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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dr. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5131 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.5.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti Salvatore Maglione e Salvatore Galdieri, presso il cui studio in S. Giorgio a Cremano, C.so Roma n. 51, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Edoardo Errico, presso il cui studio in Napoli, Riviera Di Chiaia n.
267, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9081/2021, pubblicata in data 5.11.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.4.2017,
conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Parte_1
Napoli, la per sentirla condannare al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti a causa dell'allagamento dell'appartamento di sua proprietà, contenuti nell'importo di € 52.000,00 per le causali indicate
1 in atto, oltre alla refusione delle spese e competenze di causa, comprese quelle dell'ATP precedentemente espletato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A sostegno della pretesa azionata, l'istante assumeva che: 1)
l'appartamento di cui era proprietario, sito in San Giorgio a Cremano al vico Figliulo 15, subiva ingenti danni a seguito di un allagamento verificatosi in data 11.11.2015 a causa della rottura di una tubazione della , dalla stessa società successivamente riparata;
2) CP_1 intervenivano, in occasione di tale evento, i Vigili del Fuoco ed il personale tecnico del Comune di San Giorgio a Cremano, che tra l'altro riscontravano: “quadro fessurativo diffuso ascrivibile ad un probabile cedimento di fondazione nonché presenza di acqua nelle murature
e sui pavimenti della cantina”, tale da rendere l'immobile, al tempo locato, fonte di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, come da ordinanza comunale n. 90 del 12.11.2015, che ne ordinava lo sgombero;
3) essendo rimaste prive di riscontro le richieste risarcitorie inviate alla incardinava innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli un procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
32441/2015), nel corso del quale il nominato CTU, ing. Per_1 effettuati gli accertamenti del caso in contraddittorio tra le parti, acclarava la responsabilità della per i danni subiti CP_1 dall'immobile, affermando che “i danni presenti nel fabbricato e nello specifico nella proprietà di sono da mettersi in relazione alle Pt_1 copiose perdite verificatesi in seguito alla rottura della tubazione in pead di proprietà con un chiaro nesso di causalità, quantificando i danni in € CP_1
17.750,00 oltre IVA e spese tecniche a cui si dovrà aggiungere anche
l'importo dei lavori che si riterranno necessario eseguire, all'esito di approfondite verifiche sullo stato delle fondazioni”; 4) le spese per lavori alle fondazioni venivano quantificate dal proprio CTP in € 16.692,00;
5) a tale danno diretto si aggiungeva il danno da perdita di guadagno conseguente alla risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'immobile, pari ad € 20.500,00 (ovvero pari al canone di locazione mensile di € 500 x 41 mensilità comprese nel periodo da dicembre
2015 a giugno 2019).
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del 6.4.2018, la ribadendo l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_1 passiva già formulata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, basata sulla statuizione di cui al comma 4 dell'art. 19 del Regolamento del servizio idrico integrato (“
4. Il soggetto gestore non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie e identità, che si verifichino a causa della parte dell'allacciamento insistente su aree private”), concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, che contestava anche nel quantum. Con vittoria delle spese.
2 Mutato il rito da sommario ad ordinario ed esaurita l'istruttoria (con la resa dell'interpello deferito all'attore e l'escussione di un teste da quest'ultimo addotto), la lite veniva definita con sentenza n.
9081/2021 (ex art. 281 sexies c.p.c.), pubblicata in data 5.11.2021, con cui il tribunale di Napoli così statuiva: “Rigetta la domanda attorea;
Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite per il Parte_1 presente giudizio, liquidate in € 2900,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'Avv. E. Errico;
Pone definitivamente le spese di ATP, liquidate con decreto del 28.6.2017 da codesto Tribunale, a carico della parte attrice”.
Contro tale sentenza, notificata in data 6.12.2021, con tempestivo atto di citazione, notificato il 15.12.2021, proponeva appello Pt_1
lamentando, con due articolati motivi di gravame, l'omessa
[...] motivazione sul discostamento dalle due CTU in atti (ovvero quella redatta in sede di ATP dal CTU, ing. e quella redatta dal Per_1
CTU, arch. nel giudizio - R.G. 1749/2018 - incardinato Per_2 innanzi al giudice di pace di Barra, contro , dai Parte_1 conduttori dell'immobile di sua proprietà, per il risarcimento dei danni patiti a causa della risoluzione anticipata del contratto di locazione), nonché illegittima, infondata ed illogica argomentazione di rigetto della domanda attorea, resa in violazione dell'art. 2051 c.c., dando rilievo, ai fini dell'esenzione da responsabilità della , CP_1 all'art. 19, comma 4, del richiamato regolamento idrico, benché non vincolante per l'attore/terzo danneggiato, dunque a lui inopponibile, oltre che contra legem.
Precisava, inoltre, l'appellante di aver diritto al risarcimento, oltre che del danno diretto, di quello indiretto, da c.d. lucro cessante, derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'immobile danneggiato, intercorso con i sigg.ri esistente Controparte_2 all'epoca dell'ordinanza di sgombero del 12.11.2015, con una perdita di guadagno pari ad € 35.500,00, sull'assunto di non aver potuto locare nuovamente l'immobile a causa dell'ordinanza sindacale e dell'impossibilità di porre in essere i lavori di ristrutturazione non avendo la disponibilità economica, evidenziando che il giudice di prime cure non aveva preso posizione sul punto, ritenendo la questione assorbita dalla carenza di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, alla corte adita, in totale riforma della sentenza gravata, di: “condannare, previa declaratoria di responsabilità della società resistente per i danni subiti dall'immobile di proprietà del sig.
, la società al pagamento in favore Parte_1 CP_1 dell'appellante dei seguenti importi: • € 17.750,00 oltre IVA per i danni subiti ed accertati in sede di ATP dall'immobile di proprietà del Pt_1 oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo. • € 35.500,00 (canone di locazione € 500,00 x 71 mensilità dicembre 2015 - novembre 2021), per il mancato guadagno attesa la
3 risoluzione anticipata del contratto di locazione ed il fatto che ad oggi
l'immobile non può essere abitato né tanto meno locato a causa dell'ordinanza di sgombero che versa in atti o in subordine all'importo che riterrà più giusto considerando il danno economico subito dall'istante dovuto al mancato guadagno oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, • € 4.362,50 per il compenso liquidato e corrisposto da parte appellante al CTU Ing. Per_1
Condannare la società appellata e/o l'avv. Edoardo Errico dichiaratosi anticipatario nel giudizio di prime cure alla restituzione degli importi a corrispondersi in virtù della condanna alle spese della sentenza n.
9081/2021 oggetto di gravame.
Condannare la società appellata alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese quelle relative all'ATP, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 10.03.2022, la insistendo per CP_1
l'integrale rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 22.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
I. L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con due articolati motivi di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, l'appellante contesta essenzialmente al primo giudice di essersi immotivatamente discostato dalle risultanze delle espletate CTU (che avevano acclarato la responsabilità della per i danni conseguenti alla rottura della conduttura idrica, CP_1 di sua proprietà), fondando la decisione di rigetto della pretesa attorea su argomentazioni illegittime, infondate ed illogiche, in violazione della disciplina vigente in materia di responsabilità da cose in custodia e servitù di acquedotto, oltre che su circostanze del tutto fuorvianti - quali la natura privata del terreno ove era ubicata la tubazione idrica da cui originava la perdita - indicate come esimenti della responsabilità della dall'art. 19, comma 4, del Controparte_1
Regolamento idrico.
Assume, in particolare, che il tribunale - non prendendo in alcuna considerazione le conclusioni del CTU e ritenendo, erroneamente, che il Regolamento idrico richiamato dalla fosse vincolante ed CP_1 opponibile all'attore/odierno appellante (terzo danneggiato) - rigettava la domanda risarcitoria “sull'erroneo convincimento che il proprietario
4 dell'immobile ( adiacente l'immobile di proprietà Persona_3 dell'appellante, conservando la responsabilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa inglobati, fosse responsabile, in via esclusiva, dei danni cagionati a terzi da tali strutture e sul presupposto di quanto argomentato dalla società convenuta, soggetto gestore del servizio idrico che eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva affermando che alla non può essere addebitata alcuna responsabilità per i fatti in CP_1 esame, dal momento che, come riportato anche dal regolamento idrico all'art. 19, il soggetto gestore non è responsabile di danni a terzi, nonché non è responsabile degli stessi qualora si verifichino nella parte di allacciamento su aree private” (pag. 5 dell'appello).
Evidenzia, infine, che il Regolamento richiamato dalla era CP_1 ed è palesemente contra legem, risultando in contrasto con le leggi specificamente dettate in materia (art. 28 L. 36/94, cd. legge Galli, e
D. Lgs. 152/2006), ed in ogni caso non vincolante per il soggetto terzo che ha subito il danno, di talché doveva essere disapplicato e/o non preso in alcuna considerazione dal Giudice di prime cure.
Le censure sono fondate nei termini che seguono.
Giova premettere che il CTU nominato in sede di ATP, ing. Per_4
a seguito del saggio eseguito, in presenza dei consulenti di
[...] parte, nella proprietà limitrofa (di tale ), per Persona_3
l'individuazione delle cause del fenomeno infiltrativo, accertava che:
“dalla condotta principale della fornitura di acqua, ubicata nella via Figliulo partiva una tubazione in pead, per l'alimentazione dell'impianto idrico della Per proprietà , passando attraverso i misuratori, posti sulla muratura esterna del fabbricato, il tutto di proprietà La tubazione in pead attraversava CP_1 Per trasversalmente il cortile di proprietà , ad una profondità di circa 45 cm, ricoperta da circa 30 cm di terreno e da 15 cm di solettone in cls non armato.
Nel corso del sopralluogo si accertava la presenza di una copiosa perdita dalla tubazione in pead, nella parte di tubazione in risalita verso i misuratori
…In definitiva è possibile affermare che i danni presenti al fabbricato e nello specifico alla proprietà sono da mettersi in relazione alle copiose Pt_1 perdite verificatesi in seguito alla rottura della tubazione in pead di proprietà on un chiaro nesso di causalità” (cfr. pagg.
7-8 dell'elaborato). CP_1
Ebbene, il tribunale, pur riportando testualmente le conclusioni del
CTU, da esse poi si discostava, ritenendo responsabile dei danni lamentati dall'attore il proprietario dell'immobile attraversato dalla tubazione idrica in pead, ed esente da responsabilità la convenuta in forza dell'art. 19, comma 4, del Regolamento idrico da CP_1 essa richiamato e allegato in atti.
Così, infatti, argomentava il primo giudice: <<…in base ad un chiaro orientamento della Suprema Corte, l'art. 2051 cod. civ. attribuisce al custode della cosa una responsabilità oggettiva per tutti i danni causati dalla cosa stessa. Il rapporto di custodia è costituito dalla relazione di fatto tra il soggetto e l'oggetto; questo rapporto non deve essere necessariamente collegato alla proprietà: ciò che conta è il potere di intervento che il custode
5 ha sul bene. Nel caso di un immobile concesso in locazione, quindi, secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 18756/2018) bisogna indagare il tipo di danno e le caratteristiche estrinseche della struttura compromessa. In particolare, sempre secondo la Suprema Corte: il proprietario dell'immobile, conservando la responsabilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa inglobati, è responsabile, in via esclusiva, dei danni cagionati a terzi da tali strutture;
