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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8028/2024 V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Caadducciu
e
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. Loredana CP_1 C.F._2
Caadducciu
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Pag. 1 a 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“In data 20.02.2020 i ricorrenti hanno registrato presso gli ufficio dello stato civile di Cagliari
la loro unione costituendo un unione di fatto ai sensi dell'art 1 comma 36 legge del 20.05.2016
n. 76.
Per_ Dalla loro unione è nata una figlia , nata a [...] il [...]
A seguito dell'interruzione della relazione e della loro convivenza, le parti intendono ora regolamentare il loro rapporto.
Ciò posto, le stesse, avuto riguardo all'interesse prioritario della figlia minore che con il presente accordo intendono perseguire,
CHIEDONO CHE
L'Ecc.mo Tribunale adito – sentite le parti, verificate le condi-zioni di legge ed esperiti tutti gli
Per_ incombenti di rito – voglia di-sciplinare i rapporti fra gli stessi e la figlia minorenne ,
come segue:
A)Sia disposto l'affido della minore sopra generalizzata condiviso e paritetico fra i genitori,
con collocazione della stessa nel domicilio materno presso il quale resterà fissata la sua residenza anagrafica.
Eventuali trasferimenti di residenza e di domicilio della minore dovranno essere previamente concordati fra i genitori, ovvero decisi dall'Autorità Giudiziaria in caso di mancato accordo tra i medesimi.
Entrambi i genitori resteranno titolari ed eserciteranno la responsabilità genitoriale.
Pag. 2 a 5 Le decisioni più importanti da assumersi nell'interesse della figlia, relative all'educazione,
all'istruzione, all'orientamento religioso ed alla salute dovranno essere concordate fra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
I genitori assumeranno, invece, disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione allorché la figlia sia affidato alle cure di ciascuno di essi;
B)Ogni genitore si impegnerà per garantire un significativo rapporto fra la minore e l'altro genitore, gli ascendenti ed i pa-renti di ciascun ramo genitoriale.
I Signori e si impegnano a comunicare fra loro per tutto ciò che attenga Pt_1 CP_1
l'educazione e l'istruzione del figlia minore.
C)Il signor vedrà il figlia ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con i turni di lavoro CP_1
e accordandosi con la signora in base alle esigenze familiari e lavorative;
in ogni caso Pt_1
garantendo alla minore una continuità nel rapporto con il padre.
Per_ La minore trascorrerà salvo diversi accordi un fine settimana alternato con i genitori,
ovvero dall'uscita di scuola il venerdì fino alla domenica sera dopo aver consumato la cena con il genitore.
Per_ Durante le vacanze natalizie trascorrerà il 23, il 24 di-cembre, compresa la notte con un genitore;
dal 25 fino al 27 dicembre con l'altro; dal 27 dicembre al 1 gennaio col primo genitore e da quel momento fino alla sera del 6 gennaio col secondo, col regime dell'alternanza annuale.
Per_ I genitori trascorreranno con 3 giorni continuativi che includano la Pasqua ovvero tre che includano la pasquetta, con alternanza annuale.
Ciascun genitore terrà con sé continuativamente la bambina per 10 giorni nel periodo estivo,
da suddividersi in due tran-ches da 5 giorni ciascuna, preferibilmente coincidenti con le rispettive ferie, salvo diversi accordi e/o esigenze legati alle ferie di ciascun genitore. Le
Pag. 3 a 5 rispettive ferie dovranno essere comunicate con congruo anticipo e comunque non oltre il 30
giugno di ciascun anno.
Si adotterà il regime dell'alternanza per le festività rituali e scolastiche.
La bambina trascorrerà il proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
ove questo non sia possibile, lo trascorrerà ad anni alterni col padre o con la madre.
Sono salvi diversi accordi fra le parti;
D)Ciascun genitore provvederà alle esigenze della bambina quando sarà affidato alle sue cure;
le parti perciò, concordano che non venga posto a carico del genitore non collocatario, ovvero a carico del padre , un assegno periodico a titolo di mantenimento. CP_1
Per i genitori è prevista la reciproca partecipazione nella misura del 50% per ciascuno, alle necessarie spese straordinarie di mantenimento del minore, preventivamente concordate, in relazione a visite, cure ed interventi medici, viaggi di istruzione, attività sportive e ricreative,
impegnandosi reciprocamente in relazione a dette spese, al rimborso del 50% di quanto l'altro abbia a detto titolo anticipato fornendone idonea documentazione;
L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% e la minore resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%;
E) La casa familiare sita in Via Cadello n. 6 a Cagliari di proprietà esclusiva del signor CP_1
resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso.
[...]
Sul suddetto immobile grava un mutuo intestato ad entrambi i ricorrenti per il quale il signor sta provvedendo a effettuare presso il Banco di Sardegna di Cagliari un operazione di CP_1
accollo del mutuo al fine di liberare la signora la quale acquisterà Parte_1
successivamente un nuovo immobile dove andrà ad abitare unitamente alla bambina la quale avrà da quel momento in poi la residenza anagrafica presso la madre.
g) per i genitori è prevista la reciproca partecipazione nella misura del 50% per ciascuno, alle necessarie spese straordinarie di mantenimento del minore, preventivamente concordate, in
Pag. 4 a 5 relazione a visite, cure ed interventi medici, viaggi di istruzione, attività sportive e ricreative,
impegnandosi reciprocamente in relazione a dette spese, al rimborso del 50% di quanto l'altro abbia a detto titolo anticipato fornendone idonea documentazione;
I ricorrenti si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi;
”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra CP_1
e Parte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non CP_1 Parte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 23.12.2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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