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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10437 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9294/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De AR;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9294 /2021
Tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , n.q. di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati di difese dall'avv. Giuseppe Loré presso il cui studio sono Persona_1 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORI
E
(c.f. , contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vizzone presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2021 ha convenuto in giudizio Persona_1 la e la deducendo: CP_1 Controparte_3
- che il 16.9.2019, verso le ore 9:30, mentre transitava a piedi in Roma, presso Piazza della
Filattiera, giunto all'intersezione stradale posta in corrispondenza della farmacia della dott.ssa era stato investito da un camion targato FX155GX, che era sopraggiunto a Persona_2 velocità elevata, senza decelerare nonostante la segnaletica stradale indicasse l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla carreggiata principale;
- di aver riportato molteplici fratture (frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano e del III prossimale dell'ulna destra;
la frattura pluriframmentaria della falange ungueale del I raggio del piede sinistro e la ulteriore frattura articolare con distacco parcellare della base della falange prossimale del I dito del raggio del piede sinistro) diagnosticate dal personale di Pronto Soccorso del
Policlinico Umberto I primo, dove lo stesso era stato trasportato in ambulanza;
- che, sebbene il conducente del mezzo investitore non fosse stato identificato, il camion recava l'intestazione “ ” ed era risultato di proprietà della CP_4 CP_1
- di aver avanzato una richiesta risarcitoria per il danno fisico subito alle odierne convenute - le quali tuttavia non avevano dato seguito a detta richiesta, asserendo che nella data indicata il camion targato FX155GX non si trovava nel luogo del sinistro e negando che lo stesso recasse la dicitura
“trasporto medicinali” sulla fiancata.
La citazione così conclude: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Signor Per_1 in data 16.9.2019, alle ore 9.30 circa, in Roma, Piazza Filattiera, in corrispondenza dei
[...] civici 6 – 11, sia stato causato dal veicolo targato FX155GX e, per l'effetto di ciò, condannare le controparti, in solido tra loro, a risarcire il danno patito dall'attore da quantificare nell'importo complessivo e massimo di € 84.685,45 o nella misura, maggiore o minore, che risulterà evidente e comprovata al termine del giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.7.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
deducendo -in estrema sintesi e per quanto di interesse per i fini della presente CP_2 pronuncia-:
- di non aver ricevuto denunce di sinistro dalla propria assistita;
- che non era provato il coinvolgimento della propria assistita;
- l'insussistenza di responsabilità e di nesso causale tra danno ed evento lesivo, posto che il tratto di strada indicato dall'attore come “marciapiede” era in realtà una zona spartitraffico rialzata, attraversato – nel contesto del sinistro – da parte del medesimo attore in modo repentino ed in assenza di apposite strisce pedonali;
- l'eccessività del quantum debeatur per come quantificato dall'attore.
La comparsa così conclude: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
, essendo il veicolo investitore rimasto sconosciuto, con vittoria di spese del presente CP_2 giudizio. in via principale e nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, con condanna alle spese di lite;
in via subordinata, qualora il sig. Giudice dovesse decidere altrimenti riconoscere il prevalente concorso di colpa in capo all'attore e limitare il risarcimento alla somma rivalutata realmente dovuta e provata, riconoscendo la decorrenza degli interessi dal solo giorno della sentenza. in questo caso, con compensazione di spese di lite”.
è stata dichiarata contumace all'udienza del 29.9.2021. CP_1
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'attore si sono costituiti Persona_1 gli eredi di quest'ultimo, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
La convenuta eccepiva la mancanza di legitimatio ad causam degli attori costituiti, affermando che gli stessi non avevano offerto prova della loro qualità di eredi.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i seguenti testimoni i quali hanno così rispettivamente risposto sui capitoli di prova formulati:
1) 1. “Vero è che Ella, il giorno 16.9.2019, alle ore 9.30, si Testimone_1
è trovato a percorrere Piazza della Filattiera in Roma, in corrispondenza dei civici 6 – 11?”; 2. “Vero
è che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, ha visionato che l'automezzo targato FX155GX, nell'immettersi dal controviale di Piazza Filattiera in Roma nella arteria principale e ivi approcciandosi a velocità sostenuta, ha investito il Signor impegnato ad Persona_1 attraversare il suddetto tratto viario in senso longitudinale al sopravveniente camion al fine di raggiungere, una volta sceso dal marciapiede precedente e terminante in corrispondenza della descritta intersezione, quello successivo a sé antistante?”; 3. “Vero è che il conducente del suddetto automezzo ha provveduto a porsi in marcia, esitando il sinistro descritto al precedente capitolo di prova, dopo aver curato la consegna di taluni medicinali presso la Controparte_5 sita in Piazza Filattiera nn. 6 – 11 in Roma e che portasse sulla fiancata la dicitura
[...] trasporto medicinali?”; 4. “Vero è che il conducente del veicolo targato FX155GX, pur restando ignoto nei suoi dati anagrafici, ha dichiarato di essere responsabile del sinistro occorso al Signor
e si è presentato come di altezza media, capelli scuri e di giovane età?”. Persona_1
“Conosco il signor in quanto abita nello stesso edificio ma con ingresso diverso.” Per_1
ADR: “riconosco di aver sottoscritto due dichiarazioni il 19.9.2019 e il 16.1.2020 che sono state allegate dall'attore alla richiesta di risarcimento del danno, che confermo nel loro contenuto.
Ero uscita a piedi per recarmi dal dentista e giunta a Piazza Filattiera ho riconosciuto il sig. Per_1 che si trovava a terra, dolorante alla spalla, davanti ad un furgone bianco con la scritta “trasporto medicinali” sulla fiancata sinistra. Ricordo anche che aveva segni di copertone sulla coscia.”ADR:
“Il mi ha riferito di essere stato investito dal ragazzo che guidava il furgone bianco. Il Per_1 ragazzo ha detto che era colpa sua e invitava il unitamente ad una signora in camice bianco, Per_1
a recarsi nella farmacia ubicata lì di fronte. Tuttavia il ha risposto che preferiva recarsi in Per_1 ospedale, dove poi è stato trasportato dieci minuti dopo tramite un'ambulanza chiamata da un'altra signora di passeggio. Io non ho assistito personalmente all'arrivo dell'ambulanza in quando avevo appuntamento dal dentista per un intervento, sicché me ne sono dovuta andare in quanto già in ritardo. Il dentista si trova in via Pian di Sco n. 4 /A a breve distanza dal luogo del sinistro, per cui ho potuto sentire l'arrivo dell'ambulanza. Voglio precisare che ho scattato io stessa la foto alla parte posteriore del furgone, dalla quale è possibile vedere la targa, foto prodotta da parte attrice. Quando sono giunta sul posto il era a terra seduto con le spalle appoggiate alla parte anteriore del Per_1 furgone, all'altezza della targa, sulla carreggiata. In quel punto non credo che vi siano le strisce pedonali, che si trovano davanti al fioraio, all'angolo dove si trova il semaforo, probabilmente a più di centro metri dal punto ove ho travato il ” ADR “Credo di essermi trattenuta sul posto per Per_1 non più di dieci minuti perché avevo l'appuntamento col dentista.”
2) che sui medesimi capitoli ha così risposto: Cap. 2 “mi trovavo alla guida Testimone_2 del mio scooter in Piazza Filattiera e ho visto il che mentre attraversava la strada veniva
Per_1 investito da un camion che recava la scritta “trasporto medicinali”; Cap. 3 “posso confermare che il camion recava la scritta trasporto medicinali; non ricordo esattamente dove”; Cap. 4 “premetto di essermi fermato per prestare soccorso al ed ho visto che il conducente del furgone, molto
Per_1 giovane e con i capelli scuri, è sceso dal furgone e si è avvicinato al signore che era a terra asserendo di non averlo visto”. AD “ho dato i miei dati anagrafici ad una signora lì presente e sono andato via prima dell'arrivo dell'ambulanza”; AD “mi sembra di ricordare che il sig. sia stato urtato
Per_1 su un fianco. Il al momento dell'attraversamento si trovava vicino ad una farmacia ma non
Per_1 ricordo se vi fossero strisce pedonali”; AD “ricordo che il furgone stava procedendo lungo la strada ovvero Piazza della Filattiera”; AD “ho sentito io stesso che il conducente del camion diceva “non l'ho visto””.
3) IM TI Cap. 6: “Vero è che il veicolo targato FX 155 GX di proprietà della
e in uso alla è quello che mi si mostra nelle foto in atti prodotte CP_1 Parte_4 dalla , allegato 8, lo stesso è di colore bianco e privo di scritte o loghi, o banner”. CP_2
“Preciso che dal 2015 al 2021 ho lavorato presso la come impiegato. Riconosco
Parte_4 dalle foto che mi vengono mostrate, allegato n.8 della comparsa di risposta della , il CP_2 furgone trg. 155, non ricordo le ulteriori lettere della targa, in uso della e adibito al
Parte_4 trasporto merci”; Cap. 7: “Vero è che la vieta di applicare scritte o loghi sui Controparte_6 veicoli di sua proprietà.”“Preciso che la soc. era all'epoca la locataria del furgone in CP_7 questione che la aveva in noleggio. La vietava l'applicazione di scritte o loghi
Parte_4 CP_1 sui veicoli di sua proprietà”; Cap. 8: “Vero è che gli autisti della come da
Parte_4 direttive aziendali, il giorno in cui debbono effettuare le consegne si recano presso la sede della sita in Fiano Romano (RM) in Via dell'Industria n. 22, per prelevare i mezzi Parte_5 assegnati e per poi lasciare la stessa sede non prima delle ore 9:00.” “Posso dire che gli autisti arrivavano al magazzino della verso le ore 7,00 del mattino, firmavano la presenza e Parte_4 prendevano possesso dei documenti di trasporto del giro loro assegnato. La procedura di carico e controllo delle merci durava circa due ore;
dopodichè gli autisti si recavano in ufficio per effettuare la distinta di uscita. Preciso che su tale distinta non veniva riportato l'orario ma generalmente gli autisti non uscivano, se tutto andava bene, prima delle ore 9,15-9,30”; Cap. 9: “Vero è che gli autisti della come da direttive aziendali, successivamente si recano presso il Parte_4 distributore di benzina del Gruppo D'Amico S.r.l., sito a Capena (RM) in Via Tiberina 32, per effettuare il rifornimento dei mezzi e poi, proseguendo sulla Via Tiberina, raggiungono Roma per effettuare le consegne” “Confermo che gli autisti, prima di effettuare i loro giri, si recavano a fare rifornimento presso il distributore Gruppo D'Amico sito a Capena Via Tiberina”; Cap. 11: “Vero è che tanto Risulta dalla copia degli ordini di consegna, effettuati in data 16/09/2019, che mi si mostra, nella medesima data mai venivano effettuate consegne nè presso la Controparte_8
nè tanto meno in Farmacie site nei pressi della predetta Piazza.”“Non ricordo quel
[...] giorno dove furono effettuate le consegne. Però posso dire che le consegne erano riportate sul documento di uscita;
ne sono a conoscenza perché ero io stesso a compilarlo;
riconosco dal documento che mi viene mostrato, allegato n. 10 della comparsa di risposta, il borderau ovvero la distinta d'uscita e constato che, alla data del 16.9.2019, non ci sono consegne presso le farmacie in capitolo”. A d.r.: Non so quali siano le farmacie nei dintorni di Piazza Filattiera.A d.r.: Tra le merci consegnate potevano esserci anche i medicinali;
A d.r.: I furgoni non erano forniti di cronotachigrafo in quanto erano mezzi che potevano essere guidati anche solo con la patente B;
non sono a conoscenza se fossero dotati di antifurto satellitare.
Nel corso del giudizio è stata altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio (di seguito anche:
CTU), cui il CTU ha risposto con relazione scritta ai quesiti posti: “letti gli atti di causa ed i documenti
e compiuto ogni altro utile accertamento, previo esame di quanto in atti e nei limiti dell'utile e secondo criterio di economicità per le parti, esperito tentativo di conciliazione, riferendone l'esito:
1. se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm
5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla;
4. in caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti CP_9 possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
5. ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6. se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere”.
Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto che di seguito si riproducono:
“1) Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da “frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano e del III prossimale dell'ulna destra, frattura pluriframmentaria della falange ungueale del I raggio piede sinistro, frattura articolare con distacco parcellare della base della falange prossimale del I raggio piede sn, flc in regione dorsale metatarsale con perdita di sostanza complicata da processo infettivo”. 2) La durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro viene quantificata in gg 40 di ITA + gg. 30 di ITP al 60%. 3) Gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del de cuius sig viene quantificati, secondo Persona_1 le tabelle in uso della SIMLA (Legge 57/01 e DL 03 luglio 2003), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche nella misura del 16%.
7) Le spese mediche esibite nel fascicolo di parte attrice sono ritenute congrue fattura n. 712 del
21/09/2019 di euro 180.00 per acquisto tutore articolato per il gomito;
fattura n. 9431/19 del
03/10/2019 di euro 20.00 per copia cartella clinica;
fattura n. 20.202 del 28/10/2019 di euro 12.00 per esame Rx gomito ed avambraccio;
fattura n. 15272DV del 29/10/2019 di euro 128.15 per ciclo di rieducazione motoria;
fattura n. 16143DV del 12/11/2019 di euro 46.15 per rieducazione motoria;
fattura n. 20662 del 04/11/2019 di euro 20.00 per copia cartella clinica;
fattura n 17900DV del
09/12/2019 di euro 46.15.(cfr. ctu a firma della dott.ssa depositata il 28.04.2024). Persona_3
2. In ordine alla legittimazione attiva degli eredi.
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla convenuta, in merito al difetto di legittimazione attiva dei soggetti che hanno proseguito il processo ex art. 302 c.p.c.
[...]
, e Sul punto, la convenuta allega che non è stata fornita la Parte_1 Parte_2 Parte_3 prova della qualità di eredi, avendo gli stessi prodotto il solo certificato di morte dell'attore Per_1
[...] In ordine a tale eccezione, in data 11.10.2023, gli odierni attori hanno depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione formata in data 20.9.2023 in cui si autodichiarano come eredi legittimi del de cuius, qualificandosi rispettivamente come moglie e figli di (v. allegati all'atto di costituzione). Persona_1
Sul punto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, pur negando che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possa di per sé sola costituire prova della qualità di erede ritiene che la stessa possa assumere valore indiziario rispetto a detta qualità, ove considerata unitamente ad altri elementi. In tale senso, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito prende in considerazione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non atomisticamente, ma unitamente ad altri elementi, quali il certificato di morte, non contestato dalla controparte, come è nella specie (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 817, ord.). Tale orientamento viene integralmente condiviso nella presente sede, tenuto conto peraltro che, ex d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono spendibili, con valore pienamente sostitutivo, nei soli rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Nel presente giudizio, gli intervenienti hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da considerarsi unitamente al certificato di morte, non contestato dalla controparte, unitamente alla circostanza indiziaria che tali soggetti hanno rilasciato procura alle liti al medesimo difensore del de cuius, essendo evidentemente informati del processo, e manifestando così
l'intenzione di succedere nel diritto già dedotto dal de cuius.
L'eccezione va quindi rigettata.
3. Sulla legittimazione passiva della . CP_2
Rispetto all'eccezione con la quale la lamenta il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, la stessa si fonda sull'assunto che l'attore non avrebbe provato che il veicolo investitore sia effettivamente il furgone targato FX155GX, assicurato presso la con conseguente venir CP_2 meno della legittimazione passiva di quest'ultima.
Sul punto, occorre rilevare che la legitimatio ad causam, attiva o passiva, si determina in modo astratto con esclusivo riguardo alle affermazioni della parte che propone la domanda e ricorre, sul piano attivo, tutte le volte in cui il diritto fatto valere con la domanda giudiziale sia stato affermato come proprio dall'attore; sul piano passivo, tutte le volte in cui la persona contro la quale si fa valere il diritto sia indicata come soggetto passivo dello stesso. Ne consegue che l'eventuale difetto di prova circa il coinvolgimento della convenuta in ordine ai fatti allegati dall'attore non incide sul piano della legittimazione, ma attiene al merito della causa. Con riferimento al presente giudizio, non è in contestazione che la sia la CP_2 compagnia assicuratrice del veicolo targato FX155GX (la cui mancanza di prova da parte dell'attore inciderebbe sulla sussistenza della legittimazione passiva), ma soltanto che il sinistro sia stato effettivamente cagionato dal medesimo veicolo, attenendo tale accertamento al merito della causa e non incidendo sul piano della legittimazione.
Ne consegue che anche detta eccezione deve essere rigettata.
4. In ordine all'accertamento della modalità di verificazione del sinistro
Esaminate le eccezioni sollevate in via preliminare dalla convenuta, è possibile esaminare il merito della causa.
Il disposto dell'art. 2054 c.c. prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in ragione della particolare pericolosità della attività di circolazione stradale, sicché la sussistenza di un pregiudizio risarcibile prescinde dalla colpa del danneggiante, il quale può andare esente da responsabilità solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Del pari, la convenuta non ha assolto l'onere della prova liberatoria – di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – richiesto dall'art. 2054 c.c. al fine di sollevare il danneggiante da responsabilità. Al riguardo, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che: “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9856).
In altri termini, in tema di circolazione stradale si richiede ai conducenti di veicoli un obbligo di prudenza particolarmente penetrante, posta la pericolosità intrinseca dell'attività di guida di veicoli e la posizione di maggiore vulnerabilità dei pedoni. Tale obbligo si riflette, sul piano probatorio, nella previsione di cui all'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente l'onere di provare di aver adottato tutte le precauzioni del caso atte a evitare il sinistro, provando altresì la condotta anormale e imprevedibile del danneggiato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (C. cass. ord. n. 2241/2019).
Onde ricostruire la dinamica del sinistro sono presenti in atti i seguenti elementi di prova:
1) la deposizione di Testimone_1
2 la deposizione di Testimone_2
3) le fotografie prodotte dall'attore che riproducono il furgone bianco con la targa, fotografie asseritamente scattate nell'immediatezza del sinistro (doc. 1).
Dai superiori elementi di prova può dirsi -con sufficiente grado di probabilità- che il sinistro causativo del danno sia stato cagionato dal furgone targato FX155GX, assicurato dalla convenuta
CP_2
Invero, i testimoni e hanno essenzialmente confermato la ricostruzione dei fatti Tes_1 Tes_2 svolta dall'attore nel proprio atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, senza che dalle loro dichiarazioni emergano elementi di contraddizione tali da far dubitare della loro autenticità.
In particolare, ha dichiarato di aver assistito al sinistro, cagionato da un Testimone_2 furgone, mentre si trovava a transitare a bordo del proprio veicolo. Sul punto, l'attendibilità di detta dichiarazione non è inficiata dalla circostanza che il testimone, in sede di escussione, abbia riferito di aver assistito al sinistro modificando il tipo di veicolo sul quale si trovava a transitare (lo scooter in luogo della macchina) rispetto alla precedente dichiarazione stragiudiziale posta a fondamento della richiesta risarcitoria presentata dal alla Si tratta, invero, di discostamento Per_1 CP_2 marginale che ben può essere giustificato da un difetto di memoria dovuto al trascorrere di un lasso di tempo tra le due dichiarazioni, e che, ad ogni buon conto, non inficia la sostanza di quanto dichiarato.
Vero è che detto testimone non è stato in grado di riferire in merito alla targa del veicolo investitore, ma detta mancanza è sopperita dalle dichiarazioni rese da , la Testimone_1 quale ha dichiarato di avere scattato la fotografia della targa del veicolo presente in atti. Pertanto, non trova rispondenza quanto asserito dalla convenuta sulla circostanza che nessuno dei testimoni sarebbe stato in grado di riferire in merito alla targa del veicolo investitore.
Anche la circostanza che la fotografia del veicolo appare priva di riferimenti spaziali o temporali non è dirimente, posto che i suddetti riferimenti si desumono dalla dichiarazione resa dalla la quale, come sopra esposto, ha dichiarato di aver scattato detta fotografia nel giorno Tes_1
e nell'ora indicati rispetto al sinistro, senza che vi siano sufficienti ragioni per dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, se non le generiche e apodittiche affermazioni svolte dalla convenuta in merito alla compiacenza dei testimoni di parte attrice, affermazioni non supportate da adeguate allegazioni e sprovviste di riscontri fattuali.
Anche la circostanza che non ha assistito direttamente al sinistro Testimone_1 non è dirimente, in quanto la stessa ha dichiarato di essere sopraggiunta quando Persona_1 era riverso in terra, recando segni evidenti del sinistro, e che lo stesso le aveva riferito di essere stato investito dal veicolo indicato, circostanza confermata, in presenza della testimone, dallo stesso conducente del veicolo del quale è stata fotografata la targa.
Del pari, l'attendibilità dei testi non è inficiata dal fatto che nelle loro dichiarazioni non vi sia perfetta concordanza sul luogo indicato come teatro del sinistro, posto che Testimone_1 ha indicato, a tale riguardo, di aver notato il furgone “di fronte al fioraio”, mentre ha Testimone_2 indicato quale luogo del sinistro la strada posta di fronte alla farmacia.
Al riguardo, dalle immagini estratte tramite Google maps versate in atti, si nota che la farmacia ed il fioraio indicati dai testimoni sono posti di rimpetto l'una rispetto all'altro, sicché non vi è dubbio, in base alle dichiarazioni testimoniali, sul tratto di strada coinvolto dall'incidente. Al più, detta lieve dissonanza tra le dichiarazioni può essere valorizzata per confermare l'attendibilità dei testi, portando ad escludere che si tratti di dichiarazioni concordate ex ante.
Del pari, non risultano decisive le contestazioni svolte dalla convenuta, rispetto alla circostanza che il furgone non esibisse la scritta “trasporto medicinali” sulla fiancata. Al riguardo, la convenuta ha prodotto fotografie del furgone dalle quali risulta che lo stesso non presenta loghi o scritte;
inoltre, nella propria testimonianza, dipendente della ha Testimone_3 Pt_6 dichiarato che, in base alle direttive impartite dalla società locatrice del furgone, era CP_1 fatto divieto di apporre scritte sul veicolo.
Al riguardo tuttavia, pur tacendo che le fotografie del furgone venivano scattate in un momento successivo – sicché non può escludersi che la suddetta scritta sia stata rimossa in un secondo momento – e nell'interesse delle convenute, si tratta di circostanza che non vale a inficiare l'essenza delle dichiarazioni testimoniali di parte attrice, avendo i testimoni confermato, essenzialmente,
l'investimento del da parte del furgone targato FX155GX. Per_1
Per le stesse ragioni, non risulta determinante che dal foglio degli ordini della relativi Pt_6 al giorno del sinistro non risultino previste consegne per la farmacia di Piazza della Filattiera, né quanto riferito dal in merito agli orari delle consegne, trattandosi di circostanze generiche Tes_3 in quanto, da un lato, il non è in grado di riferire se nel giorno indicato erano previste Tes_3 consegne per altre farmacie nei pressi di Piazza della Filattiera, dall'altro, la fascia oraria nella quale i conducenti impiegati per le consegne lasciano la sede di Fiano Romano è indicata in via non specifica (“non prima delle 9:00 – 9:15”) e non vale pertanto a escludere che il veicolo, all'ora del sinistro, potesse trovarsi in Roma, Piazza della Filattiera. Si tratta, peraltro, di documentazione prodotta dalla stessa parte che intende avvalersene.
Di contro, dalle testimonianze è emersa la presenza del furgone targato FX155GX sul luogo del sinistro, nel giorno e nell'ora indicati dall'attore.
Può inoltre valorizzarsi la circostanza che l'attore abbia a più riprese insistito per l'acquisizione del cronotachimetro e del localizzatore satellitare del furgone. Al riguardo, la Pt_4 non ha dato seguito all'ordine di esibizione. Sebbene detta inerzia provenga da terzo, e non possa pertanto essere utilizzata come argomento di prova a discapito della convenuta, può in questa sede valorizzarsi la condotta processuale dell'attore, il quale ha domandato l'acquisizione di elementi probatori idonei a confermare, ovvero a smentire in via definitiva e senza lasciare dubbi, la presenza del veicolo investitore sul luogo del sinistro nel giorno e all'ora indicati.
Del pari, la convenuta non ha assolto l'onere della prova liberatoria – di aver CP_2 fatto tutto il possibile per evitare il danno – richiesto dall'art. 2054 c.c. al fine di sollevare il danneggiante da responsabilità.
Nel caso in esame, la quale si è limitata ad allegare che il danneggiato ha attraversato la strada su di un tratto non contrassegnato da apposite strisce pedonali e che lo stesso, al momento dell'attraversamento, non si trovava su di un marciapiede bensì su una banchina spartitraffico rialzata
(circostanze fattuali comunque non contestate, anche alla luce della ricostruzione dei fatti proposta dall'attore nell'atto di citazione).
Si tratta, invero, di allegazioni generiche che non valgono a escludere la responsabilità del conducente del veicolo (e conseguentemente della compagnia assicuratrice), posto che la convenuta non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che siano state adottate tutte le misure precauzionali atte a evitare il danno (quale, in primis, il moderare la velocità in prossimità dell'incrocio), ovvero che la condotta del pedone sia stata talmente abnorme da recidere la ragionevole prevedibilità del verificarsi del sinistro, tenuto anche conto che il veicolo responsabile del sinistro aveva uno specifico obbligo di ridurre la velocità, pur in mancanza di strisce pedonali, trovandosi in presenza di un'immissione stradale contrassegnata da segnaletica orizzontale che imponeva di decelerare al fine di dare precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale.
Ne consegue che la condotta imputata all'attore (di aver attraversato in assenza di strisce pedonali) non è idonea a costituire prova liberatoria ex art. 2054 c.c..
Tuttavia, le suindicate circostanze, seppur non idonee a escludere in toto la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. (per le ragioni di cui si è dato atto in precedenza), valgono tuttavia a fondare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, c.
1, c.c., in misura che appare equo quantificare nel 30%. Ne consegue che il risarcimento va corrispondentemente ridotto di tale misura.
Dalle considerazioni svolte, deve ritenersi provato il nesso di causalità materiale tra il danno evento e il fatto illecito ascrivibile al veicolo di proprietà della ed assicurato CP_1 CP_2
con conseguente affermazione di responsabilità civile delle convenute.
[...]
5. In ordine alla quantificazione del danno
Il danno evento lamentato dall'attore è costituito dalla lesione del diritto alla salute, inteso quale lesione dell'integrità psico fisica dal quale siano derivate conseguenze risarcibili.
La prova di tale danno deve ritenersi assolta sulla base dei verbali di pronto soccorso rilasciati dal Policlinico Umberto I, che attestano la presenza di numerosi traumi escoriativi nonché di fratture multiple (come si preciserà di seguito ai fini della quantificazione del danno conseguenza), nonché dalle plurime certificazioni rilasciate in sede di successive visite medico specialistiche.
L'attore ha prodotto i verbali rilasciati dal pronto soccorso del Policlinico Umberto I (doc. 3), nonché documentazione relativa alle successive visite medico specialistiche (doc. 5 e 6), dalle quali si evince che dal sinistro sono derivate le seguenti lesioni: frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano e del III prossimale dell'ulna destra;
frattura pluriframmentaria della falange ungueale del I raggio del piede sinistro;
frattura articolare con distacco parcellare della base della falange prossimale del I dito del raggio del piede sinistro.
L'incidenza delle lesioni subite è stata valutata dalla c.t.u. dott.ssa ; al riguardo, Persona_3 il consulente ha condotte le proprie indagini in conformità del mandato ricevuto e le stesse sono scevre da vizi logici, di tale che possono essere fatte proprie nella presente sede. Peraltro, le conclusioni del ctu non sono state oggetto di puntuali contestazioni
Sul punto, la c.t.u. ha quantificato la durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro in quaranta giorni di invalidità temporanea assoluta, nonché in trenta di invalidità temporanea parziale al 60%; mentre ha quantificato gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico fisica del de cuius secondo le tabelle in uso della SIMLA (Legge 57/01 e DL 03 luglio Persona_1
2003), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche nella misura del 16%; infine, la consulente tecnica ha ritenuto congrue le spese mediche esibite nel fascicolo di parte attrice, indicando le singole voci di spesa sulla base delle fatture prodotte.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale – inteso dalla giurisprudenza quale categoria unitaria, comprensiva sia del danno biologico sia del danno morale - la giurisprudenza ricorre al sistema tabellare;
nella presente sede vengono adottate le tabelle elaborate dal Tribunale di
Roma. Al riguardo, la giurisprudenza del Tribunale di Roma ha adottato il criterio del c.d. punto variabile, fondato sul postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata dalle lesioni personali aumenta in progressione più che proporzionale al crescere dei postumi permanenti.
Pertanto, a invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi.
Il sistema tabellare a punto variabile determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere dell'età della vittima, in quanto un soggetto più giovane ha davanti a sé, presumibilmente, un maggior numero di anni ancora da vivere, che determinano una protrazione del danno nel tempo.
Per la Corte di Cassazione il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto (Cassazione civile sez. III,
15/10/2015, n.20895).
Detto sistema, per quanto di interesse nella presente sede, si applica alle lesioni derivanti da sinistro stradale, limitatamente alle lesioni superiori al 9%; diversamente, alle lesioni c.d. micropermanenti si applicano le tabelle legislativamente previste dall'art. 139 cod. ass..
Nello specifico, le tabelle romane attribuiscono al punto base il valore di euro 1.369,23 ad una limitazione incidente dell'1% sulla complessiva validità psicofisica di una persona nella fascia di età di almeno 1 anno, apportando a tale parametro di partenza una serie di correzioni, in base a parametri predeterminati, in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, il valore individuato dalle tabelle è di euro 128,07 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta e di euro 64,03 per l'invalidità temporanea relativa al 50%
In base a tali risultanze ed in applicazione delle tabelle di Roma come aggiornate al 2025, il danno biologico deve essere liquidato come segue: euro 130,25 per ogni giorno di invalidità temporanea totale con riferimento a un periodo di 40 giorni, per un totale di euro 5.210,00; euro
2.344,50 per l'invalidità temporanea parziale al 60% per un periodo di 30 giorni;
euro 32.224,33 per il danno biologico permanente, nella misura di 16 punti percentuali, con valore del punto – tenuto conto dell'età del danneggiato e della percentuale di invalidità permanente, nella misura di euro
3.328,96; spese mediche documentate liquidate in euro 452,3; il tutto per un totale di euro 40.231,13.
Sono inoltre dovute le spese mediche stimate congrue dal consulente tecnico che ammontano a complessivi euro 352,45.
La misura del risarcimento, così determinata, deve essere tuttavia ridotta in ragione del concorso di colpa del danneggiato, il quale, come implicitamente riconosciuto anche nelle difese attoree, in occasione del sinistro occorso si trovava ad attraversare l'intersezione provenendo da una banchina spartitraffico rialzata, non adibita al transito pedonale, e in un tratto stradale non contrassegnato da strisce pedonali.
Spettano inoltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi (cfr. in tema: Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39376) determinati equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti nel periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Spettano infine gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo ex art.1284 co.4 cc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Spetta inoltre l'importo pagato per il consulente tecnico di parte, esborso documentato in atti pari a euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto: Persona_1
CONDANNA le convenute e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno patito dall'attore, che si liquida in euro 28.408,51, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione. Sull'importo così determinato decorrono gli interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA le convenute e in solido tra loro alla CP_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie 15%, nonché rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di ctu e del ctp.
Così deciso in Roma, l'08 luglio 2025
Il Giudice
CI De AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De AR;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9294 /2021
Tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , n.q. di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati di difese dall'avv. Giuseppe Loré presso il cui studio sono Persona_1 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORI
E
(c.f. , contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vizzone presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2021 ha convenuto in giudizio Persona_1 la e la deducendo: CP_1 Controparte_3
- che il 16.9.2019, verso le ore 9:30, mentre transitava a piedi in Roma, presso Piazza della
Filattiera, giunto all'intersezione stradale posta in corrispondenza della farmacia della dott.ssa era stato investito da un camion targato FX155GX, che era sopraggiunto a Persona_2 velocità elevata, senza decelerare nonostante la segnaletica stradale indicasse l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla carreggiata principale;
- di aver riportato molteplici fratture (frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano e del III prossimale dell'ulna destra;
la frattura pluriframmentaria della falange ungueale del I raggio del piede sinistro e la ulteriore frattura articolare con distacco parcellare della base della falange prossimale del I dito del raggio del piede sinistro) diagnosticate dal personale di Pronto Soccorso del
Policlinico Umberto I primo, dove lo stesso era stato trasportato in ambulanza;
- che, sebbene il conducente del mezzo investitore non fosse stato identificato, il camion recava l'intestazione “ ” ed era risultato di proprietà della CP_4 CP_1
- di aver avanzato una richiesta risarcitoria per il danno fisico subito alle odierne convenute - le quali tuttavia non avevano dato seguito a detta richiesta, asserendo che nella data indicata il camion targato FX155GX non si trovava nel luogo del sinistro e negando che lo stesso recasse la dicitura
“trasporto medicinali” sulla fiancata.
La citazione così conclude: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Signor Per_1 in data 16.9.2019, alle ore 9.30 circa, in Roma, Piazza Filattiera, in corrispondenza dei
[...] civici 6 – 11, sia stato causato dal veicolo targato FX155GX e, per l'effetto di ciò, condannare le controparti, in solido tra loro, a risarcire il danno patito dall'attore da quantificare nell'importo complessivo e massimo di € 84.685,45 o nella misura, maggiore o minore, che risulterà evidente e comprovata al termine del giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.7.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
deducendo -in estrema sintesi e per quanto di interesse per i fini della presente CP_2 pronuncia-:
- di non aver ricevuto denunce di sinistro dalla propria assistita;
- che non era provato il coinvolgimento della propria assistita;
- l'insussistenza di responsabilità e di nesso causale tra danno ed evento lesivo, posto che il tratto di strada indicato dall'attore come “marciapiede” era in realtà una zona spartitraffico rialzata, attraversato – nel contesto del sinistro – da parte del medesimo attore in modo repentino ed in assenza di apposite strisce pedonali;
- l'eccessività del quantum debeatur per come quantificato dall'attore.
La comparsa così conclude: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
, essendo il veicolo investitore rimasto sconosciuto, con vittoria di spese del presente CP_2 giudizio. in via principale e nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, con condanna alle spese di lite;
in via subordinata, qualora il sig. Giudice dovesse decidere altrimenti riconoscere il prevalente concorso di colpa in capo all'attore e limitare il risarcimento alla somma rivalutata realmente dovuta e provata, riconoscendo la decorrenza degli interessi dal solo giorno della sentenza. in questo caso, con compensazione di spese di lite”.
è stata dichiarata contumace all'udienza del 29.9.2021. CP_1
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'attore si sono costituiti Persona_1 gli eredi di quest'ultimo, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
La convenuta eccepiva la mancanza di legitimatio ad causam degli attori costituiti, affermando che gli stessi non avevano offerto prova della loro qualità di eredi.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i seguenti testimoni i quali hanno così rispettivamente risposto sui capitoli di prova formulati:
1) 1. “Vero è che Ella, il giorno 16.9.2019, alle ore 9.30, si Testimone_1
è trovato a percorrere Piazza della Filattiera in Roma, in corrispondenza dei civici 6 – 11?”; 2. “Vero
è che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, ha visionato che l'automezzo targato FX155GX, nell'immettersi dal controviale di Piazza Filattiera in Roma nella arteria principale e ivi approcciandosi a velocità sostenuta, ha investito il Signor impegnato ad Persona_1 attraversare il suddetto tratto viario in senso longitudinale al sopravveniente camion al fine di raggiungere, una volta sceso dal marciapiede precedente e terminante in corrispondenza della descritta intersezione, quello successivo a sé antistante?”; 3. “Vero è che il conducente del suddetto automezzo ha provveduto a porsi in marcia, esitando il sinistro descritto al precedente capitolo di prova, dopo aver curato la consegna di taluni medicinali presso la Controparte_5 sita in Piazza Filattiera nn. 6 – 11 in Roma e che portasse sulla fiancata la dicitura
[...] trasporto medicinali?”; 4. “Vero è che il conducente del veicolo targato FX155GX, pur restando ignoto nei suoi dati anagrafici, ha dichiarato di essere responsabile del sinistro occorso al Signor
e si è presentato come di altezza media, capelli scuri e di giovane età?”. Persona_1
“Conosco il signor in quanto abita nello stesso edificio ma con ingresso diverso.” Per_1
ADR: “riconosco di aver sottoscritto due dichiarazioni il 19.9.2019 e il 16.1.2020 che sono state allegate dall'attore alla richiesta di risarcimento del danno, che confermo nel loro contenuto.
Ero uscita a piedi per recarmi dal dentista e giunta a Piazza Filattiera ho riconosciuto il sig. Per_1 che si trovava a terra, dolorante alla spalla, davanti ad un furgone bianco con la scritta “trasporto medicinali” sulla fiancata sinistra. Ricordo anche che aveva segni di copertone sulla coscia.”ADR:
“Il mi ha riferito di essere stato investito dal ragazzo che guidava il furgone bianco. Il Per_1 ragazzo ha detto che era colpa sua e invitava il unitamente ad una signora in camice bianco, Per_1
a recarsi nella farmacia ubicata lì di fronte. Tuttavia il ha risposto che preferiva recarsi in Per_1 ospedale, dove poi è stato trasportato dieci minuti dopo tramite un'ambulanza chiamata da un'altra signora di passeggio. Io non ho assistito personalmente all'arrivo dell'ambulanza in quando avevo appuntamento dal dentista per un intervento, sicché me ne sono dovuta andare in quanto già in ritardo. Il dentista si trova in via Pian di Sco n. 4 /A a breve distanza dal luogo del sinistro, per cui ho potuto sentire l'arrivo dell'ambulanza. Voglio precisare che ho scattato io stessa la foto alla parte posteriore del furgone, dalla quale è possibile vedere la targa, foto prodotta da parte attrice. Quando sono giunta sul posto il era a terra seduto con le spalle appoggiate alla parte anteriore del Per_1 furgone, all'altezza della targa, sulla carreggiata. In quel punto non credo che vi siano le strisce pedonali, che si trovano davanti al fioraio, all'angolo dove si trova il semaforo, probabilmente a più di centro metri dal punto ove ho travato il ” ADR “Credo di essermi trattenuta sul posto per Per_1 non più di dieci minuti perché avevo l'appuntamento col dentista.”
2) che sui medesimi capitoli ha così risposto: Cap. 2 “mi trovavo alla guida Testimone_2 del mio scooter in Piazza Filattiera e ho visto il che mentre attraversava la strada veniva
Per_1 investito da un camion che recava la scritta “trasporto medicinali”; Cap. 3 “posso confermare che il camion recava la scritta trasporto medicinali; non ricordo esattamente dove”; Cap. 4 “premetto di essermi fermato per prestare soccorso al ed ho visto che il conducente del furgone, molto
Per_1 giovane e con i capelli scuri, è sceso dal furgone e si è avvicinato al signore che era a terra asserendo di non averlo visto”. AD “ho dato i miei dati anagrafici ad una signora lì presente e sono andato via prima dell'arrivo dell'ambulanza”; AD “mi sembra di ricordare che il sig. sia stato urtato
Per_1 su un fianco. Il al momento dell'attraversamento si trovava vicino ad una farmacia ma non
Per_1 ricordo se vi fossero strisce pedonali”; AD “ricordo che il furgone stava procedendo lungo la strada ovvero Piazza della Filattiera”; AD “ho sentito io stesso che il conducente del camion diceva “non l'ho visto””.
