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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 528/2024 R.G.L. promossa da:
- già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante in carica, dott. , CP_3
con sede in , via San Secondo n. 29, cod. fisc./P.IVA , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in , c.so Sclopis n. 6, presso l'avv. Alessandro Angelini CP_1
(cod. fisc. ), che la rappresenta e la difende in forza di delega CodiceFiscale_1
sottoscritta digitalmente in data 16.10.2024 apposta su foglio separato ed allegata in calce al ricorso in appello
- appellante-appellata incidentale-
Contro
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._2 Controparte_5
, (c.f. ), C.F._3 CP_6 C.F._4 CP_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._5 Parte_1 C.F._6
(c.f. ), Parte_2 C.F._7 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._8 Parte_4 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._10 Parte_6
), (c.f. ), C.F._11 Parte_7 C.F._12 Parte_8
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 Parte_9 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_10 C.F._15 Parte_11
), (c.f. ), C.F._16 Parte_12 C.F._17 [...]
(c.f. (c.f. Parte_13 C.F._18 Parte_14
), (c.f. ), C.F._19 Parte_15 C.F._20 Parte_16
1 (c.f. ), (c.f. ), C.F._21 Parte_17 C.F._22 Parte_18
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._23 Parte_19 C.F._24
(c.f. ), (c.f. Parte_20 C.F._25 Parte_21
), (c.f. ), C.F._26 Pt_22 Parte_8 C.F._27
(c.f. ), (c.f. ), Parte_23 C.F._28 Parte_24 C.F._29
(c.f. ), (c.f. Parte_25 C.F._30 Parte_26
), (c.f. , C.F._31 Parte_27 C.F._32 Pt_28
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._33 Parte_29 C.F._34
(c.f. ), (c.f. Parte_30 C.F._35 Parte_31
), (c.f. ), C.F._36 Parte_32 C.F._37 Parte_33
(c.f. ), (c.f. ), C.F._38 Parte_34 C.F._39 Pt_35
(c.f. , (c.f. ,
[...] C.F._40 Parte_36 C.F._41
(c.f. , (c.f. Parte_37 C.F._42 Parte_38
), tutti rappresentati e difesi con facoltà disgiunte, per mandati C.F._43 speciali in atti, dall'avv. Monica Durante e dal prof. avv. Dario Tino Vladimiro Gamba
e tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio, in , Via Pinasca, n.12 CP_1
- appellati-appellanti incidentali -
Oggetto: quota del 5% del Fondo ZI.
Conclusioni
Per l'appellante-appellata incidentale: come da ricorso depositato il 6.11.2024.
Per gli appellati-appellanti incidentali: come da memoria depositata il 17.1.2015.
Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2023 e ritualmente notificato, il dott. CP_4
e tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l
[...] [...]
per chiedere al Tribunale di Torino in funzione di Controparte_8
giudice del lavoro di accertare e dichiarare che gli esponenti nulla devono all' CP_1
in (eventuale e ipotetica) restituzione della quota del 5% da destinarsi al c.d.
[...] el compenso ricevuto per l' ei periodi in contestazione. CP_9 CP_10
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che:
-essi sono o sono stati dipendenti dell' (e/o delle preesistenti ASL TO1 e ASL Pt_39
TO2, accorpate dall'1.1.2017) quali dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato;
2 -dal 2012 in avanti i ricorrenti hanno svolto, previa autorizzazione, attività libero professionale intramoenia (ALPI) ex D, lgs. 120/2007;
-le disposizioni di cui alla L. 120/2007 sono state modificate per effetto dell'art. 2, co.1, del D.L 158/2012 (c.d. Decreto ZI) entrato in vigore il 14.9.2012;
-l'ASL TO2, con la delibera DG 506/050/2013 del 28.6.2013 (doc. 4 ric.) ha approvato il “nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria”;
-l'ASL TO1, con la delibera DG 919/C06/2013 del 30.12.2012 (doc. 5) ha approvato il
“nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria”;
-in seguito alla costituzione dell' , con la delibera DG Controparte_11
263/C1.03/2019 del 13.3.2019 (doc. 6 ric.) è stato approvato il “regolamento per l'attività libero professionale intramuraria dell' ”; Controparte_11
-tutte e tre le citate delibere contengono disposizioni finalizzate alla costituzione del
“fondo di riduzione liste di attesa” previsto dal c.d. Decreto ZI;
-alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal c.d. Decreto ZI
(14.9.2012) a quella di adozione delle predette delibere, le aziende autonome e quindi l'azienda convenuta ad esse subentrata hanno continuato ad applicare i regolamenti previgenti che non prevedevano che la tariffa fosse comprensiva della quota del 5%;
-che, con lettere del 27 ottobre 2022 (doc. 7), inviate a tutti i ricorrenti, l , Pt_39
premessi contenuti del c.d. Decreto ZI e indicate le modalità di applicazione delle trattenute, ha inteso interrompere la prescrizione in merito alla mancata trattenuta del 5% per relativa al periodo 8.11.2012-28.2.2014 (per ASL TO1) e fino al CP_10
30.6.2013 (per ) riservandosi di richiedere ai destinatari l'esatto ammontare Pt_40
delle debenze;
-che i ricorrenti non hanno mai riscosso dagli utenti il 5% aggiuntivo del loro compenso destinato al Fondo ZI;
-che ogni dirigente medico si è limitato a riscuotere dall'assistito quanto fissato dall' a titolo di tariffa e a riversarne l'incasso all' , la quale ha CP_1 CP_1
provveduto a riversare al suddetto dirigente medico quanto ritenuto a lui dovuto;
-che, secondo tale prospettazione, nulla è quindi dovuto dai ricorrenti all' CP_1
convenuta in forza dei titoli di cui alla diffida.
L' si è costituita in giudizio contestando le affermazioni dei ricorrenti e CP_1
chiedendo la reiezione del ricorso sul presupposto della correttezza della correttezza del proprio operato, fondato sull'applicazione della normativa introdotta dal Decreto
ZI, ritenuta conforme all'interpretazione secondo la quale la trattenuta del 5%
3 deve essere operata sul “compenso del professionista”, in coerenza con il principio di neutralità economica.
Il Tribunale, con sentenza in data 21.3.2024-8.5.2014, n. 762/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato che i ricorrenti nulla devono all' convenuta CP_1 con riferimento all'attività libero professionale intramuraria, ex art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 svolta nel periodo dall'11.11.2012 al 28.2.2014, con riguardo all'ASL
TO1 e fino al 30.6.2013, con riguardo all'ASL TO2; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza l ha interposto Parte_41
appello, al quale hanno resistito i ricorrenti, proponendo a loro volta appello incidentale.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1.Il Tribunale ha preliminarmente escluso la necessità di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta con riguardo alle posizioni dei ricorrenti, non essendovi tra loro professori o ricercatori universitari, così come precisato all'udienza del 10.1.2024 da parte ricorrente.
Ha rilevato come, in base alle allegazioni delle parti e alle produzioni documentali debba ritenersi pacifico che: a) dopo l'entrata in vigore del c.d. le ASL TO 1 CP_9
e TO2 hanno adottato i nuovi regolamenti ALPI, entrati in vigore, rispettivamente il
28.2.2014 e il 30.6.2013 (doc. 4 e 5 prod. ric. e conv.); b) in attuazione dei suddetti regolamenti l'ASL ha posto a carico dell'utente finale l'importo del 5% senza trattenerlo dal compenso del professionista (dich. ud. 21.3.2024); c) il periodo controverso è quello che va dall'entrata in vigore del D.L. ZI al 1° luglio 2013 per la ASL TO2
e fino al 1° marzo 2014 per la ASL TO1.
In linea di diritto ha rammentato che l'attività libero professionale intramuraria è disciplinata dalla L. n. 120 del 3 agosto 2007; -che, per quanto di interesse, la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, lett. c della L.120/2007, così come novellata dal
D.L. 158/2012, conv. nella L. 189/2012, prevede quanto segue: «Le regioni e le province autonome di TR e di LZ garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, gestiscano, con integrale responsabilità propria,
4 l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: (…)
c) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione
e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis).
Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di TR e di
LZ (…)».
Il giudice ha quindi affermato che l'ASL convenuta non ha provveduto ad aggiornare le tariffe ALPI, né a costituire il Fondo ZI, né a predisporre progetto alcuno per raggiungere gli obiettivi indicati dal legislatore per la creazione del Fondo;
ha disatteso la tesi dell' , secondo la quale il valore tariffario della prestazione erogata CP_1 sarebbe finalizzato al recupero dei costi diretti e indiretti e l'onorario del medici per prestazioni ALPI, in fase di ripartizione, sarebbe dovuto essere il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa. Ha giustificato la reiezione della pretesa dell'ASL, affermando che la stessa si pone in aperto contrasto con le norme contenute negli artt. 28 della L. 488/2015, 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e degli accordi raggiunti con l dalle OO.SS. (24.10.204 e 17.2.2015), CP_1 evidenziando in particolare che, in base ad essi, compete esclusivamente all' CP_1
di provvedere alla determinazione/aggiornamento delle tariffe dovute dagli utenti che fruiscono dell'attività in regime di ALPI, con la conseguenza di escludere la possibilità
5 di ammettere alcun onere a carico dei dirigenti medici impegnati nelle attività libero- professionali intramurarie.
Ha evidenziato infine come le tesi difensive dell'ASL siano state tutte respinte dalla
Suprema Corte che, con la sentenza 27883/2023, ha ricostruito il quadro normativo ed enunciato i principi ritenendo che gli stessi trovino piena applicazione nel caso di specie.
In base agli argomenti svolti dal Supremo Collegio, il Tribunale ha ritenuto che: a) la quota del 5%, introdotta dal D.L. 158/2012, destinata a costituire fondi per finanziare iniziative volte alla prevenzione ovvero a ridurre le liste di attesa per le prestazioni rese in regime di SSN sia una delle voci di costo che compongono la tariffa da applicare all'utenza e non un importo da ricavare (rectius, detrarre) dal compenso del professionista, sebbene parametrato di esso;
b) la tariffa rappresenta il costo della prestazione per l'utenza ed è composta dall'onorari del medico e dal recupero di tutti i costi diretti ed indiretti;
c) le ASL che non hanno tempestivamente avviato l'iter per ristrutturare le tariffe e inserirvi la nuova quota (attraverso la trattativa con le rappresentanze sindacali dei medici) non possono effettuare retroattivamente la trattenuta recuperandola dai compensi percepiti dai medici per l'ALPI; d) la trattenuta deve essere applicata una intervenuto l'accordo (sindacale) successivamente all'entrata in vigore della norma, ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
e) dall'entrata in vigore del c.d. Decreto
ZI, in assenza di accordo sindacale, non può essere applicata alcuna trattenuta, stante il divieto di retroattività; f) dalla data di approvazione dei regolamenti, a seguito del D.L. 158/20212, la quota del 5% destinata al c.d. doveva essere CP_9 posta a carico dell'utente, rientrando la stessa tra i costi indiretti costituenti la tariffa e non può essere richiesta in restituzione ai medici;
g) quindi, per le prestazioni libero- professionali svolte dal 14 settembre 2012 al 28 febbraio 2014 dai ricorrenti già dipendenti dell'ASL TO1 e per quelle svolte dal 14 settembre 2012 al 30 giugno 2013 dai ricorrenti già dipendenti dell'ASL TO2, è esclusa la ripetibilità (e quindi la restituzione) all'ASL convenuta della quota del 5% dei compensi di cui all'art. 1, comma
4, lett. c) della L. 120/2007.
Di qui l'accoglimento delle domande dei ricorrenti a spese compensate in ragione della novità e della complessità della questione, nonché dal fatto che la decisione è stata fondata su sentenze della Suprema Corte intervenute in corso di causa.
2. I motivi di doglianza.
6 L' appella la sentenza del Tribunale di Torino n. 762/2024, censurandola sotto CP_1
due profili alquanto articolati.
Le doglianze proposte dall'appellante, in sintesi, intendono censurare la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice, conformandosi all'interpretazione data dalla Cassazione (sent. 27883/2023), non avrebbe fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici (letterale e sistematico) previsti dall'art. 12 Preleggi e non avrebbe tenuto in alcuna considerazione (secondo motivo) l'esistenza di alcuni accordi intervenuti tra i dirigenti ella e della . CP_10 Parte_42 Parte_43
Secondo l'appellante l'interpretazione data dal Supremo Collegio in quella e nelle altre sentenze di identico tenore (Cass. nn. 28088/23; Id. 28973/23, 28975/23) richiamate in nota (cfr. p. 6 sentenza impugnata), non sarebbe corretta perché, sul piano letterale, la Corte non avrebbe considerato come i due periodi che compongono la norma siano separati da un punto fermo, il quale varrebbe a distinguere le due fasi, della concertazione e del pagamento, con l'effetto di escludere che l'applicazione della ritenuta del 5% del compenso introitato dal dipendente ientri nella disponibilità CP_10 delle parti e possa essere subordinata al raggiungimento di un qualunque “previo accordo” in sede di contrattazione integrativa aziendale.
A riprova della correttezza di detta interpretazione, l'appellante richiama la sentenza
16.5.2023, n. 13399 della stessa Suprema Corte, per la quale “il singolo dirigente medico non potrebbe sottrarsi a quel contributo fissato in modo generalizzato dalla legge, quale espressione del vincolo di appartenenza ed organizzativo generale tra la prestazione sanitaria e l'ente di pertinenza (…)”.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'ASL appellante – premesso che dalla lettura della norma del Decreto ZI la trattenuta non doveva ritenersi subordinata al raggiungimento di alcun previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale – censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto degli accordi raggiunti con le OO.SS. di categoria tra i dirigenti l'ASL TO1 CP_10
(il 20.12.2021, doc. 5, prod. I grado) e tra gli stessi e l'ASL TO2 (il 1° marzo 20214, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2014, doc. 4bis, prod. I grado). Afferma l'appellante che, qualora il giudice avesse tenuto conto di tali circostanze documentali, avrebbe dovuto dichiarare la legittimità della richiesta restitutoria azionata dall' ; -che, in CP_1 mancanza, la sentenza sarebbe viziata dall'omessa valutazione di circostanze e dall'omessa pronuncia.
7 Si tratta di una serie di questioni di contenuto identico a quelle già esaminate e delibate da questo Collegio in altra pronuncia (cfr. sentenza nella causa iscritta al RG
401/2024), di cui si riporta quindi il contenuto nei termini che seguono.
«(…) I motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012 che, in sintesi, tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
In punto di fatto, val la pena di osservare come i contenuti dei punti da 1 a 4 dell'atto di appello possano ritenersi condivisi tra le parti.
È indubbio, infatti, che l'art. 15 quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992 consenta ai dirigenti medici dell'Azienda lo svolgimento dell'attività complementare a quella istituzionale, attività libero-professionale intramuraria denominata, per comodità CP_10
-che per attività libero-professionale si intenda quella svolta, previa autorizzazione aziendale, individualmente o in equipe, dalla dirigenza medica e sanitaria al di fuori dell'orario di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, a favore dell'assistito e su libera scelta dello stesso (…)».
Le questioni per cui è causa sono sorte in relazione all'agire dell' appellante CP_1
che, con lettere del 27 ottobre 2022 ha preannunciato ai medici destinatari la richiesta di restituzione di importi pari al 5% del compenso da loro percepito in ragione dell'espletamento dell'attività libero-professionale svolta dall'8.11.2022, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Decreto ZI, fino al 28.2.2014 per i medici già Pa dipendenti della ASL TO1 e fino alla data del 13.6.2013, per quelli già dipendenti
Pa della ASL TO2.
Non vi è dubbio, infine, che le rappresentanze della dirigenza medica e quelle di comparto abbiano sottoscritto accordi, in data 20.12.2013 (ex ASL TO1, richiamato dal nuovo regolamento ALPI di cui alla delibera DG 919/C06/2013, doc. 5) e in data
1.3.2014 (ex ASL TO2, richiamato dal nuovo regolamento ALPI di cui alla delibera DG
506/050/2013, doc. 4).
8 Il primo punto di contrasto – avente peraltro portata dirimente – è costituito dall'interpretazione dei suddetti accordi.
Secondo l (cfr. punto 6 atto di appello) era stato previsto che la costruzione CP_1
della tariffa fosse strutturata tenendo conto del compenso richiesto dal professionista e in funzione di alcuni parametri descritti nell'accordo stesso (cfr. rispettivamente artt.
2-4, doc. 02, parte II e art. 4, doc. 03, parte II). In particolare, si dava atto che per
“onorario” si intendeva il compenso, al lordo delle imposte sui redditi personali delle persone fisiche, che compariva sul cedolino paga, mentre per “tariffa” si intendeva il valore economico complessivo a carico del paziente, a fronte della prestazione ricevuta. Inoltre, sempre secondo l , sarebbe stata demandata al CP_1 professionista “la definizione del valore tariffario della prestazione erogata (così da assicurare, in termini economici, la concorrenzialità della tariffa), fermo restando che tale valore assicura[sse] all' il recupero dei costi diretti e indiretti sostenuti e CP_1 che l'onorario, in fase di ripartizione, [fosse] il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa […]”.
Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 CP_1
come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di TR e di LZ garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito2, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre
a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento
9 del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
TR e di LZ”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023;
Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”).
Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto
10 previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. “ di CP_9 nuova introduzione, come reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del
2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta
“ZI” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla
l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “ definita CP_9
11 direttamente ex lege come percentuale prefissata del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n.
158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994, n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni
12 ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto
a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che
a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero-professionale.
La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative
13 che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo “ a CP_9
sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa, l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione
Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che
l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in CP_1
contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede
e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
14 Né giova all'Azienda il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 del Supremo Collegio, sostenuto dalla Difesa aziendale in sede di discussione al fine di far valere, comunque, gli effetti dell'accordo sindacale del 24.10.2014, sul presupposto che l'applicazione della c.d. trattenuta ia prevista ex lege. CP_9
Preliminarmente, in punto di fatto, si deve rilevare che l'accordo sindacale invocato dall' non è mai stato recepito dalla stessa in un proprio regolamento;
di CP_1
conseguenza, la pretesa aziendale non può trovare fondamento in un atto che la stessa mai ha recepito ed applicato, così come dalla stessa riconosciuto nella CP_1 deliberazione della Direzione Generale del marzo del 2022 e nell'atto di appello, laddove si sostiene che “l'Amministrazione aveva tentato di giungere all'attuazione del
Regolamento unico aziendale in tema di libera-professione approvato con delibera n.
155 del 17/2/2015, ma ciò non era stato possibile stante il mancato raggiungimento di un'intesa con la parte sindacale, ragion per cui veniva rinnovata l'istituzione di un tavolo unico paritetico in materia” (cfr. pp. 12 e 13 ricorso in appello).
L'intento di esercitare l'azione ex art. 2033 cod. civ. sulla base di un accordo non recepito e formalizzato in un regolamento non può trovare accoglimento perché così come correttamente rilevato dal primo giudice, “soltanto in sede di contrattazione integrativa aziendale (…) possono essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono”.
In merito alla portata della sentenza n. 13399/2023, la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. S.L.
16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui
15 disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub 1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l possa applicare la trattenuta di Controparte_1 cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata».
La pretesa dell' appellante è infondata in base alla chiara interpretazione CP_1
fornita dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023; Id.
28975/2923) per il quale, in sintesi, l'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 come novellato dal D.L. 158/2012, i principi che governano le prestazioni in regime di prestazioni intramoenia e in particolare il principio di neutralità economica fanno sì che nella determinazione delle tariffe debbano essere inclusi i costi della prestazione
(quindi quelli per la remunerazione del professionista), i costi indiretti (per le attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e per la realizzazione dell'infrastruttura di
16 rete di cui alla lettera a-bis), anche le quote del c.d. Decreto ZI (al fine di ridurre le liste di attesa) e che tali costi siano fatti gravare sull'utente che fruisce delle prestazioni intramurarie e non sugli onorari dei sanitari che, viceversa, si troverebbero esposti a un prelievo forzoso non concordato e in contrasto con le previsioni di legge e, segnatamente, proprio con la disposizione introdotta dal D.L. 158/2012.
La circostanza che possano essere stati raggiunti degli accordi in sede di contrattazione integrativa non fornisce una base fattuale a che la “trattenuta” venga applicata ai medici che svolgano attività libero-professionale intramuraria perché la
“trattenuta” non deve essere applicata sull'onorario, ma deve, invece, costituire una voce componente della tariffa finale che è posta a carico dell'utenza.
L'eventuale mancato accantonamento delle quote c.d. non può, quindi, CP_9 integrare l'oggetto dell'azione di ripetizione voluta dall' in ragione del fatto che CP_1 dette quote sono soggette a trattenuta dalla tariffa e non dall'onorario del medico che renda prestazioni di lavoro ALPI.
Di conseguenza, la pretesa di cui alla domanda proposta in via gradata dall' CP_1
appellante, di addossare la responsabilità degli appellati, anche pro quota, per la mancata conclusione degli accordi deve essere rigettata, non essendo ad essi addebitate specifiche condotte ostative di natura colposa, tali da integrare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Gli argomenti esposti assumono portata assorbente di tutti i profili di doglianza sollevati dall' appellante. CP_1
In ogni caso, si rileva come anche il secondo motivo risulti chiaramente infondato proprio in ragione della mancata attivazione dei vertici aziendali nell'attività di recupero delle trattenute dalle tariffe finali poste a carico degli utenti fruitori delle prestazioni intramurarie. Ad avvalorare tale conclusione possono essere richiamati gli stessi documenti prodotti in giudizio e, segnatamente, il Regolamento della ex ASL TO2 (cfr. doc. 4 prod. ASL I grado) e il Regolamento/Accordo ALPI della ex ASL TO1 dai quali si evince che le tariffe sono state elaborate correttamente, ossia in stretta connessione con l'interpretazione data dal Supremo Collegio (Cass. 27833/23 cit.) all'art. 1, co. 4, lett. c della L. 120/2007, nel senso, cioè, di formazione della tariffa mediante la sommatoria, quali voci autonome, della “quota di remunerazione personale del dirigente” e della quota fondo liste di attesa del Decreto ZI (cfr. p. 32 Reg., doc.
4 cit.) e quali voci comunque distinte, indicate nella “corretta misura dell'onorario del professionista (…)” e di una “una quota da destinare al Fondo (…) L. n. 189/2012, art. 17 2 Decreto ZI” (Reg. cit. art. 22, p. 12, doc. 5 prod. ASL, I grado), nonché nel
Regolamento della (cfr. art. 33, doc. 6 prod. ASL, I grado). Controparte_11
L'appello principale deve essere quindi respinto, essendo infondate tutte le doglianze con esso proposte.
Anche l'appello incidentale non merita accoglimento.
Il Tribunale ha, infatti, disposto la compensazione delle spese di lite, motivando sul punto in ordine alla circostanza (pacifica) che si è trattato di questioni nuove e dibattute, in presenza di orientamenti difformi, anche in sede di legittimità e, quindi, in presenza di un contrasto giurisprudenziale non sopito.
Tali elementi, in conformità alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia della regolamentazione delle spese di lite, sono sufficienti a giustificare la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del gravame, in ragione dei presupposti suddetti – ovverosia, tenendo conto della complessità della questione interpretativa, di cui la diversità delle letture date costituisce cartina di tornasole –, nonché della reiezione dell'appello incidentale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge gli appelli;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi indicata in forma abbreviata anche solo Azienda o come . Pt_39 2 Sottolineatura a cura di chi scrive.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 528/2024 R.G.L. promossa da:
- già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante in carica, dott. , CP_3
con sede in , via San Secondo n. 29, cod. fisc./P.IVA , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in , c.so Sclopis n. 6, presso l'avv. Alessandro Angelini CP_1
(cod. fisc. ), che la rappresenta e la difende in forza di delega CodiceFiscale_1
sottoscritta digitalmente in data 16.10.2024 apposta su foglio separato ed allegata in calce al ricorso in appello
- appellante-appellata incidentale-
Contro
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._2 Controparte_5
, (c.f. ), C.F._3 CP_6 C.F._4 CP_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._5 Parte_1 C.F._6
(c.f. ), Parte_2 C.F._7 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._8 Parte_4 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._10 Parte_6
), (c.f. ), C.F._11 Parte_7 C.F._12 Parte_8
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 Parte_9 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_10 C.F._15 Parte_11
), (c.f. ), C.F._16 Parte_12 C.F._17 [...]
(c.f. (c.f. Parte_13 C.F._18 Parte_14
), (c.f. ), C.F._19 Parte_15 C.F._20 Parte_16
1 (c.f. ), (c.f. ), C.F._21 Parte_17 C.F._22 Parte_18
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._23 Parte_19 C.F._24
(c.f. ), (c.f. Parte_20 C.F._25 Parte_21
), (c.f. ), C.F._26 Pt_22 Parte_8 C.F._27
(c.f. ), (c.f. ), Parte_23 C.F._28 Parte_24 C.F._29
(c.f. ), (c.f. Parte_25 C.F._30 Parte_26
), (c.f. , C.F._31 Parte_27 C.F._32 Pt_28
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._33 Parte_29 C.F._34
(c.f. ), (c.f. Parte_30 C.F._35 Parte_31
), (c.f. ), C.F._36 Parte_32 C.F._37 Parte_33
(c.f. ), (c.f. ), C.F._38 Parte_34 C.F._39 Pt_35
(c.f. , (c.f. ,
[...] C.F._40 Parte_36 C.F._41
(c.f. , (c.f. Parte_37 C.F._42 Parte_38
), tutti rappresentati e difesi con facoltà disgiunte, per mandati C.F._43 speciali in atti, dall'avv. Monica Durante e dal prof. avv. Dario Tino Vladimiro Gamba
e tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio, in , Via Pinasca, n.12 CP_1
- appellati-appellanti incidentali -
Oggetto: quota del 5% del Fondo ZI.
Conclusioni
Per l'appellante-appellata incidentale: come da ricorso depositato il 6.11.2024.
Per gli appellati-appellanti incidentali: come da memoria depositata il 17.1.2015.
Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2023 e ritualmente notificato, il dott. CP_4
e tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l
[...] [...]
per chiedere al Tribunale di Torino in funzione di Controparte_8
giudice del lavoro di accertare e dichiarare che gli esponenti nulla devono all' CP_1
in (eventuale e ipotetica) restituzione della quota del 5% da destinarsi al c.d.
[...] el compenso ricevuto per l' ei periodi in contestazione. CP_9 CP_10
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che:
-essi sono o sono stati dipendenti dell' (e/o delle preesistenti ASL TO1 e ASL Pt_39
TO2, accorpate dall'1.1.2017) quali dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato;
2 -dal 2012 in avanti i ricorrenti hanno svolto, previa autorizzazione, attività libero professionale intramoenia (ALPI) ex D, lgs. 120/2007;
-le disposizioni di cui alla L. 120/2007 sono state modificate per effetto dell'art. 2, co.1, del D.L 158/2012 (c.d. Decreto ZI) entrato in vigore il 14.9.2012;
-l'ASL TO2, con la delibera DG 506/050/2013 del 28.6.2013 (doc. 4 ric.) ha approvato il “nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria”;
-l'ASL TO1, con la delibera DG 919/C06/2013 del 30.12.2012 (doc. 5) ha approvato il
“nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria”;
-in seguito alla costituzione dell' , con la delibera DG Controparte_11
263/C1.03/2019 del 13.3.2019 (doc. 6 ric.) è stato approvato il “regolamento per l'attività libero professionale intramuraria dell' ”; Controparte_11
-tutte e tre le citate delibere contengono disposizioni finalizzate alla costituzione del
“fondo di riduzione liste di attesa” previsto dal c.d. Decreto ZI;
-alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal c.d. Decreto ZI
(14.9.2012) a quella di adozione delle predette delibere, le aziende autonome e quindi l'azienda convenuta ad esse subentrata hanno continuato ad applicare i regolamenti previgenti che non prevedevano che la tariffa fosse comprensiva della quota del 5%;
-che, con lettere del 27 ottobre 2022 (doc. 7), inviate a tutti i ricorrenti, l , Pt_39
premessi contenuti del c.d. Decreto ZI e indicate le modalità di applicazione delle trattenute, ha inteso interrompere la prescrizione in merito alla mancata trattenuta del 5% per relativa al periodo 8.11.2012-28.2.2014 (per ASL TO1) e fino al CP_10
30.6.2013 (per ) riservandosi di richiedere ai destinatari l'esatto ammontare Pt_40
delle debenze;
-che i ricorrenti non hanno mai riscosso dagli utenti il 5% aggiuntivo del loro compenso destinato al Fondo ZI;
-che ogni dirigente medico si è limitato a riscuotere dall'assistito quanto fissato dall' a titolo di tariffa e a riversarne l'incasso all' , la quale ha CP_1 CP_1
provveduto a riversare al suddetto dirigente medico quanto ritenuto a lui dovuto;
-che, secondo tale prospettazione, nulla è quindi dovuto dai ricorrenti all' CP_1
convenuta in forza dei titoli di cui alla diffida.
L' si è costituita in giudizio contestando le affermazioni dei ricorrenti e CP_1
chiedendo la reiezione del ricorso sul presupposto della correttezza della correttezza del proprio operato, fondato sull'applicazione della normativa introdotta dal Decreto
ZI, ritenuta conforme all'interpretazione secondo la quale la trattenuta del 5%
3 deve essere operata sul “compenso del professionista”, in coerenza con il principio di neutralità economica.
Il Tribunale, con sentenza in data 21.3.2024-8.5.2014, n. 762/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato che i ricorrenti nulla devono all' convenuta CP_1 con riferimento all'attività libero professionale intramuraria, ex art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 svolta nel periodo dall'11.11.2012 al 28.2.2014, con riguardo all'ASL
TO1 e fino al 30.6.2013, con riguardo all'ASL TO2; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza l ha interposto Parte_41
appello, al quale hanno resistito i ricorrenti, proponendo a loro volta appello incidentale.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1.Il Tribunale ha preliminarmente escluso la necessità di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta con riguardo alle posizioni dei ricorrenti, non essendovi tra loro professori o ricercatori universitari, così come precisato all'udienza del 10.1.2024 da parte ricorrente.
Ha rilevato come, in base alle allegazioni delle parti e alle produzioni documentali debba ritenersi pacifico che: a) dopo l'entrata in vigore del c.d. le ASL TO 1 CP_9
e TO2 hanno adottato i nuovi regolamenti ALPI, entrati in vigore, rispettivamente il
28.2.2014 e il 30.6.2013 (doc. 4 e 5 prod. ric. e conv.); b) in attuazione dei suddetti regolamenti l'ASL ha posto a carico dell'utente finale l'importo del 5% senza trattenerlo dal compenso del professionista (dich. ud. 21.3.2024); c) il periodo controverso è quello che va dall'entrata in vigore del D.L. ZI al 1° luglio 2013 per la ASL TO2
e fino al 1° marzo 2014 per la ASL TO1.
In linea di diritto ha rammentato che l'attività libero professionale intramuraria è disciplinata dalla L. n. 120 del 3 agosto 2007; -che, per quanto di interesse, la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, lett. c della L.120/2007, così come novellata dal
D.L. 158/2012, conv. nella L. 189/2012, prevede quanto segue: «Le regioni e le province autonome di TR e di LZ garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, gestiscano, con integrale responsabilità propria,
4 l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: (…)
c) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione
e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis).
Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di TR e di
LZ (…)».
Il giudice ha quindi affermato che l'ASL convenuta non ha provveduto ad aggiornare le tariffe ALPI, né a costituire il Fondo ZI, né a predisporre progetto alcuno per raggiungere gli obiettivi indicati dal legislatore per la creazione del Fondo;
ha disatteso la tesi dell' , secondo la quale il valore tariffario della prestazione erogata CP_1 sarebbe finalizzato al recupero dei costi diretti e indiretti e l'onorario del medici per prestazioni ALPI, in fase di ripartizione, sarebbe dovuto essere il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa. Ha giustificato la reiezione della pretesa dell'ASL, affermando che la stessa si pone in aperto contrasto con le norme contenute negli artt. 28 della L. 488/2015, 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e degli accordi raggiunti con l dalle OO.SS. (24.10.204 e 17.2.2015), CP_1 evidenziando in particolare che, in base ad essi, compete esclusivamente all' CP_1
di provvedere alla determinazione/aggiornamento delle tariffe dovute dagli utenti che fruiscono dell'attività in regime di ALPI, con la conseguenza di escludere la possibilità
5 di ammettere alcun onere a carico dei dirigenti medici impegnati nelle attività libero- professionali intramurarie.
Ha evidenziato infine come le tesi difensive dell'ASL siano state tutte respinte dalla
Suprema Corte che, con la sentenza 27883/2023, ha ricostruito il quadro normativo ed enunciato i principi ritenendo che gli stessi trovino piena applicazione nel caso di specie.
In base agli argomenti svolti dal Supremo Collegio, il Tribunale ha ritenuto che: a) la quota del 5%, introdotta dal D.L. 158/2012, destinata a costituire fondi per finanziare iniziative volte alla prevenzione ovvero a ridurre le liste di attesa per le prestazioni rese in regime di SSN sia una delle voci di costo che compongono la tariffa da applicare all'utenza e non un importo da ricavare (rectius, detrarre) dal compenso del professionista, sebbene parametrato di esso;
b) la tariffa rappresenta il costo della prestazione per l'utenza ed è composta dall'onorari del medico e dal recupero di tutti i costi diretti ed indiretti;
c) le ASL che non hanno tempestivamente avviato l'iter per ristrutturare le tariffe e inserirvi la nuova quota (attraverso la trattativa con le rappresentanze sindacali dei medici) non possono effettuare retroattivamente la trattenuta recuperandola dai compensi percepiti dai medici per l'ALPI; d) la trattenuta deve essere applicata una intervenuto l'accordo (sindacale) successivamente all'entrata in vigore della norma, ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
e) dall'entrata in vigore del c.d. Decreto
ZI, in assenza di accordo sindacale, non può essere applicata alcuna trattenuta, stante il divieto di retroattività; f) dalla data di approvazione dei regolamenti, a seguito del D.L. 158/20212, la quota del 5% destinata al c.d. doveva essere CP_9 posta a carico dell'utente, rientrando la stessa tra i costi indiretti costituenti la tariffa e non può essere richiesta in restituzione ai medici;
g) quindi, per le prestazioni libero- professionali svolte dal 14 settembre 2012 al 28 febbraio 2014 dai ricorrenti già dipendenti dell'ASL TO1 e per quelle svolte dal 14 settembre 2012 al 30 giugno 2013 dai ricorrenti già dipendenti dell'ASL TO2, è esclusa la ripetibilità (e quindi la restituzione) all'ASL convenuta della quota del 5% dei compensi di cui all'art. 1, comma
4, lett. c) della L. 120/2007.
Di qui l'accoglimento delle domande dei ricorrenti a spese compensate in ragione della novità e della complessità della questione, nonché dal fatto che la decisione è stata fondata su sentenze della Suprema Corte intervenute in corso di causa.
2. I motivi di doglianza.
6 L' appella la sentenza del Tribunale di Torino n. 762/2024, censurandola sotto CP_1
due profili alquanto articolati.
Le doglianze proposte dall'appellante, in sintesi, intendono censurare la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice, conformandosi all'interpretazione data dalla Cassazione (sent. 27883/2023), non avrebbe fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici (letterale e sistematico) previsti dall'art. 12 Preleggi e non avrebbe tenuto in alcuna considerazione (secondo motivo) l'esistenza di alcuni accordi intervenuti tra i dirigenti ella e della . CP_10 Parte_42 Parte_43
Secondo l'appellante l'interpretazione data dal Supremo Collegio in quella e nelle altre sentenze di identico tenore (Cass. nn. 28088/23; Id. 28973/23, 28975/23) richiamate in nota (cfr. p. 6 sentenza impugnata), non sarebbe corretta perché, sul piano letterale, la Corte non avrebbe considerato come i due periodi che compongono la norma siano separati da un punto fermo, il quale varrebbe a distinguere le due fasi, della concertazione e del pagamento, con l'effetto di escludere che l'applicazione della ritenuta del 5% del compenso introitato dal dipendente ientri nella disponibilità CP_10 delle parti e possa essere subordinata al raggiungimento di un qualunque “previo accordo” in sede di contrattazione integrativa aziendale.
A riprova della correttezza di detta interpretazione, l'appellante richiama la sentenza
16.5.2023, n. 13399 della stessa Suprema Corte, per la quale “il singolo dirigente medico non potrebbe sottrarsi a quel contributo fissato in modo generalizzato dalla legge, quale espressione del vincolo di appartenenza ed organizzativo generale tra la prestazione sanitaria e l'ente di pertinenza (…)”.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'ASL appellante – premesso che dalla lettura della norma del Decreto ZI la trattenuta non doveva ritenersi subordinata al raggiungimento di alcun previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale – censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto degli accordi raggiunti con le OO.SS. di categoria tra i dirigenti l'ASL TO1 CP_10
(il 20.12.2021, doc. 5, prod. I grado) e tra gli stessi e l'ASL TO2 (il 1° marzo 20214, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2014, doc. 4bis, prod. I grado). Afferma l'appellante che, qualora il giudice avesse tenuto conto di tali circostanze documentali, avrebbe dovuto dichiarare la legittimità della richiesta restitutoria azionata dall' ; -che, in CP_1 mancanza, la sentenza sarebbe viziata dall'omessa valutazione di circostanze e dall'omessa pronuncia.
7 Si tratta di una serie di questioni di contenuto identico a quelle già esaminate e delibate da questo Collegio in altra pronuncia (cfr. sentenza nella causa iscritta al RG
401/2024), di cui si riporta quindi il contenuto nei termini che seguono.
«(…) I motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012 che, in sintesi, tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
In punto di fatto, val la pena di osservare come i contenuti dei punti da 1 a 4 dell'atto di appello possano ritenersi condivisi tra le parti.
È indubbio, infatti, che l'art. 15 quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992 consenta ai dirigenti medici dell'Azienda lo svolgimento dell'attività complementare a quella istituzionale, attività libero-professionale intramuraria denominata, per comodità CP_10
-che per attività libero-professionale si intenda quella svolta, previa autorizzazione aziendale, individualmente o in equipe, dalla dirigenza medica e sanitaria al di fuori dell'orario di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, a favore dell'assistito e su libera scelta dello stesso (…)».
Le questioni per cui è causa sono sorte in relazione all'agire dell' appellante CP_1
che, con lettere del 27 ottobre 2022 ha preannunciato ai medici destinatari la richiesta di restituzione di importi pari al 5% del compenso da loro percepito in ragione dell'espletamento dell'attività libero-professionale svolta dall'8.11.2022, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Decreto ZI, fino al 28.2.2014 per i medici già Pa dipendenti della ASL TO1 e fino alla data del 13.6.2013, per quelli già dipendenti
Pa della ASL TO2.
Non vi è dubbio, infine, che le rappresentanze della dirigenza medica e quelle di comparto abbiano sottoscritto accordi, in data 20.12.2013 (ex ASL TO1, richiamato dal nuovo regolamento ALPI di cui alla delibera DG 919/C06/2013, doc. 5) e in data
1.3.2014 (ex ASL TO2, richiamato dal nuovo regolamento ALPI di cui alla delibera DG
506/050/2013, doc. 4).
8 Il primo punto di contrasto – avente peraltro portata dirimente – è costituito dall'interpretazione dei suddetti accordi.
Secondo l (cfr. punto 6 atto di appello) era stato previsto che la costruzione CP_1
della tariffa fosse strutturata tenendo conto del compenso richiesto dal professionista e in funzione di alcuni parametri descritti nell'accordo stesso (cfr. rispettivamente artt.
2-4, doc. 02, parte II e art. 4, doc. 03, parte II). In particolare, si dava atto che per
“onorario” si intendeva il compenso, al lordo delle imposte sui redditi personali delle persone fisiche, che compariva sul cedolino paga, mentre per “tariffa” si intendeva il valore economico complessivo a carico del paziente, a fronte della prestazione ricevuta. Inoltre, sempre secondo l , sarebbe stata demandata al CP_1 professionista “la definizione del valore tariffario della prestazione erogata (così da assicurare, in termini economici, la concorrenzialità della tariffa), fermo restando che tale valore assicura[sse] all' il recupero dei costi diretti e indiretti sostenuti e CP_1 che l'onorario, in fase di ripartizione, [fosse] il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa […]”.
Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 CP_1
come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di TR e di LZ garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito2, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre
a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento
9 del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
TR e di LZ”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023;
Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”).
Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto
10 previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. “ di CP_9 nuova introduzione, come reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del
2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta
“ZI” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla
l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “ definita CP_9
11 direttamente ex lege come percentuale prefissata del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n.
158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994, n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni
12 ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto
a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che
a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero-professionale.
La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative
13 che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo “ a CP_9
sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa, l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione
Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che
l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in CP_1
contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede
e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
14 Né giova all'Azienda il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 del Supremo Collegio, sostenuto dalla Difesa aziendale in sede di discussione al fine di far valere, comunque, gli effetti dell'accordo sindacale del 24.10.2014, sul presupposto che l'applicazione della c.d. trattenuta ia prevista ex lege. CP_9
Preliminarmente, in punto di fatto, si deve rilevare che l'accordo sindacale invocato dall' non è mai stato recepito dalla stessa in un proprio regolamento;
di CP_1
conseguenza, la pretesa aziendale non può trovare fondamento in un atto che la stessa mai ha recepito ed applicato, così come dalla stessa riconosciuto nella CP_1 deliberazione della Direzione Generale del marzo del 2022 e nell'atto di appello, laddove si sostiene che “l'Amministrazione aveva tentato di giungere all'attuazione del
Regolamento unico aziendale in tema di libera-professione approvato con delibera n.
155 del 17/2/2015, ma ciò non era stato possibile stante il mancato raggiungimento di un'intesa con la parte sindacale, ragion per cui veniva rinnovata l'istituzione di un tavolo unico paritetico in materia” (cfr. pp. 12 e 13 ricorso in appello).
L'intento di esercitare l'azione ex art. 2033 cod. civ. sulla base di un accordo non recepito e formalizzato in un regolamento non può trovare accoglimento perché così come correttamente rilevato dal primo giudice, “soltanto in sede di contrattazione integrativa aziendale (…) possono essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono”.
In merito alla portata della sentenza n. 13399/2023, la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. S.L.
16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui
15 disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub 1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l possa applicare la trattenuta di Controparte_1 cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata».
La pretesa dell' appellante è infondata in base alla chiara interpretazione CP_1
fornita dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023; Id.
28975/2923) per il quale, in sintesi, l'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 come novellato dal D.L. 158/2012, i principi che governano le prestazioni in regime di prestazioni intramoenia e in particolare il principio di neutralità economica fanno sì che nella determinazione delle tariffe debbano essere inclusi i costi della prestazione
(quindi quelli per la remunerazione del professionista), i costi indiretti (per le attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e per la realizzazione dell'infrastruttura di
16 rete di cui alla lettera a-bis), anche le quote del c.d. Decreto ZI (al fine di ridurre le liste di attesa) e che tali costi siano fatti gravare sull'utente che fruisce delle prestazioni intramurarie e non sugli onorari dei sanitari che, viceversa, si troverebbero esposti a un prelievo forzoso non concordato e in contrasto con le previsioni di legge e, segnatamente, proprio con la disposizione introdotta dal D.L. 158/2012.
La circostanza che possano essere stati raggiunti degli accordi in sede di contrattazione integrativa non fornisce una base fattuale a che la “trattenuta” venga applicata ai medici che svolgano attività libero-professionale intramuraria perché la
“trattenuta” non deve essere applicata sull'onorario, ma deve, invece, costituire una voce componente della tariffa finale che è posta a carico dell'utenza.
L'eventuale mancato accantonamento delle quote c.d. non può, quindi, CP_9 integrare l'oggetto dell'azione di ripetizione voluta dall' in ragione del fatto che CP_1 dette quote sono soggette a trattenuta dalla tariffa e non dall'onorario del medico che renda prestazioni di lavoro ALPI.
Di conseguenza, la pretesa di cui alla domanda proposta in via gradata dall' CP_1
appellante, di addossare la responsabilità degli appellati, anche pro quota, per la mancata conclusione degli accordi deve essere rigettata, non essendo ad essi addebitate specifiche condotte ostative di natura colposa, tali da integrare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Gli argomenti esposti assumono portata assorbente di tutti i profili di doglianza sollevati dall' appellante. CP_1
In ogni caso, si rileva come anche il secondo motivo risulti chiaramente infondato proprio in ragione della mancata attivazione dei vertici aziendali nell'attività di recupero delle trattenute dalle tariffe finali poste a carico degli utenti fruitori delle prestazioni intramurarie. Ad avvalorare tale conclusione possono essere richiamati gli stessi documenti prodotti in giudizio e, segnatamente, il Regolamento della ex ASL TO2 (cfr. doc. 4 prod. ASL I grado) e il Regolamento/Accordo ALPI della ex ASL TO1 dai quali si evince che le tariffe sono state elaborate correttamente, ossia in stretta connessione con l'interpretazione data dal Supremo Collegio (Cass. 27833/23 cit.) all'art. 1, co. 4, lett. c della L. 120/2007, nel senso, cioè, di formazione della tariffa mediante la sommatoria, quali voci autonome, della “quota di remunerazione personale del dirigente” e della quota fondo liste di attesa del Decreto ZI (cfr. p. 32 Reg., doc.
4 cit.) e quali voci comunque distinte, indicate nella “corretta misura dell'onorario del professionista (…)” e di una “una quota da destinare al Fondo (…) L. n. 189/2012, art. 17 2 Decreto ZI” (Reg. cit. art. 22, p. 12, doc. 5 prod. ASL, I grado), nonché nel
Regolamento della (cfr. art. 33, doc. 6 prod. ASL, I grado). Controparte_11
L'appello principale deve essere quindi respinto, essendo infondate tutte le doglianze con esso proposte.
Anche l'appello incidentale non merita accoglimento.
Il Tribunale ha, infatti, disposto la compensazione delle spese di lite, motivando sul punto in ordine alla circostanza (pacifica) che si è trattato di questioni nuove e dibattute, in presenza di orientamenti difformi, anche in sede di legittimità e, quindi, in presenza di un contrasto giurisprudenziale non sopito.
Tali elementi, in conformità alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia della regolamentazione delle spese di lite, sono sufficienti a giustificare la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del gravame, in ragione dei presupposti suddetti – ovverosia, tenendo conto della complessità della questione interpretativa, di cui la diversità delle letture date costituisce cartina di tornasole –, nonché della reiezione dell'appello incidentale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge gli appelli;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi indicata in forma abbreviata anche solo Azienda o come . Pt_39 2 Sottolineatura a cura di chi scrive.