Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Martano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Capodacqua e Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della Ordinanza n.-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 27.09.19 con cui il Responsabile del servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Galatina “ORDINA alla signora -OMISSIS- … di rilasciare completamente sgombro da cose e persone – immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento- l’alloggio di e.r.p. di proprietà -OMISSIS- sito in Galatina alla via -OMISSIS-, -OMISSIS-, piano 2°, int. 4, -OMISSIS-”
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 22.01.19 con cui veniva comunicato “l’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione”;
- ove occorra, della nota di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 18.01.2019 nonché, di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto, allo stato anche non conosciuto, ivi compreso il parere favorevole alla decadenza dall’assegnazione espresso dalla Commissione Provinciale Alloggi e.r.p.,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatina e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 27 febbraio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’Ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 27.09.19 con cui il Responsabile del servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Galatina “ ORDINA alla signora -OMISSIS- … di rilasciare completamente sgombro da cose e persone – immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento- l’alloggio di e.r.p. di proprietà -OMISSIS- sito in Galatina alla via -OMISSIS-, -OMISSIS-, piano 2°, int. 4, -OMISSIS- ”.
Si è costituita l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (-OMISSIS-), eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, e sostenendo l’infondatezza del ricorso nel merito.
Si è costituito il Comune di Galatina, rilevando l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e deducendo nel merito l’infondatezza delle censure.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 27 febbraio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione in camera di consiglio.
2. In via preliminare -OMISSIS- e il Comune di Galatina hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la giurisdizione dovrebbe radicarsi dinanzi al Giudice Ordinario, in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione di vantaggio prospettata dalla parte ricorrente.
Il Collegio ritiene che l’eccezione di difetto di giurisdizione sia fondata.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza dalla assegnazione di immobile di edilizia popolare, motivato dal fatto che ella è proprietaria di altro immobile.
Nel corso dell’udienza del giorno 27 febbraio 2025 le parti hanno chiarito che la ricorrente è divenuta proprietaria del nuovo immobile, per causa di successione mortis causa , successivamente al provvedimento di assegnazione dell’immobile per cui è causa. Ne deriva che la ricorrente, acquistando la proprietà del nuovo immobile in forza di successione ereditaria, ha perso i requisiti per l’assegnazione dell’immobile di edilizia residenziale pubblica in via sopravvenuta, e non prima del provvedimento di assegnazione. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “ sono da attribuire alla giurisdizione del G.A. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del GO le controversie in cui siano messe in discussione le cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto, quali proprio quelle di opposizione al provvedimento di decadenza adottato dall’ente ” (SSUU della Corte di Cassazione 28/12/2011). In altri termini, “ La controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato disposta dal Comune per essere l'assegnatario risultato proprietario di altro alloggio nell'ambito territoriale di riferimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di decadenza per tal motivo la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la Pubblica Amministrazione non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione ” (Cassazione civile sez. un., 20/10/2022, n. 30964).
Quindi il thema decidendum attiene alla fase esecutiva del rapporto e non, certamente, alla sua genesi, per cui deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo un rapporto avente natura paritetica.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e va affermata la giurisdizione dell’Autorità giurisdizione ordinaria competente per territorio (ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.: « Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato »).
3. La particolarità delle questioni trattate e la natura della decisione adottata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO