche ad altre Pt_1
mucose (orale, genitale) e alla cute di mani e piedi, unitamente al lasso di tempo tra
l'intervento operatorio del 19/02/2010 e la diagnosi di disepitelizzazione corneale del
01/03/2010, fa ritenere molto più probabile una eziologia legata ad una problematica intrinseca alle patologie croniche di cui la risulta affetta e non ad una azione Pt_1
lesiva diretta all'occhio sinistro dovuta ad una errata posizione sul tavolo operatorio e/o ad altra erronea condotta medica” (v. pag. 41 relazione c.t.u.);
- “si può ritenere che la disepitelizzazione corneale, a genesi multifattoriale, possa essere eziologicamente maggiormente posta in correlazione con le patologie croniche (sindrome depressiva, malassorbimento vitaminico in esiti chirurgia bariatrica) e le terapie farmacologiche assunte dalla signora (v. pag. 42 relazione c.t.u.). Pt_1
Anche la replica alle osservazioni del c.t.p. attoreo fornita dai nominati c.t.u. risulta puntuale ed esaustiva, con particolare riferimento ai rilievi circa il fatto che
“la disamina della documentazione sanitaria non consente il rilievo di segni e sintomi oculari, tra l'intervento del 19/02/2010 e la prima valutazione oculistica, in data 01/30/2010 tali
pagina 11 di 27 da far porre diagnosi di disepitelizzazione” e che “il dato rilevato è tale da consentire di ritenere che non vi sia quella continuità fenomenologica necessaria per ammettere un nesso di causa tra l'obiettività del giorno 01/03/2010 (disepitelizzazione corneale OSX) e l'intervento chirurgico del 19/02/2010” (v. pag. 48 relazione c.t.u.).
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, atteso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis, Cass. n. 10123/2009).
3. Così acclarata la fondatezza nell'an della pretesa attorea – e ritenuta dunque accertata la sussistenza di una responsabilità ascrivibile a entrambe le strutture convenute nei limiti esposti al § 2 che precede – è ora possibile transitare all'esame della pretesa risarcitoria sotto il profilo del quantum.
3.1 L'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a cagione del pregiudizio alla salute occorsole.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'attrice ha diritto al risarcimento di tali danni non patrimoniali in quanto causalmente derivanti dall'erronea condotta del medico delle predette strutture.
A. Si ritengono pertanto condivisibili e ragionevoli le valutazioni del c.t.u. del procedimento di ATP quanto all'indicazione in ordine all'invalidità temporanea e permanente contenute nella relazione.
In particolare, secondo le conclusioni di cui alla relazione di ATP, l'attrice ebbe a subire lesioni dalle quali derivarono un periodo di inabilità temporanea da pagina 12 di 27 considerarsi totale per 38 giorni, al 75% per 30 giorni, al 50% per ulteriori 40 giorni e al 25% per altri 40 giorni.
Quanto ai postumi permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica globale dell'attrice, la c.t.u. ha evidenziato che, a fronte di un danno biologico attuale riconosciuto come pari al 9%, il “danno biologico iatrogeno viene calcolato come pari al
4,5% (quattro e mezzo per cento) in quanto si è ritenuto utile e necessaria la riduzione del
50% per il danno preesistente”, residuando comunque all'attrice ipostenia al piede destro e un deficit sensitivo di lieve entità (v. pag. 12 relazione ATP).
Devesi altresì rilevare che, ponendo mente all'insegnamento di Cass. n.
28986/2019 in materia di c.d. danno iatrogeno incrementativo, la liquidazione di un danno siffatto deve essere operata (i) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in denaro, (ii) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in denaro e (iii) sottraendo l'importo sub (ii) dall'importo sub (i).
Orbene, calando i suesposti principi nel caso di specie, si osserva che la liquidazione del danno occorso all'attrice sarà pari alla differenza tra la monetizzazione di un'invalidità permanente pari al 9% e la monetizzazione di un'invalidità permanente pari al 4,5% (considerato, appunto, che la c.t.u. ha indicato tale ultima percentuale come il reliquato di natura permanente differenziale).
Posto che, come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte, per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (senza che ciò possa determinare una disparità di trattamento tra giudizi ormai conclusi e giudizi pendenti, né una lesione del legittimo affidamento delle parti in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, e ciò in quanto “il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della
pagina 13 di 27 fattispecie legale della responsabilità civile”: v. Cass. n. 28990/2019), in applicazione del disposto dell'art. 7, comma 4 della L. n. 24/2017 la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la Tabella elaborata in base all'art. 139 del D.Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), secondo gli importi aggiornati dal
D.M. 16 luglio 2024.
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della stabilizzazione degli esiti temporanei (51 anni), devono liquidarsi alla medesima, a titolo di danno non patrimoniale, i seguenti importi:
- € 10.807,03 per inabilità permanente pari al 4,5% (calcolato come sopra indicato, ossia € 15.589,24 - € 4.782,21);
- € 4.999,22 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 15.806,25, già espresso in moneta attuale.
B. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti di cui all'art. 139, III comma del succitato Codice delle Assicurazioni Private per procedere a un aumento (in ragione della c.d. personalizzazione) del danno come sopra liquidato.
Il succitato III comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dalla L. n. 124/2017, richiede infatti che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazioni personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
A ciò si aggiunga che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ricordarsi che “soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave […] rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n. 28988/2019).
pagina 14 di 27 Sul punto si evidenzia che parte attrice ha omesso di allegare – prima ancora che di provare – un'incidenza della lesione patita nei termini di eccezionalità anzidetti, tale da giustificare un aumento del quantum risarcitorio sopra indicato: di talché le prove testimoniali articolate dell'attrice, quand'anche ammesse, non avrebbero assunto rilievo al fine di opinare diversamente.
In altri termini, non risulta dedotta e dimostrata la ricorrenza nel caso di specie di circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dalla singola danneggiata nel caso specifico, sicché non si ritiene possibile riconoscere a favore di parte attrice il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
Quanto, poi, ai dedotti riflessi sulla capacità lavorativa, si osserva che le deduzioni attoree sul punto appaiono generiche e sfornite di adeguati riscontri probatori.
Non risulta, invero, dimostrata una maggior usura lavorativa (c.d. cenestesi) atta a consentire un incremento del danno in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale già liquidato, anzi tale circostanza appare viepiù smentita dalla relazione di ATP, laddove la nominata c.t.u. ha espressamente dato atto che l'attrice “ha ripreso con regolarità l'attività lavorativa a tempo pieno” e che “non emergono danni in ambito lavorativo quantizzabili” (v. pag. 12 relazione ATP).
C. Si evidenzia poi che parte attrice ha omesso tempestive, specifiche e puntuali allegazioni in ordine al richiesto danno morale subiettivo (v. pag. 20 atto di citazione), consistente nel “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso” (cfr..
Corte cost. sentenza n. 184/1986), cosicché nemmeno è possibile fare ricorso alla prova per presunzioni e al fatto notorio, di talché si ritiene che parte attrice abbia omesso di fornire prova di un'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza tale da giustificare la liquidazione in via equitativa di ulteriori somme a tale titolo.
pagina 15 di 27 D. Sull'importo indicato al punto A che precede devono essere altresì riconosciuti a parte attrice gli interessi (espressamente invocati) c.d. compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (potendosi infatti ragionevolmente presumere che, ove la stessa avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma a lei spettante,
l'avrebbe impiegata in modo fruttifero, tanto più tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall'inadempimento, e considerato che le convenute non hanno dimostrato di avere fattivamente formulato un'offerta a favore di parte attrice all'esito del procedimento di ATP).
Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione della somma espressa in moneta attuale per l'inabilità temporanea a febbraio 2010 e di quella per l'inabilità permanente a luglio 2010 – vanno aggiunti sulle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
3.2 Non può trovare, di contro, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, atteso che:
- non risulta versato in atti alcun riscontro probatorio delle spese mediche asseritamente sostenute per “calzature speciali e ausili per la deambulazione” (v. pag. 21 atto di citazione), sulle quali – peraltro – nemmeno la c.t.u. nominata in sede di ATP era stata posta nelle condizioni di esprimere un giudizio di pagina 16 di 27 effettiva necessità e congruità rispetto alle condizioni di salute della perizianda;
- le fatture allegate sub doc. 6 da parte attrice attengono a sedute di tecar terapia e massoterapia relative all'anno 2013, rispetto alle quali non appare dunque possibile postulare la sussistenza del nesso di causalità (giuridica) rispetto all'evento di danno;
- nemmeno le allegate spese per “colliri, pomate e analoghe” – parimenti non documentate – possono annoverarsi tra i danni risarcibili in ossequio a paradigma di cui all'art. 1223 c.c., alla luce delle conclusioni raggiunte dai nominati ausiliari nell'integrazione di c.t.u. disposta nel presente giudizio, che hanno confermato non potersi ascrivere alle strutture convenute una responsabilità per il danno oculare lamentato dall'attrice.