3) IM TI Cap. 6: “Vero è che il veicolo targato FX 155 GX di proprietà della
e in uso alla è quello che mi si mostra nelle foto in atti prodotte CP_1 Parte_4 dalla , allegato 8, lo stesso è di colore bianco e privo di scritte o loghi, o banner”. CP_2
“Preciso che dal 2015 al 2021 ho lavorato presso la come impiegato. Riconosco
Parte_4 dalle foto che mi vengono mostrate, allegato n.8 della comparsa di risposta della , il CP_2 furgone trg. 155, non ricordo le ulteriori lettere della targa, in uso della e adibito al
Parte_4 trasporto merci”; Cap. 7: “Vero è che la vieta di applicare scritte o loghi sui Controparte_6 veicoli di sua proprietà.”“Preciso che la soc. era all'epoca la locataria del furgone in CP_7 questione che la aveva in noleggio. La vietava l'applicazione di scritte o loghi
Parte_4 CP_1 sui veicoli di sua proprietà”; Cap. 8: “Vero è che gli autisti della come da
Parte_4 direttive aziendali, il giorno in cui debbono effettuare le consegne si recano presso la sede della sita in Fiano Romano (RM) in Via dell'Industria n. 22, per prelevare i mezzi Parte_5 assegnati e per poi lasciare la stessa sede non prima delle ore 9:00.” “Posso dire che gli autisti arrivavano al magazzino della verso le ore 7,00 del mattino, firmavano la presenza e Parte_4 prendevano possesso dei documenti di trasporto del giro loro assegnato. La procedura di carico e controllo delle merci durava circa due ore;
dopodichè gli autisti si recavano in ufficio per effettuare la distinta di uscita. Preciso che su tale distinta non veniva riportato l'orario ma generalmente gli autisti non uscivano, se tutto andava bene, prima delle ore 9,15-9,30”; Cap. 9: “Vero è che gli autisti della come da direttive aziendali, successivamente si recano presso il Parte_4 distributore di benzina del Gruppo D'Amico S.r.l., sito a Capena (RM) in Via Tiberina 32, per effettuare il rifornimento dei mezzi e poi, proseguendo sulla Via Tiberina, raggiungono Roma per effettuare le consegne” “Confermo che gli autisti, prima di effettuare i loro giri, si recavano a fare rifornimento presso il distributore Gruppo D'Amico sito a Capena Via Tiberina”; Cap. 11: “Vero è che tanto Risulta dalla copia degli ordini di consegna, effettuati in data 16/09/2019, che mi si mostra, nella medesima data mai venivano effettuate consegne nè presso la Controparte_8
nè tanto meno in Farmacie site nei pressi della predetta Piazza.”“Non ricordo quel
[...] giorno dove furono effettuate le consegne. Però posso dire che le consegne erano riportate sul documento di uscita;
ne sono a conoscenza perché ero io stesso a compilarlo;
riconosco dal documento che mi viene mostrato, allegato n. 10 della comparsa di risposta, il borderau ovvero la distinta d'uscita e constato che, alla data del 16.9.2019, non ci sono consegne presso le farmacie in capitolo”. A d.r.: Non so quali siano le farmacie nei dintorni di Piazza Filattiera.A d.r.: Tra le merci consegnate potevano esserci anche i medicinali;
A d.r.: I furgoni non erano forniti di cronotachigrafo in quanto erano mezzi che potevano essere guidati anche solo con la patente B;
non sono a conoscenza se fossero dotati di antifurto satellitare.
Nel corso del giudizio è stata altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio (di seguito anche:
CTU), cui il CTU ha risposto con relazione scritta ai quesiti posti: “letti gli atti di causa ed i documenti
e compiuto ogni altro utile accertamento, previo esame di quanto in atti e nei limiti dell'utile e secondo criterio di economicità per le parti, esperito tentativo di conciliazione, riferendone l'esito:
1. se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm
5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla;
4. in caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti CP_9 possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
5. ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6. se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere”.
Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto che di seguito si riproducono:
“1) Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da “frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano e del III prossimale dell'ulna destra, frattura pluriframmentaria della falange ungueale del I raggio piede sinistro, frattura articolare con distacco parcellare della base della falange prossimale del I raggio piede sn, flc in regione dorsale metatarsale con perdita di sostanza complicata da processo infettivo”. 2) La durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro viene quantificata in gg 40 di ITA + gg. 30 di ITP al 60%. 3) Gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del de cuius sig viene quantificati, secondo Persona_1 le tabelle in uso della SIMLA (Legge 57/01 e DL 03 luglio 2003), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche nella misura del 16%.
7) Le spese mediche esibite nel fascicolo di parte attrice sono ritenute congrue fattura n. 712 del
21/09/2019 di euro 180.00 per acquisto tutore articolato per il gomito;
fattura n. 9431/19 del
03/10/2019 di euro 20.00 per copia cartella clinica;
fattura n. 20.202 del 28/10/2019 di euro 12.00 per esame Rx gomito ed avambraccio;
fattura n. 15272DV del 29/10/2019 di euro 128.15 per ciclo di rieducazione motoria;
fattura n. 16143DV del 12/11/2019 di euro 46.15 per rieducazione motoria;
fattura n. 20662 del 04/11/2019 di euro 20.00 per copia cartella clinica;
fattura n 17900DV del
09/12/2019 di euro 46.15.(cfr. ctu a firma della dott.ssa depositata il 28.04.2024). Persona_3
2. In ordine alla legittimazione attiva degli eredi.
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla convenuta, in merito al difetto di legittimazione attiva dei soggetti che hanno proseguito il processo ex art. 302 c.p.c.
[...]
, e Sul punto, la convenuta allega che non è stata fornita la Parte_1 Parte_2 Parte_3 prova della qualità di eredi, avendo gli stessi prodotto il solo certificato di morte dell'attore Per_1
[...] In ordine a tale eccezione, in data 11.10.2023, gli odierni attori hanno depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione formata in data 20.9.2023 in cui si autodichiarano come eredi legittimi del de cuius, qualificandosi rispettivamente come moglie e figli di (v. allegati all'atto di costituzione). Persona_1
Sul punto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, pur negando che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possa di per sé sola costituire prova della qualità di erede ritiene che la stessa possa assumere valore indiziario rispetto a detta qualità, ove considerata unitamente ad altri elementi. In tale senso, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito prende in considerazione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non atomisticamente, ma unitamente ad altri elementi, quali il certificato di morte, non contestato dalla controparte, come è nella specie (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 817, ord.). Tale orientamento viene integralmente condiviso nella presente sede, tenuto conto peraltro che, ex d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono spendibili, con valore pienamente sostitutivo, nei soli rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Nel presente giudizio, gli intervenienti hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da considerarsi unitamente al certificato di morte, non contestato dalla controparte, unitamente alla circostanza indiziaria che tali soggetti hanno rilasciato procura alle liti al medesimo difensore del de cuius, essendo evidentemente informati del processo, e manifestando così
l'intenzione di succedere nel diritto già dedotto dal de cuius.
L'eccezione va quindi rigettata.
3. Sulla legittimazione passiva della . CP_2
Rispetto all'eccezione con la quale la lamenta il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, la stessa si fonda sull'assunto che l'attore non avrebbe provato che il veicolo investitore sia effettivamente il furgone targato FX155GX, assicurato presso la con conseguente venir CP_2 meno della legittimazione passiva di quest'ultima.
