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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. CA FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/02/2025, assunto in decisione in data 16/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
GAIANI JESSICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato CONDELLO SIBIO RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. e autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) Ordinare al Comune di Milano e a tutti i comuni presso cui il matrimonio è trascritto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti condizioni: R_
4) disporre che i figli minori , CA e siano affidati a entrambi i genitori secondo le R_2 modalità dell'affido condiviso, con reciproco impegno dei genitori ad aggiornarsi sugli impegni dei minori e sulle decisioni di maggiore interesse che li riguardano. Le decisioni aventi carattere ordinario saranno autonomamente prese da ciascun genitore per il tempo in cui avrà con sé i figli;
5) disporre che i figli siano collocati prevalentemente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
6) per l'effetto, disporre che la casa familiare sita in Sovico, Via Ugo Foscolo, 35 (int. 1) unitamente alle relative pertinenze, sia assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda; Pt_2
7) dare atto che il padre si trasferirà in altra abitazione entro 20 febbraio 2025 asportando i propri beni ed effetti personali;
8) allo scopo di consentire ai genitori di garantire la loro presenza nella vita dei figli minori, prevedere che il padre tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori:
a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 16:30 con eventuale accompagnamento ai luoghi di attività sportive o culturali, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno, il padre terrà, altresì, i figli con sé un giorno infrasettimanale - da concordare di volta in volta con la madre in considerazione dei turni di lavoro della Sig.ra fatti comunque salvi eventuali impegni lavorativi del Sig. – dall'uscita da scuola Pt_2 Pt_1 di (16:30 circa) con accompagnamento presso la casa materna dopo cena;
R_2
nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno, invece, il padre terrà con sé i figli un giorno a settimana – da concordare di volta in volta con la madre in considerazione dei turni di lavoro della Sig.ra fatti comunque salvi eventuali impegni lavorativi del Sig. – dall'uscita da scuola Pt_2 Pt_1 di (16:30 circa) fino alla mattina seguente, con accompagnamento a scuola;
R_2
durante il mese di luglio, al di fuori dei periodi di spettanza esclusiva materna e paterna e in coincidenza alle settimane di villeggiatura che i minori trascorreranno in montagna, le visite paterne saranno gestite secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta, tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi e delle esigenze dei figli;
per una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni:
- dal 25 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10:00, sino al 31 dicembre con accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 10:00 o - dal 24 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10:00, al 25 dicembre con accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 10:00, e dal 31 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10:00, al 7 gennaio, con accompagnamento a scuola;
per le vacanze di Carnevale o per quelle Pasquali ad anni alterni con la madre;
per una settimana nel mese di giugno, prendendo accordi con la madre entro il 31 marzo, e per due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre dal 1° agosto al 15 agosto
(compreso), o dal 16 agosto al 31 agosto (compreso). Resta inteso che nel periodo estivo la madre avrà speculare diritto di tenere con sé i figli per i medesimi tempi e modalità;
in occasione dei “ponti” scolastici, ad anni alterni con la madre.
I genitori concordano, in specifico, che:
per “vacanze estive, di Carnevale, Pasqua e Natale” ci si riferisce ai periodi di chiusura dell'attività scolastica;
al di fuori dei periodi di spettanza esclusiva materna e paterna, durante le vacanze estive si rispetterà il calendario di visita di cui sopra, fatti salvi i campus estivi che i genitori concorderanno siano frequentati dai figli nel mese di giugno e inizio luglio;
allorquando il piano ferie della Sig.ra prevedesse due settimane consecutive di vacanza nel mese Pt_2 di giugno, la settimana di vacanza con i figli di spettanza paterna nel mese di giugno sarà posticipata e svolta nel mese di luglio;
dopo un periodo di vacanza con un genitore, il calendario di alternanza ordinario riprenderà con l'attribuzione del fine settimana immediatamente successivo all'altro genitore;
quando ha i figli con sé, ciascun genitore si impegna ad avvisare prontamente l'altro in caso di infortuni o malattia dei minori o qualora debba essere loro somministrata una terapia farmacologica;
inoltre, in caso di vacanza fuori Sovico, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la meta e gli indirizzi del soggiorno entro e non oltre 7 giorni prima della partenza;
il passaporto, la carta di identità e la tessera sanitaria dei minori saranno custoditi dalla madre in qualità di genitore collocatario e consegnati all'altro genitore a fronte della semplice richiesta;
9) in considerazione di quanto previsto ai punti 6), 10), 11) e 14) e fermo restando l'impegno paterno al pagamento diretto dei costi di vitto, alloggio e svago riferibili ai figli per il tempo in cui li avrà con sé, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo R_ di euro 790,00 (270,00 per , 270,00 per CA e 250,00 per . L'importo anzidetto sarà R_2 versato in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà aggiornato annualmente in misura pari agli indici ISTAT, costo della vita, con decorrenza febbraio
2026 e con base di riferimento febbraio 2025;
10) dare atto che il costo relativo alla mensa di è escluso dal concorso mensile al mantenimento R_2 del minore previsto al precedente punto 9) e che lo stesso sarà sostenuto da ciascuno dei genitori in misura pari al cinquanta per cento;
11) disporre che l'assegno unico e universale sia percepito dalla Sig.ra al cento per cento. Eventuali, Pt_2 ulteriori benefici fiscali o contributi a favore dei figli – a titolo esemplificativo e non esaustivo, dote libri, dote scuola etc. – saranno invece suddivisi al cinquanta per cento tra i genitori, i quali si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a compiere ogni incombente a tal fine utile e necessario;
12) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13), disporre che le spese straordinarie relative ad R_
, CA e siano sostenute al cinquanta per cento da ciascuno dei genitori. Per la R_2 regolamentazione di tali spese i ricorrenti convengono di riferirsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza come di seguito trascritto:
A. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo Spese mediche - Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (Esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (Ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (Ex: fisioterapia);
- spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. Oratori);
B. Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di fre4quenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
C. Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
D. Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
E. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. 13) dare atto che, in deroga a quanto previsto al precedente punto 12), a decorrere dal deposito del presente ricorso il canone di locazione della casa di villeggiatura sita in Valle d'Aosta comune di Saint
Rhemy en Bosses come pure eventuali oneri condominiali, sarà integralmente sostenuto dalla Sig.ra
Pt_2
14) dare atto che, a far tempo dal deposito del presente ricorso, le spese relative alla gestione/manutenzione ordinaria della casa familiare, di proprietà delle parti in pari quota, saranno integralmente sostenuti dalla Sig.ra in qualità di assegnataria dell'immobile, mentre le spese relative Pt_2 alla gestione/manutenzione straordinaria dell'immobile saranno sostenute dalla Sig.ra e dal Sig. Pt_2 al cinquanta per cento. Dare atto che la Sig.ra e i Sig. continueranno, altresì, a Pt_1 Pt_2 Pt_1 sostenere al cinquanta per cento le rate del mutuo insistente sulla casa familiare e i ratei dell'assicurazione sulla casa al tempo contratta.
15) dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti sicché nulla è reciprocamente chiesto, né dovuto a titolo di concorso al mantenimento.
16) i ricorrenti rinunziano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17) spese del presente procedimento integralmente compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 08.07.2006 Parte_1 Parte_2
a Milano (MI); R_
- Dall'unione sono nati i figli (11.07.2010), CA (30.09.2012) e (17.12.2015); R_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 16.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 25/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Milano (MI) in data 08.07.2006 (Atto n 712., Parte
[...]
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. CA FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/02/2025, assunto in decisione in data 16/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
GAIANI JESSICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato CONDELLO SIBIO RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. e autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) Ordinare al Comune di Milano e a tutti i comuni presso cui il matrimonio è trascritto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti condizioni: R_
4) disporre che i figli minori , CA e siano affidati a entrambi i genitori secondo le R_2 modalità dell'affido condiviso, con reciproco impegno dei genitori ad aggiornarsi sugli impegni dei minori e sulle decisioni di maggiore interesse che li riguardano. Le decisioni aventi carattere ordinario saranno autonomamente prese da ciascun genitore per il tempo in cui avrà con sé i figli;
5) disporre che i figli siano collocati prevalentemente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
6) per l'effetto, disporre che la casa familiare sita in Sovico, Via Ugo Foscolo, 35 (int. 1) unitamente alle relative pertinenze, sia assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda; Pt_2
7) dare atto che il padre si trasferirà in altra abitazione entro 20 febbraio 2025 asportando i propri beni ed effetti personali;
8) allo scopo di consentire ai genitori di garantire la loro presenza nella vita dei figli minori, prevedere che il padre tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori:
a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 16:30 con eventuale accompagnamento ai luoghi di attività sportive o culturali, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno, il padre terrà, altresì, i figli con sé un giorno infrasettimanale - da concordare di volta in volta con la madre in considerazione dei turni di lavoro della Sig.ra fatti comunque salvi eventuali impegni lavorativi del Sig. – dall'uscita da scuola Pt_2 Pt_1 di (16:30 circa) con accompagnamento presso la casa materna dopo cena;
R_2
nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno, invece, il padre terrà con sé i figli un giorno a settimana – da concordare di volta in volta con la madre in considerazione dei turni di lavoro della Sig.ra fatti comunque salvi eventuali impegni lavorativi del Sig. – dall'uscita da scuola Pt_2 Pt_1 di (16:30 circa) fino alla mattina seguente, con accompagnamento a scuola;
R_2
durante il mese di luglio, al di fuori dei periodi di spettanza esclusiva materna e paterna e in coincidenza alle settimane di villeggiatura che i minori trascorreranno in montagna, le visite paterne saranno gestite secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta, tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi e delle esigenze dei figli;
per una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni:
- dal 25 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10:00, sino al 31 dicembre con accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 10:00 o - dal 24 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10:00, al 25 dicembre con accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 10:00, e dal 31 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10:00, al 7 gennaio, con accompagnamento a scuola;
per le vacanze di Carnevale o per quelle Pasquali ad anni alterni con la madre;
per una settimana nel mese di giugno, prendendo accordi con la madre entro il 31 marzo, e per due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre dal 1° agosto al 15 agosto
(compreso), o dal 16 agosto al 31 agosto (compreso). Resta inteso che nel periodo estivo la madre avrà speculare diritto di tenere con sé i figli per i medesimi tempi e modalità;
in occasione dei “ponti” scolastici, ad anni alterni con la madre.
I genitori concordano, in specifico, che:
per “vacanze estive, di Carnevale, Pasqua e Natale” ci si riferisce ai periodi di chiusura dell'attività scolastica;
al di fuori dei periodi di spettanza esclusiva materna e paterna, durante le vacanze estive si rispetterà il calendario di visita di cui sopra, fatti salvi i campus estivi che i genitori concorderanno siano frequentati dai figli nel mese di giugno e inizio luglio;
allorquando il piano ferie della Sig.ra prevedesse due settimane consecutive di vacanza nel mese Pt_2 di giugno, la settimana di vacanza con i figli di spettanza paterna nel mese di giugno sarà posticipata e svolta nel mese di luglio;
dopo un periodo di vacanza con un genitore, il calendario di alternanza ordinario riprenderà con l'attribuzione del fine settimana immediatamente successivo all'altro genitore;
quando ha i figli con sé, ciascun genitore si impegna ad avvisare prontamente l'altro in caso di infortuni o malattia dei minori o qualora debba essere loro somministrata una terapia farmacologica;
inoltre, in caso di vacanza fuori Sovico, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la meta e gli indirizzi del soggiorno entro e non oltre 7 giorni prima della partenza;
il passaporto, la carta di identità e la tessera sanitaria dei minori saranno custoditi dalla madre in qualità di genitore collocatario e consegnati all'altro genitore a fronte della semplice richiesta;
9) in considerazione di quanto previsto ai punti 6), 10), 11) e 14) e fermo restando l'impegno paterno al pagamento diretto dei costi di vitto, alloggio e svago riferibili ai figli per il tempo in cui li avrà con sé, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo R_ di euro 790,00 (270,00 per , 270,00 per CA e 250,00 per . L'importo anzidetto sarà R_2 versato in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà aggiornato annualmente in misura pari agli indici ISTAT, costo della vita, con decorrenza febbraio
2026 e con base di riferimento febbraio 2025;
10) dare atto che il costo relativo alla mensa di è escluso dal concorso mensile al mantenimento R_2 del minore previsto al precedente punto 9) e che lo stesso sarà sostenuto da ciascuno dei genitori in misura pari al cinquanta per cento;
11) disporre che l'assegno unico e universale sia percepito dalla Sig.ra al cento per cento. Eventuali, Pt_2 ulteriori benefici fiscali o contributi a favore dei figli – a titolo esemplificativo e non esaustivo, dote libri, dote scuola etc. – saranno invece suddivisi al cinquanta per cento tra i genitori, i quali si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a compiere ogni incombente a tal fine utile e necessario;
12) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13), disporre che le spese straordinarie relative ad R_
, CA e siano sostenute al cinquanta per cento da ciascuno dei genitori. Per la R_2 regolamentazione di tali spese i ricorrenti convengono di riferirsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza come di seguito trascritto:
A. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo Spese mediche - Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (Esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (Ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (Ex: fisioterapia);
- spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. Oratori);
B. Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di fre4quenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
C. Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
D. Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
E. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. 13) dare atto che, in deroga a quanto previsto al precedente punto 12), a decorrere dal deposito del presente ricorso il canone di locazione della casa di villeggiatura sita in Valle d'Aosta comune di Saint
Rhemy en Bosses come pure eventuali oneri condominiali, sarà integralmente sostenuto dalla Sig.ra
Pt_2
14) dare atto che, a far tempo dal deposito del presente ricorso, le spese relative alla gestione/manutenzione ordinaria della casa familiare, di proprietà delle parti in pari quota, saranno integralmente sostenuti dalla Sig.ra in qualità di assegnataria dell'immobile, mentre le spese relative Pt_2 alla gestione/manutenzione straordinaria dell'immobile saranno sostenute dalla Sig.ra e dal Sig. Pt_2 al cinquanta per cento. Dare atto che la Sig.ra e i Sig. continueranno, altresì, a Pt_1 Pt_2 Pt_1 sostenere al cinquanta per cento le rate del mutuo insistente sulla casa familiare e i ratei dell'assicurazione sulla casa al tempo contratta.
15) dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti sicché nulla è reciprocamente chiesto, né dovuto a titolo di concorso al mantenimento.
16) i ricorrenti rinunziano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17) spese del presente procedimento integralmente compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 08.07.2006 Parte_1 Parte_2
a Milano (MI); R_
- Dall'unione sono nati i figli (11.07.2010), CA (30.09.2012) e (17.12.2015); R_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 16.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 25/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Milano (MI) in data 08.07.2006 (Atto n 712., Parte
[...]
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona