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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/07/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1093 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. AVERSA ANGELA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. RENZETTI GIULIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2019 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Castrovillari per opporsi alla richiesta restitutoria riferita alla somma di €.
26.721,45 relativa agli anni 2006-2011 per revoca del requisito contributivo su pensione IO.
Ha eccepito la prescrizione e invocato l'applicabilità delle sanatorie per aver percepito le somme in buona fede e per errore dell' CP_1 nell'erogazione.
Si è costituito in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§§
L'indebito per cui è causa riguarda la prestazione IO di cui era titolare il sig. Persona_1 dal giugno 2006 alla data del decesso (12.2011) ed è scaturito dal venir meno del requisito contributivo per cancellazione delle giornate originariamente accreditate per gli anni dal 2001 al 2006, come risulta dall'estratto arla prodotto da CP_1. In particolare, sono stati cancellati gli anni
2004 e 2006 in forza di verbale ispettivo ditta RE Antonio, le cui risultanze attestano l'insussistenza del rapporto di lavoro con Persona_1
Tali risultanze, risultano essere state pubblicate con apposito elenco di variazione del 2013 e non contestate nel termine di decadenza.
Quanto alla prescrizione, questa è stata interrotta con una prima missiva ricevuta il 2.10.2013 e un'altra successiva ricevuta il 9.3.2019 (v. all. CP_1).
Il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace, infatti, al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c.
Nel merito, per le prestazioni richieste, la normativa (v. art. 4 L 222/84) prescrive specifici requisiti di ordine assicurativo e contributivo, anche per gli operai agricoli. Per effetto della cancellazione delle giornate l' CP_2 correttamente ha proceduto al recupero della prestazione, essendo venuto meno il requisito contributivo. L' CP_1 ha quindi diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti degli eredi, essendo il sig. Pt_1 deceduto. E' opportuno richiamare anche quanto sostenuto anche di recente dalla S.C. in materia di indebito previdenziale: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell""accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass. 11.02.2016, n. 2739).
L'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass.
Sez. 6 L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' CP_2 ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Anna Caputo, accoglie la domanda e, per l'effetto:
respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Castrovillari, 06/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. AVERSA ANGELA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. RENZETTI GIULIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2019 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Castrovillari per opporsi alla richiesta restitutoria riferita alla somma di €.
26.721,45 relativa agli anni 2006-2011 per revoca del requisito contributivo su pensione IO.
Ha eccepito la prescrizione e invocato l'applicabilità delle sanatorie per aver percepito le somme in buona fede e per errore dell' CP_1 nell'erogazione.
Si è costituito in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§§
L'indebito per cui è causa riguarda la prestazione IO di cui era titolare il sig. Persona_1 dal giugno 2006 alla data del decesso (12.2011) ed è scaturito dal venir meno del requisito contributivo per cancellazione delle giornate originariamente accreditate per gli anni dal 2001 al 2006, come risulta dall'estratto arla prodotto da CP_1. In particolare, sono stati cancellati gli anni
2004 e 2006 in forza di verbale ispettivo ditta RE Antonio, le cui risultanze attestano l'insussistenza del rapporto di lavoro con Persona_1
Tali risultanze, risultano essere state pubblicate con apposito elenco di variazione del 2013 e non contestate nel termine di decadenza.
Quanto alla prescrizione, questa è stata interrotta con una prima missiva ricevuta il 2.10.2013 e un'altra successiva ricevuta il 9.3.2019 (v. all. CP_1).
Il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace, infatti, al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c.
Nel merito, per le prestazioni richieste, la normativa (v. art. 4 L 222/84) prescrive specifici requisiti di ordine assicurativo e contributivo, anche per gli operai agricoli. Per effetto della cancellazione delle giornate l' CP_2 correttamente ha proceduto al recupero della prestazione, essendo venuto meno il requisito contributivo. L' CP_1 ha quindi diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti degli eredi, essendo il sig. Pt_1 deceduto. E' opportuno richiamare anche quanto sostenuto anche di recente dalla S.C. in materia di indebito previdenziale: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell""accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass. 11.02.2016, n. 2739).
L'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass.
Sez. 6 L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' CP_2 ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Anna Caputo, accoglie la domanda e, per l'effetto:
respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Castrovillari, 06/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO