Articolo 10 della Legge 14 febbraio 1992, n. 201
Articolo 9Articolo 11
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19 marzo 1992
Art. 10. 1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato in nota all'art. 11.
Entrata in vigore il 19 marzo 1992