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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 3 aprile 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8889 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2013 tra:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Quartu Sant'Elena ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Loru
n.41, presso lo studio dell'avvocato Caterina Mocci che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo
Parte opponente contro
P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari ed elettivamente domiciliata in Monserrato, nella via Caracalla n.5, presso lo studio degli avvocati Stefania Arru e Francesco Deplano, che la rappresentano e difendono in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
Parte opposta
Oggetto: contratto di appalto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) per i motivi meglio indicati nella superiore espositiva, dichiarare non dovuta da parte dell'opponente, in favore della società opposta, alcuna somma per i titoli e causali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, revocando quest'ultimo e dichiarandolo nullo e/o privo di qualsiasi effetto nei confronti dell'opponente;
2) accertati e dichiarati i vizi, difetti e non conformità dei lavori eseguiti nell'immobile dell'opponente, e ritenuta altresì la loro non corretta esecuzione a regole d'arte, condannare la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della signora quantificati nella misura di € Parte_1
13.000,00, o quella maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, compreso il rimborso della quota parte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio pari ad €
1047,45.
4) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA si insiste affinché venga richiamato il consulente tecnico d'ufficio al fine di integrare la sua consulenza specificando le opere necessarie per eliminare le cause dell'umidità e i relativi costi, nonché i costi necessari per il risanamento degli immobili”.
Nell'interesse di parte opposta:
“si conclude perché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
1) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversa e per l'effetto, confermare validità, legalità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.
1833/13 con conseguente declaratoria di esecutorietà;
2) con vittoria di spese e competenze di lite”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la (di seguito Controparte_1
) aveva chiesto la condanna di al pagamento CP_1 Parte_1
della somma di euro 12.234,50, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino al saldo.
A fondamento della propria pretesa, la parte ricorrente aveva dedotto:
- di avere ricevuto da l'incarico di eseguire i lavori di Parte_1 ristrutturazione all'interno dei due appartamenti di sua proprietà siti in
Cagliari, nella via Piccioni n.42 – 44;
- di avere ricevuto dalla committente l'acconto pari ad euro 25.000,00 mediante assegno del 22/10/2012;
- di avere trasmesso alla committente, dopo avere esaurito l'incarico, le fatture n. 4 e 5 del 1°/03/2013, per un importo totale di euro 12.234,50;
- di avere inutilmente tentato di ottenere il pagamento da Parte_1
che aveva invece ignorato le sue istanze.
Per queste ragioni, aveva chiesto la condanna di CP_1
al pagamento di euro 12.234,50, oltre gli interessi e le Parte_1
spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda, la società ricorrente aveva allegato le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili.
___
In data 22/07/2013 questo tribunale aveva emesso il decreto ingiuntivo n.1833/2013, con il quale aveva ingiunto ad il Parte_1
pagamento della somma di euro 12.234,50, oltre interessi di mora dalla data della costituzione in mora fino al saldo e il maggior danno da svalutazione monetaria, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio pari ad euro 830,04.
___
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 contestato l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo:
3 - che al fine di ristrutturare il proprio immobile sito in Cagliari, nella via
Piccioni 42 – 44, aveva contattato la , la quale le aveva CP_1
presentato un computo dei lavori predisposto da Parte_2
servizio di ingegneria che aveva assunto la direzione dei lavori;
- che il computo per accettazione era stato sottoscritto in data 17/01/2012;
- che in data 27/06/2012 aveva corrisposto alla società appaltatrice un acconto di euro 27.000,00 mediante assegno bancario;
- che, tuttavia, i lavori erano proseguiti a rilento rispetto alla tempistica promessa;
- che aveva espresso il proprio disappunto all'appaltatore per la situazione venutasi a creare;
- che la società opposta, nella persona del suo legale rappresentante
, aveva unilateralmente deciso di rinunziare a qualunque CP_2 diritto e pretesa sull'esecuzione dei lavori di completamento, impegnandosi a liberare il cantiere da macerie entro il 26/10/2012 al fine di renderlo accessibile ad altra impresa;
- che alcuni giorni dopo la rinuncia, precisamente in data 22/10/2012, aveva corrisposto alla società edile l'ulteriore somma di euro 25.000,00 per mezzo di assegno bancario, con riserva di accertare la conformità delle opere alle regole dell'arte e agli impegni contrattualmente assunti nonché, alla luce di ciò, di verificare se all'odierna opposta spettassero ulteriori somme;
- che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo di euro 12.234,50 non era dovuto;
- che, infatti, i documenti prodotti in giudizio dalla società opposta erano stati formati unilateralmente e non le erano mai stati trasmessi prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- che in data 8/07/2013, poiché erano ormai trascorsi otto mesi dalla rinuncia ai lavori da parte di , aveva sollecitato il rilascio di CP_1 un'attestazione circa la regolarità delle lavorazioni eseguite e il dettaglio delle opere edili ed impiantistiche realizzate, evidenziando che il mancato
4 riscontro a tale comunicazione sarebbe stato inteso quale insussistenza di ulteriori pretese economiche;
- che la società opposta non aveva fornito alcun riscontro, salvo notificarle direttamente il decreto ingiuntivo;
- che, peraltro, la somma ingiunta non era dovuta anche per le seguenti ragioni:
• il computo metrico sottoscritto dalle parti in data 17/01/2012 presentava un evidente errore materiale di calcolo in quanto la sommatoria delle 33 voci dei lavori era pari ad euro 78.975,00 e non ad euro 86.872,00, come indicato;
• dal raffronto tra il computo metrico della e quello della ditta CP_1
subentrata, entrambi redatti da emergeva che la Parte_2
società opposta aveva eseguito integralmente soltanto i lavori di cui ai punti 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 26 per un totale di euro 37.100,00;
• i lavori di cui ai punti 2, 4, 20, 29, 30 e 31 erano stati eseguiti da CP_1
soltanto parzialmente, per un totale di euro 16.425,00 (essendo pari
[...]
ad euro 6.525,00 la quota spettante alla ditta subentrata);
• i lavori di cui ai punti 1, 5, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32 e 33 non erano stati eseguiti da , per un importo complessivo di euro CP_1
18.925,00 che doveva essere decurtato dal totale di euro 78.975,00;
• i lavori di cui alla fattura n.5 del 1°/03/2013 dell'importo di euro 1.815,00
(sostituzione colonna fognaria e allaccio alla fogna stradale) non costituivano lavori aggiuntivi, in quanto ricompresi nella voce n.23 del computo metrico, per cui la somma non era dovuta;
- che, contrariamente all'impegno assunto, non aveva liberato il CP_1
cantiere dalle macerie, che erano state rimosse dall'impresa edile del geometra al costo di euro 500,00; CP_3
- che, inoltre, in fase di chiusura dei lavori e di collaudo finale era emerso che i controtelai delle porte interne integrati alle pareti e le strutture metalliche tipo scrigno per le porte a scomparsa, installati da , CP_1
non erano stati posizionati correttamente, con la grave conseguenza che le
5 porte risultavano sollevate dal pavimento di circa due centimetri, con pregiudizi di coibenza termo-acustica, oltre che estetica;
- che secondo il proprio tecnico di fiducia, geometra il CP_4
rimedio meno costoso per ovviare a tale grave difetto era quello di posizionare otto infissi interni realizzati su misura da inserire negli attuali telai, il cui costo era pari ad euro 3.600,00;
- che, da ultimo, in occasione del sopralluogo effettuato nel mese di settembre aveva notato la presenza di evidenti macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello stato di tinta interna, segno di un evidente errore esecutivo nella coibentazione con doppia parete della muratura portante in pietra originaria per il cui ripristino erano necessari interventi del valore di euro 3.000,00;
- che, infine, da un saggio sulla muratura, resosi necessario per esigenze impiantistiche, era emerso che lo strato di intonaco, realizzato per l'80% della sua estensione da , era stato eseguito con l'ausilio di CP_1
gesso, materiale fortemente sconsigliato in ambienti con presenza di umidità latente, come nel caso di specie, per cui il danno stimato era pari ad euro 13.000,00.
Per queste ragioni, l'opponente ha sostenuto che nulla fosse ulteriormente dovuto alla società opposta, considerato che le aveva corrisposto un acconto di euro 52.000,00 a fronte dei lavori eseguiti per un importo totale di euro 58.877,50 e che aveva subito un danno a causa delle inadempienze della società pari a complessivi euro 20.100,00.
In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo e la condanna della al risarcimento del danno CP_1
subito, stimato nella somma di euro 13.000,00.
___
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in CP_1
diritto le avverse pretese ed evidenziando:
- di avere iniziato l'esecuzione dei lavori senza avere percepito alcun acconto - versato soltanto cinque mesi dopo - e in condizioni disagiate
(assenza di corrente elettrica e di acqua per diversi mesi);
6 - di avere deciso di interrompere il contratto di appalto perché la committente aveva rallentato i lavori con la pretesa di aggiungere opere non previste nel computo metrico e offrendosi di pagare tali lavori “in nero”;
- che la rinunzia ai lavori era stata determinata dal fatto che, a seguito di numerosi comportamenti scorretti dell'opponente, dopo una discussione con la direzione dei lavori la stessa aveva minacciato di bloccare improvvisamente le opere commissionate;
- che, contestualmente alla rinuncia a proseguire i lavori, in data
22/10/2012 aveva sottoscritto un documento in presenza del direttore dei lavori ing. e la committente le aveva corrisposto la Controparte_5
somma parziale di euro 25.000,00, poiché non aveva abbastanza liquidità per corrispondere l'intero importo pari ad euro 37.234,50;
- che, peraltro, era ben a conoscenza dell'importo che Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere a saldo in base ai lavori eseguiti, anche perché la somma era stata stabilita in forza di un accordo con il direttore dei lavori e la società di ingegneria, che infatti Parte_3
lo aveva indicato nel computo finale del 7/08/2012;
- con riferimento all'asserito errore di calcolo nella indicazione dei costi nel computo metrico, che si trattava di un mero errore materiale dovuto al fatto che nelle singole voci erano stati indicati gli importi senza iva, mentre nel totale dei lavori, nonostante la dicitura erronea di “totale lavori al netto iva”, era stata indicata la somma comprensiva di iva;
- quanto ai lavori di cui alla fattura n.5 dell'1°/03/2013 “sostituzione colonna fognaria e allaccio alla fogna stradale”, che si trattava di opere differenti rispetto alla voce n.23 del computo metrico, considerato peraltro che quest'ultima aveva ad oggetto opere effettuate da terzi, come evidenziato nel computo finale del 7/08/2012;
- che le contestazioni inerenti ai vizi e difetti erano del tutto prive di fondamento, poiché:
• l'asserito e presunto erroneo posizionamento dei controtelai delle porte interne integrati alle pareti e delle strutture metalliche tipo scrigno per le
7 porte a scomparsa doveva imputarsi, in realtà, all'impresa subentrata che aveva realizzato il massetto;
• l'asserito e presunto errore esecutivo nella coibentazione in seguito al quale erano emerse macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello stato di tinta interna, era dovuto al fatto che l'esecuzione delle opere aveva previsto il posizionamento di una guaina taglia muro su tutto il perimetro dell'immobile ma non anche di ulteriori lavorazioni per ovviare al problema dell'umidità, in quanto la committente si era opposta all'esecuzione di tali ulteriori opere che avrebbero comportato un ulteriore restringimento degli ambienti;
• in merito all'utilizzo del gesso, come evidenziato nello stesso computo, non era stato concordato alcun tipo di intonaco idrofugo;
- che, infine, il geometra si era occupato dello smaltimento CP_3
delle macerie a mero titolo di favore nei suoi confronti, senza percepire alcuna somma dalla committente.
Per queste ragioni, la società opposta ha chiesto il rigetto delle avverse pretese e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n.1833/2013, con vittorie delle spese.
____
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale della parte opponente e l'assunzione di prove testimoniali.
Con provvedimento del 2/12/2014 questo tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in ragione del fatto che non erano stati prodotti nel presente giudizio i documenti in forza dei quali il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto e che fosse necessario compiere un approfondimento istruttorio.
***
8 All'esito dell'istruttoria il credito azionato da è Controparte_1
risultato parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
È incontestato che in data 17/01/2012 e la società Parte_1
avessero stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto i CP_1
lavori di ristrutturazione presso gli appartamenti di proprietà della committente siti in Cagliari, nella via Piccioni nn. 42 – 44 (doc. 1 di parte opponente).
Il computo metrico avente ad oggetto la descrizione e la quantificazione delle opere oggetto di appalto era stato realizzato da una parte terza, , che aveva assunto Parte_4
anche la direzione dei lavori nella persona dell'ingegner
[...]
CP_5
Successivamente, a causa di attriti insorti tra le parti, in data
17/10/2012 la società , per il tramite del proprio legale CP_1
rappresentante , aveva rinunciato all'esecuzione dei lavori CP_2
di completamento della ristrutturazione immobiliare, impegnandosi a liberare il cantiere entro il 26/10/2012 al fine di renderlo accessibile ad altre imprese (doc. 4 di parte opponente).
È incontestato, altresì, che nel corso del rapporto contrattuale la parte committente avesse corrisposto in favore della società appaltatrice la somma complessiva di euro 52.000,00.
La ha agito in via monitoria al fine di ottenere il CP_1
pagamento del saldo del corrispettivo, pari alla somma di euro 12.234,50. ha formulato opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, evidenziando che l'importo ingiunto non fosse dovuto per diversi ordini di ragioni.
Ha sostenuto, al riguardo, che il computo metrico sottoscritto presentava un rilevante errore materiale di calcolo, in quanto la sommatoria delle 33 voci di calcolo dei lavori oggetto di appalto è pari ad euro 78.975,00 e non ad euro 86.872,00, come indicato.
9 Ha osservato che dei lavori indicati soltanto alcuni fossero stati eseguiti integralmente dalla società appaltatrice, altri solo in parte e altri ancora non erano stati eseguiti dalla società opposta.
Ha evidenziato che, contrariamente agli impegni contrattuali, CP_1
non aveva liberato il cantiere dalle macerie, che erano state rimosse
[...] dall'impresa edile del geometra per il costo di euro CP_3
500,00.
Ha eccepito la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate dalla società appaltatrice , evidenziando che i controtelai delle porte CP_1
interne integrati alle pareti e le strutture metalliche tipo scrigno per le porte a scomparsa non erano stati posizionati correttamente.
Ha dedotto che, in occasione di un recente sopralluogo, aveva rinvenuto la presenza di evidenti macchie di umido, con efflorescenze e sali, nonché sgretolamento dello strato di tinta interna, segno evidente di un errore esecutivo nella coibentazione con doppia parete della muratura portante in pietra originaria.
Ai fini della decisione dovrà procedersi all'esame delle singole contestazioni devono essere analizzate distintamente.
***
Con riferimento alla quantificazione dei lavori oggetto del contratto di appalto, occorre innanzitutto precisare che dall'esame del computo metrico sottoscritto dalle parti in data 17/01/2012 (doc. 1 di parte opponente) appare evidente che l'importo di euro 86.872,50 indicato quale totale dei lavori corrisponde alla somma complessiva degli stessi al lordo dell'iva, ossia euro 78.975,00 + iva al 10%.
In sostanza, l'errore materiale attiene esclusivamente alla indicazione della dicitura “totale lavori al netto iva” al posto di “totale lavori al lordo iva”, mentre il calcolo matematico risulta del tutto corretto.
Del resto, la stessa opponente sentita in sede di Parte_1 interrogatorio formale nel corso dell'udienza del 23/01/2017, pur contestando la correttezza dei singoli importi, ha riconosciuto che “la
10 somma di euro 86.872,00 indicava il totale delle somme da corrispondersi alla impresa”, compreso ogni onere dovuto.
Anche con riferimento alla quantificazione delle opere effettivamente eseguite dalla società appaltatrice non si ravvisa una reale divergenza tra le parti.
Infatti, come già osservato in occasione dell'ordinanza del
27/12/2018, il valore delle opere risulta identico nei documenti prodotti in giudizio dalle parti.
In particolare, la parte opponente ha sostenuto che alcune opere erano state eseguite interamente dalla società appaltatrice, altre non erano state eseguite e una parte lo era stata soltanto per una percentuale (doc. 6 di parte opponente).
In proposito, il tecnico di fiducia della parte opponente, geometra ha riferito di avere utilizzato quale criterio per effettuare la CP_4
stima delle opere eseguite dall'opposta quello del raffronto tra i due computi metrici aventi ad oggetto, rispettivamente, i lavori affidati alla e quelli commissionati alla successiva ditta subentrata, peraltro CP_1
entrambi redatti dalla stessa direzione dei lavori.
Seguendo tale ragionamento, il tecnico ha evidenziato che l'ammontare delle lavorazioni eseguite dalla ditta è pari ad CP_1
euro 37.100,00, quello dei lavori eseguiti solo in percentuale ammonta invece alla somma di euro 16.425,00.
Pertanto, l'ammontare complessivamente dovuto alla società appaltatrice, secondo la prospettazione di parte opponente, è pari ad euro
53.525,00.
A ben vedere, tale computo risulta perfettamente coincidente con quello prodotto in giudizio dalla società opposta.
Quest'ultima ha dedotto che nella fase conclusiva dei lavori la società incaricata della direzione dei lavori aveva Parte_2
elaborato un computo finale, sottoscritto in data 7/08/2012, in base al quale l'importo da liquidare risulta pari ad euro 53.525,00 (doc. 5 di parte opposta).
11 Ciò che invece è in contestazione tra le parti attiene alla debenza delle ulteriori somme inerenti ai lavori extra preventivo, sulla base dei quali la società appaltatrice è pervenuta alla quantificazione dei lavori eseguiti nella somma pari ad euro 58.395,00 + iva al 10%, corrispondenti a complessivi euro 64.234,50.
La ha evidenziato che rispetto ai lavori oggetto CP_1 dell'appalto stipulato in data 17/10/2012, le parti avevano pattuito l'esecuzione di ulteriori opere, come indicato nel preventivo del
21/03/2012 (doc. 6 di parte opposta).
Secondo la parte opponente, “quanto alle lavorazioni extra computo metrico, inerenti “lavori colonna fognaria, lavori condotta fognaria suborizzontale e lavori sostituzione trave e consolidamento”, indicati dalla ditta si fa presente che per quanto riguarda le CP_6
lavorazioni della linea fognaria le stesse erano chiaramente comprese e inserite nella voce n.23 del computo, in cui a corpo viene indicata una spesa anche per l'impianto fognario compreso di allaccio. Inoltre, da quanto indicato dalla precedente direzione lavori nei due computi, la lavorazione è stata posta a carico della ditta subentrante per la quota del
100%, evincendo quindi che la ditta nulla ha da pretendere CP_6
per tali lavorazioni, che parrebbe non aver eseguito neanche in percentuale” (doc. 6 di parte opponente).
Deve quindi rilevarsi che, con riferimento alla voce n.23, non emerge a ben vedere alcuna contestazione, in quanto nel computo metrico finale prodotto dalla società appaltatrice (doc. 5 di parte opposta) la voce n.23 non era stata contabilizzata, tanto che la percentuale di lavoro fatto risulta pari allo zero e nessun importo è stato inserito tra quelli da liquidare.
Pertanto, non vi è una duplicazione della medesima voce n.23 nel computo metrico finale dei lavori eseguiti dalla società e in CP_1
quello della impresa di subentrante (doc. 7 di parte CP_3
opponente).
12 Occorre però chiarire se le opere indicate nella voce n.23 coincidono con quelle lavorazioni extra contratto oggetto di contabilizzazione nel computo finale dei lavori eseguiti da . CP_1
A tale ultimo proposito, la società aveva attestato Parte_2
che la società aveva eseguito le seguenti opere extra contratto CP_1
“2 controcasse, 1 scorrevole, lavoro Abbanoa, colonna fognaria, tubazione rame condizionamento e lavorazioni fornitura tubazioni da incasso per aspirazione ambienti senza finestre e cappe (80% del lavoro effettuato)”.
Il computo metrico finale era stato sottoscritto in data 7/08/2012 dal direttore dei lavori, ingegner Controparte_5
Orbene, da un raffronto tra la descrizione delle opere di cui alla voce n.23 del computo metrico e quella delle lavorazioni extra preventivo, emerge che si tratta di lavori diversi e non coincidenti.
Tale conclusione trova conferma nel fatto che la società incaricata del servizio di redazione del computo metrico aveva opportunamente distinto tali lavorazioni, evidenziando che le opere di cui alla voce n.23 non erano state eseguite dall'impresa edile opposta, mentre lo erano state quelle extra preventivo.
A tale ultimo proposito, la sottoscrizione del direttore dei lavori e l'assenza di alcuna specifica contestazione sul punto da parte della committente avvalorano la circostanza della effettiva realizzazione di tali opere.
Per queste ragioni, si ritiene corretta la quantificazione delle opere eseguita così come prospettato dalla società opposta, ossia pari a complessivi euro 64.234,50, i quali, detratti gli acconti percepiti pari ad euro 52.000,00, determinano un credito residuo in favore di CP_1
pari ad euro 12.234,50 (iva inclusa).
[...]
___ ha eccepito che “contrariamente all'impegno Parte_1
assunto, la non ha liberato il cantiere dalle macerie, le quali CP_1 sono state invece rimosse dall'impresa edile geometra ad CP_3
13 essa subentrata nella prosecuzione dei lavori, che ha imputato un costo di euro 500,00, ovviamente da portare in detrazione”.
A sostegno della propria pretesa, la parte opponente ha allegato la fattura emessa dall'impresa edile subentrante , nella quale CP_3
è descritta la lavorazione “per il carico su automezzo e trasporto a discarica di materiale di risulta antecedente ns. lavorazioni” al costo di euro 500,00 (doc. 12 di parte opponente).
La società opposta ha contestato la circostanza limitandosi a dedurre che l'impresario “ha invece confermato di non aver CP_3
percepito alcuna somma da parte della sig.ra avendo rimosso tali Pt_1 macerie a mero titolo di favore nei confronti della ”. CP_1
In sostanza, è risultato incontestato che avesse lasciato CP_1
nel cantiere per cui è causa delle macerie e che queste fossero state rimosse dall'impresa terza subentrata nella ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Peraltro, dall'esame delle descrizioni dei lavori di cui al computo metrico si desume che la prestazione di trasporto dei materiali di risulta era ricompresa nella regolamentazione contrattuale, in quanto era stato precisato che “tutte le voci, anche se non meglio specificato, devono ricomprendere …tutte le macerie e o materiali da demolizione da portare in discarica …” (doc. 5 di parte opposta).
Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale, al fine di comprendere se questo sia stato causa efficiente di un danno conseguenza nei confronti della parte committente, occorre accertare se la stessa abbia sostenuto effettivamente un pregiudizio di natura economica, ossia un costo per la rimozione di tali macerie.
Ebbene, come evidenziato, dall'esame delle produzioni documentali emerge che l'impresa edile aveva addebitato alla CP_3 committente l'importo di euro 500,00, iva esclusa, per Parte_1
l'attività di rimozione del materiale di risulta antecedente alle proprie lavorazioni.
14 Al contrario, la circostanza dedotta dalla parte opposta, secondo la quale tale prestazione sarebbe stata eseguita dal terzo a mero titolo di favore nei propri confronti, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
Pertanto, il danno conseguenza patito dalla parte opponente è pari alla somma di euro 550,00 (iva inclusa).
Trattandosi di debito di valore compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui la spesa è stata affrontata (Cass., SS.UU.,
17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, e in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Cagliari, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale
15 mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796).
Applicando tali criteri, il danno da risarcire all'opponente, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari a euro 737,52 (somma rivalutata dalla data della fattura da pagare a vista del 25/10/2013 ad oggi).
Il credito risarcitorio spettante all'opponente è pari a complessivi euro 737,52.
___ ha eccepito la sussistenza di vizi e difetti nelle Parte_1
opere realizzate dalla società appaltatrice.
In particolare, secondo la prospettazione dell'opponente, nel corso del collaudo finale delle opere avvenuto nel mese di settembre 2013 era emerso che la società opposta “non ha eseguito a regola d'arte il posizionamento dei controtelai delle porte interne integrati alle pareti e delle strutture metalliche tipo scrigno per le porte a scomparsa e che per porre un rimedio accettabile senza ricorrere ad opere di demolizione muraria occorre sostenere una spesa di euro 3.600,00”.
Inoltre, l'opponente ha eccepito che in occasione di un sopralluogo effettuato sempre nello stesso mese aveva ravvisato la presenza di evidenti macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello stato di tinta interna, “segno di un evidente errore esecutivo nella coibentazione con doppia parete della muratura portante in pietra originaria”. ha altresì evidenziato che in occasione dell'esame Parte_1
di un saggio sulla muratura reso necessario da un intervento impiantistico,
è emerso che lo strato di intonaco, realizzato nella misura dell'80% da
, era stato eseguito con l'ausilio di gesso, che costituisce un CP_1
16 materiale fortemente sconsigliato in ambienti con caratteristiche di umidità, come nel caso in esame.
Secondo la prospettazione della parte opponente, per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione della coibentazione con doppia parete nella muratura portante in pietra originaria era necessaria una stima di euro
3.000,00.
Quanto invece al danno conseguenza derivante dall'impiego del gesso, l'opponente ha stimato un pregiudizio patrimoniale di euro
13.000,00.
Tanto premesso, in ragione delle contestazioni della società appaltatrice, deve essere accertata la tempestività della denuncia dei vizi e l'effettiva sussistenza degli stessi.
Quanto al primo profilo, la società opposta ha eccepito nella comparsa di costituzione e risposta che “mai la sig.ra ha eccepito Pt_1 tali difetti all'impresa opposta, la quale ne ha appreso l'asserita e presunta esistenza soltanto con la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”.
Inoltre, con le prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., CP_1
ha evidenziato che il lavoro eseguito era stato verificato dalla
[...]
società direttrice dei lavori in fase di collaudo finale e di consegna dei lavori, così come attestato nel computo finale del 7/08/2012 e né in tale occasione, né nel corso della successiva corrispondenza la committente aveva denunciato la presenza di vizi.