Stante quanto sopra, a fortiori non sussistono elementi per ritenere plausibile la necessità di spese mediche future.
4. Del pari devono essere respinte le doglianze attoree in ordine all'omesso consenso informato, vale a dire all'assenza di un'adeguata informativa sui trattamenti sanitari sulla medesima praticati presso le strutture convenute e sulle conseguenze degli stessi.
In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2 Cost.. La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può dunque causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute (sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe pagina 17 di 27 evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti) e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (riscontrabile quando, a causa di un deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio – patrimoniale o non patrimoniale – diverso dalla lesione del diritto alla salute), quest'ultimo risarcibile laddove siano derivate conseguenze dannose, di apprezzabile gravità, quali sofferenze e limitazione della libertà di disporre di sé stessi. Tali conseguenze dannose, secondo un nesso di regolarità causale, devono essere debitamente allegate dal paziente, “sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico” (v. in tal senso Cass. n. 9887/2020).
Sempre a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
'consenso/dissenso' che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso,
l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto
l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente. La allegazione dei fatti dimostrativi della opzione 'a monte' che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell'onere della prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e l'evento dannoso, che in applicazione dell'ordinario criterio di riparto ex art. 2697, comma 1, c.c., compete ai danneggiati” (v. Cass.
n. 19199/2018).
Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva che risulta versata in atti documentazione attestante la valida sottoscrizione da parte dell'attrice di moduli di consenso informato alla stessa sottoposti antecedentemente all'esecuzione degli interventi chirurgici oggetto di contestazione (v., in particolare, cartella clinica della Controparte_2
pagina 18 di 27 sub doc.
5.1 att., pagg. 11 e 13 e doc. 1 conv. CP_2 Controparte_1
in relazione, rispettivamente all'intervento di microdiscectomia
[...]
L4/5 destra e al successivo intervento di ampliamento laminotomia), nei quali viene dato atto che la stessa era stata resa edotta di benefici e rischi dei trattamenti terapeutici.
Ciò trova conferma nella relazione di ATP, laddove peraltro è stato altresì evidenziato dal c.t.u. che gli interventi vennero svolti in regime di urgenza
(“Considerata la sintomatologia algica lamentata ed i disturbi neurologici entrambi gli interventi avevano il carattere di urgenza e sono stati portati a termine previo consenso della perizianda”: v. pag. 12 relazione ATP).
A ciò si aggiunga che l'attrice non ha fornito alcuna valida offerta di prova – neanche di carattere presuntivo – da cui inferire che, qualora debitamente informata del rischio connesso all'esecuzione degli interventi, non si sarebbe agli stessi sottoposta, come dalla stessa allegato.
In conclusione, dunque, anche la domanda risarcitoria formulata dall'attrice con riferimento a tale specifico profilo deve essere rigettata.
5. La domanda di rivalsa formulata dalla convenuta Controparte_1
nei confronti del terzo chiamato dott. risulta
[...] Parte_2
fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Come anzidetto, la c.t.u. espletata in sede di ATP ha consentito di accertare la sussistenza di una responsabilità in capo al sanitario terzo chiamato, in ragione della condotta colposa allo stesso ascrivibile, consistita in una insufficiente manualità chirurgica, che non ha permesso la rimozione del nucleo discale escluso: l'erronea condotta – la cui sussistenza è stata contestata negli scritti difensivi del medico terzo chiamato – trova così piena conferma nella relazione peritale, che peraltro non risulta essere stata fatta oggetto di rilievi critici da parte del c.t.p. del dott.
pagina 19 di 27 el termine utile per le controdeduzioni in seno al procedimento di ATP (“Il Pt_2
danno iatrogeno è da attribuire ad entrambe le strutture sanitarie – Controparte_7
di Milano e Istituti Ospedalieri Bergamaschi ed all'ortopedico operatore Dott. che Parte_2
quivi svolgeva attività professionale”: v. pag. 12 relazione ATP).
