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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2061/2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. MARIANGELA CANTORO, come Parte_1
da mandato in atti;
E
, difeso e rappresentato dall'avv. MARIANGELA Controparte_1
CANTORO, come da mandato in atti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 19/06/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/04/2022 in Ostenda (Belgio); che dalla loro unione erano nati i figli, e che la stessa era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 23/09/2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione
della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità,
insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi. Passando all'esame del merito occorre dare atto che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e delle successive note depositate per l'udienza del 23.09.2025.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
(BELGIO) il 10/05/1993, e , nato in [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in Ostenda (BELGIO) il 29/04/2022 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimoni del Comune di Maruggio (TA) Atto n. 19 parte 2 serie C volume O – anno
2023 – Comune di Maruggio – Ufficio 1;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nel ricorso CP_1
introduttivo del giudizio e nelle successive note depositate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/09/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola
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