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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/11/2024, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
644 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 644/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Parte_1 con l'avv. Bardesono Silvia e Vairus Alessandra con domicilio presso questa ultima parte ammessa al PSS
e
Controparte_1 con l'avv. Zambon Serena presso cui ha eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
a Lanzo in data 9.6.2001.
Dalla unione è nata la prole: (nato a [...], il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
a Ciriè, il 22.1.2020). Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 c.p.c., iscritto a ruolo in data 5.3.2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal marito.
Si costituiva la parte convenuta.
All'udienza del 23.10.2024 le parti davano atto dell'intervenuto accordo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: Per_
- Disporre l'affido condiviso dei figli e in capo ai genitori, con collazione prevalente Per_1
presso la madre;
Per_
- Disporre che i genitori possano vedere e tenere con sé e liberamente, in modo Per_1
compatibile con gli impegni, gli interessi e la volontà dei bambini, ovvero, in caso di disaccordo, secondo le modalità che saranno stabilite, in ordine alle quali tuttavia, posti gli impegni lavorativi del signor ed il tempo trascorso dai figli a scuola, si prevede il CP_1
seguente calendario:
a) durante l'anno scolastico:
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli accompagnerà i bimbi a scuola, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
b) dalla fine della scuola sino al nuovo inizio, osservato comunque il calendario già seguito durante l'anno scolastico:
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli potrà trascorrere con i bambini l'intera mattinata, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
c) in occasione delle vacanze natalizie un genitore trascorrerà con i figli giorni dal 23al 30 dicembre e l'altro quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando ogni anno i periodi di permanenza;
d) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, con uno dei due genitori;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi i ponti, e del giorno del compleanno
Per_ di e i genitori si alterneranno ogni anno;
Per_1
f) durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con ciascun genitore, nei periodi che i signori e concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
CP_1 Parte_1
- assegnazione della casa coniugale, sita in Nole, Via Torino 217 alla madre;
- il Sig. si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro il 15/1/2025; CP_1
- disporre che il padre debba provvedere al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno mensile di complessivi di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
- l'Assegno Unico per i figli al 50% tra i genitori;
- dare atto che sull'accordo delle parti, il cane SH resterà nella casa familiare.
- dare atto che il Sig. continuerà a versare la rata mensile del finanziamento, acceso CP_1 per l'acquisto del depuratore dell'acqua e così fino ad estinzione, restando, invece, i costi di manutenzione del depuratore dell'acqua a carico di chi lo utilizzerà;
- le parti rilasciano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 cpc le parti hanno anche chiesto la pronuncia di “divorzio”; a tal fine, si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio quanto al divorzio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.11.2024
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 644/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Parte_1 con l'avv. Bardesono Silvia e Vairus Alessandra con domicilio presso questa ultima parte ammessa al PSS
e
Controparte_1 con l'avv. Zambon Serena presso cui ha eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
a Lanzo in data 9.6.2001.
Dalla unione è nata la prole: (nato a [...], il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
a Ciriè, il 22.1.2020). Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 c.p.c., iscritto a ruolo in data 5.3.2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal marito.
Si costituiva la parte convenuta.
All'udienza del 23.10.2024 le parti davano atto dell'intervenuto accordo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: Per_
- Disporre l'affido condiviso dei figli e in capo ai genitori, con collazione prevalente Per_1
presso la madre;
Per_
- Disporre che i genitori possano vedere e tenere con sé e liberamente, in modo Per_1
compatibile con gli impegni, gli interessi e la volontà dei bambini, ovvero, in caso di disaccordo, secondo le modalità che saranno stabilite, in ordine alle quali tuttavia, posti gli impegni lavorativi del signor ed il tempo trascorso dai figli a scuola, si prevede il CP_1
seguente calendario:
a) durante l'anno scolastico:
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli accompagnerà i bimbi a scuola, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
b) dalla fine della scuola sino al nuovo inizio, osservato comunque il calendario già seguito durante l'anno scolastico:
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli potrà trascorrere con i bambini l'intera mattinata, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
c) in occasione delle vacanze natalizie un genitore trascorrerà con i figli giorni dal 23al 30 dicembre e l'altro quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando ogni anno i periodi di permanenza;
d) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, con uno dei due genitori;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi i ponti, e del giorno del compleanno
Per_ di e i genitori si alterneranno ogni anno;
Per_1
f) durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con ciascun genitore, nei periodi che i signori e concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
CP_1 Parte_1
- assegnazione della casa coniugale, sita in Nole, Via Torino 217 alla madre;
- il Sig. si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro il 15/1/2025; CP_1
- disporre che il padre debba provvedere al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno mensile di complessivi di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
- l'Assegno Unico per i figli al 50% tra i genitori;
- dare atto che sull'accordo delle parti, il cane SH resterà nella casa familiare.
- dare atto che il Sig. continuerà a versare la rata mensile del finanziamento, acceso CP_1 per l'acquisto del depuratore dell'acqua e così fino ad estinzione, restando, invece, i costi di manutenzione del depuratore dell'acqua a carico di chi lo utilizzerà;
- le parti rilasciano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 cpc le parti hanno anche chiesto la pronuncia di “divorzio”; a tal fine, si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio quanto al divorzio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.11.2024
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba