Articolo 8 della Legge 5 maggio 1976, n. 324
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 agosto 1976
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Versione
10 marzo 1985
Art. 8. ((La misura dei diritti prevista dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione))
Entrata in vigore il 10 marzo 1985
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