Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5160
TRIB
Sentenza 27 novembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ha deciso la causa n. 12352/2023, promossa da una società (Parte_1) nei confronti di un'altra società (Controparte_1). La Parte_1 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo di € 18.486,70, a fronte di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica. La Parte_1, opponendosi al decreto ingiuntivo, deduceva che il credito azionato era già stato richiesto dalla nuova gestore Egreen S.r.l., subentrata nella fornitura, a titolo di CMOR (Corrispettivo di Morosità). La Parte_1 sosteneva di aver già corrisposto parzialmente gli importi ingiunti a titolo di CMOR e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna della parte opposta ex art. 96 c.p.c. A tal fine, richiedeva l'acquisizione delle fatture inevase emesse dalla Controparte_1, poste a fondamento del CMOR fatturato da Egreen S.r.l. La Controparte_1 si costituiva, eccependo che il pagamento dell'indennizzo CMOR da parte dell'opponente era avvenuto solo dopo aver ricevuto una diffida ad adempiere in data 28 giugno 2023 e precisando che l'importo addebitato a titolo di CMOR non era uno strumento di recupero della morosità, bensì un indennizzo.

Il Tribunale di Brescia ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice ha qualificato il CMOR come un indennizzo a favore dell'esercente uscente, volto a tutelare il vecchio fornitore dal rischio di mancato pagamento da parte del cliente moroso che transita ad altro gestore. Nel caso di specie, è emerso che la Parte_1 aveva cessato il rapporto con la Controparte_1 al 31 ottobre 2022, lasciando inevase fatture per € 18.486,70, e aveva poi transitato la propria fornitura presso Egreen S.r.l. Quest'ultima, all'esito del procedimento di indennizzo, aveva addebitato alla Parte_1 un corrispettivo di mora pari ad € 21.219,97, relativo alle fatture rimaste inevase. Successivamente, era stato formalizzato un piano di rientro rateale per il pagamento delle somme reclamate a titolo di CMOR, con primo rateo puntualmente adempiuto dalla Parte_1. Il Tribunale ha rilevato che, nonostante il buon esito del procedimento di indennizzo garantisse al fornitore uscente il recupero dell'insoluto, il decreto ingiuntivo era stato notificato dopo l'attivazione del piano di rientro. Pertanto, le spese processuali sono state compensate.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5160
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5160
    Data del deposito : 27 novembre 2025

    Testo completo