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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2528 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 20.10.1976, CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Flaviana Vicari
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Dai documenti prodotti ed allegati, risultano le condizioni per parte ricorrente di ricevere gli assegni familiari.
Ed invero il Mod ITN6 prodotto in giudizio alla pg 7 (relativa all'anno 2019)
debitamente compilata e firmata dall'autorità estera, riporta nessun reddito da parte dei familiari del ricorrente la dicitura che il coniuge non svolge attività lavorativa retribuita in . Per_1
Tale documento attesta la sussistenza delle condizioni necessarie in favore del ricorrente al fine di ottenere gli ANF.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese possono essere compensate, attesa la mancanza di responsabilità da parte di
CP_
per la mancata tempestiva risposta da parte delle autorità Tunisine e l'avvenuta produzione solo in questa sede della documentazione attestante il diritto del ricorrente
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli assegni familiari per l'anno 2019
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 10.12.2025
Il Giudice Gop Dott. OR ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2528 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 20.10.1976, CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Flaviana Vicari
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Dai documenti prodotti ed allegati, risultano le condizioni per parte ricorrente di ricevere gli assegni familiari.
Ed invero il Mod ITN6 prodotto in giudizio alla pg 7 (relativa all'anno 2019)
debitamente compilata e firmata dall'autorità estera, riporta nessun reddito da parte dei familiari del ricorrente la dicitura che il coniuge non svolge attività lavorativa retribuita in . Per_1
Tale documento attesta la sussistenza delle condizioni necessarie in favore del ricorrente al fine di ottenere gli ANF.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese possono essere compensate, attesa la mancanza di responsabilità da parte di
CP_
per la mancata tempestiva risposta da parte delle autorità Tunisine e l'avvenuta produzione solo in questa sede della documentazione attestante il diritto del ricorrente
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli assegni familiari per l'anno 2019
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 10.12.2025
Il Giudice Gop Dott. OR ES
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