il conduttore (l'inquilino) è invece responsabile per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire al fine di evitare pregiudizi ad altri. In considerazione, inoltre, di quanto argomentato dalla società convenuta, soggetto gestore del servizio idrico nel caso in esame, si evince che alla non può essere CP_1 addebitata alcuna responsabilità per i fatti in esame, dal momento che, come riportato anche dal regolamento idrico all'art. 19, il soggetto gestore non è responsabile di danni a terzi, nonché non è responsabile degli stessi qualora si verifichino nella parte di allacciamento su aree private. Ragion per cui la domanda proposta dal sig. non può trovare accoglimento>>. Pt_1
Osserva in contrario la Corte che, ferma l'inopponibilità all'odierno appellante, terzo danneggiato, del Regolamento – Servizio idrico integrato richiamato dalla - che disciplina esclusivamente CP_1
i rapporti (interni) tra il gestore ( ed il privato titolare CP_1 dell'utenza, essendo parte integrante del contratto di fornitura che impegna al rispetto delle disposizioni contenute nell'anzidetto regolamento, efficace nei soli rapporti tra le parti contraenti -, alcun dubbio può seriamente sussistere sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. della , quale unica ed effettiva custode della tubazione CP_1 idrica in pead dalla cui rottura originava la perdita fonte dei danni lamentati dall'attore, avendo l'anzidetta società, gestore del servizio idrico, potere di intervento diretto sulla conduttura in discorso, essendo tenuta alla relativa manutenzione e riparazione (dalla stessa difatti effettuata, come confermato dal teste attoreo CP_1 TE
, escusso all'udienza del 4.2.2020), anche se ubicata (la
[...] conduttura) su proprietà privata, come d'altronde previsto dallo stesso art. 19 (“Allacciamenti su aree private”), comma 1, del Regolamento (“La manutenzione e la riparazione della parte d'allacciamento posta su proprietà privata saranno eseguite a cura del gestore, fermo CP_3
l'obbligo del cliente di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato”), e ciò tanto più che, nella specie, la perdita veniva localizzata, come acclarato dal CTU (che prendeva specifica posizione anche sulle obiezioni svolte sul punto dal CTP della società convenuta;
cfr. pagg. 12-13 dell'elaborato), nella parte di tubazione in risalita verso i misuratori, dunque prima del misuratore dell'unità Per_ immobiliare attraversata dalla tubazione (proprietà ), che segna il limite tra la rete pubblica e l'impianto privato dell'utente, come si evince dall'art. 143 (“Proprietà delle infrastrutture”) del D.L.vo
6 152/2006, che qualifica come beni appartenenti al demanio - la cui manutenzione e gestione è affidata ai gestori del Servizio Idrico
Integrato (SII), selezionati dall'Ente di Governo dell'Ambito (ex
Autorità d'Ambito), tra cui rientra anche la per l' CP_1 [...]
- gli acquedotti, le fognature, gli Controparte_4 impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione.
Al riguardo, giova precisare che, in attuazione della legge 36/1994
(c.d. legge Galli), contenente “Disposizioni in materia di risorse idriche”, la ha emanato la L.R. 14/1997, con cui ha istituito Controparte_5
l' detto anche Controparte_6
comprendente 76 Comuni - tra i quali quello di San Giorgio a CP_4
Cremano - che, unitamente alle Province di Napoli e Salerno, hanno costituito un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato
[...]
”, al quale sono state conferite tutte le Controparte_7 competenze di tali amministrazioni territoriali in materia di gestione delle risorse idriche e di programmazione delle infrastrutture idriche
(Servizio Idrico Integrato).
L ha, poi, stipulato, nel 2002, con Controparte_7 la una convenzione di gestione in virtù della quale Controparte_1 quest'ultima - come emerge dallo stesso Regolamento - Servizio
Idrico Integrato, allegato in atti - si occupa del servizio di raccolta, trasporto ed erogazione di acqua ad uso civile, ed espressamente, in via esclusiva, della manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere a tanto deputate nonché di dare impulso all'attività di manutenzione straordinaria.
Il comma 4 dell'art. 18 (“Allacciamento”) del Regolamento dispone, infatti, che: “Le opere di allacciamento […] sono di esclusiva pertinenza, disponibilità e gestione del Soggetto gestore e costituiscono servitù inamovibile sulla proprietà attraversata […]”, ed il successivo comma 5 che: “Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'allacciamento saranno eseguite dal Soggetto gestore, direttamente tramite imprese di propria fiducia. E' fatto tassativo divieto al
Cliente di eseguire o far eseguire in proprio tali interventi, pena il pagamento delle sanzioni al riguardo stabilite in tabella E dell'elaborato
"Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari" e salvo il risarcimento dei maggiori danni.”. Restano così superate le contrarie argomentazioni dell'appellata CP_1
che infondatamente insiste, anche in sede di gravame, sul proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, affermando di essere custode nonché responsabile delle sole tubazioni esistenti nelle proprietà pubbliche
(cfr. comparsa di costituzione), e ciò tanto più ove si consideri che, secondo consolidati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia, peraltro richiamati, ma non correttamente
7 applicati al caso concreto dal tribunale: “…ai fini della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre avere riferimento alla concreta disponibilità materiale di queste ed anche solo in ipotesi di concorso nella disponibilità: è necessario e sufficiente un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula
l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento
(Cass. n. 16422/2011. In precedenza: Cass. n. 16231/2005; Cass. n.
2422/2004. Più di recente, v. Cass. n. 21788/2015, Cass. civ., Sez. III,
Sent., (data ud. 26/06/2015) 27/10/2015, n. 21788. Sulla necessità di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di dominare
i rischi della res, v. Cass. n. 26086/2005: "deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,
e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta")” (cfr., in motivazione, Cass. 30288/2023).
A ciò si aggiunga che la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili che si siano, comunque, verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa stessa (Cass. n. 1725/2019).
Consegue, in forza dei su richiamati principi, che non ha alcuna rilevanza, ai fini del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo alla , la circostanza che essa sia o meno CP_1 proprietaria della sezione della tubatura da cui è originata la perdita idrica, rilevando piuttosto che detta perdita sia stata localizzata prima del punto di consegna e/o di misurazione dei consumi, ossia prima del contatore, dunque sulla rete idrica demaniale, con conseguente obbligo di custodia, manutenzione e tutela devoluta (artt. 143, 147 e ss. del D.l.vo 152/2006) all'Autorità d'Ambito e da questa, in base alle disposizioni della Convenzione del 2002 e dei commi 4 e 5 dell'art. 18 del Regolamento Idrico, in via esclusiva, alla CP_1
[...]
Peraltro, l'accertata posizione interrata del tratto della tubazione idrica da cui originava la perdita (protrattasi per lungo tempo), che rendeva impossibile accorgersi della fuoriuscita d'acqua se non dopo che essa aveva imbibito i terreni circostanti, provocandone la liquefazione ed inducendo i cedimenti in superficie (cfr. pagg. 8 e 12 della CTU), unitamente all'espresso divieto imposto all'utente privato (art. 18, comma 5, del Regolamento Servizio Idrico Integrato) di effettuare verifiche e manutenzioni della conduttura (attribuite alla competenza esclusiva del gestore , portano ad escludere che Controparte_1
l'anzidetto utente abbia violato qualsivoglia obbligo di custodia e di
8 segnalazione tempestiva dell'avaria della rete idrica al soggetto gestore.
Accertati, dunque, la qualità di custode della tubazione idrica danneggiata in capo esclusivamente alla ed il nesso di Controparte_1 causalità tra i danni riportati dall'immobile dell'attore/odierno appellante e la res in custodia, va riconosciuta, in riforma della sentenza gravata, l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società convenuta/odierna appellata, non avendo quest'ultima dedotto, né tanto meno provato, l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di controllo (c.d. fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
§. Con riguardo al quantum debeatur, deve premettersi che nell'atto di appello la richiesta risarcitoria dei danni riportati dall'immobile è stata contenuta nell'importo di euro 17.750,00 oltre IVA per i danni subiti ed accertati in sede di ATP, minimamente contestato dalla CP_1
e ritenuto in ogni caso congruo alla luce della tipologia degli
[...] interventi indicati dal CTU (cfr., pagg.
9-10 dell'elaborato del
14.3.2017).
Trattandosi peraltro di importo valutato all'epoca di redazione della perizia, la predetta somma finale dovrà essere dapprima devalutata alla data del sinistro (11.11.2015) e l'importo così ottenuto rivalutato, in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla medesima data del sinistro sino a quella della presente sentenza (momento che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta;
Cass. 2005/n. 24896).
Sul valore della somma via via rivalutata spettano all'istante gli interessi legali per ritardato pagamento maturati anno per anno, restando escluso che i medesimi possano computarsi dalla data dell'illecito sull'intera somma definitivamente rivalutata (Cass. Civ.,
Sez. Unite, 1712/1995).
Ne consegue che la somma finale da riconoscere all'appellante per l'indicata causale, comprensiva di rivalutazione ed interessi, è pari ad
€ 23.756,71 (di cui € 17.556,87 quale capitale iniziale devalutato alla data del 11.11.2015, € 3.844,95 per rivalutazione ed € 2.354,89 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente).
§. Nulla potrà invece essere riconosciuto a titolo di danno indiretto, da lucro cessante (per mancato guadagno), conseguente alla risoluzione anticipata del contratto di locazione in essere all'epoca dell'ordinanza comunale di sgombero del 12.11.2015 (che ostacolava la nuova locazione dell'immobile), trattandosi di pregiudizio che, al più, avrebbe potuto essere richiesto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, rimasto nondimeno imprecisato e non
9 evincibile dagli atti, tenuto altresì conto che l'impossibilità
(dell'appellante) di porre in essere i lavori di ristrutturazione non avendo la disponibilità economica non può in ogni caso ricadere sulla
, responsabile dei soli danni direttamente causati dalla sua CP_1 condotta omissiva in ordine agli obblighi di custodia, e non anche di quelli scaturenti dalla dedotta carenza di disponibilità delle risorse economiche necessarie a ripristinare l'immobile, rimasta in ogni caso indimostrata.
§. In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, va condannata, al pagamento, in favore di , Parte_1
a titolo di integrale ristoro dei danni riportati dall'immobile di sua proprietà a seguito all'allagamento verificatosi in data 11.11.2015, della complessiva somma di € 23.756,71, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
II. Va, altresì, accolta la richiesta dell'appellante di condanna dell'avv. Edoardo Errico, difensore della dichiaratosi CP_1 antistatario nel giudizio di prime cure, alla restituzione dell'importo di
€ 4.241,34, corrisposto (cfr. bonifici in atti) in esecuzione della condanna alle spese contenuta nella pronuncia impugnata, in tal sede riformata (Cass. 9062/2010; nello stesso senso, Cass. 1526/2016,
Cass. 25247/2017 e Cass. 6225/2022).
III. Resta da regolare il profilo delle spese, al fine precisandosi che il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021).
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato dalla soccombenza della convenuta/odierno appellata, graveranno sulla le spese del doppio grado di giudizio, nonché del Controparte_1 procedimento di ATP, comprese quelle sostenute per la CTU in quest'ultimo espletata (pari ad € 4.362,50, come da decreto del tribunale del 23.3.2017), liquidate, in assenza di notula, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della questioni trattate e dell'attività
10 concretamente espletata, con distrazione in favore degli avv.ti
Salvatore Maglione e Salvatore Galdieri, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data 15.12.2021, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9081/2021, pubblicata in data 5.11.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
della complessiva somma di € 23.756,71 (già all'attualità),
[...] oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna l'avv. Edoardo Errico, difensore antistatario della CP_1
nel giudizio di prime cure, alla restituzione, in favore
[...] dell'appellante, dell'importo di € 4.241,34, corrisposto in esecuzione della condanna alle spese contenuta nella pronuncia gravata;
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avv.ti Salvatore
Maglione e Salvatore Galdieri, dichiaratisi antistatari, che si liquidano, per il primo grado e per il procedimento di ATP, in € 286,08 per esborsi documentati ed € 7.414,00 per compenso professionale (di cui
€ 2.337,00 per ATP), oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi documentati ed € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
4. pone definitivamente a carico della gli esborsi Controparte_1 sostenuti per la CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG N. 32441/2015), come liquidati dal tribunale con decreto del 23.3.2017.
Così deciso in Napoli, in data 18.9.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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