Art. 8. ((La misura dei diritti prevista dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione))
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione))