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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Bellegrandi Presidente dott. Laura Cortellaro Giudice Relatore dott. Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARENZI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affidare in via esclusiva alla Sig.ra la figlia minore che rimarrà a dimorare Parte_1 Per_1
stabilmente con la madre attualmente in Verretto (PV) in via Castelletto n. 112, stabilendo che il padre potrà visitarla ogni volta che lo desidera, con preavviso telefonico entro il giorno prima di quello prescelto sul cellulare della madre, e/o di averla con sé dal momento in cui la bambina uscirà dalla scuola con obbligo per il padre di riconsegnarla alla madre per l'ora di cena preavvisando quest'ultima il giorno precedente a quello prescelto e in ogni caso, sempre compatibilmente con gli impegno scolastici e extrascolastici della minore;
per le vacanze estive, 20 giorni anche non consecutivi, recuperandoli eventualmente nelle festività e/o vacanze scolastiche, con l'obbligo a carico del marito di richiedere l'autorizzazione scritta alla madre, qualora volesse portare con sé in vacanza la bambina in Tunisia o altro paese extracomunitario, previa consegna al medesimo da parte della madre del passaporto e/o carta d'identità della minore;
3) obbligare il Sig. a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di E. CP_1
250,00 mensili rivalutabili Istat da versare entro il 20 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
4) obbligare il medesimo a versare alla moglie il 50% delle spese straordinarie anticipate da quest'ultima a favore della figlia in base al vigente protocollo tra il Tribunale di Pavia e l'Ordine
Avvocati di Pavia;
5) autorizzare la ricorrente Sig.ra a trattenere per sé l'intero importo dell'assegno Parte_1 unico percepito nell'interesse della loro figlia;
6) spese di causa compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione dal marito con cui si era sposata in NA (Tunisia) il
21.08.2017, affermando che era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, riferiva che negli anni il rapporto si era deteriorato al punto che dall' ottobre 2023 il marito, pur mantenendo la residenza anagrafica presso nell'immobile di proprietà esclusiva della moglie, si era allontanato dal nucleo familiare per svolgere il lavoro di autotrasportatore all'estero ed incontrava la figlia minore ( nata il [...]) solamente un fine settimana al mese. Per_1
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice delegato, verifica la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione attesa l'assenza del convenuto e sentiva la parte ricorrente, la quale riferiva di aver mantenuto un rapporto civile con il coniuge per il bene della minore e di essere d'accordo con lo stesso rispetto alle condizioni della separazione, sebbene il ricorso non si fosse formalmente costituito.
Il Giudice delegato, pertanto, autorizza i coniugi a vivere separati e, preso atto dello spontaneo adempimento del convenuto alle condizioni di fatto richieste in ricorso, rinviava l'udienza per verificarne l'effettiva adesione.
Con note scritte depositate in data 03.02.2025 la ricorrente, a seguito della regolare notifica del verbale d'udienza e del ricorso presso il luogo di lavoro del convenuto, depositava documentazione attestante la volontà del coniuge di aderire alle conclusioni di cui al ricorso quanto all'affido in via esclusiva della bambina alla madre, alle modalità di visita padre- figlia ed al diritto della ricorrente di percepire per intero dell'assegno unico.
Per quanto concerne, invece, l'importo dell'assegno da versare per il mantenimento della minore, il sig. si dichiarava disposto a contribuite nella misura di 250,00€ mensili, e non di 350,00€ CP_1
come richiesto dalla ricorrente, oltre che a farsi carico del 50% delle spese extra assegno, pertanto la sig.ra , riformulava le proprie conclusioni adeguandosi alla volontà del marito, cosi come Pt_1
sopra riportate.
Quanto alla pronuncia sullo status, il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti e il fatto che le parti vivono separate dall'anno 2023, ritiene che la convivenza tra i coniugi sia ormai divenuta intollerabile e che allo stato non vi sono i presupposti per la continuazione della stessa. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Il Collegio, inoltre, condivide integralmente le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse della prole.
Invero, i genitori hanno concordemente scelto il regime di affidamento esclusivo di alla madre Per_1
per agevolare la ricorrente nell'adozione delle decisioni riguardanti la gestione della figlia, considerata l'assenza costante del padre.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto nelle condizioni rassegnate congiuntamente dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del convenuto;
- pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi in Parte_1 CP_1
NA (Tunisia) il 21.08.2017, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bressana
Bottarone al n. 6 Parte II Serie C Anno -Atti di Matrimonio.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite compensate.
Pavia, camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Bellegrandi Presidente dott. Laura Cortellaro Giudice Relatore dott. Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARENZI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affidare in via esclusiva alla Sig.ra la figlia minore che rimarrà a dimorare Parte_1 Per_1
stabilmente con la madre attualmente in Verretto (PV) in via Castelletto n. 112, stabilendo che il padre potrà visitarla ogni volta che lo desidera, con preavviso telefonico entro il giorno prima di quello prescelto sul cellulare della madre, e/o di averla con sé dal momento in cui la bambina uscirà dalla scuola con obbligo per il padre di riconsegnarla alla madre per l'ora di cena preavvisando quest'ultima il giorno precedente a quello prescelto e in ogni caso, sempre compatibilmente con gli impegno scolastici e extrascolastici della minore;
per le vacanze estive, 20 giorni anche non consecutivi, recuperandoli eventualmente nelle festività e/o vacanze scolastiche, con l'obbligo a carico del marito di richiedere l'autorizzazione scritta alla madre, qualora volesse portare con sé in vacanza la bambina in Tunisia o altro paese extracomunitario, previa consegna al medesimo da parte della madre del passaporto e/o carta d'identità della minore;
3) obbligare il Sig. a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di E. CP_1
250,00 mensili rivalutabili Istat da versare entro il 20 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
4) obbligare il medesimo a versare alla moglie il 50% delle spese straordinarie anticipate da quest'ultima a favore della figlia in base al vigente protocollo tra il Tribunale di Pavia e l'Ordine
Avvocati di Pavia;
5) autorizzare la ricorrente Sig.ra a trattenere per sé l'intero importo dell'assegno Parte_1 unico percepito nell'interesse della loro figlia;
6) spese di causa compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione dal marito con cui si era sposata in NA (Tunisia) il
21.08.2017, affermando che era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, riferiva che negli anni il rapporto si era deteriorato al punto che dall' ottobre 2023 il marito, pur mantenendo la residenza anagrafica presso nell'immobile di proprietà esclusiva della moglie, si era allontanato dal nucleo familiare per svolgere il lavoro di autotrasportatore all'estero ed incontrava la figlia minore ( nata il [...]) solamente un fine settimana al mese. Per_1
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice delegato, verifica la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione attesa l'assenza del convenuto e sentiva la parte ricorrente, la quale riferiva di aver mantenuto un rapporto civile con il coniuge per il bene della minore e di essere d'accordo con lo stesso rispetto alle condizioni della separazione, sebbene il ricorso non si fosse formalmente costituito.
Il Giudice delegato, pertanto, autorizza i coniugi a vivere separati e, preso atto dello spontaneo adempimento del convenuto alle condizioni di fatto richieste in ricorso, rinviava l'udienza per verificarne l'effettiva adesione.
Con note scritte depositate in data 03.02.2025 la ricorrente, a seguito della regolare notifica del verbale d'udienza e del ricorso presso il luogo di lavoro del convenuto, depositava documentazione attestante la volontà del coniuge di aderire alle conclusioni di cui al ricorso quanto all'affido in via esclusiva della bambina alla madre, alle modalità di visita padre- figlia ed al diritto della ricorrente di percepire per intero dell'assegno unico.
Per quanto concerne, invece, l'importo dell'assegno da versare per il mantenimento della minore, il sig. si dichiarava disposto a contribuite nella misura di 250,00€ mensili, e non di 350,00€ CP_1
come richiesto dalla ricorrente, oltre che a farsi carico del 50% delle spese extra assegno, pertanto la sig.ra , riformulava le proprie conclusioni adeguandosi alla volontà del marito, cosi come Pt_1
sopra riportate.
Quanto alla pronuncia sullo status, il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti e il fatto che le parti vivono separate dall'anno 2023, ritiene che la convivenza tra i coniugi sia ormai divenuta intollerabile e che allo stato non vi sono i presupposti per la continuazione della stessa. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Il Collegio, inoltre, condivide integralmente le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse della prole.
Invero, i genitori hanno concordemente scelto il regime di affidamento esclusivo di alla madre Per_1
per agevolare la ricorrente nell'adozione delle decisioni riguardanti la gestione della figlia, considerata l'assenza costante del padre.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto nelle condizioni rassegnate congiuntamente dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del convenuto;
- pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi in Parte_1 CP_1
NA (Tunisia) il 21.08.2017, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bressana
Bottarone al n. 6 Parte II Serie C Anno -Atti di Matrimonio.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite compensate.
Pavia, camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi