Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2026, proposto da
JO Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Questura DI Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITA` DELLA RICHIESTA DI PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE RICHIESTO DAL SIG. SINGH JAGJOT CON ASSICURATA N. 055991323955, PROVVEDIMENTO NOTIFICATO IN DATA 11/11/2025, E DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E CONNESSO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. RA VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato in fatto:
-il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Questore di Roma, datato 11.09.2025 e notificato il 11.11.2025, di inammissibilità della richiesta del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per la mancata produzione del contratto di soggiorno;
-il ricorrente deduce che risulta inadempiente la Prefettura di Roma, che non ha convocato il ricorrente ed il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico immigrazione, nonostante la trasmissione alla Prefettura di tutta la documentazione occorrente a definire la domanda del ricorrente con la stipula del contratto di soggiorno;
- l’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e depositando memoria;
- la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026 e, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza emessa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione;
considerato, in diritto, che il ricorso non merita accoglimento;
considerato, in particolare, che:
-a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso l’UTG competente la decisione di rigetto del permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
-contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs.286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
-in primo luogo, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dall’Amministrazione in memoria, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;
-inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sent. n. 33650 /2025);
- secondo quanto prescritto dall’art. 22 T.U. Immigrazione, il lavoratore, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, solo una volta verificata l’ammissibilità e la procedibilità della domanda che ha determinato il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso, l’ufficio rilascia il titolo per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno in Questura, che da parte sua, nel caso di specie, ha legittimamente rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno che il lavoratore ha richiesto al di fuori della procedura sopra descritta;
considerato in conclusione, per quanto esposto, che le censure dedotte sono infondate e il ricorso va respinto attesa la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno;
ritenuto che le spese di lite possono essere compensate, in ragione del tempo comunque trascorso dal rilascio del nulla osta che ha consentito l’ingresso dell’istante nel territorio nazionale (novembre 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA VE | EL VA |
IL SEGRETARIO