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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18057 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22583/2025 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Maurizio Paolo Abbagnato
-parte opponente-
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Nuzzo
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3782/2025 del
21.03.2025, emesso dall'intestato Tribunale, su ricorso della
[...]
(d'ora in poi con il quale gli veniva ingiunto Controparte_1 CP_1
il pagamento del complessivo importo di € 109.250 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, a titolo di rimborso della somma concessa a titolo di “Finanziamento con risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU –
PNRR – Misura 1, – Componente 2, – Investimento 5, Linea progettuale “Rifinanziamento
Pag. 1 di 5 e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da ” - Sviluppo del commercio elettronico CP_1
delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)”, allo scopo di garantire lo Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri.
1.2 In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito, in favore di quella del Giudice del luogo dove il debitore ha residenza o sede, in questo caso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).
1.3 La eccepiva, poi, la fondatezza della pretesa, in quanto Parte_1
deduceva l'illegittimità della clausola risolutiva espressa, per la quale è stato revocato il finanziamento concesso in suo favore, rilevando che il mancato pagamento di una sola rata non potesse configurare un grave inadempimento, costituendo, anzi, una violazione dell'obbligo di buona fede di esecuzione del contratto. Co
Chiedeva, dunque, che l'ingiunzione opposta fosse rigettata, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza delle ragioni di CP_1
opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni a codesto Tribunale: “ritenuta la propria competenza e visti gli artt. 633 ss. c.p.c. e l'art. 642 comma 2 c.p.c., stante la certezza e la liquidità del credito, voglia ingiungere alla di pagare immediatamente Parte_1
alla il pagamento della somma di euro 114.638,45 comprensivi di interessi fino al CP_1
28.06.2024, di cui euro 109.250,00 in linea capitale ed euro 5.388,45 in linea di interessi oltre gli ulteriori interessi, nella misura contrattualmente prevista a decorrere dal 29.06.2024
e sino al saldo, oltre spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrende.
Autorizzare, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto, visto la documentazione sottoscritta con firma digitale dalla comprovante il diritto fatto valere, come previsto dall'art. Parte_1
642 comma II c.p.c., e fissare il termine di quaranta giorni dalla notifica ai soli effetti dell'eventuale opposizione”.
3. Preliminarmente vagliarsi l'eccezione sollevata dall'opponente in punto competenza dell'intestato Tribunale.
Pag. 2 di 5 3.1. Rileva sul punto l'art. 11.2 della domanda presentata da ove Parte_1
veniva stabilito, che “per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del
Contratto, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di
Roma” (clausola ribadita altresì nell'“Allegato A delle Condizioni Generali EP”).
3.2.Tale clausola, in quanto specificamente sottoscritta dall'aderente, deve ritenersi valida (Cass., sez. III, n. 20819/2024; Cass., sez. III, n. 20713/2023).
3.3.Inoltre, nel caso di specie, la clausola richiamata, risulta chiara e contiene l'avverbio “esclusivamente”, che, con il quale viene espressa una manifestazione di volontà inequivoca, che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostra la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività al foro convenzionale
(Cass. sez. II, n. 10236/2025; sez. III, n. 33203/2024).
3.4. D'altra parte, deve osservarsi che parte opponente non ha contestato tutti i fori concorrenti come richiesto da giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. sez. III, n. 33203/2024) e che, dunque, anche sotto tale profilo l'eccezione dovrebbe essere rigettata.
3.5. Solo ad abundantiam, vale la pena osservare che, l'intestato Tribunale, sarebbe comunque uno dei fori concorrenti, in quanto, avendo l'obbligazione ad oggetto una somma di denaro (obbligazioni c.d. portable), il luogo di adempimento è costituito dal domicilio del creditore al momento della scadenza, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ovvero Roma.
4. Ciò premesso in punto di competenza territoriale dell'intestato Tribunale, deve osservarsi che l'eccezione relativa all'illegittimità della clausola risolutiva espressa, prevista all'art. 7 della domanda di finanziamento agevolato presentata dall'attrice, secondo cui “la ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli CP_1
effetti di cui all'art. 1456, codice civile, nonché di dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine, qualora: (…) b) l'Impresa Richiedente non provveda per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla propria volontà, al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola delle rate previste dal Contratto”, è infondata.
Pag. 3 di 5 4.1.Parte opponente vorrebbe ritrarre l'illegittimità della clausola dalla previsione che sia sufficiente il mancato pagamento di una sola rata per consentire la risoluzione del contratto. Invero, nel caso di specie, l'oggetto della clausola risolutiva espressa è chiaramente individuato (Cass., sez. II, n. 32681/2019;
Cass., sez. VI, n. 4796/2016), mentre il contenuto non appare sbilanciato atteso che l'oggetto del contratto consiste in un finanziamento agevolato con una quota a “fondo perduto” di talché il mancato pagamento anche di una sola rata altera in modo significativo l'equilibrio contrattuale.
4.2.È evidente, per le stesse ragioni, che non vi sia alcun abuso del diritto da parte di che, dopo aver sollecitato parte attrice (doc. 14 e ss. della CP_1
comparsa di costituzione e risposta: sollecito di pagamento in data 2.05.2024, diffida di pagamento in data 29.05.2024) si è avvalsa della clausola risolutiva espressa solo in data 25.07.2024.
4.3.Pacifico, d'altra parte, è l'inadempimento di parte opponente (cfr. doc. 13 della comparsa di costituzione e risposta, atto di riconoscimento del debito da parte di . Parte_1
5. Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, nonché della quantità e della qualità dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3782/2025 dell'intestato
Tribunale;
Pag. 4 di 5 condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in € 14.103 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, iva e cpa, come per legge;
Così è deciso in data 24.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Multari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22583/2025 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Maurizio Paolo Abbagnato
-parte opponente-
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Nuzzo
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3782/2025 del
21.03.2025, emesso dall'intestato Tribunale, su ricorso della
[...]