Giova premettere che la convenuta non Controparte_1
può andare esente da qualsivoglia responsabilità in ragione del fatto che l'errore nell'esecuzione delle prestazioni mediche sarebbe esclusivamente imputabile all'operato del medico ortopedico terzo chiamato, primo operatore degli interventi in contestazione.
Come già indicato al § 1 che precede, giova infatti ribadire che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di eventuali ausiliari (v. Cass. n. 1620/2012, a mente della quale “Le Sezioni Unite di questa Corte
(Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera (…) ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge
pagina 20 di 27 per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ.)”.
In altri termini, la condotta colposa del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari ex art. 1228 c.c., salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario.
Nel caso in esame, atteso che la convenuta Controparte_1
non ha allegato la presenza dei requisiti del caso fortuito o della forza maggiore, non vi è esonero dalla responsabilità per detta convenuta.
Pacifico e non contestato peraltro, oltre che documentalmente provato, risulta il rapporto intercorso tra la struttura convenuta e il terzo chiamato, essendo stato versato in atti il contratto da cui risulta evincibile che il medico operava presso il
Policlinico San Marco di Zingonia, afferente alla predetta struttura, in regime di libera professione (v. doc. 2 conv. . Controparte_1
Ciò posto, devesi rilevare che – come puntualizzato da un condivisibile arresto della Suprema Corte, richiamato anche negli scritti conclusionali della convenuta
– “in tema di danni da “malpractice” medica nel Controparte_1
regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essere obbligata” (v. Cass. n. 28987/2019), eventualità, quest'ultima, che neppure è stata allegata dalla convenuta Controparte_1
pagina 21 di 27 e comunque non si è verificata nel caso di specie, come Controparte_1
anzidetto.
Pienamente condivisibile risulta parimenti la ratio del succitato principio di diritto esplicitato dalla richiamata pronuncia, che ben si attaglia al caso di specie, ossia il fatto che “il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura di cui il medico stesso è parte integrante” e che “l'art. 1228, cod. civ. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa “cuius commoda eius et incommoda” ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse” (v. Cass. n. 28987/2019 cit.).
Il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile,
e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute, è stato ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 34516/2023).
In definitiva, sempre come evidenziato dal succitato arresto giurisprudenziale, deve ritenersi impredicabile un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, pena – diversamente opinando – postulare l'assunzione di un rischio d'impresa per la struttura sostanzialmente inesistente, ossia limitato alla residuale ipotesi di insolvibilità del medico stesso.
pagina 22 di 27 Ancorché le due strutture convenute siano obbligate in solido al risarcimento del danno a favore dell'attrice ai sensi dell'art. 2055 c.c., il riparto di responsabilità delle stesse può essere agevolmente effettuato nei termini del 50% a carico di ciascuna, sulla base delle risultanze della relazione dell'ATP, richiamate al § 2 che precede.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di rivalsa formulata dalla convenuta
[...]
nei confronti del terzo chiamato dott. può Controparte_1 Pt_2
dunque trovare accoglimento nel limite della metà del 50% di quanto la convenuta medesima deve essere condannata a pagare in favore dell'attrice in solido con la convenuta (pari a € 3.951,56 oltre Controparte_2
interessi come innanzi indicati per il risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite di seguito indicate nella medesima proporzione).
6. Anche la domanda di manleva svolta dal predetto terzo chiamato dott. Pt_2
nei confronti della propria compagnia di assicurazione merita accoglimento.
E' stata infatti versata in atti la polizza claims made sottoscritta dal dott. (v. Pt_2
doc. 1 prodotto dal dott. e doc. 1 prodotto da ZU) e non ha formato Pt_2
oggetto di contestazione tra le parti il fatto che la copertura assicurativa risulti fondata nei termini contrattuali risultanti documentalmente, inerendo a danni colposamente cagionati nell'esercizio dell'attività professionale di medico ortopedico dell'assicurato.
Inoltre, unitamente alla prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. il dott. Pt_2
ha prodotto documentazione volta a comprovare il proprio assolvimento all'onere di tempestiva denuncia del sinistro nei confronti della compagnia di assicurazione.
Risulta altresì documentalmente provato come il danno risarcibile rientri nel massimale previsto dalla polizza, pari a € 1.000.000,00.
pagina 23 di 27 Nemmeno sono state specificamente allegate dall'assicurazione terza chiamata circostanze fattuali da cui desumere che la copertura dovrebbe operare soltanto a secondo rischio.
Da ultimo, la graduazione di colpa indicata al § 5 che precede consente di ritenere rispettata la clausola contrattuale – siccome correttamente interpretata – indicante che esula dalla copertura quanto dovuto dall'assicurato a titolo di responsabilità solidale (v. pag. 7 doc. 1 terzi chiamati).
In conclusione, ZU deve essere condannata a manlevare il dott. da Pt_2
quanto costui risulta condannato a pagare a favore della convenuta
[...]
e dunque nei limiti della responsabilità allo stesso Controparte_1
ascrivibile, con obbligo di pagamento diretto così come richiesto dall'assicurato ai sensi dell'art. 1917, II comma c.c..
7. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono ricorrenti le altre ipotesi previste nell'art. 92, II comma c.p.c. (e nemmeno le
“gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018) per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali, operata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
In particolare, non vi è in atti la dimostrazione di alcuna offerta validamente formulata a favore dell'attrice antecedentemente all'instaurazione del giudizio e inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” (v. Cass. n. 32061/2022).
Pertanto, le convenute e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite a
[...]
favore dell'attrice (sulla base del valore per cui la domanda attorea risulta accolta),
pagina 24 di 27 il terzo chiamato dott. alla rifusione delle spese di lite a favore della Parte_2
convenuta (sulla base del valore per cui la Controparte_1
domanda di rivalsa di quest'ultima risulta accolta) e la terza chiamata ZU
Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia alla rifusione delle spese di lite a favore del dott. (sulla base del valore per cui la domanda di Parte_2
manleva dallo stesso spiegata risulta accolta).
Parte attrice ha altresì diritto alla rifusione dei compensi relativi al procedimento di ATP richiesti, liquidati secondo i medesimi criteri innanzi indicati.
Le spese di ATP e di c.t.u., rispettivamente come da acconto disposto dal
Presidente nel verbale di udienza del 22/9/2014 nel procedimento R.G. n.
14679/2013 e come liquidate con decreto in data 25/7/2024 nella presente causa), devono essere definitivamente poste a carico nella misura del 50% delle convenute Istituti e CP_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido e per il restante 50% della terza chiamata ZU Insurance
[...]
PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Infine, non possono essere riconosciute all'attrice le spese relative procedimento di mediazione, non documentato, né le spese della consulenza di parte, la cui ripetizione non è stata attivata né con le modalità di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c.
(v. Cass. S.U. n. 16990/2017), né mediante la produzione della notula del c.t.p. (v.
Cass. n. 26729/2024).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 25 di 27 accerta la responsabilità contrattuale delle convenute Controparte_1
e e, per l'effetto, le
[...] Controparte_2
condanna in solido a corrispondere a favore dell'attrice la somma di €
15.806,25, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il terzo chiamato dott. a rifondere alla convenuta Parte_2
metà del 50% di quanto quest'ultima Controparte_1
sarà tenuta a pagare (in solido) in ragione della presente sentenza;
condanna la terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza
Generale per l'Italia a tenere il dott. manlevato da tutto ciò che Parte_2
lo stesso sarà tenuto a pagare in ragione della presente sentenza, con pagamento diretto ai sensi dell'art. 1917, II comma c.c.;
condanna le predette convenute in solido a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese del procedimento di ATP liquidate in €
2.337,00 per compensi e in € 233,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna il terzo chiamato dott. a rifondere alla convenuta Parte_2
le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_1
in € 2.552,00 per compensi e in € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna la terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza
Generale per l'Italia a rifondere al terzo chiamato dott. le spese Parte_2
del presente giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compensi e in € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Aurelio Raiola dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
pagina 26 di 27 pone le spese di ATP e di c.t.u., già liquidate come indicato in motivazione, definitivamente a carico per il 50% delle convenute Controparte_1
e in solido e per il restante
[...] Controparte_2
50% della terza chiamata ZU Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Bergamo, 7 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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