Sul punto, occorre rilevare che la legitimatio ad causam, attiva o passiva, si determina in modo astratto con esclusivo riguardo alle affermazioni della parte che propone la domanda e ricorre, sul piano attivo, tutte le volte in cui il diritto fatto valere con la domanda giudiziale sia stato affermato come proprio dall'attore; sul piano passivo, tutte le volte in cui la persona contro la quale si fa valere il diritto sia indicata come soggetto passivo dello stesso. Ne consegue che l'eventuale difetto di prova circa il coinvolgimento della convenuta in ordine ai fatti allegati dall'attore non incide sul piano della legittimazione, ma attiene al merito della causa. Con riferimento al presente giudizio, non è in contestazione che la sia la CP_2 compagnia assicuratrice del veicolo targato FX155GX (la cui mancanza di prova da parte dell'attore inciderebbe sulla sussistenza della legittimazione passiva), ma soltanto che il sinistro sia stato effettivamente cagionato dal medesimo veicolo, attenendo tale accertamento al merito della causa e non incidendo sul piano della legittimazione.
Ne consegue che anche detta eccezione deve essere rigettata.
4. In ordine all'accertamento della modalità di verificazione del sinistro
Esaminate le eccezioni sollevate in via preliminare dalla convenuta, è possibile esaminare il merito della causa.
Il disposto dell'art. 2054 c.c. prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in ragione della particolare pericolosità della attività di circolazione stradale, sicché la sussistenza di un pregiudizio risarcibile prescinde dalla colpa del danneggiante, il quale può andare esente da responsabilità solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Del pari, la convenuta non ha assolto l'onere della prova liberatoria – di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – richiesto dall'art. 2054 c.c. al fine di sollevare il danneggiante da responsabilità. Al riguardo, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che: “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9856).
In altri termini, in tema di circolazione stradale si richiede ai conducenti di veicoli un obbligo di prudenza particolarmente penetrante, posta la pericolosità intrinseca dell'attività di guida di veicoli e la posizione di maggiore vulnerabilità dei pedoni. Tale obbligo si riflette, sul piano probatorio, nella previsione di cui all'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente l'onere di provare di aver adottato tutte le precauzioni del caso atte a evitare il sinistro, provando altresì la condotta anormale e imprevedibile del danneggiato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (C. cass. ord. n. 2241/2019).
Onde ricostruire la dinamica del sinistro sono presenti in atti i seguenti elementi di prova:
1) la deposizione di Testimone_1
2 la deposizione di Testimone_2
3) le fotografie prodotte dall'attore che riproducono il furgone bianco con la targa, fotografie asseritamente scattate nell'immediatezza del sinistro (doc. 1).
Dai superiori elementi di prova può dirsi -con sufficiente grado di probabilità- che il sinistro causativo del danno sia stato cagionato dal furgone targato FX155GX, assicurato dalla convenuta
CP_2
Invero, i testimoni e hanno essenzialmente confermato la ricostruzione dei fatti Tes_1 Tes_2 svolta dall'attore nel proprio atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, senza che dalle loro dichiarazioni emergano elementi di contraddizione tali da far dubitare della loro autenticità.
In particolare, ha dichiarato di aver assistito al sinistro, cagionato da un Testimone_2 furgone, mentre si trovava a transitare a bordo del proprio veicolo. Sul punto, l'attendibilità di detta dichiarazione non è inficiata dalla circostanza che il testimone, in sede di escussione, abbia riferito di aver assistito al sinistro modificando il tipo di veicolo sul quale si trovava a transitare (lo scooter in luogo della macchina) rispetto alla precedente dichiarazione stragiudiziale posta a fondamento della richiesta risarcitoria presentata dal alla Si tratta, invero, di discostamento Per_1 CP_2 marginale che ben può essere giustificato da un difetto di memoria dovuto al trascorrere di un lasso di tempo tra le due dichiarazioni, e che, ad ogni buon conto, non inficia la sostanza di quanto dichiarato.
Vero è che detto testimone non è stato in grado di riferire in merito alla targa del veicolo investitore, ma detta mancanza è sopperita dalle dichiarazioni rese da , la Testimone_1 quale ha dichiarato di avere scattato la fotografia della targa del veicolo presente in atti. Pertanto, non trova rispondenza quanto asserito dalla convenuta sulla circostanza che nessuno dei testimoni sarebbe stato in grado di riferire in merito alla targa del veicolo investitore.
Anche la circostanza che la fotografia del veicolo appare priva di riferimenti spaziali o temporali non è dirimente, posto che i suddetti riferimenti si desumono dalla dichiarazione resa dalla la quale, come sopra esposto, ha dichiarato di aver scattato detta fotografia nel giorno Tes_1
e nell'ora indicati rispetto al sinistro, senza che vi siano sufficienti ragioni per dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, se non le generiche e apodittiche affermazioni svolte dalla convenuta in merito alla compiacenza dei testimoni di parte attrice, affermazioni non supportate da adeguate allegazioni e sprovviste di riscontri fattuali.
Anche la circostanza che non ha assistito direttamente al sinistro Testimone_1 non è dirimente, in quanto la stessa ha dichiarato di essere sopraggiunta quando Persona_1 era riverso in terra, recando segni evidenti del sinistro, e che lo stesso le aveva riferito di essere stato investito dal veicolo indicato, circostanza confermata, in presenza della testimone, dallo stesso conducente del veicolo del quale è stata fotografata la targa.
Del pari, l'attendibilità dei testi non è inficiata dal fatto che nelle loro dichiarazioni non vi sia perfetta concordanza sul luogo indicato come teatro del sinistro, posto che Testimone_1 ha indicato, a tale riguardo, di aver notato il furgone “di fronte al fioraio”, mentre ha Testimone_2 indicato quale luogo del sinistro la strada posta di fronte alla farmacia.
Al riguardo, dalle immagini estratte tramite Google maps versate in atti, si nota che la farmacia ed il fioraio indicati dai testimoni sono posti di rimpetto l'una rispetto all'altro, sicché non vi è dubbio, in base alle dichiarazioni testimoniali, sul tratto di strada coinvolto dall'incidente. Al più, detta lieve dissonanza tra le dichiarazioni può essere valorizzata per confermare l'attendibilità dei testi, portando ad escludere che si tratti di dichiarazioni concordate ex ante.
Del pari, non risultano decisive le contestazioni svolte dalla convenuta, rispetto alla circostanza che il furgone non esibisse la scritta “trasporto medicinali” sulla fiancata. Al riguardo, la convenuta ha prodotto fotografie del furgone dalle quali risulta che lo stesso non presenta loghi o scritte;
inoltre, nella propria testimonianza, dipendente della ha Testimone_3 Pt_6 dichiarato che, in base alle direttive impartite dalla società locatrice del furgone, era CP_1 fatto divieto di apporre scritte sul veicolo.
Al riguardo tuttavia, pur tacendo che le fotografie del furgone venivano scattate in un momento successivo – sicché non può escludersi che la suddetta scritta sia stata rimossa in un secondo momento – e nell'interesse delle convenute, si tratta di circostanza che non vale a inficiare l'essenza delle dichiarazioni testimoniali di parte attrice, avendo i testimoni confermato, essenzialmente,
l'investimento del da parte del furgone targato FX155GX. Per_1
Per le stesse ragioni, non risulta determinante che dal foglio degli ordini della relativi Pt_6 al giorno del sinistro non risultino previste consegne per la farmacia di Piazza della Filattiera, né quanto riferito dal in merito agli orari delle consegne, trattandosi di circostanze generiche Tes_3 in quanto, da un lato, il non è in grado di riferire se nel giorno indicato erano previste Tes_3 consegne per altre farmacie nei pressi di Piazza della Filattiera, dall'altro, la fascia oraria nella quale i conducenti impiegati per le consegne lasciano la sede di Fiano Romano è indicata in via non specifica (“non prima delle 9:00 – 9:15”) e non vale pertanto a escludere che il veicolo, all'ora del sinistro, potesse trovarsi in Roma, Piazza della Filattiera. Si tratta, peraltro, di documentazione prodotta dalla stessa parte che intende avvalersene.
Di contro, dalle testimonianze è emersa la presenza del furgone targato FX155GX sul luogo del sinistro, nel giorno e nell'ora indicati dall'attore.
Può inoltre valorizzarsi la circostanza che l'attore abbia a più riprese insistito per l'acquisizione del cronotachimetro e del localizzatore satellitare del furgone. Al riguardo, la Pt_4 non ha dato seguito all'ordine di esibizione. Sebbene detta inerzia provenga da terzo, e non possa pertanto essere utilizzata come argomento di prova a discapito della convenuta, può in questa sede valorizzarsi la condotta processuale dell'attore, il quale ha domandato l'acquisizione di elementi probatori idonei a confermare, ovvero a smentire in via definitiva e senza lasciare dubbi, la presenza del veicolo investitore sul luogo del sinistro nel giorno e all'ora indicati.
Del pari, la convenuta non ha assolto l'onere della prova liberatoria – di aver CP_2 fatto tutto il possibile per evitare il danno – richiesto dall'art. 2054 c.c. al fine di sollevare il danneggiante da responsabilità.
Nel caso in esame, la quale si è limitata ad allegare che il danneggiato ha attraversato la strada su di un tratto non contrassegnato da apposite strisce pedonali e che lo stesso, al momento dell'attraversamento, non si trovava su di un marciapiede bensì su una banchina spartitraffico rialzata
(circostanze fattuali comunque non contestate, anche alla luce della ricostruzione dei fatti proposta dall'attore nell'atto di citazione).
Si tratta, invero, di allegazioni generiche che non valgono a escludere la responsabilità del conducente del veicolo (e conseguentemente della compagnia assicuratrice), posto che la convenuta non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che siano state adottate tutte le misure precauzionali atte a evitare il danno (quale, in primis, il moderare la velocità in prossimità dell'incrocio), ovvero che la condotta del pedone sia stata talmente abnorme da recidere la ragionevole prevedibilità del verificarsi del sinistro, tenuto anche conto che il veicolo responsabile del sinistro aveva uno specifico obbligo di ridurre la velocità, pur in mancanza di strisce pedonali, trovandosi in presenza di un'immissione stradale contrassegnata da segnaletica orizzontale che imponeva di decelerare al fine di dare precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale.
Ne consegue che la condotta imputata all'attore (di aver attraversato in assenza di strisce pedonali) non è idonea a costituire prova liberatoria ex art. 2054 c.c..
Tuttavia, le suindicate circostanze, seppur non idonee a escludere in toto la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. (per le ragioni di cui si è dato atto in precedenza), valgono tuttavia a fondare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, c.
1, c.c., in misura che appare equo quantificare nel 30%. Ne consegue che il risarcimento va corrispondentemente ridotto di tale misura.
Dalle considerazioni svolte, deve ritenersi provato il nesso di causalità materiale tra il danno evento e il fatto illecito ascrivibile al veicolo di proprietà della ed assicurato CP_1 CP_2
con conseguente affermazione di responsabilità civile delle convenute.
[...]
5. In ordine alla quantificazione del danno
Il danno evento lamentato dall'attore è costituito dalla lesione del diritto alla salute, inteso quale lesione dell'integrità psico fisica dal quale siano derivate conseguenze risarcibili.
La prova di tale danno deve ritenersi assolta sulla base dei verbali di pronto soccorso rilasciati dal Policlinico Umberto I, che attestano la presenza di numerosi traumi escoriativi nonché di fratture multiple (come si preciserà di seguito ai fini della quantificazione del danno conseguenza), nonché dalle plurime certificazioni rilasciate in sede di successive visite medico specialistiche.
L'attore ha prodotto i verbali rilasciati dal pronto soccorso del Policlinico Umberto I (doc. 3), nonché documentazione relativa alle successive visite medico specialistiche (doc. 5 e 6), dalle quali si evince che dal sinistro sono derivate le seguenti lesioni: frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano e del III prossimale dell'ulna destra;
frattura pluriframmentaria della falange ungueale del I raggio del piede sinistro;
frattura articolare con distacco parcellare della base della falange prossimale del I dito del raggio del piede sinistro.
L'incidenza delle lesioni subite è stata valutata dalla c.t.u. dott.ssa ; al riguardo, Persona_3 il consulente ha condotte le proprie indagini in conformità del mandato ricevuto e le stesse sono scevre da vizi logici, di tale che possono essere fatte proprie nella presente sede. Peraltro, le conclusioni del ctu non sono state oggetto di puntuali contestazioni
Sul punto, la c.t.u. ha quantificato la durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro in quaranta giorni di invalidità temporanea assoluta, nonché in trenta di invalidità temporanea parziale al 60%; mentre ha quantificato gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico fisica del de cuius secondo le tabelle in uso della SIMLA (Legge 57/01 e DL 03 luglio Persona_1
2003), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche nella misura del 16%; infine, la consulente tecnica ha ritenuto congrue le spese mediche esibite nel fascicolo di parte attrice, indicando le singole voci di spesa sulla base delle fatture prodotte.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale – inteso dalla giurisprudenza quale categoria unitaria, comprensiva sia del danno biologico sia del danno morale - la giurisprudenza ricorre al sistema tabellare;
nella presente sede vengono adottate le tabelle elaborate dal Tribunale di
Roma. Al riguardo, la giurisprudenza del Tribunale di Roma ha adottato il criterio del c.d. punto variabile, fondato sul postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata dalle lesioni personali aumenta in progressione più che proporzionale al crescere dei postumi permanenti.
Pertanto, a invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi.
Il sistema tabellare a punto variabile determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere dell'età della vittima, in quanto un soggetto più giovane ha davanti a sé, presumibilmente, un maggior numero di anni ancora da vivere, che determinano una protrazione del danno nel tempo.
Per la Corte di Cassazione il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto (Cassazione civile sez. III,
15/10/2015, n.20895).
Detto sistema, per quanto di interesse nella presente sede, si applica alle lesioni derivanti da sinistro stradale, limitatamente alle lesioni superiori al 9%; diversamente, alle lesioni c.d. micropermanenti si applicano le tabelle legislativamente previste dall'art. 139 cod. ass..
Nello specifico, le tabelle romane attribuiscono al punto base il valore di euro 1.369,23 ad una limitazione incidente dell'1% sulla complessiva validità psicofisica di una persona nella fascia di età di almeno 1 anno, apportando a tale parametro di partenza una serie di correzioni, in base a parametri predeterminati, in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, il valore individuato dalle tabelle è di euro 128,07 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta e di euro 64,03 per l'invalidità temporanea relativa al 50%
In base a tali risultanze ed in applicazione delle tabelle di Roma come aggiornate al 2025, il danno biologico deve essere liquidato come segue: euro 130,25 per ogni giorno di invalidità temporanea totale con riferimento a un periodo di 40 giorni, per un totale di euro 5.210,00; euro
2.344,50 per l'invalidità temporanea parziale al 60% per un periodo di 30 giorni;
euro 32.224,33 per il danno biologico permanente, nella misura di 16 punti percentuali, con valore del punto – tenuto conto dell'età del danneggiato e della percentuale di invalidità permanente, nella misura di euro
3.328,96; spese mediche documentate liquidate in euro 452,3; il tutto per un totale di euro 40.231,13.
Sono inoltre dovute le spese mediche stimate congrue dal consulente tecnico che ammontano a complessivi euro 352,45.
La misura del risarcimento, così determinata, deve essere tuttavia ridotta in ragione del concorso di colpa del danneggiato, il quale, come implicitamente riconosciuto anche nelle difese attoree, in occasione del sinistro occorso si trovava ad attraversare l'intersezione provenendo da una banchina spartitraffico rialzata, non adibita al transito pedonale, e in un tratto stradale non contrassegnato da strisce pedonali.
Spettano inoltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi (cfr. in tema: Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39376) determinati equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti nel periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Spettano infine gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo ex art.1284 co.4 cc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Spetta inoltre l'importo pagato per il consulente tecnico di parte, esborso documentato in atti pari a euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto: Persona_1
CONDANNA le convenute e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno patito dall'attore, che si liquida in euro 28.408,51, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione. Sull'importo così determinato decorrono gli interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA le convenute e in solido tra loro alla CP_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie 15%, nonché rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di ctu e del ctp.
Così deciso in Roma, l'08 luglio 2025
Il Giudice
CI De AR