Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18057
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccezione di difetto di competenza territoriale

    Il Tribunale ha ritenuto valida la clausola di foro esclusivo di Roma, sottoscritta dalle parti nel contratto di finanziamento, in quanto chiara e inequivocabile. Inoltre, anche in assenza di tale clausola, Roma sarebbe uno dei fori concorrenti in quanto luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa per illegittimità della clausola risolutiva espressa

    Il Tribunale ha ritenuto la clausola risolutiva espressa fondata, poiché l'oggetto è chiaramente individuato e il mancato pagamento anche di una sola rata altera significativamente l'equilibrio contrattuale, data la natura di finanziamento agevolato con quota a fondo perduto. Non è stato riscontrato alcun abuso del diritto da parte del creditore, che ha agito dopo aver sollecitato il pagamento.

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Il Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 3782/2025, emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di un'altra società, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 109.250, oltre interessi e spese, quale rimborso di un finanziamento concesso nell'ambito del PNRR per lo sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri. L'opponente ha sollevato due motivi di opposizione: in primo luogo, ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, luogo di residenza del debitore, ai sensi dell'art. 633 c.p.c. In secondo luogo, ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo l'illegittimità della clausola risolutiva espressa invocata dalla società opposta per la revoca del finanziamento, ritenendo che il mancato pagamento di una sola rata non costituisse grave inadempimento e violasse l'obbligo di buona fede contrattuale. La società opposta si è costituita, contestando le ragioni dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con l'autorizzazione alla provvisoria esecuzione.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice ha ritenuto valida la clausola di cui all'art. 11.2 della domanda di finanziamento, che attribuiva la competenza esclusiva al Foro di Roma, in quanto specificamente sottoscritta dall'aderente e contenente l'avverbio "esclusivamente", manifestando una chiara volontà delle parti. Ha inoltre rilevato che l'opponente non aveva contestato tutti i fori concorrenti, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata, e che, ad abundantiam, Roma sarebbe comunque stato un foro concorrente in quanto luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. In merito all'eccezione sull'illegittimità della clausola risolutiva espressa, il Tribunale ha ritenuto la censura infondata, osservando che l'oggetto della clausola era chiaramente individuato e che il mancato pagamento anche di una sola rata alterava significativamente l'equilibrio contrattuale, dato il carattere agevolato del finanziamento con quota a fondo perduto. Ha altresì escluso l'abuso del diritto da parte dell'opposta, la quale aveva sollecitato il pagamento prima di avvalersi della clausola. È stato infine considerato pacifico l'inadempimento dell'opponente, come comprovato da un atto di riconoscimento del debito. Di conseguenza, le spese processuali sono state poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18057
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 18057
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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