In tema di difformità e vizi dell'opera oggetto di appalto, l'art. 1667 c.c. prevede che il committente è tenuto a denunziare all'appaltatore i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
Nel caso di specie, appare verosimile che la committente avesse avuto piena contezza del difetto nel posizionamento dei controtelai delle porte interne soltanto nella fase conclusiva dei lavori, ossia al termine delle lavorazioni eseguite dalla impresa edile subentrante di CP_3
[...]
17 Infatti, nel corso delle prove orali è emerso che quando la società
aveva rinunciato all'esecuzione dei lavori si era arrestata alla CP_1
fase antecedente alla realizzazione del massetto;
pertanto, per la committente non sarebbe stato possibile avvedersi della differenza dello spazio tra la porta e il pavimento, non essendo quest'ultimo ancora realizzato.
È dunque verosimile che la committente avesse scoperto la sussistenza di tale difetto soltanto nella fase conclusiva dei lavori e che avesse avuto cognizione della dinamica causale del problema soltanto a seguito degli accertamenti di natura tecnica eseguiti nel mese di settembre
2013, come attestato dalla relazione dell'ingegner del Persona_1
25/09/2013 (doc. 8 di parte opponente).
Per queste ragioni, la denuncia dei vizi relativi al posizionamento delle porte interne, effettuata con l'opposizione al decreto ingiuntivo notificata in data 25/10/2013, è tempestiva.
Alla stessa conclusione si deve pervenire con riferimento alle problematiche inerenti alla presenza di macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello strato di tinta interna, nonché all'utilizzo di gesso nello strato di intonaco.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che la committente aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia geometra di effettuare un sopralluogo presso l'abitazione e, in tale CP_4
occasione, il professionista aveva ravvisato gli asseriti errori esecutivi nella coibentazione e nella composizione dell'intonaco.
La relazione tecnica era stata redatta in data 22/10/2023 (doc. 6 di parte opponente).
Sul punto, è utile richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed
18 eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cassazione civile, sezione 2, ordinanza n.19343/2022).
Tutto ciò premesso, al fine di verificare la natura ed entità, nonché
l'eziologia dei vizi denunciati dalla parte committente, si è ritenuto opportuno procedere all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il tecnico incaricato, ingegnere ha eseguito un Controparte_7
sopralluogo presso gli appartamenti per cui è causa, in contraddittorio con i tecnici di parte.
All'esito delle indagini peritali, la consulente ha evidenziato che gli eventi infiltrativi rinvenuti nelle unità immobiliari provengono dal terreno di fondazione che costeggia l'edificio.
Infatti, il vapore acqueo proveniente dal contatto con il terreno, condensando sulle pareti, ha alimentato le spore normalmente presenti nell'aria; l'assenza di ventilazione e la scarsa illuminazione hanno costituito le condizioni ideali per la propagazione delle muffe.
Pertanto, secondo il parere tecnico dell'ingegner “Né CP_7
l'umidità sui muri (che è stata causata dalla assenza o cattivo funzionamento di barriere per l'acqua), né i suoi effetti (degrado fisico, chimico e biologico sui materiali e la costruzione in genere) possono essere attribuiti all'uso del gesso negli intonaci. Il gesso è un materiale fortemente igroscopico, capace di assorbire il vapore acqueo contenuto nell'aria per poi cederlo successivamente;
tale importante proprietà consente di ammortizzare i picchi di umidità (dovuti agli occupanti, alle docce, alla cottura dei cibi, …), ma l'umidità/acqua non deve penetrare nell'edificio dall'esterno”.
In sostanza, la ctu ha evidenziato che la causa del fenomeno infiltrativo e della conseguente presenza di muffe e umidità nelle unità immobiliari è dovuta alla modalità di costruzione dell'edificio, le cui pareti laterali e posteriori risultano a diretto contatto con il terreno.
19 Né la presenza di gesso può avere avuto un ruolo di causa efficiente nella determinazione dello stato di degrado delle pareti, considerato che, al contrario, questo materiale ha delle caratteristiche meccaniche che consentono di ammortizzare le percentuali di umidità presenti negli ambienti interni all'appartamento.
Con riferimento invece alle cause dei vizi riscontrati presso gli infissi interni, nella specie le porte e le strutture metalliche di tipo scrigno, il consulente ha esaminato dapprima il computo metrico dei lavori e le schede tecniche dei prodotti, per poi procedere a visionare le opere.
All'esito di tali verifiche, ha evidenziato di non avere rinvenuto degli elementi sulla base dei quali potere desumere che avesse CP_1
commesso degli errori nel posizionare in quota i controtelai o che il massetto impianti (sul quale poggia il pavimento) fosse stato eseguito con spessore insufficiente dall'impresa di CP_3
In ogni caso, ha evidenziato che “Eventuali errori di quota nel montaggio dei controtelai potevano essere corretti agevolmente con la posa del massetto impianti che, secondo quanto indicato dalla voce n. 17 in doc. 5 prodotto dall'opposta, non è stato messo in opera dalla
[...]
. CP_1
In altri termini, anche alla luce dei chiarimenti forniti in risposta alle osservazioni dei tecnici di parte, il consulente ha precisato di non avere individuato alcun elemento necessario a “stabilire quale impresa non si sia attenuta alle quote di riferimento prefissate: la che Controparte_1 ha posizionato i controtelai o l'impresa successivamente intervenuta che ha eseguito il massetto”.
In ogni caso, secondo la valutazione tecnica, un eventuale errore nel posizionamento dei controtelai poteva essere agevolmente corretto in fase di esecuzione dei massetti e un eventuale errore nello spessore dei massetti poteva essere agevolmente corretto installando porte di altezza adeguata.
Considerato che è pacifico che la società opposta aveva eseguito soltanto l'intervento di posizionamento delle porte e che successivamente
20 era intervenuta l'impresa edile di a eseguire il massetto e CP_3
la posa dei pavimenti, in assenza di elementi di prova a sostegno di errori esecutivi imputabili alla società opposta la denuncia del difetto e le correlative pretese risarcitorie avanzate a titolo di garanzia per i vizi dalla parte opponente non sono fondate.
___
In conclusione, all'esito del giudizio è risultato che la società CP_1
è titolare di un diritto di credito nei confronti di
[...] Parte_1
pari alla somma di euro 12.243,50 dovuto a titolo di corrispettivo dell'appalto stipulato tra le parti.
Ancora, è emerso che la committente è titolare di Parte_1
un diritto di credito risarcitorio pari alla somma di euro 737,52 originato dall'inadempimento di agli obblighi contrattuali. CP_1
Pertanto, sussistono i presupposti per la compensazione dei contrapposti debiti.
Si osserva, in particolare, che ricorre nel caso di specie un'ipotesi di compensazione impropria o atecnica in quanto i crediti e i debiti oggetto del presente accertamento giudiziale hanno origine dallo stesso rapporto di appalto, di talché l'operazione si risolve in una mera verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti e può essere eseguita d'ufficio dal giudice (in questo senso da ultimo Cassazione civile, sezione
1, ordinanza n. 33872/2022).
Residua, pertanto, un credito in favore della società opposta pari a euro 11.505,98, oltre interessi in misura legale a partire dalla diffida al pagamento del credito avvenuta mediante la notifica del decreto ingiuntivo del 7/08/2013 sino al saldo.
***
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza per cui, nel caso di specie, considerato che la pretesa della società opposta è risultata accertata per la sua maggior parte, devono essere poste a carico della società opponente nella misura pari a 2/3, come liquidato in dispositivo, potendosi compensare solo nei limiti di 1/3.
21 Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dei relativi esiti, i quali hanno sostanzialmente attestato la non riconducibilità dei difetti ad errori esecutivi alla società appaltatrice, ritiene questo tribunale di doverle porre definitivamente a carico della parte committente, odierna opponente.
Pertanto, la stessa deve essere condannata alla rifusione di quanto eventualmente anticipato al ctu dalla parte opposta Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1833/2013 del 22/07/2013, depositato il
24/07/2013;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta della somma pari a euro 11.505,98, oltre Controparte_1
interessi in misura legale con decorrenza dal 7/08/2013 al saldo;
3. rigetta le altre domande delle parti;
4. compensa le spese processuali in misura pari ad 1/3 e condanna l'opponente al pagamento dei 2/3 delle stesse in favore Parte_1 dell'opposta che si liquidano in euro 3.384,66 per Controparte_1
competenze di avvocato, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge;
5. pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico della parte opponente e condanna quest'ultima alla rifusione di Parte_1
quanto eventualmente anticipato dalla opposta al ctu. Controparte_1
Cagliari, 3/04/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8889 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2013 tra:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Quartu Sant'Elena ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Loru
n.41, presso lo studio dell'avvocato Caterina Mocci che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo
Parte opponente contro
P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari ed elettivamente domiciliata in Monserrato, nella via Caracalla n.5, presso lo studio degli avvocati Stefania Arru e Francesco Deplano, che la rappresentano e difendono in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
Parte opposta
Oggetto: contratto di appalto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) per i motivi meglio indicati nella superiore espositiva, dichiarare non dovuta da parte dell'opponente, in favore della società opposta, alcuna somma per i titoli e causali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, revocando quest'ultimo e dichiarandolo nullo e/o privo di qualsiasi effetto nei confronti dell'opponente;
2) accertati e dichiarati i vizi, difetti e non conformità dei lavori eseguiti nell'immobile dell'opponente, e ritenuta altresì la loro non corretta esecuzione a regole d'arte, condannare la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della signora quantificati nella misura di € Parte_1
13.000,00, o quella maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, compreso il rimborso della quota parte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio pari ad €
1047,45.
4) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA si insiste affinché venga richiamato il consulente tecnico d'ufficio al fine di integrare la sua consulenza specificando le opere necessarie per eliminare le cause dell'umidità e i relativi costi, nonché i costi necessari per il risanamento degli immobili”.
Nell'interesse di parte opposta:
“si conclude perché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
1) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversa e per l'effetto, confermare validità, legalità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.
1833/13 con conseguente declaratoria di esecutorietà;
2) con vittoria di spese e competenze di lite”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la (di seguito Controparte_1
) aveva chiesto la condanna di al pagamento CP_1 Parte_1
della somma di euro 12.234,50, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino al saldo.
A fondamento della propria pretesa, la parte ricorrente aveva dedotto:
- di avere ricevuto da l'incarico di eseguire i lavori di Parte_1 ristrutturazione all'interno dei due appartamenti di sua proprietà siti in
Cagliari, nella via Piccioni n.42 – 44;
- di avere ricevuto dalla committente l'acconto pari ad euro 25.000,00 mediante assegno del 22/10/2012;
- di avere trasmesso alla committente, dopo avere esaurito l'incarico, le fatture n. 4 e 5 del 1°/03/2013, per un importo totale di euro 12.234,50;
- di avere inutilmente tentato di ottenere il pagamento da Parte_1
che aveva invece ignorato le sue istanze.
Per queste ragioni, aveva chiesto la condanna di CP_1
al pagamento di euro 12.234,50, oltre gli interessi e le Parte_1
spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda, la società ricorrente aveva allegato le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili.
___
In data 22/07/2013 questo tribunale aveva emesso il decreto ingiuntivo n.1833/2013, con il quale aveva ingiunto ad il Parte_1
pagamento della somma di euro 12.234,50, oltre interessi di mora dalla data della costituzione in mora fino al saldo e il maggior danno da svalutazione monetaria, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio pari ad euro 830,04.
___
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 contestato l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo:
3 - che al fine di ristrutturare il proprio immobile sito in Cagliari, nella via
Piccioni 42 – 44, aveva contattato la , la quale le aveva CP_1
presentato un computo dei lavori predisposto da Parte_2
servizio di ingegneria che aveva assunto la direzione dei lavori;
- che il computo per accettazione era stato sottoscritto in data 17/01/2012;
- che in data 27/06/2012 aveva corrisposto alla società appaltatrice un acconto di euro 27.000,00 mediante assegno bancario;
- che, tuttavia, i lavori erano proseguiti a rilento rispetto alla tempistica promessa;
- che aveva espresso il proprio disappunto all'appaltatore per la situazione venutasi a creare;
- che la società opposta, nella persona del suo legale rappresentante
, aveva unilateralmente deciso di rinunziare a qualunque CP_2 diritto e pretesa sull'esecuzione dei lavori di completamento, impegnandosi a liberare il cantiere da macerie entro il 26/10/2012 al fine di renderlo accessibile ad altra impresa;
- che alcuni giorni dopo la rinuncia, precisamente in data 22/10/2012, aveva corrisposto alla società edile l'ulteriore somma di euro 25.000,00 per mezzo di assegno bancario, con riserva di accertare la conformità delle opere alle regole dell'arte e agli impegni contrattualmente assunti nonché, alla luce di ciò, di verificare se all'odierna opposta spettassero ulteriori somme;
- che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo di euro 12.234,50 non era dovuto;
- che, infatti, i documenti prodotti in giudizio dalla società opposta erano stati formati unilateralmente e non le erano mai stati trasmessi prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- che in data 8/07/2013, poiché erano ormai trascorsi otto mesi dalla rinuncia ai lavori da parte di , aveva sollecitato il rilascio di CP_1 un'attestazione circa la regolarità delle lavorazioni eseguite e il dettaglio delle opere edili ed impiantistiche realizzate, evidenziando che il mancato
4 riscontro a tale comunicazione sarebbe stato inteso quale insussistenza di ulteriori pretese economiche;
- che la società opposta non aveva fornito alcun riscontro, salvo notificarle direttamente il decreto ingiuntivo;
- che, peraltro, la somma ingiunta non era dovuta anche per le seguenti ragioni:
• il computo metrico sottoscritto dalle parti in data 17/01/2012 presentava un evidente errore materiale di calcolo in quanto la sommatoria delle 33 voci dei lavori era pari ad euro 78.975,00 e non ad euro 86.872,00, come indicato;
• dal raffronto tra il computo metrico della e quello della ditta CP_1
subentrata, entrambi redatti da emergeva che la Parte_2
società opposta aveva eseguito integralmente soltanto i lavori di cui ai punti 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 26 per un totale di euro 37.100,00;
• i lavori di cui ai punti 2, 4, 20, 29, 30 e 31 erano stati eseguiti da CP_1
soltanto parzialmente, per un totale di euro 16.425,00 (essendo pari
[...]
ad euro 6.525,00 la quota spettante alla ditta subentrata);
• i lavori di cui ai punti 1, 5, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32 e 33 non erano stati eseguiti da , per un importo complessivo di euro CP_1
18.925,00 che doveva essere decurtato dal totale di euro 78.975,00;
• i lavori di cui alla fattura n.5 del 1°/03/2013 dell'importo di euro 1.815,00
(sostituzione colonna fognaria e allaccio alla fogna stradale) non costituivano lavori aggiuntivi, in quanto ricompresi nella voce n.23 del computo metrico, per cui la somma non era dovuta;
- che, contrariamente all'impegno assunto, non aveva liberato il CP_1
cantiere dalle macerie, che erano state rimosse dall'impresa edile del geometra al costo di euro 500,00; CP_3
- che, inoltre, in fase di chiusura dei lavori e di collaudo finale era emerso che i controtelai delle porte interne integrati alle pareti e le strutture metalliche tipo scrigno per le porte a scomparsa, installati da , CP_1
non erano stati posizionati correttamente, con la grave conseguenza che le
5 porte risultavano sollevate dal pavimento di circa due centimetri, con pregiudizi di coibenza termo-acustica, oltre che estetica;
- che secondo il proprio tecnico di fiducia, geometra il CP_4
rimedio meno costoso per ovviare a tale grave difetto era quello di posizionare otto infissi interni realizzati su misura da inserire negli attuali telai, il cui costo era pari ad euro 3.600,00;
- che, da ultimo, in occasione del sopralluogo effettuato nel mese di settembre aveva notato la presenza di evidenti macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello stato di tinta interna, segno di un evidente errore esecutivo nella coibentazione con doppia parete della muratura portante in pietra originaria per il cui ripristino erano necessari interventi del valore di euro 3.000,00;
- che, infine, da un saggio sulla muratura, resosi necessario per esigenze impiantistiche, era emerso che lo strato di intonaco, realizzato per l'80% della sua estensione da , era stato eseguito con l'ausilio di CP_1
gesso, materiale fortemente sconsigliato in ambienti con presenza di umidità latente, come nel caso di specie, per cui il danno stimato era pari ad euro 13.000,00.
Per queste ragioni, l'opponente ha sostenuto che nulla fosse ulteriormente dovuto alla società opposta, considerato che le aveva corrisposto un acconto di euro 52.000,00 a fronte dei lavori eseguiti per un importo totale di euro 58.877,50 e che aveva subito un danno a causa delle inadempienze della società pari a complessivi euro 20.100,00.
In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo e la condanna della al risarcimento del danno CP_1
subito, stimato nella somma di euro 13.000,00.
