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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4606/2017 R.G.A.C. vertente tra
in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Parte_1 [...]
(P.I. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Domenico Parte_2 P.IVA_1
Errigo, nel cui studio sito in Sellia Marina (CZ), via Frischia n. 128 legalmente domicilia, come da procura in atti;
- Opponente-
e
- di seguito per brevità - (P.I. Controparte_1 Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratrice P.IVA_2
speciale con rappresentanza e mandataria - in forza di mandato alla gestione e recupero dei crediti in atti - la ( P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Pietro Davide Sarti, ed elettivamente domiciliata a Catanzaro, in via Damiano Assanti n.29, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Furriolo.
- Opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 765/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 22.06.2017
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 53.808,87, oltre interessi e spese della Controparte_2
1 procedura di ingiunzione, dovuta per il mancato pagamento di fatture emesse in correlazione alla fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra il 26 novembre ed il 20 dicembre 2014.
A fondamento dell'opposizione, l'Amministrazione in epigrafe ha dedotto l'inopponibilità ad essa della cessione dei crediti per mancata accettazione da parte della P.A. e, conseguentemente, per violazione degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923, nonché dell'art. 9 All. E Legge 2448/1865; in subordine, l'infondatezza della pretesa, nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, in quanto emesso anche per l'importo portato da fatture che, al momento della cessione, non erano ancora scadute e per le quali il ha in seguito emesso regolare mandato di pagamento, mentre altre fatture Pt_2
sono state successivamente stornate per insussistenza del credito, con emissione di regolare nota di credito da parte di Controparte_4
Sulla scorta di tali motivazioni il ha, quindi, chiesto la revoca del Parte_2
decreto ingiuntivo n.765/2017.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché priva di Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto.
Dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26 gennaio 2024, il Tribunale, con successivo provvedimento del 21.05.2024 “rilevato che non risulta allegato in atti il contratto stipulato tra il e;
rilevata la sussistenza di una Parte_2 Controparte_4
ragione di nullità del contratto in questione per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam;
”, ha rimesso la causa sul ruolo, invitando le parti a dedurre sulla questione rilevata d'ufficio.
Con note depositate in data 28.05.2024 il ha reiterato tutte le difese Parte_2
svolte nei propri scritti difensivi evidenziando, tuttavia, il carattere assorbente dell'eccezione rilevata d'ufficio dal Giudice che impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, nelle proprie memorie autorizzate dell'11.06.2024 ha, invece, dedotto l'infondatezza della questione, poiché richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per
l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”, ha ritenuto che nel caso in esame la forma scritta si ricaverebbe dalla Determinazione Comunale n. 327 del 31.12.2014, prodotta in atti quale doc. 2 allegato all'atto di citazione, in cui il facendo riferimento al Pt_2
2 contratto concluso con ha assunto il relativo impegno di spesa economico- Controparte_4
contabile.
Per altro verso, ha dedotto che il non ha mai contestato l'esistenza di un valido Pt_2
rapporto contrattuale, avendo, anzi, fatto riferimento ad esso nel corpo dei propri scritti difensivi.
All'udienza dell'11 ottobre 2024, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, in punto di diritto, occorre ricordare che, per pacifico orientamento della
Suprema Corte, in base agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la pubblica amministrazione, inclusi quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione - mediante la redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'Ente pubblico nei confronti dei terzi e nel quale debbono essere specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369). La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n. 6555 del 20/3/2014;
Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Le suddette regole valgono anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale
(Cass. Civ., Sez. Un., n. 20684/2018).
Di conseguenza, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura che non può essere ricavata dalla produzione di altri documenti, né può essere sostituita da altri mezzi probatori o dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1452; ma anche Cass. 14 dicembre 2009, n.
26174) e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. 21 febbraio 2017, n. 4431)” (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2018, n. 16562).
Tali principi sono stati in parte attenuati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 9775/2022 (cfr. anche Cass. Civ. ord. 6 febbraio 2023 n. 3543 più volte
3 richiamata dall'opposta) con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che nei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione – anche diversi da quelli a trattativa commerciale - il requisito della forma scritta ad substantiam si intende soddisfatto anche quando non venga redatto un unico documento contrattuale contestualmente sottoscritto dalle parti, poiché, l'art. 17 del r.d. n.
2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro delle dichiarazioni scritte, manifestate separatamente che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
Di conseguenza, in siffatte ipotesi, il requisito della forma scritta si intenderà rispettato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, ovvero sia quando il privato abbia accettato per iscritto.
Trattasi di regole formali non derogabili, espressamente previste dal legislatore a pena di nullità, al fine di garantire l'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione e l'esercizio dei controlli volti a tutelare le risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass. 22107/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, può quindi affermarsi che nel caso in esame manca la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non avendo parte opposta allegato il contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra il Comune ceduto e la società cedente.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, il requisito di forma scritta del contratto sotteso al credito ceduto non può ritenersi soddisfatto dalla produzione di una mera determinazione adottata dal di . Pt_2 Parte_2
Non coglie nel segno il riferimento ai precedenti giurisprudenziali richiamati da parte opposta nelle note autorizzate e, in particolare alla pronuncia della Suprema Corte ord. 6 febbraio 2023 n.
3543, poiché, nel caso di specie, la questione che viene in rilievo non attiene alle modalità di conclusione del contratto di fornitura stipulato tra ed il Controparte_4 Parte_2
e/o alla sua valida formazione a seguito di scambio di proposta e accettazione scritta
[...]
confluita in un unico atto o in due atti separati, ma proprio la mancata produzione in giudizio del titolo originario, per il quale la legge esige la forma scritta ad substantiam, e che era onere della cessionaria esibire in quanto elemento costituivo della propria pretesa azionata in monitorio.
Quanto, poi, alla mancata allegazione del suindicato contratto, l'opposta ha precisato di non averlo prodotto in giudizio perché l'opponente non ne ha mai negato l'esistenza in forma scritta, per cui non poteva essere suo onere depositare in giudizio un documento non oggetto di contestazione, anche se, poi, assumendo un atteggiamento contraddittorio, in comparsa conclusionale (cfr. pag. 16)
4 ha ammesso di non esserne in possesso, chiedendo al giudice di onerare il debitore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'esibizione in originale dello stesso.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, atteso che, come chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione, il principio per cui: “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui, come nella specie, il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/1981, n. 326; 23/01/1967, n. 198;
27/05/1964, n. 1326; Cass., Sez. 2, 24/11/1980, n. 6231)” (Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n.
25999).
Né, può dirsi ammissibile la richiesta di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione documentale del contratto de quo al Comune di , non solo perché ciò violerebbe i Parte_2
principi vigenti in materia di onere probatorio di cui dell'art. 2697 c.c. - che anche in tale tipologia di procedimento, impongono al creditore di provare i fatti costitutivi della pretesa, fonte negoziale o legale del credito - ma soprattutto perché, tale strumento processuale, se non sorretto da alcun giustificato motivo, non può essere utilizzato dalla parte per cercare tra i documenti in possesso della controparte le prove per sostenere le proprie ragioni e/o per sopperire alla propria inerzia nel dedurre mezzi di prova.
Vano risulta, infine, ad avviso di questo Giudice il tentativo dell'opposta di ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio su essa incombente, richiamando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (la mancata contestazione circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale). Secondo il granitico insegnamento giurisprudenziale, il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., per il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui (come nella specie) il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, infatti, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per
5 presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex multis Cass. Civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001)
Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni di cui la ha chiesto il pagamento, il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
765/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 22.06.2017 deve essere revocato.
3. Si compensano le spese di lite atteso il rilievo d'ufficio della questione di nullità del contratto per mancanza della forma scritta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
765/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 22.06.2017;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 29 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
6
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4606/2017 R.G.A.C. vertente tra
in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Parte_1 [...]
(P.I. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Domenico Parte_2 P.IVA_1
Errigo, nel cui studio sito in Sellia Marina (CZ), via Frischia n. 128 legalmente domicilia, come da procura in atti;
- Opponente-
e
- di seguito per brevità - (P.I. Controparte_1 Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratrice P.IVA_2
speciale con rappresentanza e mandataria - in forza di mandato alla gestione e recupero dei crediti in atti - la ( P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Pietro Davide Sarti, ed elettivamente domiciliata a Catanzaro, in via Damiano Assanti n.29, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Furriolo.
- Opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 765/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 22.06.2017
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 53.808,87, oltre interessi e spese della Controparte_2
1 procedura di ingiunzione, dovuta per il mancato pagamento di fatture emesse in correlazione alla fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra il 26 novembre ed il 20 dicembre 2014.
A fondamento dell'opposizione, l'Amministrazione in epigrafe ha dedotto l'inopponibilità ad essa della cessione dei crediti per mancata accettazione da parte della P.A. e, conseguentemente, per violazione degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923, nonché dell'art. 9 All. E Legge 2448/1865; in subordine, l'infondatezza della pretesa, nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, in quanto emesso anche per l'importo portato da fatture che, al momento della cessione, non erano ancora scadute e per le quali il ha in seguito emesso regolare mandato di pagamento, mentre altre fatture Pt_2
sono state successivamente stornate per insussistenza del credito, con emissione di regolare nota di credito da parte di Controparte_4
Sulla scorta di tali motivazioni il ha, quindi, chiesto la revoca del Parte_2
decreto ingiuntivo n.765/2017.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché priva di Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto.
Dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26 gennaio 2024, il Tribunale, con successivo provvedimento del 21.05.2024 “rilevato che non risulta allegato in atti il contratto stipulato tra il e;
rilevata la sussistenza di una Parte_2 Controparte_4
ragione di nullità del contratto in questione per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam;
”, ha rimesso la causa sul ruolo, invitando le parti a dedurre sulla questione rilevata d'ufficio.
Con note depositate in data 28.05.2024 il ha reiterato tutte le difese Parte_2
svolte nei propri scritti difensivi evidenziando, tuttavia, il carattere assorbente dell'eccezione rilevata d'ufficio dal Giudice che impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, nelle proprie memorie autorizzate dell'11.06.2024 ha, invece, dedotto l'infondatezza della questione, poiché richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per
l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”, ha ritenuto che nel caso in esame la forma scritta si ricaverebbe dalla Determinazione Comunale n. 327 del 31.12.2014, prodotta in atti quale doc. 2 allegato all'atto di citazione, in cui il facendo riferimento al Pt_2
2 contratto concluso con ha assunto il relativo impegno di spesa economico- Controparte_4
contabile.
Per altro verso, ha dedotto che il non ha mai contestato l'esistenza di un valido Pt_2
rapporto contrattuale, avendo, anzi, fatto riferimento ad esso nel corpo dei propri scritti difensivi.
All'udienza dell'11 ottobre 2024, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, in punto di diritto, occorre ricordare che, per pacifico orientamento della
Suprema Corte, in base agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la pubblica amministrazione, inclusi quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione - mediante la redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'Ente pubblico nei confronti dei terzi e nel quale debbono essere specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369). La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n. 6555 del 20/3/2014;
Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Le suddette regole valgono anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale
(Cass. Civ., Sez. Un., n. 20684/2018).
Di conseguenza, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura che non può essere ricavata dalla produzione di altri documenti, né può essere sostituita da altri mezzi probatori o dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1452; ma anche Cass. 14 dicembre 2009, n.
26174) e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. 21 febbraio 2017, n. 4431)” (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2018, n. 16562).
Tali principi sono stati in parte attenuati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 9775/2022 (cfr. anche Cass. Civ. ord. 6 febbraio 2023 n. 3543 più volte
3 richiamata dall'opposta) con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che nei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione – anche diversi da quelli a trattativa commerciale - il requisito della forma scritta ad substantiam si intende soddisfatto anche quando non venga redatto un unico documento contrattuale contestualmente sottoscritto dalle parti, poiché, l'art. 17 del r.d. n.
2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro delle dichiarazioni scritte, manifestate separatamente che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
Di conseguenza, in siffatte ipotesi, il requisito della forma scritta si intenderà rispettato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, ovvero sia quando il privato abbia accettato per iscritto.
Trattasi di regole formali non derogabili, espressamente previste dal legislatore a pena di nullità, al fine di garantire l'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione e l'esercizio dei controlli volti a tutelare le risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass. 22107/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, può quindi affermarsi che nel caso in esame manca la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non avendo parte opposta allegato il contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra il Comune ceduto e la società cedente.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, il requisito di forma scritta del contratto sotteso al credito ceduto non può ritenersi soddisfatto dalla produzione di una mera determinazione adottata dal di . Pt_2 Parte_2
Non coglie nel segno il riferimento ai precedenti giurisprudenziali richiamati da parte opposta nelle note autorizzate e, in particolare alla pronuncia della Suprema Corte ord. 6 febbraio 2023 n.
3543, poiché, nel caso di specie, la questione che viene in rilievo non attiene alle modalità di conclusione del contratto di fornitura stipulato tra ed il Controparte_4 Parte_2
e/o alla sua valida formazione a seguito di scambio di proposta e accettazione scritta
[...]
confluita in un unico atto o in due atti separati, ma proprio la mancata produzione in giudizio del titolo originario, per il quale la legge esige la forma scritta ad substantiam, e che era onere della cessionaria esibire in quanto elemento costituivo della propria pretesa azionata in monitorio.
Quanto, poi, alla mancata allegazione del suindicato contratto, l'opposta ha precisato di non averlo prodotto in giudizio perché l'opponente non ne ha mai negato l'esistenza in forma scritta, per cui non poteva essere suo onere depositare in giudizio un documento non oggetto di contestazione, anche se, poi, assumendo un atteggiamento contraddittorio, in comparsa conclusionale (cfr. pag. 16)
4 ha ammesso di non esserne in possesso, chiedendo al giudice di onerare il debitore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'esibizione in originale dello stesso.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, atteso che, come chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione, il principio per cui: “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui, come nella specie, il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/1981, n. 326; 23/01/1967, n. 198;
27/05/1964, n. 1326; Cass., Sez. 2, 24/11/1980, n. 6231)” (Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n.
25999).
Né, può dirsi ammissibile la richiesta di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione documentale del contratto de quo al Comune di , non solo perché ciò violerebbe i Parte_2
principi vigenti in materia di onere probatorio di cui dell'art. 2697 c.c. - che anche in tale tipologia di procedimento, impongono al creditore di provare i fatti costitutivi della pretesa, fonte negoziale o legale del credito - ma soprattutto perché, tale strumento processuale, se non sorretto da alcun giustificato motivo, non può essere utilizzato dalla parte per cercare tra i documenti in possesso della controparte le prove per sostenere le proprie ragioni e/o per sopperire alla propria inerzia nel dedurre mezzi di prova.
Vano risulta, infine, ad avviso di questo Giudice il tentativo dell'opposta di ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio su essa incombente, richiamando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (la mancata contestazione circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale). Secondo il granitico insegnamento giurisprudenziale, il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., per il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui (come nella specie) il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, infatti, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per
5 presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex multis Cass. Civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001)
Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni di cui la ha chiesto il pagamento, il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
765/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 22.06.2017 deve essere revocato.
3. Si compensano le spese di lite atteso il rilievo d'ufficio della questione di nullità del contratto per mancanza della forma scritta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
765/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 22.06.2017;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 29 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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