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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra Piliego, nella causa n. 12352/2023 ha emesso la seguente
SENTENZA tra in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Ariassi Simona, Della Rocca Danilo) Parte_1
Contro
(avv.to Faggella Pellegrino Antonio Christian) Controparte_1
All'udienza cartolare del 27.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per monitorio rubricato al n. 10225/2023 RG del Tribunale di Brescia Controparte_1
sul presupposto di essere creditrice in ragione delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata in favore della chiedeva ed otteneva ingiunzione di Parte_1 pagamento in danno di quest'ultima, per l'importo di € 18.486,70.
Ha proposto opposizione la deducendo che sebbene le fatture poste a fondamento del Parte_1
ricorso per monitorio risultassero effettivamente inevase, il credito azionato era stato già richiesto all'odierna opponente, a titolo di Cmor, dal nuovo gestore Egreen S.r.l. subentrato ad nella CP_1
fornitura di energia elettrica erogata in favore della Parte_1
Deduceva di avere già corrisposto parzialmente gli importi ingiunti a titolo di CMOR ed instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e condanna della parte opposta ex art. 96 cpc.
Chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione ex art. 210 cpc delle fatture inevase emesse da , CP_1
poste a fondamento del corrispettivo CMOR fatturato dalla Egreen con fattura n. 2023EL00031 del pagina 1 di 3 26.07.2023, ovvero, per il periodo di erogazione di energia elettrica per il quale non era stato versato il relativo corrispettivo dalla società opponente, poi richiesto tramite l'indennizzo Cmor in parola.
Si costituiva deducendo che parte opponente aveva provveduto al presunto pagamento CP_1 dell'indennizzo CMOR solo dopo aver ricevuto la diffida ad adempiere in data 28 giugno 2023
Precisava che l'importo addebitato a titolo di non è uno strumento di recupero della morosità, CP_2
bensì un indennizzo.
L'opposizione è fondata.
Il CMOR ha natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente ed ha lo scopo di tutelare il vecchio fornitore (che non ha più lo strumento della sospensione della fornitura) permettendogli di recuperare il credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. “turismo energetico”).
Nel caso di specie la società opponente passava ad altro gestore (Egreen srl.) senza pagare la fattura n.
4280836659 del 01/12/2022 afferente il bimestre settembre/ottobre 2022 in favore di CP_1
Ciò posto, emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che:
1) cessato il rapporto le parti al 31 ottobre 2022 (cfr. fattura n. 4280836659 del 01/12/2022 CP_1
afferente il bimestre settembre/ottobre 2022), la transitava la propria fornitura presso il Parte_1
fornitore Egreen S.r.l., lasciando inevase le fatture oggetto del monitorio per il complessivo importo pari ad € 18.486,70;
2) il predetto fornitore subentrante Egreen S.r.l., all'esito del procedimento di indennizzo CP_2
addebitava alla con bolletta emessa il 10.08.2023, il corrispettivo di mora pari ad € Parte_1
21.219,97, pacificamente relativo alle fatture rimaste inevase, reclamandosi in danno dell' CP_1
opponente, circa tremila euro in più rispetto a quanto effettivamente dovuto originariamente ad CP_1
(cfr. all.to 2 produzione;
Pt_1
3) per il pagamento delle somme reclamate a titolo di CMOR, veniva poi tempestivamente formalizzato piano di rientro rateale, con primo rateo al 18.08.2023, puntualmente adempiuto dalla
(all.ti 4 e 5 alla comparsa nonché contabili dei bonifici successivi a saldo, sub all.to F Parte_1 Pt_1
produzione opponente);
4) dopo il pagamento del primo rateo del CMOR versato dall'opponente ad Egreen srl ed ancorché il buon esito del procedimento di indennizzo garantisce -come visto- al fornitore uscente il recupero dell'intero insoluto, tramite l'organo veniva notificato il decreto ingiuntivo opposto. CP_3
non contesta il pagamento in quanto tale (che, peraltro, risulta documentato) ma censura la CP_1
tempistica dello stesso.
pagina 2 di 3 Ed infatti, quello che emerge chiaramente dagli atti è che parte opponente avrebbe provveduto al pagamento dell'indennizzo solo dopo aver ricevuto la diffida a firma del difensore in data 28 CP_2 giugno 2023 (doc. n. 5)” (vd. Comparsa pag. 3).
Nè risulta dedotta la sussistenza di un credito residuo ritenendo implicitamente satisfattivo il pagamento.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Le spese devono essere compensate essendo stato notificato il decreto ingiuntivo a settembre 2023 in costanza del piano di rientro attivato dalla opponente.
PQM
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Spese compensate.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra Piliego, nella causa n. 12352/2023 ha emesso la seguente
SENTENZA tra in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Ariassi Simona, Della Rocca Danilo) Parte_1
Contro
(avv.to Faggella Pellegrino Antonio Christian) Controparte_1
All'udienza cartolare del 27.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per monitorio rubricato al n. 10225/2023 RG del Tribunale di Brescia Controparte_1
sul presupposto di essere creditrice in ragione delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata in favore della chiedeva ed otteneva ingiunzione di Parte_1 pagamento in danno di quest'ultima, per l'importo di € 18.486,70.
Ha proposto opposizione la deducendo che sebbene le fatture poste a fondamento del Parte_1
ricorso per monitorio risultassero effettivamente inevase, il credito azionato era stato già richiesto all'odierna opponente, a titolo di Cmor, dal nuovo gestore Egreen S.r.l. subentrato ad nella CP_1
fornitura di energia elettrica erogata in favore della Parte_1
Deduceva di avere già corrisposto parzialmente gli importi ingiunti a titolo di CMOR ed instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e condanna della parte opposta ex art. 96 cpc.
Chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione ex art. 210 cpc delle fatture inevase emesse da , CP_1
poste a fondamento del corrispettivo CMOR fatturato dalla Egreen con fattura n. 2023EL00031 del pagina 1 di 3 26.07.2023, ovvero, per il periodo di erogazione di energia elettrica per il quale non era stato versato il relativo corrispettivo dalla società opponente, poi richiesto tramite l'indennizzo Cmor in parola.
Si costituiva deducendo che parte opponente aveva provveduto al presunto pagamento CP_1 dell'indennizzo CMOR solo dopo aver ricevuto la diffida ad adempiere in data 28 giugno 2023
Precisava che l'importo addebitato a titolo di non è uno strumento di recupero della morosità, CP_2
bensì un indennizzo.
L'opposizione è fondata.
Il CMOR ha natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente ed ha lo scopo di tutelare il vecchio fornitore (che non ha più lo strumento della sospensione della fornitura) permettendogli di recuperare il credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. “turismo energetico”).
Nel caso di specie la società opponente passava ad altro gestore (Egreen srl.) senza pagare la fattura n.
4280836659 del 01/12/2022 afferente il bimestre settembre/ottobre 2022 in favore di CP_1
Ciò posto, emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che:
1) cessato il rapporto le parti al 31 ottobre 2022 (cfr. fattura n. 4280836659 del 01/12/2022 CP_1
afferente il bimestre settembre/ottobre 2022), la transitava la propria fornitura presso il Parte_1
fornitore Egreen S.r.l., lasciando inevase le fatture oggetto del monitorio per il complessivo importo pari ad € 18.486,70;
2) il predetto fornitore subentrante Egreen S.r.l., all'esito del procedimento di indennizzo CP_2
addebitava alla con bolletta emessa il 10.08.2023, il corrispettivo di mora pari ad € Parte_1
21.219,97, pacificamente relativo alle fatture rimaste inevase, reclamandosi in danno dell' CP_1
opponente, circa tremila euro in più rispetto a quanto effettivamente dovuto originariamente ad CP_1
(cfr. all.to 2 produzione;
Pt_1
3) per il pagamento delle somme reclamate a titolo di CMOR, veniva poi tempestivamente formalizzato piano di rientro rateale, con primo rateo al 18.08.2023, puntualmente adempiuto dalla
(all.ti 4 e 5 alla comparsa nonché contabili dei bonifici successivi a saldo, sub all.to F Parte_1 Pt_1
produzione opponente);
4) dopo il pagamento del primo rateo del CMOR versato dall'opponente ad Egreen srl ed ancorché il buon esito del procedimento di indennizzo garantisce -come visto- al fornitore uscente il recupero dell'intero insoluto, tramite l'organo veniva notificato il decreto ingiuntivo opposto. CP_3
non contesta il pagamento in quanto tale (che, peraltro, risulta documentato) ma censura la CP_1
tempistica dello stesso.
pagina 2 di 3 Ed infatti, quello che emerge chiaramente dagli atti è che parte opponente avrebbe provveduto al pagamento dell'indennizzo solo dopo aver ricevuto la diffida a firma del difensore in data 28 CP_2 giugno 2023 (doc. n. 5)” (vd. Comparsa pag. 3).
Nè risulta dedotta la sussistenza di un credito residuo ritenendo implicitamente satisfattivo il pagamento.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Le spese devono essere compensate essendo stato notificato il decreto ingiuntivo a settembre 2023 in costanza del piano di rientro attivato dalla opponente.
PQM
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Spese compensate.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Piliego
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