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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1842/2023
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice AN UR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1842/2023 R.G., al quale è stato riunito il proc. n. 1843/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
PROMOSSO DA
(C.F. ), in proprio nonché in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore di (C.F. ), rappresentati e Parte_2 P.IVA_1
difesi dall'Avv. Michele Cipriani
– OPPONENTI –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Jannuzzi
– OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Per gli opponenti – RG. n. 1842/2023 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via
istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che le ingiunzioni n. 138 e 139 del 16.06.23 emessi
dall'unione dei comuni montani del a seguito del verbale di violazione n 01/19 emesso dalla CP_1
regione Carabinieri Forestali Toscana stazione di Castel San OL sono illegittime e per l'effetto
ANNULLARE gli atti di cui sopra per le ragioni di cui in premessa In subordine - APPLICARE il
minimo edittale con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori nonché
spese legali a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”; RG. n. 1843/2023: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria 2 istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che le
ingiunzioni n. 140 e 141 del 16.06.23 emesse dall'unione dei comuni montani del a seguito CP_1
del verbale di violazione n 02/19 emesso dalla regine Carabinieri Forestali Toscana stazione di Castel
San OL è illegittimo e per l'effetto ANNULLARE l'atto di cui sopra per le ragioni di cui in
premessa In subordine - APPLICARE il minimo edittale con vittoria di spese diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre accessori nonché spese legali a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare integralmente entrambi i gravami in quanto
infondati in fatto ed in diritto. Con ogni consequenziale pronuncia sulle spese di lite.”.
Premessa in fatto
1. Con due distinti ricorsi proposti ai sensi degli artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981,
(trasgressore), anche in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
(obbligata in solido), ha impugnato le ord. ing. n. 138 e 139 del 16.06.2023 (giudizio Pt_2
iscritto all'RG. n. 1842/2023) e n. 140 e 141 del 16.06.2023 (giudizio iscritto all'RG. n.
1843/2023), emesse dall' , a seguito dei verbali nn. Controparte_1
01/2019 e 02/2019 entrambi redatti il 7.2.2019 dai Carabinieri Forestali – Stazione di Castel San
OL (AR).
Gli addebiti contestati concernono la violazione dell'art. 14, rispettivamente commi 2 e 3,
DPGR Toscana 48/R/2003, sanzionata dall'art. 82, co. 9, L.R. Toscana 39/2000, per avere il ricorrente trascinato tronchi lungo una strada esistente, oltre i limiti consentiti (comma 2),
arrecando danni senza provvedere al ripristino delle condizioni di percorribilità e regimazione delle acque in violazione del regolamento forestale (comma 3).
Quanto alla prima violazione, la parte opponente ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza-
ingiunzione, evidenziando come le operazioni contestate sono state svolte mediante il c.d.
semistrascico, caratterizzata dal sollevamento parziale dei tronchi e dal loro trascinamento limitato ad un'estremità, con conseguente riduzione significativa dell'attrito col suolo e del conseguente danno ambientale. Tale modalità – non vietata dalla legge – è espressamente 3 conosciuta e ammessa anche dalla Regione Toscana, come attestato dal manuale operativo regionale.
Ha evidenziato che, nel contesto territoriale montano del , l'assenza di piazzali e di CP_1
strade idonee al transito di mezzi con rimorchio rende il semistrascico l'unica tecnica praticabile per l'esbosco di tronchi lunghi (6-7 metri) destinati alla produzione industriale.
Ha articolato, pertanto, tre motivi di impugnazione:
i. inesistenza della violazione in quanto l'esbosco mediante semistrascico non è vietato dall'art. 14 co. 2 DPGR 48/R/2003;
ii. erronea interpretazione della norma estesa analogicamente in malam partem con conseguente violazione dei principi di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative;
iii. illegittimità sostanziale poiché l'interpretazione dell'organo accertatore, se accolta,
comporterebbe di fatto il divieto assoluto di esbosco di legname lungo, con effetti contrari alla
ratio legis.
Con il secondo dei richiamati ricorsi è stata sostenuta l'illegittimità delle ordinanze impugnate per tre motivi:
i. non vi è prova che il tratto in questione fosse ancora classificato come pubblico, anzi, la strada appariva abbandonata, invasa da rovi e inutilizzata da anni. In tal caso, l'obbligo di ripristino scatterebbe solo al termine dell'anno silvano o delle operazioni di esbosco, e non durante i lavori;
ii. anche laddove la strada sia pubblica, essa risultava già compromessa e non percorribile. Le
norme richiedono il mantenimento delle condizioni preesistenti, che in questo caso erano di abbandono. Inoltre, la ricorrente, anziché peggiorare la situazione, ha addirittura migliorato
la viabilità creando piste, sgombrando rovi e installando dispositivi (rompitratta) per il corretto deflusso delle acque;
iii. l'accertamento era stato eseguito durante i lavori di esbosco, quando ancora non era stato possibile ripristinare la strada al termine della giornata lavorativa o delle operazioni complessive. 4
Il ricorrente ha rassegnato conclusioni di analogo tenore per entrambi i ricorsi, chiedendo, in via principale, l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione impugnate e, in subordine,
l'applicazione del minimo edittale.
2. A seguito della fissazione della prima udienza, si è regolarmente costituita l'
[...]
(di seguito, più semplicemente, “ ). Controparte_1 CP_1
Nel merito, con riferimento alla violazione di cui all'art. 14, co. 2, del DPGR Toscana
48/R/2003, l'Unione ha evidenziato che il regolamento forestale disciplina in modo puntuale le modalità consentite di esbosco. In particolare, distingue tra strade forestali, piste, imposti,
condotte e canali, prevedendo che lo strascico possa avvenire esclusivamente dal letto di caduta alla più vicina pista o strada, ma non lungo tali vie. Alla luce delle definizioni normative, qualsiasi forma di trascinamento del legname con mezzi meccanici – incluso il c.d.
semistrascico – deve essere ricondotta allo strascico vietato, di cui costituisce una mera variante. Ciò in quanto esso comporta comunque un trascinamento a terra dei tronchi, con conseguenti danni rilevanti al piano viario, alle opere di regimazione delle acque e, più in generale, all'assetto idrogeologico.
Quanto all'argomento secondo cui il divieto impedirebbe l'esbosco di legna lunga, la resistente ha osservato che il regolamento contempla espressamente modalità alternative e autorizzabili – quali la realizzazione di piste o piazzali temporanei, l'uso di condotte,
teleferiche, gru a cavo o lo strascico indiretto – che, pur più onerose, consentono di conciliare le esigenze produttive con l'interesse pubblico alla tutela ambientale e alla prevenzione di dissesti idrogeologici.
Quanto alla sanzione comminata per la violazione dell'art. 14 co. 3, l'Unione, replicando alle argomentazioni di controparte, ne ha sottolineato l'infondatezza: gli agenti del corpo forestale hanno accertato che la violazione è stata commessa lungo la strada pubblica a fondo naturale denominata “di Scarpaccia”, circostanza attestata in un verbale che, in quanto atto pubblico,
costituisce piena prova fino a querela di falso. Tale natura pubblica della strada è confermata 5 anche dalla cartografia catastale;
la documentazione fotografica riproduce i danni provocati dal trascinamento dei tronchi, consistenti nel ruscellamento delle acque e nel riempimento di fango delle fossette laterali. Né lo stato di abbandono della strada, né la presenza di rovi possono esonerare dall'obbligo di manutenzione e ripristino imposto dal Regolamento
Forestale.
Lo stesso ricorrente, peraltro, ha ammesso di aver eseguito lavori di sistemazione per consentire il passaggio dei propri mezzi, confermando implicitamente l'effettivo utilizzo della strada e la necessità di garantirne la funzionalità. A fronte di ciò, la difesa avversaria non ha fornito elementi probatori idonei a sostenere le proprie contestazioni, che si rivelano quindi prive di fondamento.
L'Unione ha contestato, in entrambi i casi, la domanda subordinata del ricorrente per l'applicazione del minimo edittale, ritenendola inammissibile e infondata, osservando che la sanzione è stata comunque applicata in misura ridotta (tre volte il minimo).
3. A seguito del decreto del 6.10.2023 del Presidente del Tribunale, è stata disposta la riunione dei procedimenti iscritti agli RG. n. 1843/2023 e n. 1842/2023.
Con ordinanza del 14.11.2023 sono stati parzialmente ammessi i capitoli di prova formulati dalle parti. Escussi i testi all'udienza del 29.05.2024, la causa è stata rinviata per discussione,
con termine per note conclusionali, che venivano regolarmente depositate.
5. Le ordinanze-ingiunzione opposte trovano il loro presupposto in due distinti verbali di contestazione di violazione amministrativa, elevati a seguito di accertamento effettuato in data
7.2.2019 presso la località “Villa Benefanti”, ricadente nel Comune di Pratovecchio-Stia (AR).
Nel corso del sopralluogo, gli agenti del Nucleo Forestale della Stazione di Castel San OL (AR)
hanno contestato la violazione del regolamento forestale della Toscana (DPGR 48/R/2003) e, in particolare:
i. la violazione dell'art. 14, comma 2, sanzionata dall'art. 82, comma 9, della L.R. n. 39/2000, per avere effettuato lo strascico dei tronchi derivanti dal taglio eseguito nella particella n. 166 del foglio n. 55 del
6
lungo le strade esistenti, senza limitarsi allo strascico dal letto di caduta Controparte_2
sino alla più vicina pista o strada, come invece prescritto dalla normativa (verbale n. 1/19 Reg.
Stazione del 07.02.2019 – cfr. doc. n. 2, opponente, RG n. 1842/2023);
ii. la violazione dell'art. 14, comma 3, anch'essa sanzionata dall'art. 82, comma 9, della L.R. n. 39/2000,
per avere arrecato danno al fondo naturale della strada pubblica denominata “di Scarpaccia” a seguito dello strascico dei tronchi, omettendo inoltre gli interventi di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque (verbale n. 2/19 Reg.
Stazione del 07.02.2019 – cfr. doc. n. 2, opponente, RG n. 1843/2023).
Sulla base dei suddetti verbali, l' ha emesso le ordinanze- Controparte_1
ingiunzione successivamente opposte in questa sede (doc. n. 1, opponente, RG n. 1842/2023 e doc. n. 1,
opponente, RG n. 1843/2023)
5.1. L'impugnazione delle ordinanze nn. 138 e 139 del 16.06.2023, fondata sul verbale n. 1/2019, non merita accoglimento.
Giova preliminarmente richiamare la normativa applicabile. L'art. 14 del DPGR Toscana 48/R/2003,
rubricato “Allestimento ed esbosco dei prodotti”, stabilisce che:
«1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di
avvallamento.
2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla
più vicina strada, pista, condotta o canale, mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in
rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti e nei
boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che
attraversi tali aree, il caso di tagli eseguiti col metodo dei tagli successivi e specifiche prescrizioni che siano
dettate in sede di autorizzazione».
L'illecito accertato nel caso in esame consiste in strascico dei tronchi (privati delle sole fronde) lungo le strade esistenti, non limitandosi al loro strascico dal letto di caduta alla più vicina pista o strada esistente.
Deve precisarsi che il thema decidendum è limitato alle censure mosse dall'opponente.
Le deduzioni della parte opponente (che evidenzia di aver utilizzato il sistema del c.d. semistrascico)
7 non possono essere condivise.
Ed infatti non vi è ragione di escludere il c.d. semistrascico dalla nozione di “trascinamento” di cui alla richiamata disposizione (senza che ciò ne costituisca estensione analogica); ciò in quanto la norma non distingue tra il trascinamento dell'intero tronco o della sua sola parte finale, anche in quest'ultimo caso foriero di danno al terreno.
Né il fatto che, nel documento prodotto dalla ricorrente, intitolato “Regione Toscana – Indirizzi operativi
regionali: sicurezza e salute nei cantieri forestali”, redatto dal Servizio Sanitario Regionale (cfr. doc. n. 7,
opposta – RG n. 1824/2023), il semistrascico abbia una autonoma definizione vale ad escluderlo dalla nozione di “trascinamento”, nella quale rientrano tanto lo “strascico” quanto il “semistrascico” , che differiscono tra loro per modalità esecutive.
Né, infine, può ritenersi che tale disciplina comporti un ostacolo insormontabile all'attività economica della società ricorrente, la quale avrebbe potuto, ove necessario, servirsi delle ulteriori modalità
indicate dal Regolamento forestale, puntualmente indicati da parte opposta nella propria memoria.
Pertanto, i provvedimenti opposti risultano immuni dalle censure sollevate da parte opponente.
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, essa non può trovare accoglimento, essendo stata applicata una misura pari a tre volte il minimo edittale previsto dall'art. 82, comma 9, della L.R.
39/2000, misura che, considerato l'importo (€ 180), risulta non sproporzionata rispetto all'illecito.
6. Merita invece accoglimento l'opposizione proposta avverso le ordinanze-ingiunzione nn. 140 e 141
del 16.06.2023, fondate sul verbale n. 2/2019, emesse per la violazione dell'art. 14, comma 3, DPGR
Toscana 48/R/2003 sanzionato dall'art. 82, comma 9, LRT 39/2000.
Secondo il citato art. 14, comma 3:
«Al termine di ogni anno silvano o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere
adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di
ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non
devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino
necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque».
La norma, come si evince dal suo tenore letterale, pone due distinti obblighi a carico dell'operatore forestale:
i. l'obbligo di risistemazione, al termine di ogni anno silvano o comunque dei lavori di esbosco, della
8 viabilità esistente utilizzata, al fine di garantire la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione;
ii. in caso di viabilità pubblica o ad uso pubblico, l'obbligo di non arrecare danni alla viabilità e di provvedere, immediatamente, alla manutenzione e al ripristino delle condizioni originarie di percorribilità e regimazione delle acque.
Nel caso di specie, l'Autorità amministrativa ha contestato e sanzionato la produzione di danno a strada pubblica mediante lo strascico dei tronchi senza effettuazione di lavori di manutenzione e ripristino.
Orbene, dagli atti non risulta provata la natura pubblica della strada su cui sarebbe stato effettuato il trascinamento dei tronchi. Diversamente da quanto opinato dalla resistente, il verbale degli agenti accertatori non fa prova legale della natura della strada, non trattandosi di fatto direttamente percepibile dai pubblici ufficiali, quanto piuttosto di una qualificazione giuridica . Né decisivo valore probatorio assumono le “controdeduzioni” rese dagli agenti accertatori, ancorché confermate in giudizio dalla teste Tes_1
La documentazione prodotta dall'Unione (cfr. doc. n. 7a, opposta, RG n. 1843/2023), poi, non consente di affermare che il tratto ove è stata accertata la violazione appartenga effettivamente alla strada provinciale denominata “di Scarpaccia”, anziché, come dedotto dalla parte ricorrente, alla strada privata compresa nella part. 22 del foglio 55 del Comune di Pratovecchio e alla strada vicinale di
Lumacheto.
Sul punto, giova richiamare il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la Pubblica Amministrazione, in quanto attrice in senso sostanziale, è onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, ove l'opponente ne contesti la sussistenza (cfr., ex multis, Cass n. 1921/2019). Tale
principio comporta che l'insufficienza o l'incertezza probatoria non possa tradursi in un aggravio per l'opponente, ma debba ricadere sulla parte pubblica, con conseguente annullamento della sanzione.
Una volta rimasta indimostrata la natura pubblica della strada, ai sensi della sopra richiamata disposizione, l'obbligo di ripristino sarebbe sorto soltanto al momento della conclusione dei lavori. Ma
al riguardo l'agente accertatore, sentito all'udienza del 29.5.2024, ha espressamente affermato di essere intervenuto sul posto quando i lavori erano in corso e non era ancora sorto l'obbligo di ripristino.
L'autorità amministrativa opposta non ha dunque fornito prova della sussistenza dell'illecito
9 contestato.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta con riferimento alle ordinanze-ingiunzione nn. 140 e 141
del 16.06.2023, che vanno conseguentemente annullate.
9. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 1842/2023 e 1843/2023:
- rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 138 e l'ordinanza-ingiunzione n. 139
del 16.06.2023 emesse dall;
Controparte_1
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 140 e l'ordinanza-ingiunzione n. 141 del 16.06.2023 emesse dall;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Giorni quindici per il deposito.
Così deciso in Arezzo il 25 settembre 2025
Il giudice
AN UR
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice AN UR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1842/2023 R.G., al quale è stato riunito il proc. n. 1843/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
PROMOSSO DA
(C.F. ), in proprio nonché in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore di (C.F. ), rappresentati e Parte_2 P.IVA_1
difesi dall'Avv. Michele Cipriani
– OPPONENTI –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Jannuzzi
– OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Per gli opponenti – RG. n. 1842/2023 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via
istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che le ingiunzioni n. 138 e 139 del 16.06.23 emessi
dall'unione dei comuni montani del a seguito del verbale di violazione n 01/19 emesso dalla CP_1
regione Carabinieri Forestali Toscana stazione di Castel San OL sono illegittime e per l'effetto
ANNULLARE gli atti di cui sopra per le ragioni di cui in premessa In subordine - APPLICARE il
minimo edittale con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori nonché
spese legali a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”; RG. n. 1843/2023: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria 2 istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che le
ingiunzioni n. 140 e 141 del 16.06.23 emesse dall'unione dei comuni montani del a seguito CP_1
del verbale di violazione n 02/19 emesso dalla regine Carabinieri Forestali Toscana stazione di Castel
San OL è illegittimo e per l'effetto ANNULLARE l'atto di cui sopra per le ragioni di cui in
premessa In subordine - APPLICARE il minimo edittale con vittoria di spese diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre accessori nonché spese legali a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare integralmente entrambi i gravami in quanto
infondati in fatto ed in diritto. Con ogni consequenziale pronuncia sulle spese di lite.”.
Premessa in fatto
1. Con due distinti ricorsi proposti ai sensi degli artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981,
(trasgressore), anche in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
(obbligata in solido), ha impugnato le ord. ing. n. 138 e 139 del 16.06.2023 (giudizio Pt_2
iscritto all'RG. n. 1842/2023) e n. 140 e 141 del 16.06.2023 (giudizio iscritto all'RG. n.
1843/2023), emesse dall' , a seguito dei verbali nn. Controparte_1
01/2019 e 02/2019 entrambi redatti il 7.2.2019 dai Carabinieri Forestali – Stazione di Castel San
OL (AR).
Gli addebiti contestati concernono la violazione dell'art. 14, rispettivamente commi 2 e 3,
DPGR Toscana 48/R/2003, sanzionata dall'art. 82, co. 9, L.R. Toscana 39/2000, per avere il ricorrente trascinato tronchi lungo una strada esistente, oltre i limiti consentiti (comma 2),
arrecando danni senza provvedere al ripristino delle condizioni di percorribilità e regimazione delle acque in violazione del regolamento forestale (comma 3).
Quanto alla prima violazione, la parte opponente ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza-
ingiunzione, evidenziando come le operazioni contestate sono state svolte mediante il c.d.
semistrascico, caratterizzata dal sollevamento parziale dei tronchi e dal loro trascinamento limitato ad un'estremità, con conseguente riduzione significativa dell'attrito col suolo e del conseguente danno ambientale. Tale modalità – non vietata dalla legge – è espressamente 3 conosciuta e ammessa anche dalla Regione Toscana, come attestato dal manuale operativo regionale.
Ha evidenziato che, nel contesto territoriale montano del , l'assenza di piazzali e di CP_1
strade idonee al transito di mezzi con rimorchio rende il semistrascico l'unica tecnica praticabile per l'esbosco di tronchi lunghi (6-7 metri) destinati alla produzione industriale.
Ha articolato, pertanto, tre motivi di impugnazione:
i. inesistenza della violazione in quanto l'esbosco mediante semistrascico non è vietato dall'art. 14 co. 2 DPGR 48/R/2003;
ii. erronea interpretazione della norma estesa analogicamente in malam partem con conseguente violazione dei principi di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative;
iii. illegittimità sostanziale poiché l'interpretazione dell'organo accertatore, se accolta,
comporterebbe di fatto il divieto assoluto di esbosco di legname lungo, con effetti contrari alla
ratio legis.
Con il secondo dei richiamati ricorsi è stata sostenuta l'illegittimità delle ordinanze impugnate per tre motivi:
i. non vi è prova che il tratto in questione fosse ancora classificato come pubblico, anzi, la strada appariva abbandonata, invasa da rovi e inutilizzata da anni. In tal caso, l'obbligo di ripristino scatterebbe solo al termine dell'anno silvano o delle operazioni di esbosco, e non durante i lavori;
ii. anche laddove la strada sia pubblica, essa risultava già compromessa e non percorribile. Le
norme richiedono il mantenimento delle condizioni preesistenti, che in questo caso erano di abbandono. Inoltre, la ricorrente, anziché peggiorare la situazione, ha addirittura migliorato
la viabilità creando piste, sgombrando rovi e installando dispositivi (rompitratta) per il corretto deflusso delle acque;
iii. l'accertamento era stato eseguito durante i lavori di esbosco, quando ancora non era stato possibile ripristinare la strada al termine della giornata lavorativa o delle operazioni complessive. 4
Il ricorrente ha rassegnato conclusioni di analogo tenore per entrambi i ricorsi, chiedendo, in via principale, l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione impugnate e, in subordine,
l'applicazione del minimo edittale.
2. A seguito della fissazione della prima udienza, si è regolarmente costituita l'
[...]
(di seguito, più semplicemente, “ ). Controparte_1 CP_1
Nel merito, con riferimento alla violazione di cui all'art. 14, co. 2, del DPGR Toscana
48/R/2003, l'Unione ha evidenziato che il regolamento forestale disciplina in modo puntuale le modalità consentite di esbosco. In particolare, distingue tra strade forestali, piste, imposti,
condotte e canali, prevedendo che lo strascico possa avvenire esclusivamente dal letto di caduta alla più vicina pista o strada, ma non lungo tali vie. Alla luce delle definizioni normative, qualsiasi forma di trascinamento del legname con mezzi meccanici – incluso il c.d.
semistrascico – deve essere ricondotta allo strascico vietato, di cui costituisce una mera variante. Ciò in quanto esso comporta comunque un trascinamento a terra dei tronchi, con conseguenti danni rilevanti al piano viario, alle opere di regimazione delle acque e, più in generale, all'assetto idrogeologico.
Quanto all'argomento secondo cui il divieto impedirebbe l'esbosco di legna lunga, la resistente ha osservato che il regolamento contempla espressamente modalità alternative e autorizzabili – quali la realizzazione di piste o piazzali temporanei, l'uso di condotte,
teleferiche, gru a cavo o lo strascico indiretto – che, pur più onerose, consentono di conciliare le esigenze produttive con l'interesse pubblico alla tutela ambientale e alla prevenzione di dissesti idrogeologici.
Quanto alla sanzione comminata per la violazione dell'art. 14 co. 3, l'Unione, replicando alle argomentazioni di controparte, ne ha sottolineato l'infondatezza: gli agenti del corpo forestale hanno accertato che la violazione è stata commessa lungo la strada pubblica a fondo naturale denominata “di Scarpaccia”, circostanza attestata in un verbale che, in quanto atto pubblico,
costituisce piena prova fino a querela di falso. Tale natura pubblica della strada è confermata 5 anche dalla cartografia catastale;
la documentazione fotografica riproduce i danni provocati dal trascinamento dei tronchi, consistenti nel ruscellamento delle acque e nel riempimento di fango delle fossette laterali. Né lo stato di abbandono della strada, né la presenza di rovi possono esonerare dall'obbligo di manutenzione e ripristino imposto dal Regolamento
Forestale.
Lo stesso ricorrente, peraltro, ha ammesso di aver eseguito lavori di sistemazione per consentire il passaggio dei propri mezzi, confermando implicitamente l'effettivo utilizzo della strada e la necessità di garantirne la funzionalità. A fronte di ciò, la difesa avversaria non ha fornito elementi probatori idonei a sostenere le proprie contestazioni, che si rivelano quindi prive di fondamento.
L'Unione ha contestato, in entrambi i casi, la domanda subordinata del ricorrente per l'applicazione del minimo edittale, ritenendola inammissibile e infondata, osservando che la sanzione è stata comunque applicata in misura ridotta (tre volte il minimo).
3. A seguito del decreto del 6.10.2023 del Presidente del Tribunale, è stata disposta la riunione dei procedimenti iscritti agli RG. n. 1843/2023 e n. 1842/2023.
Con ordinanza del 14.11.2023 sono stati parzialmente ammessi i capitoli di prova formulati dalle parti. Escussi i testi all'udienza del 29.05.2024, la causa è stata rinviata per discussione,
con termine per note conclusionali, che venivano regolarmente depositate.
5. Le ordinanze-ingiunzione opposte trovano il loro presupposto in due distinti verbali di contestazione di violazione amministrativa, elevati a seguito di accertamento effettuato in data
7.2.2019 presso la località “Villa Benefanti”, ricadente nel Comune di Pratovecchio-Stia (AR).
Nel corso del sopralluogo, gli agenti del Nucleo Forestale della Stazione di Castel San OL (AR)
hanno contestato la violazione del regolamento forestale della Toscana (DPGR 48/R/2003) e, in particolare:
i. la violazione dell'art. 14, comma 2, sanzionata dall'art. 82, comma 9, della L.R. n. 39/2000, per avere effettuato lo strascico dei tronchi derivanti dal taglio eseguito nella particella n. 166 del foglio n. 55 del
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lungo le strade esistenti, senza limitarsi allo strascico dal letto di caduta Controparte_2
sino alla più vicina pista o strada, come invece prescritto dalla normativa (verbale n. 1/19 Reg.
Stazione del 07.02.2019 – cfr. doc. n. 2, opponente, RG n. 1842/2023);
ii. la violazione dell'art. 14, comma 3, anch'essa sanzionata dall'art. 82, comma 9, della L.R. n. 39/2000,
per avere arrecato danno al fondo naturale della strada pubblica denominata “di Scarpaccia” a seguito dello strascico dei tronchi, omettendo inoltre gli interventi di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque (verbale n. 2/19 Reg.
Stazione del 07.02.2019 – cfr. doc. n. 2, opponente, RG n. 1843/2023).
Sulla base dei suddetti verbali, l' ha emesso le ordinanze- Controparte_1
ingiunzione successivamente opposte in questa sede (doc. n. 1, opponente, RG n. 1842/2023 e doc. n. 1,
opponente, RG n. 1843/2023)
5.1. L'impugnazione delle ordinanze nn. 138 e 139 del 16.06.2023, fondata sul verbale n. 1/2019, non merita accoglimento.
Giova preliminarmente richiamare la normativa applicabile. L'art. 14 del DPGR Toscana 48/R/2003,
rubricato “Allestimento ed esbosco dei prodotti”, stabilisce che:
«1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di
avvallamento.
2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla
più vicina strada, pista, condotta o canale, mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in
rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti e nei
boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che
attraversi tali aree, il caso di tagli eseguiti col metodo dei tagli successivi e specifiche prescrizioni che siano
dettate in sede di autorizzazione».
L'illecito accertato nel caso in esame consiste in strascico dei tronchi (privati delle sole fronde) lungo le strade esistenti, non limitandosi al loro strascico dal letto di caduta alla più vicina pista o strada esistente.
Deve precisarsi che il thema decidendum è limitato alle censure mosse dall'opponente.
Le deduzioni della parte opponente (che evidenzia di aver utilizzato il sistema del c.d. semistrascico)
7 non possono essere condivise.
Ed infatti non vi è ragione di escludere il c.d. semistrascico dalla nozione di “trascinamento” di cui alla richiamata disposizione (senza che ciò ne costituisca estensione analogica); ciò in quanto la norma non distingue tra il trascinamento dell'intero tronco o della sua sola parte finale, anche in quest'ultimo caso foriero di danno al terreno.
Né il fatto che, nel documento prodotto dalla ricorrente, intitolato “Regione Toscana – Indirizzi operativi
regionali: sicurezza e salute nei cantieri forestali”, redatto dal Servizio Sanitario Regionale (cfr. doc. n. 7,
opposta – RG n. 1824/2023), il semistrascico abbia una autonoma definizione vale ad escluderlo dalla nozione di “trascinamento”, nella quale rientrano tanto lo “strascico” quanto il “semistrascico” , che differiscono tra loro per modalità esecutive.
Né, infine, può ritenersi che tale disciplina comporti un ostacolo insormontabile all'attività economica della società ricorrente, la quale avrebbe potuto, ove necessario, servirsi delle ulteriori modalità
indicate dal Regolamento forestale, puntualmente indicati da parte opposta nella propria memoria.
Pertanto, i provvedimenti opposti risultano immuni dalle censure sollevate da parte opponente.
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, essa non può trovare accoglimento, essendo stata applicata una misura pari a tre volte il minimo edittale previsto dall'art. 82, comma 9, della L.R.
39/2000, misura che, considerato l'importo (€ 180), risulta non sproporzionata rispetto all'illecito.
6. Merita invece accoglimento l'opposizione proposta avverso le ordinanze-ingiunzione nn. 140 e 141
del 16.06.2023, fondate sul verbale n. 2/2019, emesse per la violazione dell'art. 14, comma 3, DPGR
Toscana 48/R/2003 sanzionato dall'art. 82, comma 9, LRT 39/2000.
Secondo il citato art. 14, comma 3:
«Al termine di ogni anno silvano o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere
adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di
ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non
devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino
necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque».
La norma, come si evince dal suo tenore letterale, pone due distinti obblighi a carico dell'operatore forestale:
i. l'obbligo di risistemazione, al termine di ogni anno silvano o comunque dei lavori di esbosco, della
8 viabilità esistente utilizzata, al fine di garantire la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione;
ii. in caso di viabilità pubblica o ad uso pubblico, l'obbligo di non arrecare danni alla viabilità e di provvedere, immediatamente, alla manutenzione e al ripristino delle condizioni originarie di percorribilità e regimazione delle acque.
Nel caso di specie, l'Autorità amministrativa ha contestato e sanzionato la produzione di danno a strada pubblica mediante lo strascico dei tronchi senza effettuazione di lavori di manutenzione e ripristino.
Orbene, dagli atti non risulta provata la natura pubblica della strada su cui sarebbe stato effettuato il trascinamento dei tronchi. Diversamente da quanto opinato dalla resistente, il verbale degli agenti accertatori non fa prova legale della natura della strada, non trattandosi di fatto direttamente percepibile dai pubblici ufficiali, quanto piuttosto di una qualificazione giuridica . Né decisivo valore probatorio assumono le “controdeduzioni” rese dagli agenti accertatori, ancorché confermate in giudizio dalla teste Tes_1
La documentazione prodotta dall'Unione (cfr. doc. n. 7a, opposta, RG n. 1843/2023), poi, non consente di affermare che il tratto ove è stata accertata la violazione appartenga effettivamente alla strada provinciale denominata “di Scarpaccia”, anziché, come dedotto dalla parte ricorrente, alla strada privata compresa nella part. 22 del foglio 55 del Comune di Pratovecchio e alla strada vicinale di
Lumacheto.
Sul punto, giova richiamare il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la Pubblica Amministrazione, in quanto attrice in senso sostanziale, è onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, ove l'opponente ne contesti la sussistenza (cfr., ex multis, Cass n. 1921/2019). Tale
principio comporta che l'insufficienza o l'incertezza probatoria non possa tradursi in un aggravio per l'opponente, ma debba ricadere sulla parte pubblica, con conseguente annullamento della sanzione.
Una volta rimasta indimostrata la natura pubblica della strada, ai sensi della sopra richiamata disposizione, l'obbligo di ripristino sarebbe sorto soltanto al momento della conclusione dei lavori. Ma
al riguardo l'agente accertatore, sentito all'udienza del 29.5.2024, ha espressamente affermato di essere intervenuto sul posto quando i lavori erano in corso e non era ancora sorto l'obbligo di ripristino.
L'autorità amministrativa opposta non ha dunque fornito prova della sussistenza dell'illecito
9 contestato.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta con riferimento alle ordinanze-ingiunzione nn. 140 e 141
del 16.06.2023, che vanno conseguentemente annullate.
9. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 1842/2023 e 1843/2023:
- rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 138 e l'ordinanza-ingiunzione n. 139
del 16.06.2023 emesse dall;
Controparte_1
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 140 e l'ordinanza-ingiunzione n. 141 del 16.06.2023 emesse dall;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Giorni quindici per il deposito.
Così deciso in Arezzo il 25 settembre 2025
Il giudice
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