___
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in CP_1
diritto le avverse pretese ed evidenziando:
- di avere iniziato l'esecuzione dei lavori senza avere percepito alcun acconto - versato soltanto cinque mesi dopo - e in condizioni disagiate
(assenza di corrente elettrica e di acqua per diversi mesi);
6 - di avere deciso di interrompere il contratto di appalto perché la committente aveva rallentato i lavori con la pretesa di aggiungere opere non previste nel computo metrico e offrendosi di pagare tali lavori “in nero”;
- che la rinunzia ai lavori era stata determinata dal fatto che, a seguito di numerosi comportamenti scorretti dell'opponente, dopo una discussione con la direzione dei lavori la stessa aveva minacciato di bloccare improvvisamente le opere commissionate;
- che, contestualmente alla rinuncia a proseguire i lavori, in data
22/10/2012 aveva sottoscritto un documento in presenza del direttore dei lavori ing. e la committente le aveva corrisposto la Controparte_5
somma parziale di euro 25.000,00, poiché non aveva abbastanza liquidità per corrispondere l'intero importo pari ad euro 37.234,50;
- che, peraltro, era ben a conoscenza dell'importo che Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere a saldo in base ai lavori eseguiti, anche perché la somma era stata stabilita in forza di un accordo con il direttore dei lavori e la società di ingegneria, che infatti Parte_3
lo aveva indicato nel computo finale del 7/08/2012;
- con riferimento all'asserito errore di calcolo nella indicazione dei costi nel computo metrico, che si trattava di un mero errore materiale dovuto al fatto che nelle singole voci erano stati indicati gli importi senza iva, mentre nel totale dei lavori, nonostante la dicitura erronea di “totale lavori al netto iva”, era stata indicata la somma comprensiva di iva;
- quanto ai lavori di cui alla fattura n.5 dell'1°/03/2013 “sostituzione colonna fognaria e allaccio alla fogna stradale”, che si trattava di opere differenti rispetto alla voce n.23 del computo metrico, considerato peraltro che quest'ultima aveva ad oggetto opere effettuate da terzi, come evidenziato nel computo finale del 7/08/2012;
- che le contestazioni inerenti ai vizi e difetti erano del tutto prive di fondamento, poiché:
• l'asserito e presunto erroneo posizionamento dei controtelai delle porte interne integrati alle pareti e delle strutture metalliche tipo scrigno per le
7 porte a scomparsa doveva imputarsi, in realtà, all'impresa subentrata che aveva realizzato il massetto;
• l'asserito e presunto errore esecutivo nella coibentazione in seguito al quale erano emerse macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello stato di tinta interna, era dovuto al fatto che l'esecuzione delle opere aveva previsto il posizionamento di una guaina taglia muro su tutto il perimetro dell'immobile ma non anche di ulteriori lavorazioni per ovviare al problema dell'umidità, in quanto la committente si era opposta all'esecuzione di tali ulteriori opere che avrebbero comportato un ulteriore restringimento degli ambienti;
• in merito all'utilizzo del gesso, come evidenziato nello stesso computo, non era stato concordato alcun tipo di intonaco idrofugo;
- che, infine, il geometra si era occupato dello smaltimento CP_3
delle macerie a mero titolo di favore nei suoi confronti, senza percepire alcuna somma dalla committente.
Per queste ragioni, la società opposta ha chiesto il rigetto delle avverse pretese e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n.1833/2013, con vittorie delle spese.
____
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale della parte opponente e l'assunzione di prove testimoniali.
Con provvedimento del 2/12/2014 questo tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in ragione del fatto che non erano stati prodotti nel presente giudizio i documenti in forza dei quali il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto e che fosse necessario compiere un approfondimento istruttorio.
***
8 All'esito dell'istruttoria il credito azionato da è Controparte_1
risultato parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
È incontestato che in data 17/01/2012 e la società Parte_1
avessero stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto i CP_1
lavori di ristrutturazione presso gli appartamenti di proprietà della committente siti in Cagliari, nella via Piccioni nn. 42 – 44 (doc. 1 di parte opponente).
Il computo metrico avente ad oggetto la descrizione e la quantificazione delle opere oggetto di appalto era stato realizzato da una parte terza, , che aveva assunto Parte_4
anche la direzione dei lavori nella persona dell'ingegner
[...]
CP_5
Successivamente, a causa di attriti insorti tra le parti, in data
17/10/2012 la società , per il tramite del proprio legale CP_1
rappresentante , aveva rinunciato all'esecuzione dei lavori CP_2
di completamento della ristrutturazione immobiliare, impegnandosi a liberare il cantiere entro il 26/10/2012 al fine di renderlo accessibile ad altre imprese (doc. 4 di parte opponente).
È incontestato, altresì, che nel corso del rapporto contrattuale la parte committente avesse corrisposto in favore della società appaltatrice la somma complessiva di euro 52.000,00.
La ha agito in via monitoria al fine di ottenere il CP_1
pagamento del saldo del corrispettivo, pari alla somma di euro 12.234,50. ha formulato opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, evidenziando che l'importo ingiunto non fosse dovuto per diversi ordini di ragioni.
Ha sostenuto, al riguardo, che il computo metrico sottoscritto presentava un rilevante errore materiale di calcolo, in quanto la sommatoria delle 33 voci di calcolo dei lavori oggetto di appalto è pari ad euro 78.975,00 e non ad euro 86.872,00, come indicato.
9 Ha osservato che dei lavori indicati soltanto alcuni fossero stati eseguiti integralmente dalla società appaltatrice, altri solo in parte e altri ancora non erano stati eseguiti dalla società opposta.
Ha evidenziato che, contrariamente agli impegni contrattuali, CP_1
non aveva liberato il cantiere dalle macerie, che erano state rimosse
[...] dall'impresa edile del geometra per il costo di euro CP_3
500,00.
Ha eccepito la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate dalla società appaltatrice , evidenziando che i controtelai delle porte CP_1
interne integrati alle pareti e le strutture metalliche tipo scrigno per le porte a scomparsa non erano stati posizionati correttamente.
Ha dedotto che, in occasione di un recente sopralluogo, aveva rinvenuto la presenza di evidenti macchie di umido, con efflorescenze e sali, nonché sgretolamento dello strato di tinta interna, segno evidente di un errore esecutivo nella coibentazione con doppia parete della muratura portante in pietra originaria.
Ai fini della decisione dovrà procedersi all'esame delle singole contestazioni devono essere analizzate distintamente.
***
Con riferimento alla quantificazione dei lavori oggetto del contratto di appalto, occorre innanzitutto precisare che dall'esame del computo metrico sottoscritto dalle parti in data 17/01/2012 (doc. 1 di parte opponente) appare evidente che l'importo di euro 86.872,50 indicato quale totale dei lavori corrisponde alla somma complessiva degli stessi al lordo dell'iva, ossia euro 78.975,00 + iva al 10%.
In sostanza, l'errore materiale attiene esclusivamente alla indicazione della dicitura “totale lavori al netto iva” al posto di “totale lavori al lordo iva”, mentre il calcolo matematico risulta del tutto corretto.
Del resto, la stessa opponente sentita in sede di Parte_1 interrogatorio formale nel corso dell'udienza del 23/01/2017, pur contestando la correttezza dei singoli importi, ha riconosciuto che “la
10 somma di euro 86.872,00 indicava il totale delle somme da corrispondersi alla impresa”, compreso ogni onere dovuto.
Anche con riferimento alla quantificazione delle opere effettivamente eseguite dalla società appaltatrice non si ravvisa una reale divergenza tra le parti.
Infatti, come già osservato in occasione dell'ordinanza del
27/12/2018, il valore delle opere risulta identico nei documenti prodotti in giudizio dalle parti.
In particolare, la parte opponente ha sostenuto che alcune opere erano state eseguite interamente dalla società appaltatrice, altre non erano state eseguite e una parte lo era stata soltanto per una percentuale (doc. 6 di parte opponente).
In proposito, il tecnico di fiducia della parte opponente, geometra ha riferito di avere utilizzato quale criterio per effettuare la CP_4
stima delle opere eseguite dall'opposta quello del raffronto tra i due computi metrici aventi ad oggetto, rispettivamente, i lavori affidati alla e quelli commissionati alla successiva ditta subentrata, peraltro CP_1
entrambi redatti dalla stessa direzione dei lavori.
Seguendo tale ragionamento, il tecnico ha evidenziato che l'ammontare delle lavorazioni eseguite dalla ditta è pari ad CP_1
euro 37.100,00, quello dei lavori eseguiti solo in percentuale ammonta invece alla somma di euro 16.425,00.
Pertanto, l'ammontare complessivamente dovuto alla società appaltatrice, secondo la prospettazione di parte opponente, è pari ad euro
53.525,00.
A ben vedere, tale computo risulta perfettamente coincidente con quello prodotto in giudizio dalla società opposta.
Quest'ultima ha dedotto che nella fase conclusiva dei lavori la società incaricata della direzione dei lavori aveva Parte_2
elaborato un computo finale, sottoscritto in data 7/08/2012, in base al quale l'importo da liquidare risulta pari ad euro 53.525,00 (doc. 5 di parte opposta).
11 Ciò che invece è in contestazione tra le parti attiene alla debenza delle ulteriori somme inerenti ai lavori extra preventivo, sulla base dei quali la società appaltatrice è pervenuta alla quantificazione dei lavori eseguiti nella somma pari ad euro 58.395,00 + iva al 10%, corrispondenti a complessivi euro 64.234,50.
La ha evidenziato che rispetto ai lavori oggetto CP_1 dell'appalto stipulato in data 17/10/2012, le parti avevano pattuito l'esecuzione di ulteriori opere, come indicato nel preventivo del
21/03/2012 (doc. 6 di parte opposta).
Secondo la parte opponente, “quanto alle lavorazioni extra computo metrico, inerenti “lavori colonna fognaria, lavori condotta fognaria suborizzontale e lavori sostituzione trave e consolidamento”, indicati dalla ditta si fa presente che per quanto riguarda le CP_6
lavorazioni della linea fognaria le stesse erano chiaramente comprese e inserite nella voce n.23 del computo, in cui a corpo viene indicata una spesa anche per l'impianto fognario compreso di allaccio. Inoltre, da quanto indicato dalla precedente direzione lavori nei due computi, la lavorazione è stata posta a carico della ditta subentrante per la quota del
100%, evincendo quindi che la ditta nulla ha da pretendere CP_6
per tali lavorazioni, che parrebbe non aver eseguito neanche in percentuale” (doc. 6 di parte opponente).
Deve quindi rilevarsi che, con riferimento alla voce n.23, non emerge a ben vedere alcuna contestazione, in quanto nel computo metrico finale prodotto dalla società appaltatrice (doc. 5 di parte opposta) la voce n.23 non era stata contabilizzata, tanto che la percentuale di lavoro fatto risulta pari allo zero e nessun importo è stato inserito tra quelli da liquidare.
Pertanto, non vi è una duplicazione della medesima voce n.23 nel computo metrico finale dei lavori eseguiti dalla società e in CP_1
quello della impresa di subentrante (doc. 7 di parte CP_3
opponente).
12 Occorre però chiarire se le opere indicate nella voce n.23 coincidono con quelle lavorazioni extra contratto oggetto di contabilizzazione nel computo finale dei lavori eseguiti da . CP_1
A tale ultimo proposito, la società aveva attestato Parte_2
che la società aveva eseguito le seguenti opere extra contratto CP_1
“2 controcasse, 1 scorrevole, lavoro Abbanoa, colonna fognaria, tubazione rame condizionamento e lavorazioni fornitura tubazioni da incasso per aspirazione ambienti senza finestre e cappe (80% del lavoro effettuato)”.
Il computo metrico finale era stato sottoscritto in data 7/08/2012 dal direttore dei lavori, ingegner Controparte_5
Orbene, da un raffronto tra la descrizione delle opere di cui alla voce n.23 del computo metrico e quella delle lavorazioni extra preventivo, emerge che si tratta di lavori diversi e non coincidenti.
Tale conclusione trova conferma nel fatto che la società incaricata del servizio di redazione del computo metrico aveva opportunamente distinto tali lavorazioni, evidenziando che le opere di cui alla voce n.23 non erano state eseguite dall'impresa edile opposta, mentre lo erano state quelle extra preventivo.
A tale ultimo proposito, la sottoscrizione del direttore dei lavori e l'assenza di alcuna specifica contestazione sul punto da parte della committente avvalorano la circostanza della effettiva realizzazione di tali opere.
Per queste ragioni, si ritiene corretta la quantificazione delle opere eseguita così come prospettato dalla società opposta, ossia pari a complessivi euro 64.234,50, i quali, detratti gli acconti percepiti pari ad euro 52.000,00, determinano un credito residuo in favore di CP_1
pari ad euro 12.234,50 (iva inclusa).
[...]
___ ha eccepito che “contrariamente all'impegno Parte_1
assunto, la non ha liberato il cantiere dalle macerie, le quali CP_1 sono state invece rimosse dall'impresa edile geometra ad CP_3
13 essa subentrata nella prosecuzione dei lavori, che ha imputato un costo di euro 500,00, ovviamente da portare in detrazione”.
A sostegno della propria pretesa, la parte opponente ha allegato la fattura emessa dall'impresa edile subentrante , nella quale CP_3
è descritta la lavorazione “per il carico su automezzo e trasporto a discarica di materiale di risulta antecedente ns. lavorazioni” al costo di euro 500,00 (doc. 12 di parte opponente).
La società opposta ha contestato la circostanza limitandosi a dedurre che l'impresario “ha invece confermato di non aver CP_3
percepito alcuna somma da parte della sig.ra avendo rimosso tali Pt_1 macerie a mero titolo di favore nei confronti della ”. CP_1
In sostanza, è risultato incontestato che avesse lasciato CP_1
nel cantiere per cui è causa delle macerie e che queste fossero state rimosse dall'impresa terza subentrata nella ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Peraltro, dall'esame delle descrizioni dei lavori di cui al computo metrico si desume che la prestazione di trasporto dei materiali di risulta era ricompresa nella regolamentazione contrattuale, in quanto era stato precisato che “tutte le voci, anche se non meglio specificato, devono ricomprendere …tutte le macerie e o materiali da demolizione da portare in discarica …” (doc. 5 di parte opposta).
Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale, al fine di comprendere se questo sia stato causa efficiente di un danno conseguenza nei confronti della parte committente, occorre accertare se la stessa abbia sostenuto effettivamente un pregiudizio di natura economica, ossia un costo per la rimozione di tali macerie.
Ebbene, come evidenziato, dall'esame delle produzioni documentali emerge che l'impresa edile aveva addebitato alla CP_3 committente l'importo di euro 500,00, iva esclusa, per Parte_1
l'attività di rimozione del materiale di risulta antecedente alle proprie lavorazioni.
14 Al contrario, la circostanza dedotta dalla parte opposta, secondo la quale tale prestazione sarebbe stata eseguita dal terzo a mero titolo di favore nei propri confronti, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
Pertanto, il danno conseguenza patito dalla parte opponente è pari alla somma di euro 550,00 (iva inclusa).
Trattandosi di debito di valore compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui la spesa è stata affrontata (Cass., SS.UU.,
17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, e in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Cagliari, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale
15 mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796).
Applicando tali criteri, il danno da risarcire all'opponente, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari a euro 737,52 (somma rivalutata dalla data della fattura da pagare a vista del 25/10/2013 ad oggi).
Il credito risarcitorio spettante all'opponente è pari a complessivi euro 737,52.
___ ha eccepito la sussistenza di vizi e difetti nelle Parte_1
opere realizzate dalla società appaltatrice.
In particolare, secondo la prospettazione dell'opponente, nel corso del collaudo finale delle opere avvenuto nel mese di settembre 2013 era emerso che la società opposta “non ha eseguito a regola d'arte il posizionamento dei controtelai delle porte interne integrati alle pareti e delle strutture metalliche tipo scrigno per le porte a scomparsa e che per porre un rimedio accettabile senza ricorrere ad opere di demolizione muraria occorre sostenere una spesa di euro 3.600,00”.
Inoltre, l'opponente ha eccepito che in occasione di un sopralluogo effettuato sempre nello stesso mese aveva ravvisato la presenza di evidenti macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello stato di tinta interna, “segno di un evidente errore esecutivo nella coibentazione con doppia parete della muratura portante in pietra originaria”. ha altresì evidenziato che in occasione dell'esame Parte_1
di un saggio sulla muratura reso necessario da un intervento impiantistico,
è emerso che lo strato di intonaco, realizzato nella misura dell'80% da
, era stato eseguito con l'ausilio di gesso, che costituisce un CP_1
16 materiale fortemente sconsigliato in ambienti con caratteristiche di umidità, come nel caso in esame.
Secondo la prospettazione della parte opponente, per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione della coibentazione con doppia parete nella muratura portante in pietra originaria era necessaria una stima di euro
3.000,00.
Quanto invece al danno conseguenza derivante dall'impiego del gesso, l'opponente ha stimato un pregiudizio patrimoniale di euro
13.000,00.
Tanto premesso, in ragione delle contestazioni della società appaltatrice, deve essere accertata la tempestività della denuncia dei vizi e l'effettiva sussistenza degli stessi.
Quanto al primo profilo, la società opposta ha eccepito nella comparsa di costituzione e risposta che “mai la sig.ra ha eccepito Pt_1 tali difetti all'impresa opposta, la quale ne ha appreso l'asserita e presunta esistenza soltanto con la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”.
Inoltre, con le prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., CP_1
ha evidenziato che il lavoro eseguito era stato verificato dalla
[...]
società direttrice dei lavori in fase di collaudo finale e di consegna dei lavori, così come attestato nel computo finale del 7/08/2012 e né in tale occasione, né nel corso della successiva corrispondenza la committente aveva denunciato la presenza di vizi.
In tema di difformità e vizi dell'opera oggetto di appalto, l'art. 1667 c.c. prevede che il committente è tenuto a denunziare all'appaltatore i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
Nel caso di specie, appare verosimile che la committente avesse avuto piena contezza del difetto nel posizionamento dei controtelai delle porte interne soltanto nella fase conclusiva dei lavori, ossia al termine delle lavorazioni eseguite dalla impresa edile subentrante di CP_3
[...]
17 Infatti, nel corso delle prove orali è emerso che quando la società
aveva rinunciato all'esecuzione dei lavori si era arrestata alla CP_1
fase antecedente alla realizzazione del massetto;
pertanto, per la committente non sarebbe stato possibile avvedersi della differenza dello spazio tra la porta e il pavimento, non essendo quest'ultimo ancora realizzato.
È dunque verosimile che la committente avesse scoperto la sussistenza di tale difetto soltanto nella fase conclusiva dei lavori e che avesse avuto cognizione della dinamica causale del problema soltanto a seguito degli accertamenti di natura tecnica eseguiti nel mese di settembre
2013, come attestato dalla relazione dell'ingegner del Persona_1
25/09/2013 (doc. 8 di parte opponente).
Per queste ragioni, la denuncia dei vizi relativi al posizionamento delle porte interne, effettuata con l'opposizione al decreto ingiuntivo notificata in data 25/10/2013, è tempestiva.
Alla stessa conclusione si deve pervenire con riferimento alle problematiche inerenti alla presenza di macchie di umido, con efflorescenze di sali e sgretolamento dello strato di tinta interna, nonché all'utilizzo di gesso nello strato di intonaco.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che la committente aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia geometra di effettuare un sopralluogo presso l'abitazione e, in tale CP_4
occasione, il professionista aveva ravvisato gli asseriti errori esecutivi nella coibentazione e nella composizione dell'intonaco.
La relazione tecnica era stata redatta in data 22/10/2023 (doc. 6 di parte opponente).
Sul punto, è utile richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed
18 eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cassazione civile, sezione 2, ordinanza n.19343/2022).
Tutto ciò premesso, al fine di verificare la natura ed entità, nonché
l'eziologia dei vizi denunciati dalla parte committente, si è ritenuto opportuno procedere all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il tecnico incaricato, ingegnere ha eseguito un Controparte_7
sopralluogo presso gli appartamenti per cui è causa, in contraddittorio con i tecnici di parte.
All'esito delle indagini peritali, la consulente ha evidenziato che gli eventi infiltrativi rinvenuti nelle unità immobiliari provengono dal terreno di fondazione che costeggia l'edificio.
Infatti, il vapore acqueo proveniente dal contatto con il terreno, condensando sulle pareti, ha alimentato le spore normalmente presenti nell'aria; l'assenza di ventilazione e la scarsa illuminazione hanno costituito le condizioni ideali per la propagazione delle muffe.
Pertanto, secondo il parere tecnico dell'ingegner “Né CP_7
l'umidità sui muri (che è stata causata dalla assenza o cattivo funzionamento di barriere per l'acqua), né i suoi effetti (degrado fisico, chimico e biologico sui materiali e la costruzione in genere) possono essere attribuiti all'uso del gesso negli intonaci. Il gesso è un materiale fortemente igroscopico, capace di assorbire il vapore acqueo contenuto nell'aria per poi cederlo successivamente;
tale importante proprietà consente di ammortizzare i picchi di umidità (dovuti agli occupanti, alle docce, alla cottura dei cibi, …), ma l'umidità/acqua non deve penetrare nell'edificio dall'esterno”.
In sostanza, la ctu ha evidenziato che la causa del fenomeno infiltrativo e della conseguente presenza di muffe e umidità nelle unità immobiliari è dovuta alla modalità di costruzione dell'edificio, le cui pareti laterali e posteriori risultano a diretto contatto con il terreno.
19 Né la presenza di gesso può avere avuto un ruolo di causa efficiente nella determinazione dello stato di degrado delle pareti, considerato che, al contrario, questo materiale ha delle caratteristiche meccaniche che consentono di ammortizzare le percentuali di umidità presenti negli ambienti interni all'appartamento.
Con riferimento invece alle cause dei vizi riscontrati presso gli infissi interni, nella specie le porte e le strutture metalliche di tipo scrigno, il consulente ha esaminato dapprima il computo metrico dei lavori e le schede tecniche dei prodotti, per poi procedere a visionare le opere.
All'esito di tali verifiche, ha evidenziato di non avere rinvenuto degli elementi sulla base dei quali potere desumere che avesse CP_1
commesso degli errori nel posizionare in quota i controtelai o che il massetto impianti (sul quale poggia il pavimento) fosse stato eseguito con spessore insufficiente dall'impresa di CP_3
In ogni caso, ha evidenziato che “Eventuali errori di quota nel montaggio dei controtelai potevano essere corretti agevolmente con la posa del massetto impianti che, secondo quanto indicato dalla voce n. 17 in doc. 5 prodotto dall'opposta, non è stato messo in opera dalla
[...]
. CP_1
In altri termini, anche alla luce dei chiarimenti forniti in risposta alle osservazioni dei tecnici di parte, il consulente ha precisato di non avere individuato alcun elemento necessario a “stabilire quale impresa non si sia attenuta alle quote di riferimento prefissate: la che Controparte_1 ha posizionato i controtelai o l'impresa successivamente intervenuta che ha eseguito il massetto”.
In ogni caso, secondo la valutazione tecnica, un eventuale errore nel posizionamento dei controtelai poteva essere agevolmente corretto in fase di esecuzione dei massetti e un eventuale errore nello spessore dei massetti poteva essere agevolmente corretto installando porte di altezza adeguata.
Considerato che è pacifico che la società opposta aveva eseguito soltanto l'intervento di posizionamento delle porte e che successivamente
20 era intervenuta l'impresa edile di a eseguire il massetto e CP_3
la posa dei pavimenti, in assenza di elementi di prova a sostegno di errori esecutivi imputabili alla società opposta la denuncia del difetto e le correlative pretese risarcitorie avanzate a titolo di garanzia per i vizi dalla parte opponente non sono fondate.
___
In conclusione, all'esito del giudizio è risultato che la società CP_1
è titolare di un diritto di credito nei confronti di
[...] Parte_1
pari alla somma di euro 12.243,50 dovuto a titolo di corrispettivo dell'appalto stipulato tra le parti.
Ancora, è emerso che la committente è titolare di Parte_1
un diritto di credito risarcitorio pari alla somma di euro 737,52 originato dall'inadempimento di agli obblighi contrattuali. CP_1
Pertanto, sussistono i presupposti per la compensazione dei contrapposti debiti.
Si osserva, in particolare, che ricorre nel caso di specie un'ipotesi di compensazione impropria o atecnica in quanto i crediti e i debiti oggetto del presente accertamento giudiziale hanno origine dallo stesso rapporto di appalto, di talché l'operazione si risolve in una mera verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti e può essere eseguita d'ufficio dal giudice (in questo senso da ultimo Cassazione civile, sezione
1, ordinanza n. 33872/2022).
Residua, pertanto, un credito in favore della società opposta pari a euro 11.505,98, oltre interessi in misura legale a partire dalla diffida al pagamento del credito avvenuta mediante la notifica del decreto ingiuntivo del 7/08/2013 sino al saldo.
***
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza per cui, nel caso di specie, considerato che la pretesa della società opposta è risultata accertata per la sua maggior parte, devono essere poste a carico della società opponente nella misura pari a 2/3, come liquidato in dispositivo, potendosi compensare solo nei limiti di 1/3.
21 Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dei relativi esiti, i quali hanno sostanzialmente attestato la non riconducibilità dei difetti ad errori esecutivi alla società appaltatrice, ritiene questo tribunale di doverle porre definitivamente a carico della parte committente, odierna opponente.
Pertanto, la stessa deve essere condannata alla rifusione di quanto eventualmente anticipato al ctu dalla parte opposta Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1833/2013 del 22/07/2013, depositato il
24/07/2013;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta della somma pari a euro 11.505,98, oltre Controparte_1
interessi in misura legale con decorrenza dal 7/08/2013 al saldo;
3. rigetta le altre domande delle parti;
4. compensa le spese processuali in misura pari ad 1/3 e condanna l'opponente al pagamento dei 2/3 delle stesse in favore Parte_1 dell'opposta che si liquidano in euro 3.384,66 per Controparte_1
competenze di avvocato, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge;
5. pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico della parte opponente e condanna quest'ultima alla rifusione di Parte_1
quanto eventualmente anticipato dalla opposta al ctu. Controparte_1
Cagliari, 3/04/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
22