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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 29.1.2025, nel procedimento introdotto da
, con il patrocinio dell'avv. Carlo Lombardi;
Parte_1
ricorrente contro
, in persona del contumace, Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, CP_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota di trattazione scritta del 13.01.2025 per parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ecc.mo
Tribunale adito voglia, accogliere il ricorso e per l'effetto: in via principale: dichiarare il diritto della ricorrente
pagina 1 di 6 al riconoscimento della protezione speciale ex art 19 del d.lgs. 25 luglio 1988 n. 286 e successive modificazioni
e, per gli effetti, ordinare alla competente Autorità Amministrativa il rilascio del connesso permesso di soggiorno Con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio. Con richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti al sottoscritto difensore a norma dell'art. 82 del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, come da apposita nota che sarà prodotta o, in difetto, secondo i parametri stabiliti nel
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 19.05.2023 avverso il decreto del Questore di Pisa di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Prot. n. 262/23 notificato al ricorrente personalmente il 17.04.2023; premesso che il ricorrente ha presentato in data 10.10.22, presso la Questura di , istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 31.03.2023, con decreto Prot. n. A.
12/2023-16 Div. PAS/Imm IV sezione notificato al ricorrente personalmente il 17.04.2023 il Questore della Provincia di ha deciso il rigetto della relativa istanza promossa da
[...]
Pt_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita e va dichiarata contumace;
il PM, in data 14/12/23, ha apposto il Visto;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui pagina 2 di 6 all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
pagina 3 di 6 «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente pagina 4 di 6 modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020);
nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente ha dimostrato unicamente l'apertura di una partita IVA nel 2021 per il commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, documentando esclusivamente i redditi del 2021 e del 2022 (rispettivamente di circa 7.000,00 e 8.000,00 euro).
Egli però non ha documentato alcuna attività lavorativa successiva, né la prosecuzione di quella imprenditoriale attivata. Non sono state indicate le condizioni attuali di vita del ricorrente in Italia, né la messa in atto di percorsi professionalizzanti o di attività formative, anche linguistiche, né è chiaro come oggi riesca a mantenersi;
inoltre, in senso contrario a un effettivo inserimento sociale nel lungo periodo di permanenza in Italia depone quanto emerso dai certificati prodotti dal PM, relativamente ad una condanna per violenza sessuale ex art. 609 bis cp a carico del ricorrente;
in definitiva, alla luce di quanto sopra, anche prescindendo dalla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente all'attualità, non emergono elementi per ritenere effettiva l'integrazione sociale che legittimerebbe la domanda di protezione speciale formulata;
vista la mancata costituzione della parte convenuta, non si procede alla regolamentazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 29.1.2025, nel procedimento introdotto da
, con il patrocinio dell'avv. Carlo Lombardi;
Parte_1
ricorrente contro
, in persona del contumace, Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, CP_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota di trattazione scritta del 13.01.2025 per parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ecc.mo
Tribunale adito voglia, accogliere il ricorso e per l'effetto: in via principale: dichiarare il diritto della ricorrente
pagina 1 di 6 al riconoscimento della protezione speciale ex art 19 del d.lgs. 25 luglio 1988 n. 286 e successive modificazioni
e, per gli effetti, ordinare alla competente Autorità Amministrativa il rilascio del connesso permesso di soggiorno Con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio. Con richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti al sottoscritto difensore a norma dell'art. 82 del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, come da apposita nota che sarà prodotta o, in difetto, secondo i parametri stabiliti nel
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 19.05.2023 avverso il decreto del Questore di Pisa di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Prot. n. 262/23 notificato al ricorrente personalmente il 17.04.2023; premesso che il ricorrente ha presentato in data 10.10.22, presso la Questura di , istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 31.03.2023, con decreto Prot. n. A.
12/2023-16 Div. PAS/Imm IV sezione notificato al ricorrente personalmente il 17.04.2023 il Questore della Provincia di ha deciso il rigetto della relativa istanza promossa da
[...]
Pt_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita e va dichiarata contumace;
il PM, in data 14/12/23, ha apposto il Visto;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui pagina 2 di 6 all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
pagina 3 di 6 «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente pagina 4 di 6 modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020);
nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente ha dimostrato unicamente l'apertura di una partita IVA nel 2021 per il commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, documentando esclusivamente i redditi del 2021 e del 2022 (rispettivamente di circa 7.000,00 e 8.000,00 euro).
Egli però non ha documentato alcuna attività lavorativa successiva, né la prosecuzione di quella imprenditoriale attivata. Non sono state indicate le condizioni attuali di vita del ricorrente in Italia, né la messa in atto di percorsi professionalizzanti o di attività formative, anche linguistiche, né è chiaro come oggi riesca a mantenersi;
inoltre, in senso contrario a un effettivo inserimento sociale nel lungo periodo di permanenza in Italia depone quanto emerso dai certificati prodotti dal PM, relativamente ad una condanna per violenza sessuale ex art. 609 bis cp a carico del ricorrente;
in definitiva, alla luce di quanto sopra, anche prescindendo dalla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente all'attualità, non emergono elementi per ritenere effettiva l'integrazione sociale che legittimerebbe la domanda di protezione speciale formulata;
vista la mancata costituzione della parte convenuta, non si procede alla regolamentazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 6 di 6