Articolo 104 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 103Articolo 105
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25 aprile 1981
Art. 104. (Norme transitorie in materia di giurisdizione)

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia.
I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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