(d'ora in poi con il quale gli veniva ingiunto Controparte_1 CP_1
il pagamento del complessivo importo di € 109.250 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, a titolo di rimborso della somma concessa a titolo di “Finanziamento con risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU –
PNRR – Misura 1, – Componente 2, – Investimento 5, Linea progettuale “Rifinanziamento
Pag. 1 di 5 e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da ” - Sviluppo del commercio elettronico CP_1
delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)”, allo scopo di garantire lo Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri.
1.2 In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito, in favore di quella del Giudice del luogo dove il debitore ha residenza o sede, in questo caso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).
1.3 La eccepiva, poi, la fondatezza della pretesa, in quanto Parte_1
deduceva l'illegittimità della clausola risolutiva espressa, per la quale è stato revocato il finanziamento concesso in suo favore, rilevando che il mancato pagamento di una sola rata non potesse configurare un grave inadempimento, costituendo, anzi, una violazione dell'obbligo di buona fede di esecuzione del contratto. Co
Chiedeva, dunque, che l'ingiunzione opposta fosse rigettata, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza delle ragioni di CP_1
opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni a codesto Tribunale: “ritenuta la propria competenza e visti gli artt. 633 ss. c.p.c. e l'art. 642 comma 2 c.p.c., stante la certezza e la liquidità del credito, voglia ingiungere alla di pagare immediatamente Parte_1
alla il pagamento della somma di euro 114.638,45 comprensivi di interessi fino al CP_1
28.06.2024, di cui euro 109.250,00 in linea capitale ed euro 5.388,45 in linea di interessi oltre gli ulteriori interessi, nella misura contrattualmente prevista a decorrere dal 29.06.2024
e sino al saldo, oltre spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrende.
Autorizzare, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto, visto la documentazione sottoscritta con firma digitale dalla comprovante il diritto fatto valere, come previsto dall'art. Parte_1
642 comma II c.p.c., e fissare il termine di quaranta giorni dalla notifica ai soli effetti dell'eventuale opposizione”.
3. Preliminarmente vagliarsi l'eccezione sollevata dall'opponente in punto competenza dell'intestato Tribunale.
Pag. 2 di 5 3.1. Rileva sul punto l'art. 11.2 della domanda presentata da ove Parte_1
veniva stabilito, che “per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del
Contratto, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di
Roma” (clausola ribadita altresì nell'“Allegato A delle Condizioni Generali EP”).
3.2.Tale clausola, in quanto specificamente sottoscritta dall'aderente, deve ritenersi valida (Cass., sez. III, n. 20819/2024; Cass., sez. III, n. 20713/2023).
3.3.Inoltre, nel caso di specie, la clausola richiamata, risulta chiara e contiene l'avverbio “esclusivamente”, che, con il quale viene espressa una manifestazione di volontà inequivoca, che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostra la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività al foro convenzionale
(Cass. sez. II, n. 10236/2025; sez. III, n. 33203/2024).
3.4. D'altra parte, deve osservarsi che parte opponente non ha contestato tutti i fori concorrenti come richiesto da giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. sez. III, n. 33203/2024) e che, dunque, anche sotto tale profilo l'eccezione dovrebbe essere rigettata.
3.5. Solo ad abundantiam, vale la pena osservare che, l'intestato Tribunale, sarebbe comunque uno dei fori concorrenti, in quanto, avendo l'obbligazione ad oggetto una somma di denaro (obbligazioni c.d. portable), il luogo di adempimento è costituito dal domicilio del creditore al momento della scadenza, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ovvero Roma.
4. Ciò premesso in punto di competenza territoriale dell'intestato Tribunale, deve osservarsi che l'eccezione relativa all'illegittimità della clausola risolutiva espressa, prevista all'art. 7 della domanda di finanziamento agevolato presentata dall'attrice, secondo cui “la ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli CP_1
effetti di cui all'art. 1456, codice civile, nonché di dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine, qualora: (…) b) l'Impresa Richiedente non provveda per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla propria volontà, al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola delle rate previste dal Contratto”, è infondata.
Pag. 3 di 5 4.1.Parte opponente vorrebbe ritrarre l'illegittimità della clausola dalla previsione che sia sufficiente il mancato pagamento di una sola rata per consentire la risoluzione del contratto. Invero, nel caso di specie, l'oggetto della clausola risolutiva espressa è chiaramente individuato (Cass., sez. II, n. 32681/2019;
Cass., sez. VI, n. 4796/2016), mentre il contenuto non appare sbilanciato atteso che l'oggetto del contratto consiste in un finanziamento agevolato con una quota a “fondo perduto” di talché il mancato pagamento anche di una sola rata altera in modo significativo l'equilibrio contrattuale.
4.2.È evidente, per le stesse ragioni, che non vi sia alcun abuso del diritto da parte di che, dopo aver sollecitato parte attrice (doc. 14 e ss. della CP_1
comparsa di costituzione e risposta: sollecito di pagamento in data 2.05.2024, diffida di pagamento in data 29.05.2024) si è avvalsa della clausola risolutiva espressa solo in data 25.07.2024.
4.3.Pacifico, d'altra parte, è l'inadempimento di parte opponente (cfr. doc. 13 della comparsa di costituzione e risposta, atto di riconoscimento del debito da parte di . Parte_1
5. Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, nonché della quantità e della qualità dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3782/2025 dell'intestato
Tribunale;
Pag. 4 di 5 condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in € 14.103 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, iva e cpa, come per legge;
Così è deciso in data 24.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Multari
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